Le basi del Diritto Legislazione = insieme di leggi.
Diritto = leggi, principi, modalità.
Il Diritto si divide in:
soggettivo: è collegato alle persone (es: Diritto di proprietà);
oggettivo: insieme di regole, ovvero atti normativi, dettate dall'ordinamento giuridico.
Gli atti normativi possono essere di tipo giuridico o scientifico. I primi variano a seconda dello
Stato, ovvero di luogo ed ambiente; questi dovrebbero corrispondere alla necessità di un mo-
mento e sono, per lo più, regole prescrittive. I secondi sono di tipo descrittivo e, poiché descri-
vono dei fenomeni, non variano a seconda di luogo e tempo. Sono, quindi, imposi-
Le norme giuridiche possono essere violate e, se questo avviene, incorre zioni. Lo Stato prescri-
una sanzione che può essere penale o pecuniaria. ve il comportamento
del cittadino indican-
do obblighi e divieti.
Il Diritto si distingue tra:
privato, che contiene le regole per i rapporti tra soli soggetti privati e si divide, a sua
volta, in Diritto civile, commerciale e del lavoro;
pubblico, per disciplinare i rapporti tra soggetti pubblici e privati e si divide, a sua volta,
in Diritto costituzionale, penale/processuale ed amministrativo (tra enti comunali, Pro-
vinciali e regionali). Quest'ultimo si occupa, principalmente, di edilizia, lavori pubblici
ed ambiente. Fonti/atto sono atti giuri-
dici che creano il diritto.
Fonti del Diritto: Diritto Oggettivo
Sono ogni atto, o fatto, idoneo a produrre regole secondo l'ordinamento giuridico. Gerarchica-
mente la struttura della fonte italiana si compone di:
Costituzione: atto fondamentale del nostro stato, in vigore dal 1948, affiancata dalle
1. Leggi Costituzionali. Si compone di una prima parte in cui si indicano: diritti, doveri e li-
bertà e di una seconda in cui sono indicati regolamenti generali e l'organizzazione degli
organi costituenti lo Stato;
legge: il potere legislativo è assegnato al Parlamento;
2. regolamenti;
3. consuetudine.
4.
2. Una legge si indica con data – numero oppure numero – anno, tenendo conto che la nume-
razione riparte dal principio ogni anno. Il Codice Civile è tra i principali volumi contenente non
leggi, ma articoli che si suddividono in Comma. È in vigore dal 1942, e le sue leggi sono indica-
te con la sigla RD, ovvero Decreto Regio, poiché al tempo dell'entrata in vigore l'Italia era, al-
meno formalmente, una monarchia. Il Codice Penale, invece, risale al 1930. Ci sono, però, al-
cuni casi in cui è il Governo a poter fare le leggi; queste prendono il Nel passaggio da monar-
nome di Decreti Legge. chia a Repubblica le nor-
Il Decreto Legge è un atto della Fonte del Diritto emanato dal
me precedentemente in
vigore non sono andare
Governo, ha la stessa forza di una legge ordinaria, ma ha una du- perse. Il RD indica, ancora
rata di sessanta giorni. Questo tempo si considera sufficiente per oggi, il valore della legge. 1
dare copertura ad interventi urgenti. Entro sessanta giorni, infatti, si ritiene che dovreb-
be essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento, altrimenti la sua non conversio-
ne in legge ne implica la decadenza.
I Decreti Legislativi o Decreti Delegati: il Parlamento, attraverso una
L'Ambiente è un
Decreto Delegato.
legge ordinaria (legge di delega), delega il Governo alla stesura di una
legge per via preventiva. Il Parlamento indica, semplicemente, tem- Es: Codice dei contratti
po, materia e principi. pubblici, è un regola-
3. I regolamenti sono emanati dal Governo, oppure da singoli Ministri, per mento di esecuzione.
integrare (con specifiche, o concrete) le leggi.
La Fonte primaria, quindi, è data dalle leggi ed è seguita dai regolamenti. Oltre alle leggi statali
sono anche presenti leggi regionali e, solo per le province autonome di Trento e Bolzano, leggi
Provinciali. Questo fatto comporta una complicazione all'interno del Sistema: come si fa a ge-
stire il rapporto tra differenti Fonti? Generalmente all'emulazione della successiva Fonte, la
prima decade; ma se si verifica incompatibilità tra le due leggi?
