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Diritto internazionale

Lezione 1. Introduzione

Tradizionalmente il diritto internazionale regolava il diritto dei rapporti fra Stati, ora regola anche altro; da comunità di Stati (cooperazione ad interesse statale), si è ampliato alla tutela degli interessi collettivi e questioni interne agli Stati (tutela dei diritti umani).

Argomenti che saranno trattati nel corso

  • Fonti: nel diritto internazionale non esiste un legislatore (corrisponderebbe ad un’assemblea con un rappresentante per ogni Stato). La cosa che va più vicina è l’assemblea generale ONU. Sono gli Stati ad essere legislatori e destinatari delle norme internazionali. Le norme possono essere: 1) vincolanti o non vincolanti; 2) generali o particolari.
  • Rapporto fra diritto interno e diritto internazionale: guardando le due concezioni:
    • Dualista: prevalente, considera come due ordinamenti distinti dove va trovata una gerarchia
    • Monista: considera un solo ordinamento, prevedendo che le norme internazionali producano effetti diretti
  • Soggetti di diritto internazionale:
    • Stato, ma cosa si intende per Stato? Come si trattano le annessioni illegittime? Cosa succede in caso di volontà di indipendenza?
    • Organizzazioni internazionali
    • Individui (in alcuni casi destinatari diretti, crimini internazionali)
  • Norme sostanziali: guardando principalmente la “regola dell’immunità dalle giurisdizioni”, Stati stranieri non possono essere giudicati da giudici di altri Stati per il divieto di ingerenza negli affari altrui
  • Organizzazioni internazionali: nello specifico l’ONU e potere di fissare dei divieti, delle eccezioni e delle sanzioni
  • Corte Internazionale di Giustizia (CiG): distinzione fra le diverse Corti presenti a livello internazionale, la ripartizione delle competenze e modalità di giudizio
  • Illecito internazionale: cosa comporta e modalità di risoluzione delle controversie.
  • Caso speciale relativo alla Nord Korea con riferimento alle testate nucleari, Trattato di non proliferazione del 1968, Trattato di divieto di armi nucleari del 2017.

Lezione 2. Fonti del diritto. La consuetudine

Per prima cosa occorre ricordare che non esiste un legislatore unico ma le norme nascono dagli Stati che poi diventano anche i destinatari di tali norme. Le organizzazioni internazionali spesso sono legittimate a produrre norme perché dietro di loro ci sono gli stessi Stati.

Norma di riferimento per capire il sistema delle fonti è l’art. 38 dello Statuto della CiG che nello spiegare le sue competenze a risolvere le controversie fra Stati elenca le fonti:

  • Convenzioni Internazionali sia generali che particolari
  • Consuetudini Internazionali
  • Principi Generali di Diritto riconosciuti alle nazioni civili
  • Decisioni Giudiziali e Dottrina (mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche)

L’ordine non è gerarchico, la fonte primaria infatti è la consuetudine (pacta sunt servanda), poi vengono le Convenzioni che in alcuni casi possono derogare le Consuetudini. L’art.38 non è tuttavia completo, rientrano fra le fonti anche le norme emanate dalle Organizzazioni Internazionali.

B. La Consuetudine

Per prima cosa è una fonte generale e cioè si applica a tutti gli Stati, è una fonte non scritta e si forma in presenza di due elementi secondo la concezione dualista:

  • Pratica costante degli Stati
  • Opinio Juris

La concezione consensualista non viene accolta alla luce del testo dell’art.38.

Per pratica generale si intende una prassi che viene costantemente applicata dagli Stati in rapporto fra essi; non è indicato il numero degli Stati necessari né un tempo minimo, si esaminerà di volta in volta. I Paesi in via di sviluppo contrastavano le prassi che si erano instaurate fra i Paesi “più forti”, in questo caso se c’è una grande opposizione la Consuetudine non si forma. Se ad opporsi è solo uno Stato (obiettore persistente), la CiG ha detto che la consuetudine non si applica nei confronti di quello Stato e che quella consuetudine non si era creata; si tratta di un problema di efficacia della Consuetudine e non della produzione. Situazione che si era creata fra Danimarca e UK, in relazione alla regola delle 10 miglia per delimitare le acque territoriali.

