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C.V.);
2. Le parti non coincidono, non si può risolvere con il diritto dei
trattati perché i trattati sono vincolanti solo fra le parti.
Esempio. A e B concludono un Trattato. A e C concludono un
Trattato in contrasto con quello fra A e B. Il problema sorge
solo per A in quanto all’adempimento di un Trattato sorge
l’inadempimento dell’altro.
Ci sono delle tecniche per evitare che ciò accada previste
dall’art.31 parte 3 lettera C della C.V. “Si terrà conto oltre che
del contesto di qualsiasi regola pertinente di diritto
internazionale applicabile nei rapporti fra le parti”.
Oltre a questo articolo c’è la possibilità di inserire delle
clausole di subordinazione come dice art.30.2, con il quale lo
Stato si obbliga ad un Trattato subordinando l’inesistenza di
altre clausole difformi (un esempio è l’art.351 TFUE che dà la
possibilità agli Stati di adempiere a Trattati precedenti al
TFUE).
Per la Carta delle Nazioni Unite esiste un regime particolare,
l’art.103 dice che la Carta prevale su tutti gli altri obblighi derivanti
da altri Trattati. Articolo che serve proprio ad eliminare problemi in
caso di contrasti, si è inserita perché si ritiene che la Carta abbia un
valore troppo importante per il diritto internazionale. Si crea così
una gerarchia fra Trattati. L’obbligo dell’art.103 è stato esteso dalla
CiG oltre agli obblighi derivanti dalla Carta anche da tutti quelli che
derivano dall’esecuzione di una prescrizione della stessa, ad
esempio un atto del Consiglio di Sicurezza.
Lezione 11. Segue, diritto derivato
Fra diverse fonti del diritto internazionale c’è una gerarchia:
1. Consuetudini
2. Trattati (che traggono legittimazione da una consuetudine
pacta sunt servanda)
3. Diritto derivato (da organizzazioni internazionali che traggono
legittimazione dai Trattati)
La gerarchia nel diritto internazionale è meno rigida e stringente
di quella nel diritto interno in quanto sono previste delle
possibilità di deroga. Ad esempio un Trattato può derogare una
consuetudine; la consuetudine non sarà più valida fra gli Stati
firmatari ma continuerà a vincolare gli altri.
In generale vale il principio secondo il quale la norma speciale
deroga quella generale, e ciò può accadere nel rapporto fra
Trattati e consuetudini.
L’esempio di diritto derivato è quello dell’Unione Europea
(regolamenti, direttive) che traggono legittimazione dai Trattati
istitutivi.
Alle regole sopra viste ci sono delle eccezioni. Il diritto cogente
nel tempo ha acquistato importanza nell’ambito dei trattati ed
autonomia.
Ius cogens è una serie di norme consuetudinarie che sono
inderogabili (ad esempio da trattati. L’esempio è quello
dell’art.53 C.V. che prevede come causa di nullità di un Trattato il
conflitto fra le clausole inserite e le norme cogenti o inderogabili.
Altro esempio è l’art.63 C.V. che lo riconosce anche come causa
di invalidità sopravvenuta.
Si è provato a dare una definizione di diritto cogente come
“norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale
degli Stati alla quale non è consentita deroga; può essere
derogata solo da una norma dallo stesso carattere.”
La differenza con la consuetudine è il fatto che il diritto cogente è
inderogabile. Non esiste un elenco di norme cogenti, ma esse
derivano da stratificazione ed interpretazione del diritto
internazionale. Esempi
1. Fa parte del diritto cogente il divieto di uso della forza
(militarmente parlando). La CiG non lo ha utilizzato, perché
molti Stati si sono opposti alla presenza di norme inderogabili.
2. Autodeterminazione dei popoli. È un diritto valido solo nel caso
in cui quello stato sia soggetto ad occupazione straniera, non
per eventuali secessioni. Concetto nato dalla decolonizzazione.
Gli Accordi di Camp David fra USA, Egitto e Palestina, sulla
determinazione della sovranità della Palestina, non è stato
dichiarato invalido per contrasto con il diritto cogente anche se
l’assemblea generale aveva contestato l’assenza negli accordi
di una rappresentanza dell’Associazione per la liberazione
della Palestina.
3. Per quanto riguarda invece i reati di genocidio, la Corte fa
valere il diritto cogente. Necessaria qui la distinzione fra diritto
cogente e gli accordi aventi caratteri erga omnes. Nel 1970 la
Corte usava questi ultimi perché la nozione di diritto cogente
non era stata ancora accettata. Ci sono degli accordi nella
quale la violazione dello Stato di questi porta a possibili
reazioni da parte dell’intera comunità internazionale, perché
assunti erga omnes, mentre ci sono degli obblighi che seppur
violati in un contesto di un accordo multilaterale possono
provocare reazioni da solo il soggetto leso.
Caso Barcelona Traction del 1970. La Corte afferma che la
protezione diplomatica, è un insieme di accordi bilaterali, e
quindi la violazione di tale accordo provoca reazione non
dell’intera comunità ma solo dello Stato colpito.
Spesso il diritto cogente coincide con gli obblighi erga omnes,
però non è vero che gli obblighi erga omnes coincidono con il
diritto cogente. La CiG elenca una serie di obblighi erga omnes
come l’aggressione, il genocidio, violazione diritti umani.
