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*NB
Ci si sbaglia perchè il cliente è preposto, una volta subito un danno, a rivolgersi
all'intermediario di viaggio MA ha acquistato un pacchetto turistico creato da qualcun'altro
(il TO).
Il cliente può richiedere il risarcimento del danno anche ai terzi prestatori del servizio
(vettore e albergatore). L'organizzatore o l'intermediario sono comunque tenuti al
risarcimento, salvo poi rivalersi sui terzi prestatori.
Diverso è il discorso per gli ausiliari, che sono solo coloro che collaborano e aiutano il
soggetto principale a svolgere la loro attività (es. segretaria nell'agenzia di viaggio: è solo
una dipendent). É possibile che il danno sia causato dall'impiegata, e per evitare che il
titolare se ne "lavi le mani", la norma ritiene responsabile il titolare di tutte le azioni svolte
dai suoi ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, per far si che il cliente ottenga comunque
il risarcimento (Presunzione di Responsabilità = in presenza di qualsiasi danno, si
presume comunuqe responsabile l'organizzatore o l'intermediario di viaggio, salvo il diritto
di rivalerso nei loro confronti in un secondo momento).
ART.46 – Esonero di Responsabilità
"Fatto salvo le ipotesi di responsabilità oggettiva, l'organizzatore e l'intermediario sono
esonerati dalla responsabilità degli art.43/44/45, quando la mancata esecuzione del
contratto è imputabile al turista, ad un terzo, per caso fortuito o per forza maggiore" .
Perchè l'organizzatore e l'intermediario si possano liberare dalla propria responsabilità
devono dimostrare che il danno sia riconducibile ad uno dei fatti descritti nell'art.46
(cliente, terzo, caso fortuito o forza maggiore sono dette prove oggettive perchè hanno la
funzione di interrompere il nesso causale tra il danno e il comportamente dell'operatore
turistico; sono dette cause tassative: le uniche ammesse dalla norma).
Es. Avviene un icidente in autobus:
Mi alzo dal sedile e mi rompo una gamba: è colpa mia,
–
non posso rifarmi sull'organizzatore.
L'autista sbanda e mi rompo una gamba: è colpa della
–
condotta del vettore quindi posso rifarmi sull'organizzatore (la responsabilità del turista è
molto difficile da dimostrare rspetto alle altre ipotesi).
3 CASI IN CUI C'E' UN ESONERO DI RESPONSABILITA':
La colpa è di un terzo: in questo caso per "terzo" si
1.
intende una persona che è totalmente estranea al viaggio e all'attività organizzativa del TO
(se mentre sono sull'autobus facciamo un'incidente per colpa di un'altro mezzo,
ovviamente la colpa non è del vettore); non deve esserci alcun nesso causale per il danno
subito che sia riconducibile alla condotta del terzo prestatore del servizio (il vettore).
Per cause di forza maggiore: è la causa più frequente e
2.
riguarda eventi di una forza tale ai quali non è oggettivamente possibile resistere (es.
ritardi o cancellazioni degli aerei). La colpa ricade sul TO se lui non si è attivato per far si
che il cliente sia adeguatamente protetto con soluzioni di trasporto alternative. Se il TO
trova soluzioni alternative ma il cliente si rifiuta, in automatico il TO non è più ritenuto
responsabile. Caso fortuito: evento assolutamente imprevedibile ed
3.
eccezionale.
Il risarcimento è una sorta di determinazione quantitativa, rimessa al giudice, del danno
subito, che serve a soddisfare il turista. Il codice del turismo (e la CCV) però si avvale di un
particolare istituto chiamato limite risarcitorio: un beneficio a favore del soggetto
obbligato (Tour Operator o intermediario di viaggio). Si possono prevedere limiti risarcitori
solo se sono le norme a prevederli: in sede di stipulazione del contratto le parti non
possono inserire un limite risarcitorio che non sia previsto dalla legge. Con l'introduzione
di questo limite, il soggeto obbligato, qualsiasi danno lui rechi, non risponderà mai per
l'intero danno condannato dal giudice ma solo per la quota che la norma prevede (è molto
pericoloso se non usato come si deve perchè può rendere un risarcimento irrisorio, per
tutelarsi quindi da situzioni assurde dove il soggetto obbligato viene deresponsabilizzato,
è un istituto che viene utilizzato SOLO quando la norma lo prevede e SOLO entro certi
limiti). Ci sono 2 casi di applicazione:
1. Codice del Turismo
- ART.44 = Responsabilità per danni alle persone
"Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme
stabilite" (vedi codice).
Sono importanti 2 cose: innanzitutto sono danni alla persona e non sono consentiti
accordi tra le parti che modifichino la norma. Si parla della vita della persona quindi un
bene superiore ritenuto intangibile e inviolabile dalla costituzione quindi il limite
risarcitorio è invocabile SOLO se previsto dalla norma (è stata eliminata dalla Corte tutta la
parte in cui veniva introdotto un limite risarcitorio, che era di 100milioni di lire per persona
– il limite era stato introdotto per cercare di contenere il danno derivante dal sinistro
aereo). Oggi un limite risarcitorio nel codice c'è, ma per applicarlo bisogna richiamare le
convenzioni internazionali (la convenzione internazionale sul trasporto aereo è la
convenzione di Montreal, la quale NON contiene nessun tipo di limite per i danni alle
persone). Quindi si dice che è una norma che ammette il limite risarcitorio ma difatti non
lo applica perchè le convenioni richiamate non lo ammettono.
