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*NB

Ci si sbaglia perchè il cliente è preposto, una volta subito un danno, a rivolgersi

all'intermediario di viaggio MA ha acquistato un pacchetto turistico creato da qualcun'altro

(il TO).

Il cliente può richiedere il risarcimento del danno anche ai terzi prestatori del servizio

(vettore e albergatore). L'organizzatore o l'intermediario sono comunque tenuti al

risarcimento, salvo poi rivalersi sui terzi prestatori.

Diverso è il discorso per gli ausiliari, che sono solo coloro che collaborano e aiutano il

soggetto principale a svolgere la loro attività (es. segretaria nell'agenzia di viaggio: è solo

una dipendent). É possibile che il danno sia causato dall'impiegata, e per evitare che il

titolare se ne "lavi le mani", la norma ritiene responsabile il titolare di tutte le azioni svolte

dai suoi ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, per far si che il cliente ottenga comunque

il risarcimento (Presunzione di Responsabilità = in presenza di qualsiasi danno, si

presume comunuqe responsabile l'organizzatore o l'intermediario di viaggio, salvo il diritto

di rivalerso nei loro confronti in un secondo momento).

ART.46 – Esonero di Responsabilità

"Fatto salvo le ipotesi di responsabilità oggettiva, l'organizzatore e l'intermediario sono

esonerati dalla responsabilità degli art.43/44/45, quando la mancata esecuzione del

contratto è imputabile al turista, ad un terzo, per caso fortuito o per forza maggiore" .

Perchè l'organizzatore e l'intermediario si possano liberare dalla propria responsabilità

devono dimostrare che il danno sia riconducibile ad uno dei fatti descritti nell'art.46

(cliente, terzo, caso fortuito o forza maggiore sono dette prove oggettive perchè hanno la

funzione di interrompere il nesso causale tra il danno e il comportamente dell'operatore

turistico; sono dette cause tassative: le uniche ammesse dalla norma).

Es. Avviene un icidente in autobus:

Mi alzo dal sedile e mi rompo una gamba: è colpa mia,

non posso rifarmi sull'organizzatore.

L'autista sbanda e mi rompo una gamba: è colpa della

condotta del vettore quindi posso rifarmi sull'organizzatore (la responsabilità del turista è

molto difficile da dimostrare rspetto alle altre ipotesi).

3 CASI IN CUI C'E' UN ESONERO DI RESPONSABILITA':

La colpa è di un terzo: in questo caso per "terzo" si

1.

intende una persona che è totalmente estranea al viaggio e all'attività organizzativa del TO

(se mentre sono sull'autobus facciamo un'incidente per colpa di un'altro mezzo,

ovviamente la colpa non è del vettore); non deve esserci alcun nesso causale per il danno

subito che sia riconducibile alla condotta del terzo prestatore del servizio (il vettore).

Per cause di forza maggiore: è la causa più frequente e

2.

riguarda eventi di una forza tale ai quali non è oggettivamente possibile resistere (es.

ritardi o cancellazioni degli aerei). La colpa ricade sul TO se lui non si è attivato per far si

che il cliente sia adeguatamente protetto con soluzioni di trasporto alternative. Se il TO

trova soluzioni alternative ma il cliente si rifiuta, in automatico il TO non è più ritenuto

responsabile. Caso fortuito: evento assolutamente imprevedibile ed

3.

eccezionale.

Il risarcimento è una sorta di determinazione quantitativa, rimessa al giudice, del danno

subito, che serve a soddisfare il turista. Il codice del turismo (e la CCV) però si avvale di un

particolare istituto chiamato limite risarcitorio: un beneficio a favore del soggetto

obbligato (Tour Operator o intermediario di viaggio). Si possono prevedere limiti risarcitori

solo se sono le norme a prevederli: in sede di stipulazione del contratto le parti non

possono inserire un limite risarcitorio che non sia previsto dalla legge. Con l'introduzione

di questo limite, il soggeto obbligato, qualsiasi danno lui rechi, non risponderà mai per

l'intero danno condannato dal giudice ma solo per la quota che la norma prevede (è molto

pericoloso se non usato come si deve perchè può rendere un risarcimento irrisorio, per

tutelarsi quindi da situzioni assurde dove il soggetto obbligato viene deresponsabilizzato,

è un istituto che viene utilizzato SOLO quando la norma lo prevede e SOLO entro certi

limiti). Ci sono 2 casi di applicazione:

1. Codice del Turismo

- ART.44 = Responsabilità per danni alle persone

"Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle

prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme

stabilite" (vedi codice).

Sono importanti 2 cose: innanzitutto sono danni alla persona e non sono consentiti

accordi tra le parti che modifichino la norma. Si parla della vita della persona quindi un

bene superiore ritenuto intangibile e inviolabile dalla costituzione quindi il limite

risarcitorio è invocabile SOLO se previsto dalla norma (è stata eliminata dalla Corte tutta la

parte in cui veniva introdotto un limite risarcitorio, che era di 100milioni di lire per persona

– il limite era stato introdotto per cercare di contenere il danno derivante dal sinistro

aereo). Oggi un limite risarcitorio nel codice c'è, ma per applicarlo bisogna richiamare le

convenzioni internazionali (la convenzione internazionale sul trasporto aereo è la

convenzione di Montreal, la quale NON contiene nessun tipo di limite per i danni alle

persone). Quindi si dice che è una norma che ammette il limite risarcitorio ma difatti non

lo applica perchè le convenioni richiamate non lo ammettono.

