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DIRITTO INTERNAZIONALE

Lezione 1. Introduzione

Tradizionalmente il diritto internazionale regolava il diritto dei

rapporti fra Stati, ora regola anche altro; da comunità di Stati

(cooperazione ad interesse statale), si è ampliato alla tutela degli

interessi collettivi e questioni interne agli Stati (tutela dei diritti

umani.

Argomenti che saranno trattati nel corso:

1. Fonti: nel diritto internazionale non esiste un legislatore

(corrisponderebbe ad un’assemblea con un rappresentante per

ogni Stato). La cosa che va più vicina è l’assemblea generale

ONU.

Sono gli Stati ad essere legislatori e destinatari delle norme

internazionali.

Le norme possono essere: 1) vincolanti o non vincolanti; 2)

generali o particolari.

2. Rapporto fra diritto interno e diritto internazionale: guardando

le due concezioni:

Dualista: prevalente, considera come due ordinamenti

 distinti dove va trovata una gerarchia

Monista: considera un solo ordinamento, prevedendo che le

 norme internazionali producano effetti diretti

3. Soggetti di diritto internazionale: 1) Stato, ma cosa si intende

per Stato? Come si trattano le annessioni illegittime? Cosa

succede in caso di volontà di indipendenza? 2) Organizzazioni

internazionali 3) Individui (in alcuni casi destinatari diretti,

crimini internazionali)

4. Norme sostanziali: guardando principalmente la “regola

dell’immunità dalle giurisdizioni”, Stati stranieri non possono

essere giudicati da giudici di altri Stati per il divieto di

ingerenza degli affari altrui

5. Organizzazioni internazionali: nello specifico l’ONU e potere di

fissare dei divieti, delle eccezioni e delle sanzioni

6. Corte Internazionale di Giustizia (CiG): distinzione fra le diverse

Corti presenti a livello internazionale, la ripartizione delle

competenze e modalità di giudizio

7. Illecito internazionale: cosa comporta e modalità di risoluzione

delle controversie.

8. Caso speciale relativo alla Nord Korea con riferimento alle

testate nucleari, Trattato di non proliferazione del 1968,

Trattato di divieto di armi nucleari del 2017.

Lezione 2. FONTI DEL DIRITTO. La consuetudine

Per prima cosa occorre ricordare che non esiste un legislatore

unico ma le norme nascono dagli Stati che poi diventano anche i

destinatari di tali norme. Le organizzazioni internazionali spesso

sono legittimate a produrre norme perché dietro di loro ci sono gli

stessi Stati.

Norma di riferimento per capire il sistema delle fonti è l’art. 38

dello Statuto della CiG che nello spiegare le sue competenze a

risolvere le controversie fra Stati elenca le fonti:

A. Convenzioni Internazionali sia generali che particolari

B. Consuetudini Internazionali

C. Principi Generali di Diritto riconosciuti alle nazioni civili

D. Decisioni Giudiziali e Dottrina (mezzi sussidiari per la

determinazione delle norme giuridiche)

L’ordine non è gerarchico, la fonte primaria infatti è la

consuetudine (pacta sunt servanda), poi vengono le Convezioni

che in alcuni casi possono derogare le Consuetudini.

L’art.38 non è tuttavia completo, rientrano fra le fonti anche le

norme emanate dalle Organizzazioni Internazionali (potrebbero

rientrare nelle Convenzioni).

B. La Consuetudine

Per prima cosa è una fonte generale e cioè si applica a tutti gli

Stati, è una fonte non scritta e si forma in presenza di due

elementi secondo la concezione dualista:

1) Pratica costante degli Stati

2) Opinio Juris

La concezione consensualista non viene accolta alla luce del

testo dell’art.38.

Per pratica generale si intende una prassi che viene

costantemente applicata dagli Stati in rapporto fra essi; non è

indicato il numero degli Stati necessari né un tempo minimo, si

esaminerà di volta in volta. I Paesi in via di sviluppo

contrastavano le prassi che si erano instaurate fra i Paesi “più

forti”, in questo caso se c’è una grande opposizione la

Consuetudine non si forma. Se ad opporsi è solo uno Stato,

(obiettore persistente) la CiG ha detto che la consuetudine non si

applica nei confronti di quello Stato e che quella consuetudine

non si era creata; si tratta di un problema di efficacia della

Consuetudine e non della produzione. Situazione che si era

creata fra Danimarca e UK, in relazione alla regola delle 10 miglia

per delimitare le acque territoriali.