- ART.45 = Responsabilità per danni diversi alla persona (quindi alle cose).
"Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, sulle limitazioni al risarcimento del
danno".
Diversa è quindi l'ipotesi per danni alle cose: il limite può essere introdotto, sempre però
restando dentro ai limiti delle convenzioni internazionali (genericamente 100 volte il
prezzo che il cliente aveva pagato). Le parti possono in sede contrattuale introdurre un
limite, mai al di sotto di tale soglia (è una norma che favorisce il cliente). Diversi sono i
termini per poter agire in giudizio: il termine è di 3 anni dal momento in cui il soggetto
rientra in patria per il danno alle persone; è di 1 anno invece per danno alle cose.
Trasporto Stradale = é in limite risarcitorio solo per
2.
danno alle cose perchè si vuole incentivare l'attività in questo settore: se vi assicuro che la
vostra esposizione ad un eventuale risarcimento del danno è contenuta entro certi limiti, ci
fà capire se è vantaggiosa o meno, tanto da poter calcolare la nostra esposizione al rischio
nel dettaglio; in più essendo a favore del soggetto obbligato lo invoglia a entrare in quel
settore.
Cosa dice la convenzione internazionale in tema di responsabilità dell'operatore turistico?
I due soggetti obbligati (l'organizzatore e l'intermediario) fanno parte di discipline
distinte. Art.12/13/14/15 CCV: l'organizzatore risponde di tutti gli
–
atti dei suoi impiegati e agenti come se fossero atti suoi. Non risponderà mai per intero,
ma entro certi limiti (50.000 franchi per danni alle persone, 2000 franchi per danni alle
cose, 5000 franchi per danni di altro genere). É tenuto a particolari azioni di informazione,
e tutte le volte in cui il danno è causato da una carenza di informazioni allora si applica
l'art.13, divenendo responsabile.
Se l'organizzatore compie personalmente i servizi di alloggio o trasporto e causa un
danno, si applica la relativa disciplina delle varie prestazioni offerte (sarà la disciplina che
regolamente come liberarsi dalla responsabilità, non basta la diligenza, c'è bisogno di
prove oggettive). Se invece utilizza dei terzi, risponde di qualsiasi danno causato (la norma
"en raison de"
è divisa in due parti: si applica la prima parte se il danno è dovuto alla
"a l'occasion de"
condotta del vettore e invece si applica la seconda parte se non è da
ricondursi al vettore, ma ad un terzo esterno al viaggio). L'organizzatore DEVE assicurare il
risultato finale e quindi la responsabilità è più dettagliata.
Art.21/22/23: l'intermediario invece risponde di tutti gli
–
atti dei suoi impiegati e agenti come se fossero suoi atti (di qualsiasi inosservanza). La
norma in questo caso è più semplice, infatti l'intermediario DEVE semplicemente mettermi
in contatto col personale coinvolto all'organizzazione del viaggio (gode comunque anche
lui di un limite fissato a 10.000 franchi per viaggiatore).
NB – ART.27: Se il cliente riesce a dimostrare che il danno provocato era intenzionale e la
condotta deplorevole, allora sia l'intermediario che l'organizzatore NON godono dei limiti
per l'indennità dovuta (non ne beneficiano). Devono quindi disporre per intero. É una
norma non prevista dal codice ma essendo a favore del cliente, viene applicate per
analogia.
Essendo le altre norme dei limiti di responsabilità, il cliente riceve solo una parte
dell'indennità. Quindi nel caso in cui il turista agisca nei confronti dell'operatore turistico
per un danno subito e l'operatore si avvale del limite risarcitorio, come fa per recuperare la
parte restante? La convenzione dice che può istituire una azione diretta nei confronti del
soggetto che gli ha effettivamente causato il danno (vettore, albergatore o terzi esterni). É
una norma eccezionale perchè è esclusvamente a tutela del cliente tanto che la
legislazione non la prevede perchè non c'è alcun rapporto contrattuale che li lega; il codice
non la prevede ma per estensione analogica ci si rifà alla CCV.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Gli operatori turistici possono insieme al turista agire per ottenere il proprio risarcimento
del danno; le azioni possibili nel caso di un danno provocato dal terzo prestatore di servizi
sono: Azione diretta = in presenza di un danno, il turista può
–
agire direttamente nei confronti del terzo prestatore di servizio, invece di agire nei
confronti del Tour Operator o dell'intermediario (in teoria è prevista solo dalla CCV, non dal
CdT, ma come tutela della posizione del cliente si può applicare in via estensiva anche dal
codice). Azione di rivalsa = l'azione normale sarebbe rivolgersi
–
contro il Tour Operator, il quale una volta risarcito il