Umanesimo
Umanesimo si origina dalla critica ai giuristi e al loro sistema, una critica che proviene anche da ambienti lontani dal diritto. Si tratta di una critica all'interpretazione e all'uso del diritto romano; la scuola culta è l'apice di questo processo che nasce dallo sviluppo della coscienza critica del 1300. Questo porta a una rivalutazione di tutti i dogmi giuridici fino ad allora adottati, un processo che si propone di abbattere i limiti posti dalle teorie precedenti e parte quindi da una critica di carattere filologico al sistema medievale.
In questo periodo vengono ritrovati molti testi integrali del diritto romano per riportare il corpus iuris alla sua antica sapienza. Lorenzo Valla, uno dei più importanti esponenti dell'umanesimo italiano, pensa che Giustiniano e il suo corpus iuris siano stati il primo grande travisamento dei principi fondamentali del diritto romano. Grazie ai recenti ritrovamenti si può finalmente arrivare a una compilazione completa e fedele della storia dell'impero romano. Ci si pone quindi in un’ottica di critica storica e filologica dell’interpretazione del diritto romano, accompagnata da una critica dei costumi dei giuristi del tempo che, secondo Petrarca, non curano la ratio e il processo storico che sta dietro ogni norma poiché sono invece molto più preoccupati dei loro guadagni personali.
Lorenzo Valla e la critica ai giuristi
Lorenzo Valla fa una critica molto violenta anche a Bartolo, il quale non ha avuto alcun riguardo per i motivi storici che hanno portato alla formazione dei vari codici; per questo il diritto romano non può essere considerato tutto positivo e vigente. Queste forti critiche verso la categoria dei giuristi del tempo portano Valla ad abbandonare Pavia, città dove fino ad allora aveva risieduto, per trasferirsi a Napoli, dove si dedica allo studio delle sacre scritture e del Decretum di Graziano. Anche in questi testi troverà forti travisamenti che lo portano a metterne in dubbio l’autorità e per questo verrà scomunicato per eresia.
Gli esponenti dell'umanesimo giuridico
Sul piano degli studi giuridici, i primi a raccogliere la sfida lanciata dai grandi umanisti sono Budé, Alciato e Zasius. Tutti e tre pubblicano delle opere di fondamentale importanza per capire i vari punti di vista della scuola culta. In particolare, Alciato, studioso della storia romana, si applica all’interpretazione del diritto romano mediando tra la necessità pratica ed un’interpretazione corretta dei principi romani. Ad opera loro si arriverà alla creazione di un nuovo metodo di studio del diritto romano:
- Indagine sul testo per assicurarsi della correttezza della fonte (per esempio che la traduzione sia corretta)
- Contestualizzazione della norma nel periodo storico per andare alla ricerca della ratio della norma stessa
- Ripensare l’intero sistema giuridico
Alciato scrive numerose opere, ma tra le più importanti e significative circa il suo metodo troviamo le Adnotationes (1515) del libri X-XII del corpus iuris (quelli che trattavano l’organizzazione burocratica dell’apparato statale e che erano state inserite da Federico II nel suo Liber Augustalis). Questi codici trattano la storia dell’apparato statale nell’impero e nel 1530 scrive il De verborum significatione, che si proponeva di evitare tutti i travisamenti compiuti dai glossatori. Quest’analisi filologica e storica è applicata anche alle sacre scritture e ai testi di diritto canonico, influenzando la corrente culturale religiosa cattolica ma valorizzando anche la corrente protestante. Anche Erasmo da Rotterdam, in un suo celebre trattato Elogio alla follia, critica l’interpretazione delle sacre scritture.
Jacques Cujas e la riscoperta del diritto romano
Altro importante esponente di questo movimento fu Jacques Cujas, il quale fa una ricerca sulle modifiche fatte da Triboniano e dalla sua commissione al tempo della compilazione del corpus iuris. Soprattutto nel Digesto, egli compie una vera e propria ricerca scientifica delle interpolazioni che avevano in qualche modo alterato la conoscenza del diritto romano.
Nello stesso tempo vi è quindi una critica serrata alle interpretazioni moderne del diritto romano, ma anche una riscoperta delle vere fonti del diritto antico, quali:
- I giuristi classici
- Il codice teodosiano
- I capitolari carolingi
- Le leggi dei franchi, in particolare la legge salica, e degli svevi
- La storia dei vandali, dei goti e dei longobardi, portata a termine da Ugo Grozio, fondatore del giusnaturalismo moderno
Francis Hotmann e le critiche alle monarchie assolutistiche
Altro importante esponente fu Francis Hotmann, esponente critico della scuola culta, che riassume tutti i movimenti precedenti del passato per criticare il presente e porre nuovi obiettivi per il futuro. Primo fra tutti, la realizzazione di un codice di leggi nazionali. Hotmann è un funzionario regio alla corte di Francia e critica molto aspramente le nuove monarchie assolutistiche (tesi esposta nell’opera Francogallia del 1537) e la compilazione fatta da Triboniano (Antitribonianus del 1567) che aveva fatto un lavoro anti-storico appiattendo tutti i principi del diritto romano in un’unica dimensione, senza considerare che norme diverse corrispondevano a momenti storici diversi.
