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Estratto del documento

C.V.);

2. Le parti non coincidono, non si può risolvere con il diritto dei

trattati perché i trattati sono vincolanti solo fra le parti.

Esempio. A e B concludono un Trattato. A e C concludono un

Trattato in contrasto con quello fra A e B. Il problema sorge

solo per A in quanto all’adempimento di un Trattato sorge

l’inadempimento dell’altro.

Ci sono delle tecniche per evitare che ciò accada previste

dall’art.31 parte 3 lettera C della C.V. “Si terrà conto oltre che

del contesto di qualsiasi regola pertinente di diritto

internazionale applicabile nei rapporti fra le parti”.

Oltre a questo articolo c’è la possibilità di inserire delle

clausole di subordinazione come dice art.30.2, con il quale lo

Stato si obbliga ad un Trattato subordinando l’inesistenza di

altre clausole difformi (un esempio è l’art.351 TFUE che dà la

possibilità agli Stati di adempiere a Trattati precedenti al

TFUE).

Per la Carta delle Nazioni Unite esiste un regime particolare,

l’art.103 dice che la Carta prevale su tutti gli altri obblighi derivanti

da altri Trattati. Articolo che serve proprio ad eliminare problemi in

caso di contrasti, si è inserita perché si ritiene che la Carta abbia un

valore troppo importante per il diritto internazionale. Si crea così

una gerarchia fra Trattati. L’obbligo dell’art.103 è stato esteso dalla

CiG oltre agli obblighi derivanti dalla Carta anche da tutti quelli che

derivano dall’esecuzione di una prescrizione della stessa, ad

esempio un atto del Consiglio di Sicurezza.

Lezione 11. Segue, diritto derivato

Fra diverse fonti del diritto internazionale c’è una gerarchia:

1. Consuetudini

2. Trattati (che traggono legittimazione da una consuetudine

pacta sunt servanda)

3. Diritto derivato (da organizzazioni internazionali che traggono

legittimazione dai Trattati)

La gerarchia nel diritto internazionale è meno rigida e stringente

di quella nel diritto interno in quanto sono previste delle

possibilità di deroga. Ad esempio un Trattato può derogare una

consuetudine; la consuetudine non sarà più valida fra gli Stati

firmatari ma continuerà a vincolare gli altri.

In generale vale il principio secondo il quale la norma speciale

deroga quella generale, e ciò può accadere nel rapporto fra

Trattati e consuetudini.

L’esempio di diritto derivato è quello dell’Unione Europea

(regolamenti, direttive) che traggono legittimazione dai Trattati

istitutivi.

Alle regole sopra viste ci sono delle eccezioni. Il diritto cogente

nel tempo ha acquistato importanza nell’ambito dei trattati ed

autonomia.

Ius cogens è una serie di norme consuetudinarie che sono

inderogabili (ad esempio da trattati. L’esempio è quello

dell’art.53 C.V. che prevede come causa di nullità di un Trattato il

conflitto fra le clausole inserite e le norme cogenti o inderogabili.

Altro esempio è l’art.63 C.V. che lo riconosce anche come causa

di invalidità sopravvenuta.

Si è provato a dare una definizione di diritto cogente come

“norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale

degli Stati alla quale non è consentita deroga; può essere

derogata solo da una norma dallo stesso carattere.”

La differenza con la consuetudine è il fatto che il diritto cogente è

inderogabile. Non esiste un elenco di norme cogenti, ma esse

derivano da stratificazione ed interpretazione del diritto

internazionale. Esempi

1. Fa parte del diritto cogente il divieto di uso della forza

(militarmente parlando). La CiG non lo ha utilizzato, perché

molti Stati si sono opposti alla presenza di norme inderogabili.

2. Autodeterminazione dei popoli. È un diritto valido solo nel caso

in cui quello stato sia soggetto ad occupazione straniera, non

per eventuali secessioni. Concetto nato dalla decolonizzazione.

Gli Accordi di Camp David fra USA, Egitto e Palestina, sulla

determinazione della sovranità della Palestina, non è stato

dichiarato invalido per contrasto con il diritto cogente anche se

l’assemblea generale aveva contestato l’assenza negli accordi

di una rappresentanza dell’Associazione per la liberazione

della Palestina.

3. Per quanto riguarda invece i reati di genocidio, la Corte fa

valere il diritto cogente. Necessaria qui la distinzione fra diritto

cogente e gli accordi aventi caratteri erga omnes. Nel 1970 la

Corte usava questi ultimi perché la nozione di diritto cogente

non era stata ancora accettata. Ci sono degli accordi nella

quale la violazione dello Stato di questi porta a possibili

reazioni da parte dell’intera comunità internazionale, perché

assunti erga omnes, mentre ci sono degli obblighi che seppur

violati in un contesto di un accordo multilaterale possono

provocare reazioni da solo il soggetto leso.

Caso Barcelona Traction del 1970. La Corte afferma che la

protezione diplomatica, è un insieme di accordi bilaterali, e

quindi la violazione di tale accordo provoca reazione non

dell’intera comunità ma solo dello Stato colpito.

Spesso il diritto cogente coincide con gli obblighi erga omnes,

però non è vero che gli obblighi erga omnes coincidono con il

diritto cogente. La CiG elenca una serie di obblighi erga omnes

come l’aggressione, il genocidio, violazione diritti umani.

