DIRITTO INTERNAZIONALE
Lezione 1. Introduzione
Tradizionalmente il diritto internazionale regolava il diritto dei
rapporti fra Stati, ora regola anche altro; da comunità di Stati
(cooperazione ad interesse statale), si è ampliato alla tutela degli
interessi collettivi e questioni interne agli Stati (tutela dei diritti
umani.
Argomenti che saranno trattati nel corso:
1. Fonti: nel diritto internazionale non esiste un legislatore
(corrisponderebbe ad un’assemblea con un rappresentante per
ogni Stato). La cosa che va più vicina è l’assemblea generale
ONU.
Sono gli Stati ad essere legislatori e destinatari delle norme
internazionali.
Le norme possono essere: 1) vincolanti o non vincolanti; 2)
generali o particolari.
2. Rapporto fra diritto interno e diritto internazionale: guardando
le due concezioni:
Dualista: prevalente, considera come due ordinamenti
distinti dove va trovata una gerarchia
Monista: considera un solo ordinamento, prevedendo che le
norme internazionali producano effetti diretti
3. Soggetti di diritto internazionale: 1) Stato, ma cosa si intende
per Stato? Come si trattano le annessioni illegittime? Cosa
succede in caso di volontà di indipendenza? 2) Organizzazioni
internazionali 3) Individui (in alcuni casi destinatari diretti,
crimini internazionali)
4. Norme sostanziali: guardando principalmente la “regola
dell’immunità dalle giurisdizioni”, Stati stranieri non possono
essere giudicati da giudici di altri Stati per il divieto di
ingerenza degli affari altrui
5. Organizzazioni internazionali: nello specifico l’ONU e potere di
fissare dei divieti, delle eccezioni e delle sanzioni
6. Corte Internazionale di Giustizia (CiG): distinzione fra le diverse
Corti presenti a livello internazionale, la ripartizione delle
competenze e modalità di giudizio
7. Illecito internazionale: cosa comporta e modalità di risoluzione
delle controversie.
8. Caso speciale relativo alla Nord Korea con riferimento alle
testate nucleari, Trattato di non proliferazione del 1968,
Trattato di divieto di armi nucleari del 2017.
Lezione 2. FONTI DEL DIRITTO. La consuetudine
Per prima cosa occorre ricordare che non esiste un legislatore
unico ma le norme nascono dagli Stati che poi diventano anche i
destinatari di tali norme. Le organizzazioni internazionali spesso
sono legittimate a produrre norme perché dietro di loro ci sono gli
stessi Stati.
Norma di riferimento per capire il sistema delle fonti è l’art. 38
dello Statuto della CiG che nello spiegare le sue competenze a
risolvere le controversie fra Stati elenca le fonti:
A. Convenzioni Internazionali sia generali che particolari
B. Consuetudini Internazionali
C. Principi Generali di Diritto riconosciuti alle nazioni civili
D. Decisioni Giudiziali e Dottrina (mezzi sussidiari per la
determinazione delle norme giuridiche)
L’ordine non è gerarchico, la fonte primaria infatti è la
consuetudine (pacta sunt servanda), poi vengono le Convezioni
che in alcuni casi possono derogare le Consuetudini.
L’art.38 non è tuttavia completo, rientrano fra le fonti anche le
norme emanate dalle Organizzazioni Internazionali (potrebbero
rientrare nelle Convenzioni).
B. La Consuetudine
Per prima cosa è una fonte generale e cioè si applica a tutti gli
Stati, è una fonte non scritta e si forma in presenza di due
elementi secondo la concezione dualista:
1) Pratica costante degli Stati
2) Opinio Juris
La concezione consensualista non viene accolta alla luce del
testo dell’art.38.
Per pratica generale si intende una prassi che viene
costantemente applicata dagli Stati in rapporto fra essi; non è
indicato il numero degli Stati necessari né un tempo minimo, si
esaminerà di volta in volta. I Paesi in via di sviluppo
contrastavano le prassi che si erano instaurate fra i Paesi “più
forti”, in questo caso se c’è una grande opposizione la
Consuetudine non si forma. Se ad opporsi è solo uno Stato,
(obiettore persistente) la CiG ha detto che la consuetudine non si
applica nei confronti di quello Stato e che quella consuetudine
non si era creata; si tratta di un problema di efficacia della
Consuetudine e non della produzione. Situazione che si era
creata fra Danimarca e UK, in relazione alla regola delle 10 miglia
per delimitare le acque territoriali.