In particolare critica il metodo di insegnamento del diritto allora usato, che consisteva in un mero esercizio mnemonico che annullava le capacità critiche dell’allievo, critica l’organizzazione dei giudici che non avevano l’opportunità di specializzarsi in un solo campo del diritto ma dovevano conoscere un po’ di tutto e quindi nell’emettere le sentenze erano sottoposti all’autorità degli advocati ed eventualmente dei consilia. Hotmann si propone di creare una nuova e sola fonte del diritto pienamente vigente in tutto il regno, creando delle codificazioni, una per stato, che uniformino il diritto e i suoi istituti. Ecco allora che il re, con una sua commissione, dovrebbe riesaminare tutte le fonti fino ad allora scoperte del diritto romano e fare una selezione delle norme che possono ritenersi ancora vigenti o utili alla società, in modo da creare un testo unico, chiaro e completo, destinato alla pratica e ufficiale poiché emanato dal sovrano.
Vi è poi un altro ramo della scuola culta che si propone soltanto una semplificazione delle norme romane e una ricostruzione sistematica del corpus iuris, chiedendo una chiarezza analitica ed espositiva. Per esempio, come aveva fatto Gaio, che aveva diviso il diritto in tre grandi categorie: personae, res, actiones (questa divisione sta alla base del primo codice europeo, il Codice Napoleonico). Tutto ciò porta ad un distacco graduale dal diritto romano a vantaggio della formazione di nuovi diritti nazionali.
L’unico modo per risolvere il problema della confusione e dell’incertezza delle fonti è, secondo Gentile, la costituzione di nuove codificazioni. È quasi impossibile un distaccamento completo e immediato, oppure un uso migliore delle fonti già in utilizzo. Gentile contrappone quindi il mos italicus, che racchiude tutto il diritto romano come lo si era fino ad allora applicato, e il mos gallicus, che racchiude tutte le nuove correnti e la nascita dei nuovi codici senza però il distacco completo e totale dalla tradizione romana.
Stati assoluti
Le monarchie si erano formate a partire dal 1200 e tendono a rafforzarsi tramite un intervento sempre maggiore della regolamentazione statale in talune materie per rendere effettivo il controllo sulla società e sul territorio tramite la giurisdizione e la legislazione. Vi sono minori cariche elettive e maggiori cariche statali, quindi un graduale rafforzamento dell’apparato burocratico statale che quindi necessita di un diritto tendenzialmente uniforme in ogni parte del regno. Ecco allora la necessità di nuovi strumenti di diritto quali:
- La nuova scienza giuridica applicata dei giuristi professionali
- Segreto
- Giuramento
- Formazione di organi statali quali i grandi tribunali (organi di natura collegiale nei quali un solo giudice assisteva all’incontro tra le parti, le ascoltava e successivamente esponeva al collegio le qualitas del caso e proponeva le soluzioni secondo lui possibili)
I grandi tribunali erano uno strumento giuridico dello stato moderno creato allo scopo di controllare nel migliore dei modi l’applicazione del diritto nazionale all’interno del territorio. Sono organi collegiali, costituiti da giuristi che deliberano a maggioranza. Rafforzano il concetto di nazionalismo giuridico e il principio di uniformità giuridica all’interno dello stato. Non sono solo organi di pura giurisdizione ma hanno anche in parte il potere legislativo poiché le loro sentenze sono estese per analogia a tutti i casi simili che si verificano entro i confini. Altra importante funzione dei grandi tribunali è quella di convalidare la legislazione regia esercitando in questo modo un’azione di controllo sull’esercizio del potere da parte del sovrano. Ecco quindi che il potere regio incontra un primo grande limite nell’azione dei grandi tribunali, organo da lui stesso costituito.
Si realizzano quindi nuovi modelli dello stato moderno:
- Modello romanistico, ubiquità e polivalenza
- Modello canonistico
- Modello cittadino
- Il diritto feudale
Lo stato moderno si pone come entità ben distaccata dal potere imperiale o del potere del papato, è totalmente indipendente. Per far coesistere il fenomeno delle autonomie e l’assolutezza del sovrano in Italia si avrà il fenomeno del secondo feudalesimo, infatti per la necessità dei nuovi sovrani di avere denaro disponibile decidono di iniziare a vendere i territori regi ai feudatari in cambio del versamento di una tassa. Questo fenomeno però è fortemente contestato dalle varie popolazioni che vedono in questo atto una prevaricazione dei loro diritti di liberi cittadini. Molti giuristi studieranno il caso arrivando alla conclusione che non è possibile alienare terre e popoli senza il consenso della popolazione stessa, la vendita è quindi illecita perché viziata di volontà. Questo riuscirà a fermare, almeno momentaneamente, il fenomeno del secondo feudalesimo. Importante fu la quaestio di Bartolomeo de Las Casas su questo tema, che viene posto come un problema morale. Ma proprio in questo diritto del popolo a pronunciarsi sulla sua sorte incontriamo un altro importante limite alla volontà del sovrano.
I principi fondamentali sui quali si regge lo stato moderno saranno quindi: la contrapposizione tra il monopolio e la concorrenza di poteri, la gerarchia nella legislazione e nella giurisdizione, limite del potere normativo del sovrano (interinazione e l’esistenza di alcune assemblee rappresentative, dalla dottrina della seconda scolastica al giusnaturalismo fino al diritto di resistenza), separazione tra stato e chiesa, guerra e pace.
In questo periodo sorge inoltre il problema della conquista delle Indie che porta ad affrontare numerose questioni di diritto internazionale. Gli spagnoli infatti trovano nuove terre promettenti dal punto di vista economico ma abitate; ci si pone quindi il problema se le popolazioni indigene abbiano il diritto di ribellarsi alla conquista straniera. Infatti le terre nullius potevano essere sempre occupate ma vi era il problema di definire quali fossero terre nullius. Secondo molti, dipendeva tutto dalla qualità degli abitanti; se erano barbari e non credenti, le guerre di religione contro i non cristiani erano considerate giuste.