Per prima cosa è necessario valutare il grado delle fonti, quindi, può avvenire un'abrogazione
(tacita o implicita) in cui, generalmente, la legge successiva abroga la precedente; ovvero rego-
la il fenomeno della successione delle leggi nel tempo, prevedendo che la nuova legge abroghi
quella previgente qualora:
abrogazione espressa: vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore;
✔ abrogazione implicita: vi sia incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti
✔ abrogazione tacita: la nuova legge disciplini l'intera materia prima regolata dalla legge
✔ previgente.
L'interpretazione delle leggi:
La disposizione è data dal “testo che leggo” o “testo scritto”, mentre la norma, ovvero il “testo
interpretato”, è conseguente ad un significato preciso assegnatogli partendo dal testo. Que-
st'ultimo, però, spesso, non è univoco. Nasce, quindi, l'esigenza di capire e defini- Art. 2170,
re il linguaggio; riducendo, così, al minimo i fraintendimenti tra gli enti coinvolti. Codice Civile
Norma: regole estratte dal testo. Dalla stessa disposizione si possono ge-
nerare norme differenti in base all'interpretazione che gli si dà.
L'interpretazione può essere: teleologica, ovvero finalistica, o rigorosa, ovvero letterale. Il se-
condo caso crea molti sotto casi (es: Divieto di portare cani nel parco). Teleos = fine
La stessa legge, quindi, può essere interpretata in modi diversi; è questo il caso dell'Art. 2043,
Codice Civile: fino al 1999 se l'Amministrazione cagiona un danno ad un Art 2043, Codice Civi-
Privato, questa non è responsabile del risarcimento. Questa legge, infatti, le: se causi ad un al-
era valida solo tra enti privati. Dal 1999 la Cassazione ha deciso di espan- tro un danno ingiusto
dere la suddetta legge anche alla Pubblica Amministrazione. DEVI risarcire il sog-
getto danneggiato.
Ne conseguono altri tipi di interpretazione: 2
interpretazione sistematica: la disposizione è inserita tra tante altre disposizioni al fine
di comprenderla al meglio;
interpretazione dottrinale: la disposizione è analizzata dagli esperti della dottrina in
questione;
interpretazione giurisprudenziale: si arriva a dei filoni interpretativi;
interpretazione autentica: lo stesso organo che emana la legge ne indica la più corretta
interpretazione.
Il più delle volte è la giurisprudenza a dare la corretta interpretazione, ma, a volte, avvengono
delle correzioni (a legge succede legge per specificare la precedente).
Inoltre, con il passare del tempo, può variare l'interpretazione: chiave di lettura diacronica.
Quindi, le antinomie (contrasti) tra le fonti dello stesso livello si risolvono, prima di tutto, rico-
noscendo l'incompatibilità; successivamente si ricorre alla giurisprudenza che emette sentenze
e ne consegue l'abrogazione. Se, invece, le leggi sono di diverso livello si applica un criterio ge-
rarchico (es: legge ordinaria vs legge costituzionale).
Composizione del Governo e votazione:
Camera: 630 rappresentanti.
Senato: 315 senatori + senatori a vita.
Per votare una legge ordinaria serve la maggioranza relativa (la metà più uno dei votanti pre-
senti in aula al momento del voto).
Per votare una variazione su una Legge Costituzionale serve la maggioranza assoluta (la metà
più uno degli aventi diritto al voto). A distanza di tre mesi è necessaria una seconda votazione.
Inoltre, se ritenuto necessario, si può chiedere un referendum con maggioranza qualificata (i
2/3 degli aventi diritto al voto). Con l'annullamento si
In seguito la Corte Costituzionale controlla se atti e leggi rispettano la Co- può presentare una
stituzione. Se la Costituzione non è rispettata può conseguire la Sentenza modifica, ovvero ha ca-
di Annullamento o Abrogazione. rattere retroattivo.
Esempio: se nel 2010 si deve applicare una data legge si guarda
il periodo di tempo a cui la legge si riferisce: poiché sono nel
periodo di tempo in cui è in vigore L2, applico la suddetta leg-
ge; ma, se il soggetto richiedente si riferisce ad un atto avvenu-
to in un periodo di tempo tra il 1998 ed il 2006, si procede in modo diverso a seconda che L1
sia stata abrogata o annullata.