Per Opinio Juris si intende che quella prassi deve essere avvertita
come legge vincolante dagli Stati. C’è una fase di accertamento
di questo secondo criterio che vede da protagonista la
Commissione del Diritto Internazionale che ha dettato anche dei
criteri per verificare l’opinio juris: la regola deve essere avvertita
come doverosa e necessaria (opinio juris sine necessitatis).
Inoltre la CiG ha trovato nelle risoluzioni dell’assemblea generale
e nella sua stessa giurisprudenza criteri per meglio individuare
questo criterio. (vedi “CiG, Nicaragua c. USA” e “Caso piattaforma
continentale mare del Nord”)
Il passaggio di un breve periodo di tempo non ostacola la
formazione di una Consuetudine nel caso in cui ci sia sufficiente
materiale di prassi, mentre non accettata è la consuetudine
istantanea.
Non solo i giudici internazionali hanno il compito di verificare le
consuetudini, ma anche quelli nazionali. Fanno prassi anche le
leggi interne che provano l’accettazione della Consuetudine.
Le sentenze della CiG sono vincolanti solo per le parti della
controversia, anche se hanno forte influenza nelle altre decisioni.
Il limite fondamentale di queste decisioni nell’ordinamento
italiano è quella della tutela dei diritti inviolabili in Costituzione.
Se uno Stato tiene un comportamento contrario a quanto
previsto dalla consuetudine, se lo Stato giustifica la propria
infrazione allora avremmo la conferma che la consuetudine è
avvertita come vincolante.
Possono esistere delle consuetudini con effetti particolari, rivolte
solo ad alcuni Stati:
1. Consuetudini regionali: riguardanti cioè solo alcuni territori
2. Consuetudine modificativa dei trattati: vincolante solo per gli
Stati firmatari dei trattati
Lezione 3. Principi generali di diritto riconosciuti alle nazioni civili
La lettera C dell’art.38 parla in modo antiquato di principi generali
di diritto riconosciuti alle nazioni civili.
È una fonte alla quale si fa riferimento prevalentemente per
colmare una lacuna. Con il passare del tempo e con l’acquisto da
parte del Diritto Internazionale di molte materie insieme alla
stratificazione di giurisprudenza e trattati è diventato difficile
andare incontro a lacune (può capitare quando emergano nuove
realtà come ad esempio lo sfruttamento di risorse di altri pianeti).
Un altro utilizzo di tali principi è quello di aiutare nell’interpretazione
dei trattati.
Ne esistono di due tipi:
1) Principi che si ricavano dagli ordinamenti interni (tramite il
metodo comparativo). Erano molto utilizzati negli anni 60…
Un campo dove si è fatto ampio uso di tali principi è stato
quello del diritto penale internazionale; i giudici della Corte
Penale Internazionale, non avevano un codice penale o di
procedura penale da cui attingere le norme, questi allora
hanno fatto riferimento ai principi. Art.21 dello Statuto della
Corte: la corte per la risoluzione dei casi applica:
A. Il presente statuto
B. Trattati applicabili
C. Le normative desunte dagli ordinamenti interni degli Stati se
non in contrasto con lo Statuto, soprattutto la normativa
interna dello Stato che avrebbe avuto giurisdizione.
Il caso Pescherie Norvegesi visto prima si è risolto in questo
modo; una norma conferiva la possibilità agli Stati di fruire del
mare entro un limite dalla costa, la Norvegia si oppone perché
a lei sconveniente. La Corte si è espressa nel senso di poter
congiungere i punti più distanti facendo così nascere la tecnica
delle linee rette.
Servono anche per capire il rapporto fra regole confliggenti
Hanno portata generale come la consuetudine.
2) Principi propri dell’ordinamento internazionale
Convenzioni internazionali
La lettera A dell’Art. 38 parla delle convenzioni internazionali. Si
tratta della prima fonte particolare, cioè vincola solo un certo
numero di Stati che sono i firmatari degli accordi. (Unione Europea è
un’organizzazione internazionale che vincola solo gli Stati che fanno
parte).
Si tratta di accordi fra Stati in una certa materia e possono essere:
1) Bilaterali: fra due soli Stati
2) Multilaterali: coinvolge più di 2 Stati, senza numero massimo
Altra distinzione è fra accordi:
1) Scritti: più diffusi
2) Orali: poco diffusi per problemi di dimostrabilità, soprattutto in
materie complesse. Esempio: Perù e Cile hanno una
controversia riguardante la delimitazione dei confini marittimi.