- ART.45 = Responsabilità per danni diversi alla persona (quindi alle cose).

"Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso

l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, sulle limitazioni al risarcimento del

danno".

Diversa è quindi l'ipotesi per danni alle cose: il limite può essere introdotto, sempre però

restando dentro ai limiti delle convenzioni internazionali (genericamente 100 volte il

prezzo che il cliente aveva pagato). Le parti possono in sede contrattuale introdurre un

limite, mai al di sotto di tale soglia (è una norma che favorisce il cliente). Diversi sono i

termini per poter agire in giudizio: il termine è di 3 anni dal momento in cui il soggetto

rientra in patria per il danno alle persone; è di 1 anno invece per danno alle cose.

Trasporto Stradale = é in limite risarcitorio solo per

2.

danno alle cose perchè si vuole incentivare l'attività in questo settore: se vi assicuro che la

vostra esposizione ad un eventuale risarcimento del danno è contenuta entro certi limiti, ci

fà capire se è vantaggiosa o meno, tanto da poter calcolare la nostra esposizione al rischio

nel dettaglio; in più essendo a favore del soggetto obbligato lo invoglia a entrare in quel

settore.

Cosa dice la convenzione internazionale in tema di responsabilità dell'operatore turistico?

I due soggetti obbligati (l'organizzatore e l'intermediario) fanno parte di discipline

distinte. Art.12/13/14/15 CCV: l'organizzatore risponde di tutti gli

atti dei suoi impiegati e agenti come se fossero atti suoi. Non risponderà mai per intero,

ma entro certi limiti (50.000 franchi per danni alle persone, 2000 franchi per danni alle

cose, 5000 franchi per danni di altro genere). É tenuto a particolari azioni di informazione,

e tutte le volte in cui il danno è causato da una carenza di informazioni allora si applica

l'art.13, divenendo responsabile.

Se l'organizzatore compie personalmente i servizi di alloggio o trasporto e causa un

danno, si applica la relativa disciplina delle varie prestazioni offerte (sarà la disciplina che

regolamente come liberarsi dalla responsabilità, non basta la diligenza, c'è bisogno di

prove oggettive). Se invece utilizza dei terzi, risponde di qualsiasi danno causato (la norma

"en raison de"

è divisa in due parti: si applica la prima parte se il danno è dovuto alla

"a l'occasion de"

condotta del vettore e invece si applica la seconda parte se non è da

ricondursi al vettore, ma ad un terzo esterno al viaggio). L'organizzatore DEVE assicurare il

risultato finale e quindi la responsabilità è più dettagliata.

Art.21/22/23: l'intermediario invece risponde di tutti gli

atti dei suoi impiegati e agenti come se fossero suoi atti (di qualsiasi inosservanza). La

norma in questo caso è più semplice, infatti l'intermediario DEVE semplicemente mettermi

in contatto col personale coinvolto all'organizzazione del viaggio (gode comunque anche

lui di un limite fissato a 10.000 franchi per viaggiatore).

NB – ART.27: Se il cliente riesce a dimostrare che il danno provocato era intenzionale e la

condotta deplorevole, allora sia l'intermediario che l'organizzatore NON godono dei limiti

per l'indennità dovuta (non ne beneficiano). Devono quindi disporre per intero. É una

norma non prevista dal codice ma essendo a favore del cliente, viene applicate per

analogia.

Essendo le altre norme dei limiti di responsabilità, il cliente riceve solo una parte

dell'indennità. Quindi nel caso in cui il turista agisca nei confronti dell'operatore turistico

per un danno subito e l'operatore si avvale del limite risarcitorio, come fa per recuperare la

parte restante? La convenzione dice che può istituire una azione diretta nei confronti del

soggetto che gli ha effettivamente causato il danno (vettore, albergatore o terzi esterni). É

una norma eccezionale perchè è esclusvamente a tutela del cliente tanto che la

legislazione non la prevede perchè non c'è alcun rapporto contrattuale che li lega; il codice

non la prevede ma per estensione analogica ci si rifà alla CCV.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Gli operatori turistici possono insieme al turista agire per ottenere il proprio risarcimento

del danno; le azioni possibili nel caso di un danno provocato dal terzo prestatore di servizi

sono: Azione diretta = in presenza di un danno, il turista può

agire direttamente nei confronti del terzo prestatore di servizio, invece di agire nei

confronti del Tour Operator o dell'intermediario (in teoria è prevista solo dalla CCV, non dal

CdT, ma come tutela della posizione del cliente si può applicare in via estensiva anche dal

codice). Azione di rivalsa = l'azione normale sarebbe rivolgersi

contro il Tour Operator, il quale una volta risarcito il

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Publisher
A.A. 2015-2016
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher asiagall di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.