Per Opinio Juris si intende che quella prassi deve essere avvertita

come legge vincolante dagli Stati. C’è una fase di accertamento

di questo secondo criterio che vede da protagonista la

Commissione del Diritto Internazionale che ha dettato anche dei

criteri per verificare l’opinio juris: la regola deve essere avvertita

come doverosa e necessaria (opinio juris sine necessitatis).

Inoltre la CiG ha trovato nelle risoluzioni dell’assemblea generale

e nella sua stessa giurisprudenza criteri per meglio individuare

questo criterio. (vedi “CiG, Nicaragua c. USA” e “Caso piattaforma

continentale mare del Nord”)

Il passaggio di un breve periodo di tempo non ostacola la

formazione di una Consuetudine nel caso in cui ci sia sufficiente

materiale di prassi, mentre non accettata è la consuetudine

istantanea.

Non solo i giudici internazionali hanno il compito di verificare le

consuetudini, ma anche quelli nazionali. Fanno prassi anche le

leggi interne che provano l’accettazione della Consuetudine.

Le sentenze della CiG sono vincolanti solo per le parti della

controversia, anche se hanno forte influenza nelle altre decisioni.

Il limite fondamentale di queste decisioni nell’ordinamento

italiano è quella della tutela dei diritti inviolabili in Costituzione.

Se uno Stato tiene un comportamento contrario a quanto

previsto dalla consuetudine, se lo Stato giustifica la propria

infrazione allora avremmo la conferma che la consuetudine è

avvertita come vincolante.

Possono esistere delle consuetudini con effetti particolari, rivolte

solo ad alcuni Stati:

1. Consuetudini regionali: riguardanti cioè solo alcuni territori

2. Consuetudine modificativa dei trattati: vincolante solo per gli

Stati firmatari dei trattati

Lezione 3. Principi generali di diritto riconosciuti alle nazioni civili

La lettera C dell’art.38 parla in modo antiquato di principi generali

di diritto riconosciuti alle nazioni civili.

È una fonte alla quale si fa riferimento prevalentemente per

colmare una lacuna. Con il passare del tempo e con l’acquisto da

parte del Diritto Internazionale di molte materie insieme alla

stratificazione di giurisprudenza e trattati è diventato difficile

andare incontro a lacune (può capitare quando emergano nuove

realtà come ad esempio lo sfruttamento di risorse di altri pianeti).

Un altro utilizzo di tali principi è quello di aiutare nell’interpretazione

dei trattati.

Ne esistono di due tipi:

1) Principi che si ricavano dagli ordinamenti interni (tramite il

metodo comparativo). Erano molto utilizzati negli anni 60…

Un campo dove si è fatto ampio uso di tali principi è stato

quello del diritto penale internazionale; i giudici della Corte

Penale Internazionale, non avevano un codice penale o di

procedura penale da cui attingere le norme, questi allora

hanno fatto riferimento ai principi. Art.21 dello Statuto della

Corte: la corte per la risoluzione dei casi applica:

A. Il presente statuto

B. Trattati applicabili

C. Le normative desunte dagli ordinamenti interni degli Stati se

non in contrasto con lo Statuto, soprattutto la normativa

interna dello Stato che avrebbe avuto giurisdizione.

Il caso Pescherie Norvegesi visto prima si è risolto in questo

modo; una norma conferiva la possibilità agli Stati di fruire del

mare entro un limite dalla costa, la Norvegia si oppone perché

a lei sconveniente. La Corte si è espressa nel senso di poter

congiungere i punti più distanti facendo così nascere la tecnica

delle linee rette.

Servono anche per capire il rapporto fra regole confliggenti

Hanno portata generale come la consuetudine.

2) Principi propri dell’ordinamento internazionale

Convenzioni internazionali

La lettera A dell’Art. 38 parla delle convenzioni internazionali. Si

tratta della prima fonte particolare, cioè vincola solo un certo

numero di Stati che sono i firmatari degli accordi. (Unione Europea è

un’organizzazione internazionale che vincola solo gli Stati che fanno

parte).

Si tratta di accordi fra Stati in una certa materia e possono essere:

1) Bilaterali: fra due soli Stati

2) Multilaterali: coinvolge più di 2 Stati, senza numero massimo

Altra distinzione è fra accordi:

1) Scritti: più diffusi

2) Orali: poco diffusi per problemi di dimostrabilità, soprattutto in

materie complesse. Esempio: Perù e Cile hanno una

controversia riguardante la delimitazione dei confini marittimi.