Nel 2005 l’Istituto diritto Internazionale, dà una definizione agli

obblighi erga omnes.

a) Si tratta di diritto internazionale generale, uno Stato viola gli

obblighi tutti gli altri reagiscono

b) Nell’ambito dei Trattati internazionali multilaterali, quando

gli obblighi non sono un insieme di accordi bilaterali, si parla

di obblighi erga omnes partes.

La CiG nella sentenza Congo c. Ruanda dice che la sua giurisdizione

non è automatica quando si viola una norma del diritto cogente. Qui

c’è il primo riconoscimento della Corte di questo tipo di ius cogens.

Il Trattato non è sempre nullo quando non coincide con lo ius

cogens se c’è la possibilità di una interpretazione conforme.

Esempio:

Trattato di Garanzia per Cipro. Si garantivano a Cipro degli

 aiuti militari, che potevano essere contrastanti con il

principio del divieto dell’uso della forza, invece c’è stata la

possibilità di una interpretazione conforme.

Ci possono essere dei casi di contrasto o meglio interferenze fra

consuetudini semplici e cogenti. Esempio:

Immunità di diritto internazionale che nega il rimedio

 giurisdizionale nei confronti di:

a) Stati

b) Organi degli Stati (Capo di Stato, organi diplomatici)

Può tale immunità contrastare con la giustiziabilità

derivante dalla violazione di norme cogenti? Caso Al Adsani

c. UK. Il soggetto vittima di tortura, aveva chiesto di

procedere in giudizio contro uno Stato all’UK (il divieto di

tortura è diritto cogente). UK nega tale possibilità di agire e

la CiG dopo aver ribadito la forza cogente del divieto di

tortura, perché una norma procedurale (immunità dello

Stato) non poteva contrastare con una norma sostanziale

(divieto di tortura) perché di diversa natura (sentenza molto

dibattuta che passa per 9 a 8). In definitiva in questi casi

non c’è tutela giurisdizionale. (vedi poi casi Italia c.

Germania).

Lezione 12. Nazioni Unite, assemblea generale, consiglio di

sorveglianza

Le organizzazioni internazionali vengono istituite tramite trattati

istitutivi che ne delineano regole e fini raggiungibili tramite l’ausilio

di poteri forti (atti vincolanti) o più deboli (soft law). Possono essere

di due tipi:

1. A vocazione generale

2. A vocazione più ristretta

Quella più importante e comprensiva è l’Organizzazione delle

Nazioni Unite (San Francesco 1945), istituite con la Carta delle

Nazioni Unite, che si vuole elevare rispetto agli altri trattati dati i

suoi obiettivi fondamentali

Mantenere la pace e la sicurezza internazionale

 Accentrare l’uso della forza al Consiglio di Sicurezza

È un’organizzazione sempre aperta all’ingresso di nuovi Stati, ma

all’art.4 vengono indicate delle condizioni, possono entrare solo gli

Stati amanti della pace non solo formalmente, ma che devono

passare al vaglio dell’Assemblea Generale.

Procedura accettazione: 1) Domanda dello Stato, 2) Proposta del

Consiglio di Sorveglianza, 3) Accettazione Assemblea Generale.

L’Italia è entrata a far parte delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1955

dopo che la domanda fu presentata dal governo (senza

autorizzazione del parlamento) nel 1947.

Due elementi ci fanno capire che la Carta si pone al di sopra di ogni

altro Trattato:

1. Art.103, dice che gli obblighi della Carta sono superiori agli

accordi derivanti da altri Trattati

2. Art.6 par.2, dice che l’organizzazione deve fare in modo che gli

Stati non parte agiscano in senso conforme alla Carta. Si

ricerca quindi un regime obiettivo dove gli obblighi hanno

senso solo se rispettati da tutti.

L’Art.1 descrive scopi e fini dell’organizzazione. I fini sono molto

generali rispetto ai limitati poteri effettivi degli organi.

Mantenimento pace e sicurezza internazionale e le misure

 per raggiungere tale fine

Sviluppare l’uguaglianza fra i popoli

 Conseguire la cooperazione internazionale senza distinzioni

 di sorta

È contenuta qui la teoria dei poteri impliciti derivanti dai fini voluti

dalla Carta.

Gli organi.

Assemblea Generale, viene descritta dall’art.9 come l’organo di

rappresentanza perché si compone di tutti gli Stati membri.

L’art.10 parla delle funzioni e dei poteri, l’assemblea può discutere

e dare raccomandazioni non vincolanti su tutti gli argomenti

contenuti nella Carta. Le raccomandazioni sono disciplinate

dall’art.18 che indica le modalità di voto. In genere è prevista la

maggioranza semplice, ma in alcuni casi, quelli più rilevanti quali il

mantenimento della pace, l’ammissione di nuovi membri è prevista

la maggioranza dei 2/3. In altri casi è previsto il consensus senza

votazione.

L’art.11 parla del mantenimento della pace e del potere di

raccomandazione dell’assemblea

L’art 13 parla dello sviluppo progressivo del diritto internazionale

L’art.14 del regolamento pacifico delle violazioni e controversie

La raccomandazione non può avere alcuna conseguenza nei

confronti degli Stati destinatari, non nascono obblighi, ma da questa

può nascere il così de

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Publisher
A.A. 2018-2019
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deadcliff88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lopes Pegna Olivia.