Per Opinio Juris si intende che quella prassi deve essere avvertita come legge vincolante dagli Stati. C’è una fase di accertamento di questo secondo criterio che vede da protagonista la Commissione del Diritto Internazionale che ha dettato anche dei criteri per verificare l’opinio juris: la regola deve essere avvertita come doverosa e necessaria (opinio juris sine necessitatis). Inoltre, la CiG ha trovato nelle risoluzioni dell’assemblea generale e nella sua stessa giurisprudenza criteri per meglio individuare questo criterio. (vedi “CiG, Nicaragua c. USA” e “Caso piattaforma continentale mare del Nord”)

Il passaggio di un breve periodo di tempo non ostacola la formazione di una Consuetudine nel caso in cui ci sia sufficiente materiale di prassi, mentre non accettata è la consuetudine istantanea.

Non solo i giudici internazionali hanno il compito di verificare le consuetudini, ma anche quelli nazionali. Fanno prassi anche le leggi interne che provano l’accettazione della Consuetudine. Le sentenze della CiG sono vincolanti solo per le parti della controversia, anche se hanno forte influenza nelle altre decisioni. Il limite fondamentale di queste decisioni nell’ordinamento italiano è quella della tutela dei diritti inviolabili in Costituzione.

Se uno Stato tiene un comportamento contrario a quanto previsto dalla consuetudine, se lo Stato giustifica la propria infrazione allora avremmo la conferma che la consuetudine è avvertita come vincolante.

Possono esistere delle consuetudini con effetti particolari, rivolte solo ad alcuni Stati:

  • Consuetudini regionali: riguardanti cioè solo alcuni territori
  • Consuetudine modificativa dei trattati: vincolante solo per gli Stati firmatari dei trattati

Lezione 3. Principi generali di diritto riconosciuti alle nazioni civili

La lettera C dell’art.38 parla in modo antiquato di principi generali di diritto riconosciuti alle nazioni civili. È una fonte alla quale si fa riferimento prevalentemente per colmare una lacuna. Con il passare del tempo e con l’acquisto da parte del Diritto Internazionale di molte materie insieme alla stratificazione di giurisprudenza e trattati è diventato difficile andare incontro a lacune (può capitare quando emergano nuove realtà come ad esempio lo sfruttamento di risorse di altri pianeti). Un altro utilizzo di tali principi è quello di aiutare nell’interpretazione dei trattati.

Ne esistono di due tipi:

  • Principi che si ricavano dagli ordinamenti interni (tramite il metodo comparativo). Erano molto utilizzati negli anni 60. Un campo dove si è fatto ampio uso di tali principi è stato quello del diritto penale internazionale; i giudici della Corte Penale Internazionale, non avevano un codice penale o di procedura penale da cui attingere le norme, questi allora hanno fatto riferimento ai principi. Art.21 dello Statuto della Corte: la corte per la risoluzione dei casi applica:
    • Il presente statuto
    • Trattati applicabili
    • Le normative desunte dagli ordinamenti interni degli Stati se non in contrasto con lo Statuto, soprattutto la normativa interna dello Stato che avrebbe avuto giurisdizione.
  • Principi propri dell’ordinamento internazionale

Il caso Pescherie Norvegesi visto prima si è risolto in questo modo; una norma conferiva la possibilità agli Stati di fruire del mare entro un limite dalla costa, la Norvegia si oppone perché a lei sconveniente. La Corte si è espressa nel senso di poter congiungere i punti più distanti facendo così nascere la tecnica delle linee rette. Servono anche per capire il rapporto fra regole confliggenti. Hanno portata generale come la consuetudine.

Convenzioni internazionali

La lettera A dell’Art. 38 parla delle convenzioni internazionali. Si tratta della prima fonte particolare, cioè vincola solo un certo numero di Stati che sono i firmatari degli accordi. (Unione Europea è un’organizzazione internazionale che vincola solo gli Stati che fanno parte).

Si tratta di accordi fra Stati in una certa materia e possono essere:

  • Bilaterali: fra due soli Stati
  • Multilaterali: coinvolge più di 2 Stati, senza numero massimo

Altra distinzione è fra accordi:

  • Scritti: più diffusi
  • Orali: poco diffusi per problemi di dimostrabilità, soprattutto in materie complesse. Esempio: Perù e Cile hanno una controversia riguardante la delimitazione dei confini marittimi. Per risolvere la questione la Corte ha fatto riferimento ad un accordo tacito precedente all’accordo allora in vigore.