Per risolvere la questione la Corte ha fatto riferimento ad un
accordo tacito precedente all’accordo allora in vigore.
La disciplina dei Trattati è contenuta nella Convenzione di Ginevra
del 1969 (solo trattati scritti e fra Stati). Si struttura così:
1. Titolo, Convenzione sul diritto dei Trattati
2. Preambolo, dove sono contenuti gli obiettivi del trattato (non
vincolante ma utile per l’interpretazione dello stesso), dice che
non disciplina tutti gli aspetti e che non viene cancellato il
diritto consuetudinario.
3. Parte 1. Ambito di applicazione del trattato
a. Art.1: solo nei trattati conclusi fra Stati, rimangono escluse
le organizzazioni internazionali
b. Art.2: definizione dei termini utilizzati (Trattato: accordo
internazionale concluso fra Stati in forma scritta)
c. Art.3: questa convenzione si applica solo a trattati tra i quali
firmatari ci sono Stati firmatari della Convenzione di Ginevra
d. Art.4: si riferisce solo a trattati conclusi dopo l’entrata in
vigore della Convenzione (27 gennaio 1980)
4. Parte 2. Conclusione dei trattati
La prima fase sono i negoziati dove si concorda il testo del
trattato, può essere una fase semplice e veloce oppure più
complicata a seconda della materia. Art.7: conducono i
negoziati i plenipotenziari, coloro che hanno pieni poteri (va
tuttavia distinto il potere di negoziare con quello di vincolare lo
Stato a livello internazionale). Ci sono delle regole che vanno
seguite nei negoziati che sono stabilite da una Conferenza di
Stati (domanda, esiste un obbligo a negoziare in buona fede?
Obbligo di raggiungere un accordo?). Si conclude questa fase
con la firma del testo definitivo che non potrà più essere
modificato. (Il nome della convenzione corrisponde al luogo e
l’anno di firma).
Lezione 4. (continua). La ratifica dei Trattati
Le fonti utili per vedere come uno Stato fa per sottoscrivere un
trattato sono sia interne che internazionali.
A fine dei negoziati il testo è definitivo ma questo non produce
ancora effetti.
Fase di perfezionamento dei trattati internazionali. Ci sono 2
procedure alternative ma equivalenti e la scelta viene effettuata nel
trattato per opportunità:
1) Accordo in forma semplificata: più semplice e veloce, la
partecipazione si perfeziona al momento della sottoscrizione
del trattato (da questo momento sarà vincolante).
2) Accordo in forma solenne: la firma non è sufficiente; serve solo
per far terminare la fase dei negoziati. In questa seconda
ipotesi serve un atto di ratifica che deve essere emanato dallo
Stato a seconda del suo diritto interno. L’atto ratificato verrà
poi o depositato presso il Generale delle Nazioni Unite, o
scambiato fra gli Stati (quando sono pochi). Alcuni Trattati
prevedono al loro interno la produzione di effetti differita al
raggiungimento di un numero minimo di Stati ratificanti (non
sempre dopo la sottoscrizione gli Stati ratificano).
Nella maggior parte dei casi gli Stati decidono la procedura di
ratifica a seconda se le materie trattate riguardino
competenze governative (semplificata) o parlamentari
(solenne).
La Costituzione ci indica le modalità di ratifica dei trattati
internazionali, ratifica che serve a far ricadere all’interno dello
Stato gli effetti del trattato. C’è un problema di separazione dei
poteri a riguardo; il potere legislativo spetta al parlamento ma
secondo l’art. 80 Cost. spetta al governo prendere decisioni
sulla politica estera. Per questo l’art.80 prosegue dicendo che
per alcune materie è necessaria una legge di autorizzazione
alla ratifica (le materie contenute nell’articolo sono assai
ampie e vaghe). Questa è una garanzia Costituzionale molto
importante.
L’art. 87 n.8 dice che la ratifica è un atto del Presidente della
Repubblica (previa quando occorre l’autorizzazione delle
camere). Questo è un potere solo formale del Presidente, non
ha quasi spazio di scelta.
Cosa succede se un accordo internazionale ricompreso nelle
materie dell’art.80 viene ratificato dal governo senza una
legge di autorizzazione?
Nella maggior parte dei casi nulla in quanto il parlamento
asseconda l’operato del governo per non ingolfare i lavori
assembleari. (una situazione del genere c’è stata per l’ingresso
dell’Italia nelle Nazioni Unite o nel caso del memorandum di
Londra).
