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LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 241/1990
L’amministrazione pubblica non è libera, ma persegue i fini determinati dalla legge, è uno strumento di
attuazione di finalità definite direttamente dalla legge che è espressione dalla sovranità popolare, opera con
risorse date con cui persegue gli obiettivi, imparzialità ovvero tratta i cittadini allo stesso modo. Principio di
uguaglianza formale tanto quanto sostanziale cioè opera differenze per garantire pari opportunità come chi
necessita di sussidi, avversare la disuguaglianza che senza quella visione dispari si verificherebbe.
Uguaglianza formale: dimensione giuridica, sostanziale: materiale. Pubblicità e
trasparenza: la pubblica amministrazione è una casa di vetro, ma ha doveri di messa in circolazione di
documenti, pubblicità anche in ambito ambientale. È il luogo dove avviene la più parte del ricevimento del
diritto comunitario (principio di proporzionalità, buona amministrazione). Il diritto amministrativo
opera attraverso atti autoritativi cioè che emana unilateralmente senza necessità del consenso dei destinatari,
che sono altresì esecutori cioè può portarli in esecuzione senza rivolgersi al giudice. L’autoritatività viene usata
quando non è possibile perseguire gli obiettivi con strumenti miti (se il proprietario non vuole cedere l’area c’è il
potere di esproprio che fa cedere il diritto di proprietà a favore della collettività. Il potere non è supremazia di
un soggetto, ma l’attribuzione del potere, questa capacità giuridica speciale che consente di vincere i diritti
soggettivi è giustificata dalla persecuzione di bisogni della collettività che sarebbero frustrati, laddove non ci
sia altro modo di far prevalere il bene collettivo. Se il provvedimento non fosse imperativo non ci sarebbero
provvedimenti di tutela del paesaggio.
Principio di proporzionalità: coniato da Gian Domenico Romagnosi, arriva nel diritto comunitario dall’Italia e
torna nei diritti nazionali. La p.a. deve usare il mezzo meno incidente, la legittimità avviene in 3 fasi, 3
domande: è lo strumento idoneo? Ad es. una ZTL, non si usa con mezzi a motore, sì è idoneo. Verificare la
necessarietà ovvero l’assenza di altro mezzo che influisce di meno sul singolo e poi la tollerabilità della
restrizione per il privato, se impedissimo al mezzo a motore del disabile di raggiungere casa nella ZTL,
avremmo compresso il diritto alla mobilità di quella persona, allora la misura idonea potrebbe essere chiusura
dalle 9 alle 22 ad eccezione dei mezzi dei commercianti e dei disabili; oppure provvedimento in una scala
graduata in cui c’è il massimo di efficacia e dall’altra parte esigenze di libertà di natura costituzionale da cui la
p.a. deve sempre cogliere l’azione che non precluda le libertà ma che faccia raggiungere l’efficacia, minimo di
sacrificio per entrambe le parti.
La p.a. agisce d’ufficio, deve cogliere bisogni che raccolgono il suo intervento, dove è avviato un
provvedimento va concluso con provvedimento espresso. Due doveri della p.a.: dovere di attivare il 17
procedimento, di ascoltare garantendo la partecipazione dei privati, dovere di costruire un progetto di
provvedimento e poi deve emanare il provvedimento conclusivo; l’accento cade sul provvedimento, la
decisione è il riepilogo di ciò che si è raccolto e collocato nella fase acquisitiva, e più la p.a. ha conoscenza
meno cruciale è il provvedimento che finirà per essere la ripetizione di quanto emerso come paradigma di
decisione. Se l’apparato conoscitivo è completo, non può che essere quella la decisione. La p.a. è da noi
delegata per raccogliere elementi necessari ma a differenza di noi ha poteri per produrre gli effetti della
decisione, crucialità del momento conoscitivo rispetto a quello provvedimentale che non è altro che una
ripetizione.
La norma è posta a presidio nel caso in cui il privato abbia fatto una richiesta alla p.a., quindi l’art. 2 fissa
anche il dovere di provvedimento tempestivo, nei termini assegnati dalla legge solitamente 30 gg, se ciò non
avviene, il cittadino può rivolgersi ad un altro soggetto individuato dall’organo dello Stato di fronte all’organo
inerte, c’è una clausola risarcitoria, art. 2 bis prevede il risarcimento nel caso di inosservanza dolosa o
colposa, proprio perché il tempo rappresenta un costo, dal momento che è essenziale variabile nella
predisposizione e attuazione di piani finanziari, viene lesa la libertà di iniziativa economica del cittadino.
Art. 3: è molto più importante la motivazione dell’atto favorevole con cui si consente l’autorizzazione
paesaggistica rispetto a quella di diniego: ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, indicando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze
dell’istruttoria, ovvero deve spiegare quali operazioni e con quale risultato sono state effettuate prima
dell’emanazione del provvedimento, confermando la centralità del momento cognoscitivo, il confronto tra
progetto e bene paesaggistico. Qualora l’elemento della motivazione è carente, il giudice annulla il
provvedimento, l’intera collettività è stata privata della conoscenza della motivazione, ha reciso il rapporto con
la collettività.