Nel 2005 l’Istituto diritto Internazionale, dà una definizione agli
obblighi erga omnes.
a) Si tratta di diritto internazionale generale, uno Stato viola gli
obblighi tutti gli altri reagiscono
b) Nell’ambito dei Trattati internazionali multilaterali, quando
gli obblighi non sono un insieme di accordi bilaterali, si parla
di obblighi erga omnes partes.
La CiG nella sentenza Congo c. Ruanda dice che la sua giurisdizione
non è automatica quando si viola una norma del diritto cogente. Qui
c’è il primo riconoscimento della Corte di questo tipo di ius cogens.
Il Trattato non è sempre nullo quando non coincide con lo ius
cogens se c’è la possibilità di una interpretazione conforme.
Esempio:
Trattato di Garanzia per Cipro. Si garantivano a Cipro degli
aiuti militari, che potevano essere contrastanti con il
principio del divieto dell’uso della forza, invece c’è stata la
possibilità di una interpretazione conforme.
Ci possono essere dei casi di contrasto o meglio interferenze fra
consuetudini semplici e cogenti. Esempio:
Immunità di diritto internazionale che nega il rimedio
giurisdizionale nei confronti di:
a) Stati
b) Organi degli Stati (Capo di Stato, organi diplomatici)
Può tale immunità contrastare con la giustiziabilità
derivante dalla violazione di norme cogenti? Caso Al Adsani
c. UK. Il soggetto vittima di tortura, aveva chiesto di
procedere in giudizio contro uno Stato all’UK (il divieto di
tortura è diritto cogente). UK nega tale possibilità di agire e
la CiG dopo aver ribadito la forza cogente del divieto di
tortura, perché una norma procedurale (immunità dello
Stato) non poteva contrastare con una norma sostanziale
(divieto di tortura) perché di diversa natura (sentenza molto
dibattuta che passa per 9 a 8). In definitiva in questi casi
non c’è tutela giurisdizionale. (vedi poi casi Italia c.
Germania).
Lezione 12. Nazioni Unite, assemblea generale, consiglio di
sorveglianza
Le organizzazioni internazionali vengono istituite tramite trattati
istitutivi che ne delineano regole e fini raggiungibili tramite l’ausilio
di poteri forti (atti vincolanti) o più deboli (soft law). Possono essere
di due tipi:
1. A vocazione generale
2. A vocazione più ristretta
Quella più importante e comprensiva è l’Organizzazione delle
Nazioni Unite (San Francesco 1945), istituite con la Carta delle
Nazioni Unite, che si vuole elevare rispetto agli altri trattati dati i
suoi obiettivi fondamentali
Mantenere la pace e la sicurezza internazionale
Accentrare l’uso della forza al Consiglio di Sicurezza
È un’organizzazione sempre aperta all’ingresso di nuovi Stati, ma
all’art.4 vengono indicate delle condizioni, possono entrare solo gli
Stati amanti della pace non solo formalmente, ma che devono
passare al vaglio dell’Assemblea Generale.
Procedura accettazione: 1) Domanda dello Stato, 2) Proposta del
Consiglio di Sorveglianza, 3) Accettazione Assemblea Generale.
L’Italia è entrata a far parte delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1955
dopo che la domanda fu presentata dal governo (senza
autorizzazione del parlamento) nel 1947.
Due elementi ci fanno capire che la Carta si pone al di sopra di ogni
altro Trattato:
1. Art.103, dice che gli obblighi della Carta sono superiori agli
accordi derivanti da altri Trattati
2. Art.6 par.2, dice che l’organizzazione deve fare in modo che gli
Stati non parte agiscano in senso conforme alla Carta. Si
ricerca quindi un regime obiettivo dove gli obblighi hanno
senso solo se rispettati da tutti.
L’Art.1 descrive scopi e fini dell’organizzazione. I fini sono molto
generali rispetto ai limitati poteri effettivi degli organi.
Mantenimento pace e sicurezza internazionale e le misure
per raggiungere tale fine
Sviluppare l’uguaglianza fra i popoli
Conseguire la cooperazione internazionale senza distinzioni
di sorta
È contenuta qui la teoria dei poteri impliciti derivanti dai fini voluti
dalla Carta.
Gli organi.
Assemblea Generale, viene descritta dall’art.9 come l’organo di
rappresentanza perché si compone di tutti gli Stati membri.
L’art.10 parla delle funzioni e dei poteri, l’assemblea può discutere
e dare raccomandazioni non vincolanti su tutti gli argomenti
contenuti nella Carta. Le raccomandazioni sono disciplinate
dall’art.18 che indica le modalità di voto. In genere è prevista la
maggioranza semplice, ma in alcuni casi, quelli più rilevanti quali il
mantenimento della pace, l’ammissione di nuovi membri è prevista
la maggioranza dei 2/3. In altri casi è previsto il consensus senza
votazione.
L’art.11 parla del mantenimento della pace e del potere di
raccomandazione dell’assemblea
L’art 13 parla dello sviluppo progressivo del diritto internazionale
L’art.14 del regolamento pacifico delle violazioni e controversie
La raccomandazione non può avere alcuna conseguenza nei
confronti degli Stati destinatari, non nascono obblighi, ma da questa
può nascere il così de