L'abrogazione: il giudice applica la legge che era in vigore al tempo di fatti ed atti;
l'annullamento: il giudice applica la L2 a tutti i fatti ed atti passati e che seguiranno ( ca-
rattere retroattivo).
Generalmente, quindi, si può dire che l'ordinamento opera con retroattività. Come si gestisce
il contrasto tra atto regolamentare e legge:
ci si rivolge ad un giudice di primo grado chiamato Giudice Amministrativo, ovvero al
3
TAR, se la sentenza emessa non soddisfa il soggetto coinvolto, TAR: è un complesso giuri-
questo si può rivolgere al giudice di secondo grado; sdizionale ed ogni ragione
ne possiede uno o due (fan-
si ricorre, quindi, in Appello, ovvero ci si rivolge al Consiglio
◦ no eccezione le Province
di Stato. Autonome di Trento e Bol-
zano in cui si chiama TRGA).
I criteri per risolvere i contrasti tra le fonti, quindi, sono di tipo gerar-
chico e per competenza.
La Costituzione, Art. 117, indica i criteri di riparto competenze tra Stato e Regioni, ovvero indi-
ca la ripartizione legislativa sul territorio.
Comma2 : potestà legislativa statale esclusiva (emanare norme è una prerogativa dello
Stato).
Comma3 : competenza concorrente tra Stato e Regioni; questo non genera un'antino-
mia, poiché lo Stato indica i principi fondamentali, mentre la Regione indica le regole
operative.
Comma4 : potestà esclusiva regionale.
Per i commi 3 e 4, ci si ricollega al Comma 2 in cui sono elencati gli ambiti (materie) di compe -
tenza.
Può, però, sorgere un conflitto; in questo caso si interviene per ambiti di competenza. Per ri-
solvere l'antinomia si cerca di capire se comporta l'illegittimità della fonte in questione; se è
verificata ne consegue che l'atto normativo è illegittimo ed è, quindi, seguito dall'annullamen-
to tramite la Corte Costituzionale:
ex tunc (da allora), implica l'annullamento a carattere retroattivo;
➔ ex nunc (da ora), implica l'annullamento senza carattere retroattivo.
➔
Hanno, però, influenza (riscontro/applicazione) sul Sistema Giuridico italiano anche le norma-
tive europee, o comunitarie. Le fonti comunitarie principali sono: trattati, principalmente TUE
e TFUE, da cui si originano direttive e regolamenti:
regolamenti: fonte diretta applicabile al Sistema Legislativo Nazionale di ogni membro
della Comunità. Quindi, se una legge è in vigore in Europa, allora è anche in vigore in
Italia;
direttive: fissano degli obiettivi, ma lasciano liberi i singoli Stati membri di raggiungerli
nel modo che ritengono migliore. Quindi, se una legge è in vigore in Europa, allora po-
trebbe non essere ancora in vigore in Italia. Le direttive, però, contengono una data en-
tro cui la suddetta va recepita dal Sistema Legislativo Nazionale in questione. Se uno
Stato non attua la direttiva in tempo, ovvero si verifica il mancato recepimento, ne con-
segue:
1. l'aver violato il Diritto Comunitario;
se si tratta di una directive self-executing, ovvero la direttiva è accuratamente
2. dettagliata, questa si applica al Sistema Legislativo
del Paese. Conflitto tra Fonte Interna e Costi-
tuzione: durante un processo ci si
rivolge ad un altro, o allo stesso,
Nel caso si verifichi un contrasto tra la Fonte Comunitaria e la Giudice che può decidere di so-
spendere la sentenza e chiedere
un parere alla Corte. Conseguente-
4
mente, il Giudice deve applicare la
legge che la Corte ritiene giusta.
Fonte Interna:
si crea un contenzioso che rinvia alla Corte;
(inizialmente) nel periodo di sospensione, persiste la normativa dello Stato in questione
seppur illegittima;
successivamente, il Diritto Comunitario prevale sul Diritto Interno, quindi, nell'immediato, la
legge illegittima deve essere disapplicata a favore del Diritto Comunitario (questo ha influenza
sul giudizio finale). Anche in questo caso, se non si è soddisfatti della sentenza si può consulta-
re (appellarsi) un Giudice di grado superiore. Questo avviene differen-
temente per Stato e Re-
gioni che possono rivol-
NB: i cittadini non possono accedere direttamente alla Corte. Il cittadi- gersi direttamente, o per
no deve rivolgersi ad un Giudice, che svolge un processo. Il Giudice in via principale, alla Corte.