Per risolvere la questione la Corte ha fatto riferimento ad un

accordo tacito precedente all’accordo allora in vigore.

La disciplina dei Trattati è contenuta nella Convenzione di Ginevra

del 1969 (solo trattati scritti e fra Stati). Si struttura così:

1. Titolo, Convenzione sul diritto dei Trattati

2. Preambolo, dove sono contenuti gli obiettivi del trattato (non

vincolante ma utile per l’interpretazione dello stesso), dice che

non disciplina tutti gli aspetti e che non viene cancellato il

diritto consuetudinario.

3. Parte 1. Ambito di applicazione del trattato

a. Art.1: solo nei trattati conclusi fra Stati, rimangono escluse

le organizzazioni internazionali

b. Art.2: definizione dei termini utilizzati (Trattato: accordo

internazionale concluso fra Stati in forma scritta)

c. Art.3: questa convenzione si applica solo a trattati tra i quali

firmatari ci sono Stati firmatari della Convenzione di Ginevra

d. Art.4: si riferisce solo a trattati conclusi dopo l’entrata in

vigore della Convenzione (27 gennaio 1980)

4. Parte 2. Conclusione dei trattati

La prima fase sono i negoziati dove si concorda il testo del

trattato, può essere una fase semplice e veloce oppure più

complicata a seconda della materia. Art.7: conducono i

negoziati i plenipotenziari, coloro che hanno pieni poteri (va

tuttavia distinto il potere di negoziare con quello di vincolare lo

Stato a livello internazionale). Ci sono delle regole che vanno

seguite nei negoziati che sono stabilite da una Conferenza di

Stati (domanda, esiste un obbligo a negoziare in buona fede?

Obbligo di raggiungere un accordo?). Si conclude questa fase

con la firma del testo definitivo che non potrà più essere

modificato. (Il nome della convenzione corrisponde al luogo e

l’anno di firma).

Lezione 4. (continua). La ratifica dei Trattati

Le fonti utili per vedere come uno Stato fa per sottoscrivere un

trattato sono sia interne che internazionali.

A fine dei negoziati il testo è definitivo ma questo non produce

ancora effetti.

Fase di perfezionamento dei trattati internazionali. Ci sono 2

procedure alternative ma equivalenti e la scelta viene effettuata nel

trattato per opportunità:

1) Accordo in forma semplificata: più semplice e veloce, la

partecipazione si perfeziona al momento della sottoscrizione

del trattato (da questo momento sarà vincolante).

2) Accordo in forma solenne: la firma non è sufficiente; serve solo

per far terminare la fase dei negoziati. In questa seconda

ipotesi serve un atto di ratifica che deve essere emanato dallo

Stato a seconda del suo diritto interno. L’atto ratificato verrà

poi o depositato presso il Generale delle Nazioni Unite, o

scambiato fra gli Stati (quando sono pochi). Alcuni Trattati

prevedono al loro interno la produzione di effetti differita al

raggiungimento di un numero minimo di Stati ratificanti (non

sempre dopo la sottoscrizione gli Stati ratificano).

Nella maggior parte dei casi gli Stati decidono la procedura di

ratifica a seconda se le materie trattate riguardino

competenze governative (semplificata) o parlamentari

(solenne).

La Costituzione ci indica le modalità di ratifica dei trattati

internazionali, ratifica che serve a far ricadere all’interno dello

Stato gli effetti del trattato. C’è un problema di separazione dei

poteri a riguardo; il potere legislativo spetta al parlamento ma

secondo l’art. 80 Cost. spetta al governo prendere decisioni

sulla politica estera. Per questo l’art.80 prosegue dicendo che

per alcune materie è necessaria una legge di autorizzazione

alla ratifica (le materie contenute nell’articolo sono assai

ampie e vaghe). Questa è una garanzia Costituzionale molto

importante.

L’art. 87 n.8 dice che la ratifica è un atto del Presidente della

Repubblica (previa quando occorre l’autorizzazione delle

camere). Questo è un potere solo formale del Presidente, non

ha quasi spazio di scelta.

Cosa succede se un accordo internazionale ricompreso nelle

materie dell’art.80 viene ratificato dal governo senza una

legge di autorizzazione?

Nella maggior parte dei casi nulla in quanto il parlamento

asseconda l’operato del governo per non ingolfare i lavori

assembleari. (una situazione del genere c’è stata per l’ingresso

dell’Italia nelle Nazioni Unite o nel caso del memorandum di

Londra).