La disciplina dei Trattati è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1969 (solo trattati scritti e fra Stati). Si struttura così:

  • Titolo, Convenzione sul diritto dei Trattati
  • Preambolo, dove sono contenuti gli obiettivi del trattato (non vincolante ma utile per l’interpretazione dello stesso), dice che non disciplina tutti gli aspetti e che non viene cancellato il diritto consuetudinario.
  • Parte 1. Ambito di applicazione del trattato
    • Art.1: solo nei trattati conclusi fra Stati, rimangono escluse le organizzazioni internazionali
    • Art.2: definizione dei termini utilizzati (Trattato: accordo internazionale concluso fra Stati in forma scritta)
    • Art.3: questa convenzione si applica solo a trattati tra i quali firmatari ci sono Stati firmatari della Convenzione di Ginevra
    • Art.4: si riferisce solo a trattati conclusi dopo l’entrata in vigore della Convenzione (27 gennaio 1980)
  • Parte 2. Conclusione dei trattati

La prima fase sono i negoziati dove si concorda il testo del trattato, può essere una fase semplice e veloce oppure più complicata a seconda della materia. Art.7: conducono i negoziati i plenipotenziari, coloro che hanno pieni poteri (va tuttavia distinto il potere di negoziare con quello di vincolare lo Stato a livello internazionale). Ci sono delle regole che vanno seguite nei negoziati che sono stabilite da una Conferenza di Stati (domanda, esiste un obbligo a negoziare in buona fede? Obbligo di raggiungere un accordo?). Si conclude questa fase con la firma del testo definitivo che non potrà più essere modificato. (Il nome della convenzione corrisponde al luogo e l’anno di firma).

Lezione 4. (continua). La ratifica dei Trattati

Le fonti utili per vedere come uno Stato fa per sottoscrivere un trattato sono sia interne che internazionali. A fine dei negoziati il testo è definitivo ma questo non produce ancora effetti.

Fase di perfezionamento dei trattati internazionali. Ci sono 2 procedure alternative ma equivalenti e la scelta viene effettuata nel trattato per opportunità:

  • Accordo in forma semplificata: più semplice e veloce, la partecipazione si perfeziona al momento della sottoscrizione del trattato (da questo momento sarà vincolante).
  • Accordo in forma solenne: la firma non è sufficiente; serve solo per far terminare la fase dei negoziati. In questa seconda ipotesi serve un atto di ratifica che deve essere emanato dallo Stato a seconda del suo diritto interno. L’atto ratificato verrà poi o depositato presso il Generale delle Nazioni Unite, o scambiato fra gli Stati (quando sono pochi). Alcuni Trattati prevedono al loro interno la produzione di effetti differita al raggiungimento di un numero minimo di Stati ratificanti (non sempre dopo la sottoscrizione gli Stati ratificano).

Nella maggior parte dei casi gli Stati decidono la procedura di ratifica a seconda se le materie trattate riguardino competenze governative (semplificata) o parlamentari (solenne).

La Costituzione ci indica le modalità di ratifica dei trattati internazionali, ratifica che serve a far ricadere all’interno dello Stato gli effetti del trattato. C’è un problema di separazione dei poteri a riguardo; il potere legislativo spetta al parlamento ma secondo l’art. 80 Cost. spetta al governo prendere decisioni sulla politica estera. Per questo l’art.80 prosegue dicendo che per alcune materie è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica (le materie contenute nell’articolo sono assai ampie e vaghe). Questa è una garanzia Costituzionale molto importante.

L’art. 87 n.8 dice che la ratifica è un atto del Presidente della Repubblica (previa quando occorre l’autorizzazione delle camere). Questo è un potere solo formale del Presidente, non ha quasi spazio di scelta.

Cosa succede se un accordo internazionale ricompreso nelle materie dell’art.80 viene ratificato dal governo senza una legge di autorizzazione? Nella maggior parte dei casi nulla in quanto il parlamento asseconda l’operato del governo per non ingolfare i lavori assembleari. (una situazione del genere c’è stata per l’ingresso dell’Italia nelle Nazioni Unite o nel caso del memorandum di Londra).