La motivazione non è la giustificazione del perché ma ha ad oggetto ciò che si è fatto concretamente, rivolta al
pubblica, è una spiegazione di ciò che ha preceduto l’emanazione del provvedimento.
Art. 4: la p.a. è un soggetto che deve personificarsi per entrare in relazione coi cittadini, non è compatta, va
indicata l’unità organizzativa che è responsabile, quale sarà l’ufficio che si occuperà di quella questione, è
predeterminato non al momento della presentazione dell’istanza.
Art. 5: il dirigente assegna la responsabilità dell’istruttoria a un soggetto con cui il cittadino entra in contatto.
Art. 6: il responsabile (vedi art.). la p.a. non è un soggetto giustapposto ai cittadini, se l’intervento è coerente
non c’è ragione di ostacolare il cittadino, però questo impone una distinzione: ci sono casi in cui la p.a. svolge
solo controllo, coerenza o compatibilità di un piano. Oppure situazione in cui la p.a. ha funzione allocativa di
risorse scarse, come coi bandi di concorso d è necessario che tutti siano alla pari, la parcondicio; nel primo
caso la p.a. aiuta e collabora col privato, nel secondo prevale la parcondicio dove il dovere di soccorso non
opera. Il resp. Adotta il provvedimento finale ma è un’eccezione, di solito non se ne occupa ma solo
dell’emanazione ma se non se ne occupa, è l’unico soggetto in possesso dell’istruttoria per prendere la
decisione, compete a lui redigere un progetto di provvedimento che verrà trasferito a colui che si occupa del
provvedimento con attività di copiatura, dalla fase conoscitiva discende il procedimento di decisione: centralità
della fase conoscitivovalutativa.
Art. 7: la fase conoscitiva fa acquisire alla p.a. informazione e conoscenza che non agisce in un vuoto ma
proceduralmente in un contesto in cui sono presenti soggetti interessati alla decisione che deve assumere, che
possono partecipare attivamente. Viene comunicata la messa in moto del procedimento ai soggetti nei 18
confronti dei quali produce effetti diretti. Anche coloro sui quali ricade un possibile pregiudizio devono essere
informati, la p.a. ha più conoscenza se anche il soggetto che subisce il pregiudizio entra nel procedimento.
L’esercizio del potere amministrativo raramente produce effetti solamente nella sfera del destinatario diretto,
molto spesso produce effetti che lambiscono più soggetti. Oltre che unilaterale, imperativo, autoritativo è
multipolare l’intervento della p.a. la partecipazione è di tutti coloro che hanno qualcosa da dire consentendo
alla p.a. di essere davvero il soggetto esponenziale di una collettività.
Art. 8: cosa contiene il procedimento.
Art. 9: i portatoti di interessi pubblici, privati, diffusi possono partecipare.
Art. 10: cosa possono fare gli interventori: prendere visione, portare memorie e documenti inerenti che la p.a.
deve valutare laddove pertinenti. In Lombardia l’atto di esordio del piano prevede l’accoglimento di qualsiasi
documento, partecipazione che è la massima espressione dei cittadini, massima conoscenza alla p.a.
Art. 11: tra p.a. e privati possono fare accordi, non un contratto: sono accordi di diritto pubblico, possono
essere stipulati per dedurre quell’unica soluzione di tutela dei diritti pubblici, non sono accordi con cui la p.a. si
accontenta di qualsiasi soluzione, se il privato condivide non impugna, non sono contratti perché sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, possono essere impugnati come i provvedimenti. La soluzione dell’accordo sarà
preferita a quella del provvedimento unilaterale qualora c’è un supplemento di effettività, cioè il provvedimento
non garantisce il raggiungimento dell’obiettivo. Non è un’alternativa a tutto tondo, non si rinuncia al
provvedimento, ma si applica laddove è preferibile dal punto di vista dell’attitudine.
Art.14: quando sono coinvolte più amministrazioni, il nostro è un sistema di pluralismo amministrativo, perché
vengono in rilievo più interessi pubblici (suolo, paesaggio, acqua). Amministrazione procedente è titolare
dell’interesse prevalente, ma se devono intervenire altre si riuniscono in una conferenza dei servizi e decidono
insieme, questa può emergere nella fase conoscitiva.
Art. 19: quando l’avvio di un’attività imprenditoriale è sottoposta a un mero controllo di conformità,
l’autorizzazione è sostituita da un modello dichiarativo, il privato può limitarsi a una segnalazione certificata
verso la p.a., questa che riceve la segnalazione è tenuta ad attivare un procedimento di controllo, ha 60gg di
tempo per verificare la sussistenza di requisiti e presupposti, se entro 60gg manca qualcuno di questi, vi è un
qualunque profilo di scostamento tra quanto dichiarato dal privato e il paradigma ordinamentale, essa ferma
l’attività. La p.a. se possibile invita il privato a conformare l’attività e il progetto entro non meno di 30gg, se non
si conforma la sospensione d’attività si trasforma in diniego, se non c’è possibilità di conformazione ordina la
remissione e ripristino. Controlloriscontro è l’a