Questo perché una cosa è la ratifica e l’assunzione di un
impegno a livello internazionale, un’altra cosa è rendere i
principi operativi nell’ordinamento. Il parlamento controllerà ex
post il trattato in sede di approvazione della legge di
esecuzione.
Ci sono delle regole ulteriori per quanto riguardala ratifica:
Art. 72 c.4 che contiene la riserva di esame in aula e non in
commissioni
Art. 75 c.2 che dispone il divieto di referendum abrogativo
su una legge di attuazione della ratifica. (anche dell’ordine
di esecuzione, guarda sotto)
La Corte Costituzionale nella prassi applicativa ha interpretato
in senso estensivo entrambe le disposizioni.
Le regioni possono concludere accordi internazionali?
Formalmente esiste questa possibilità all’art. 117 Cost, ma gli
stati cercano sempre di arginare questo potere regionale e
territoriale. Ad esempio la legge 131/2003 che dà attuazione
all’art. 117 restringe le competenze regionali in tema di
accordi internazionali ai casi di accordi tecnici/amministrativi
ed accordi esecutivi.
Lezione 5. (continua) La produzione di effetti ed il recesso dai
Trattati
Le informazioni relative al numero di Stati che hanno ratificato un
Trattato si possono trovare o nel sito istituzionale sul trattato stesso
o sul sito italiano ACRIO, che ci permette di verificare se quel
Trattato ha raggiunto il numero minimo di ratifiche necessarie per la
sua entrata in vigore.
Come già esaminato, competenza alla ratifica dei trattati
internazionali in Italia spetta al Presidente della Repubblica art.87,
salvo nelle materie previste dall’art.80 previa autorizzazione delle
camere. Cosa succede se le camere non autorizzano la ratifica ma è
il governo a prendere tutta l’iniziativa? Ci sono due diverse
conseguenza, una sul piano internazionale e una a livello interno.
1) Sul piano internazionale la risposta ci viene data dall’art.46
della Convenzione di Vienna; la regola è che non si può far
valere una causa di invalidità per violazione del diritto interno
(per ragioni di favorire la proliferazione del diritto
internazionale), ma a due condizioni questa invalidità può
essere chiesta:
La violazione deve essere di una norma di diritto interno di
fondamentale importanza
La violazione deve essere manifesta, cioè deve essere
obiettivamente evidente agli altri Stati in buona fede che
hanno concluso l’accordo.
La norma è stata posta in confronto con l’art.7 della stessa
convenzione dalla CdG che parla di pieni poteri. Si presume
abbiano pieni poteri i Capi di Stato, i capi di Governo e i
ministri degli esteri (questi possono concludere accordi
vincolanti senza dimostrare i propri pieni poteri).
La sentenza Camerun c. Nigeria ha fatto molto discutere
perché si è mossa proprio dal principio dell’art.7 affermando
che era valido un trattato internazionale fra i due Stati perché
concluso dal Capo di Stato. La Corte sposta tutto sul piano
internazionale e non considera neanche i profili interni di cui
l’art.46.
Le eccezioni dell’art.46 vanno interpretate restrittivamente.
La causa di invalidità può essere richiesta solo dallo Stato
interessato e non da uno Stato terzo.
Nella prassi non è frequente che si ricorra a tale articolo,
l’Italia non lo ha mai fatto.
Un esempio del fatto che anche la CdG tenti di limitare i casi di
ricorso all’articolo è la sentenza Nuova Zelanda c. Francia del
1974 in cui la nuova Zelanda aveva contestato alla Francia un
test nucleare dopo che con una dichiarazione unilaterale del
Presidente della Repubblica li aveva sospesi. La CdG dice che
ormai l’obbligo era stato assunto.
Un altro esempio è il caso Nicaragua c. Colombia. L’accordo
era stato preso in contrasto con le norme interne di uno Stato
che però per diverso tempo aveva accettato quell’accordo, la
CdG dice che l’acquiescenza fa sì che il trattato diventi
vincolante.
2) Come si comporta l’Italia? A stretta interpretazione dell’art.80
la norma di attuazione di un trattato preso in quelle materie
elencate dal governo dovrebbe portare alla incostituzionalità
della stessa, tuttavia nella prassi si salvano tutti questi casi
facendo ricorso ad un controllo a valle delle camere che sana
l’atto.
I trattati essendo una fonte particolare produce effetti solo nei
confronti degli Sta
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