Questo perché una cosa è la ratifica e l’assunzione di un

impegno a livello internazionale, un’altra cosa è rendere i

principi operativi nell’ordinamento. Il parlamento controllerà ex

post il trattato in sede di approvazione della legge di

esecuzione.

Ci sono delle regole ulteriori per quanto riguardala ratifica:

Art. 72 c.4 che contiene la riserva di esame in aula e non in

 commissioni

Art. 75 c.2 che dispone il divieto di referendum abrogativo

 su una legge di attuazione della ratifica. (anche dell’ordine

di esecuzione, guarda sotto)

La Corte Costituzionale nella prassi applicativa ha interpretato

in senso estensivo entrambe le disposizioni.

Le regioni possono concludere accordi internazionali?

Formalmente esiste questa possibilità all’art. 117 Cost, ma gli

stati cercano sempre di arginare questo potere regionale e

territoriale. Ad esempio la legge 131/2003 che dà attuazione

all’art. 117 restringe le competenze regionali in tema di

accordi internazionali ai casi di accordi tecnici/amministrativi

ed accordi esecutivi.

Lezione 5. (continua) La produzione di effetti ed il recesso dai

Trattati

Le informazioni relative al numero di Stati che hanno ratificato un

Trattato si possono trovare o nel sito istituzionale sul trattato stesso

o sul sito italiano ACRIO, che ci permette di verificare se quel

Trattato ha raggiunto il numero minimo di ratifiche necessarie per la

sua entrata in vigore.

Come già esaminato, competenza alla ratifica dei trattati

internazionali in Italia spetta al Presidente della Repubblica art.87,

salvo nelle materie previste dall’art.80 previa autorizzazione delle

camere. Cosa succede se le camere non autorizzano la ratifica ma è

il governo a prendere tutta l’iniziativa? Ci sono due diverse

conseguenza, una sul piano internazionale e una a livello interno.

1) Sul piano internazionale la risposta ci viene data dall’art.46

della Convenzione di Vienna; la regola è che non si può far

valere una causa di invalidità per violazione del diritto interno

(per ragioni di favorire la proliferazione del diritto

internazionale), ma a due condizioni questa invalidità può

essere chiesta:

La violazione deve essere di una norma di diritto interno di

 fondamentale importanza

La violazione deve essere manifesta, cioè deve essere

 obiettivamente evidente agli altri Stati in buona fede che

hanno concluso l’accordo.

La norma è stata posta in confronto con l’art.7 della stessa

convenzione dalla CdG che parla di pieni poteri. Si presume

abbiano pieni poteri i Capi di Stato, i capi di Governo e i

ministri degli esteri (questi possono concludere accordi

vincolanti senza dimostrare i propri pieni poteri).

La sentenza Camerun c. Nigeria ha fatto molto discutere

perché si è mossa proprio dal principio dell’art.7 affermando

che era valido un trattato internazionale fra i due Stati perché

concluso dal Capo di Stato. La Corte sposta tutto sul piano

internazionale e non considera neanche i profili interni di cui

l’art.46.

Le eccezioni dell’art.46 vanno interpretate restrittivamente.

La causa di invalidità può essere richiesta solo dallo Stato

interessato e non da uno Stato terzo.

Nella prassi non è frequente che si ricorra a tale articolo,

l’Italia non lo ha mai fatto.

Un esempio del fatto che anche la CdG tenti di limitare i casi di

ricorso all’articolo è la sentenza Nuova Zelanda c. Francia del

1974 in cui la nuova Zelanda aveva contestato alla Francia un

test nucleare dopo che con una dichiarazione unilaterale del

Presidente della Repubblica li aveva sospesi. La CdG dice che

ormai l’obbligo era stato assunto.

Un altro esempio è il caso Nicaragua c. Colombia. L’accordo

era stato preso in contrasto con le norme interne di uno Stato

che però per diverso tempo aveva accettato quell’accordo, la

CdG dice che l’acquiescenza fa sì che il trattato diventi

vincolante.

2) Come si comporta l’Italia? A stretta interpretazione dell’art.80

la norma di attuazione di un trattato preso in quelle materie

elencate dal governo dovrebbe portare alla incostituzionalità

della stessa, tuttavia nella prassi si salvano tutti questi casi

facendo ricorso ad un controllo a valle delle camere che sana

l’atto.

I trattati essendo una fonte particolare produce effetti solo nei

confronti degli Sta

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deadcliff88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lopes Pegna Olivia.
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