Questo perché una cosa è la ratifica e l’assunzione di un impegno a livello internazionale, un’altra cosa è rendere i principi operativi nell’ordinamento. Il parlamento controllerà ex post il trattato in sede di approvazione della legge di esecuzione.

Ci sono delle regole ulteriori per quanto riguarda la ratifica:

  • Art. 72 c.4 che contiene la riserva di esame in aula e non in commissioni
  • Art. 75 c.2 che dispone il divieto di referendum abrogativo su una legge di attuazione della ratifica. (anche dell’ordine di esecuzione, guarda sotto)

La Corte Costituzionale nella prassi applicativa ha interpretato in senso estensivo entrambe le disposizioni.

Le regioni possono concludere accordi internazionali? Formalmente esiste questa possibilità all’art. 117 Cost, ma gli stati cercano sempre di arginare questo potere regionale e territoriale. Ad esempio la legge 131/2003 che dà attuazione all’art. 117 restringe le competenze regionali in tema di accordi internazionali ai casi di accordi tecnici/amministrativi ed accordi esecutivi.

Lezione 5. (continua) La produzione di effetti ed il recesso dai Trattati

Le informazioni relative al numero di Stati che hanno ratificato un Trattato si possono trovare o nel sito istituzionale sul trattato stesso o sul sito italiano ACRIO, che ci permette di verificare se quel Trattato ha raggiunto il numero minimo di ratifiche necessarie per la sua entrata in vigore.

Come già esaminato, competenza alla ratifica dei trattati internazionali in Italia spetta al Presidente della Repubblica art.87, salvo nelle materie previste dall’art.80 previa autorizzazione delle camere. Cosa succede se le camere non autorizzano la ratifica ma è il governo a prendere tutta l’iniziativa? Ci sono due diverse conseguenza, una sul piano internazionale e una a livello interno.

  • Sul piano internazionale la risposta ci viene data dall’art.46 della Convenzione di Vienna; la regola è che non si può far valere una causa di invalidità per violazione del diritto interno (per ragioni di favorire la proliferazione del diritto internazionale), ma a due condizioni questa invalidità può essere chiesta:
    • La violazione deve essere di una norma di diritto interno di fondamentale importanza
    • La violazione deve essere manifesta, cioè deve essere obiettivamente evidente agli altri Stati in buona fede che hanno concluso l’accordo.

La norma è stata posta in confronto con l’art.7 della stessa convenzione dalla CdG che parla di pieni poteri. Si presume abbiano pieni poteri i Capi di Stato, i capi di Governo e i ministri degli esteri (questi possono concludere accordi vincolanti senza dimostrare i propri pieni poteri).

La sentenza Camerun c. Nigeria ha fatto molto discutere perché si è mossa proprio dal principio dell’art.7 affermando che era valido un trattato internazionale fra i due Stati perché concluso dal Capo di Stato. La Corte sposta tutto sul piano internazionale e non considera neanche i profili interni di cui l’art.46. Le eccezioni dell’art.46 vanno interpretate restrittivamente. La causa di invalidità può essere richiesta solo dallo Stato interessato e non da uno Stato terzo. Nella prassi non è frequente che si ricorra a tale articolo, l’Italia non lo ha mai fatto. Un esempio del fatto che anche la CdG tenti di limitare i casi di ricorso all’articolo è la sentenza Nuova Zelanda c. Francia del 1974 in cui la nuova Zelanda aveva contestato alla Francia un test nucleare dopo che con una dichiarazione unilaterale del Presidente della Repubblica li aveva sospesi. La CdG dice che ormai l’obbligo era stato assunto. Un altro esempio è il caso Nicaragua c. Colombia. L’accordo era stato preso in contrasto con le norme interne di uno Stato che però per diverso tempo aveva accettato quell’accordo, la CdG dice che l’acquiescenza fa sì che il trattato diventi vincolante.

  • Come si comporta l’Italia? A stretta interpretazione dell’art.80 la norma di attuazione di un trattato preso in quelle materie elencate dal governo dovrebbe portare alla incostituzionalità della stessa, tuttavia nella prassi si salvano tutti questi casi facendo ricorso ad un controllo a valle delle camere che sana l’atto.

I trattati essendo una fonte particolare produce effetti solo nei confronti degli Stati firmatari.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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