questione, su richiesta delle parti, o di ufficio (di sua iniziativa), può so-
spendere il giudizio e chiamare in causa la Corte. A questo punto si possono rilevare due casi:
giudizio incidentale, il Giudice ad quo (da cui si parte), dopo aver verificato, può defini-
re il contrasto in questione:
rilevante;
◦ non manifestamente infondato, ovvero è sufficiente che non sia una cazzata;
◦ il suddetto contrasto giunge ad un Giudice ad quem (a cui arriva), ovvero un Giudice
◦ della Corte;
giudizio per via principale: un Giudice ad quo, manda ad un Giudice ad quem, che in-
terpella la Corte.
Pluralità delle giurisdizioni: i Giudici del Sistema italiano
Il Sistema italiano si compone non solo di Giudici per grado, ma anche per ambito.
Giudice Ordinario:
➔ Giudice Civile gestiste i rapporti tra privati; si rifà al Diritto Privato, ovvero tra sog-
◦ getti allo stesso livello (parità):
Giudice di Pace (I grado) con associato il Tribunale di Pace, che opera a livello lo-
▪ cale;
Corte d'Appello (II grado), su base regionale;
Corte di Cassazione (III grado), su base nazionale;
◦
Giudice Penale, rappresenta la pretesa punitoria da parte dello Stato:
◦ Corte d'Assise
▪ Diritto Oggettivo → Diritto
Corte d'Appello
Pubblico → Diritto Amministra-
tivo: procedimento amministra-
Corte di Cassazione
◦ tivo a livello comunale che si oc-
cupa di edilizia, urbanistica, ap-
Giudice Amministrativo
➔ palti, ambiente attraverso deci-
TAR, o TRGA (I grado), su base regionale sioni comuni che prendono il
◦ nome di atti amministrativi.
Consiglio di Stato (II grado), su base nazionale
▪ Corte di Cassazione, ma si ricorre ad essa in modo limitato, poiché non inter -
viene sullo stesso argomento giuridico (riparto delle giurisdizioni); 5
Giudice Contabile si occupa di pensioni e danni alla Pubblica Amministrazione (danni
➔ che dipendenti pubblici fanno alla cosa pubblica):
Corte dei Conti che si articola in sezioni regionali (I grado) e sezioni centrali (II gra-
◦ do);
Tribunale Militare, riguardante reati dei membri delle Forze Armate;
➔ Tribunale delle Acque;
➔
Cassazione, ha il compito di dare unità al sistema.
Negozio giuridico e contratti
Il negozio giuridico è un atto giuridico rivolto a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall'or-
dinamento giuridico. L'elemento costitutivo del negozio è la volontà di chi colui che lo pone in
essere. I negozi possono essere: dichiarazioni e comportamenti; inoltre:
unilaterali: riguardano un solo soggetto, sono ad esempio: testa-
Il testamento non è un
contratto poiché è unila-
mento, accettazione di eredità, procura diretta; terale, ma non lo è nem-
bilaterali: riguardano due soggetti, sono ad esempio: contratti,
meno il matrimonio, poi-
ché è un negozio (non è
matrimonio; in funzione dei soldi).
plurilaterali: riguardano più di due soggetti, sono ad esempio:
contratti di/tra società, cooperative.
Inoltre possono essere: inter vivos (tra vivi) o mortis causa (a causa di morte).
Il contratto, Art. 1321, Codice Civile
È l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridi-
co patrimoniale. La funzione del contratto:
effetti reali: modo di acquisto della proprietà (compravendita, mutuo, donazione);
effetti obbligatori: fonte di obbligazioni (locazione (affitto), deposito, comodo).
Questa diversità, però, non è così netta.
Contratto come strumento dell'autonomia privata, Art. 1322, Codice Civile:
le parti non possono essere in alcun modo obbligate a firmare e gli obblighi contrattuali
sono solo successivi alla firma del contratto stesso;
agli accordi si può dare qualunque contenuto, non ci sono, infatti, vincoli esterni agli in-
teressi (se non la legge).
Si possono utilizzare contratti atipici (regole generali per i contratti, Art. 1322) con l'implemen-
to di regolazioni specifiche. Compravendita: da
Art. 1470 a Art.
1498, Codice Civile.
Elementi essenziali del contratto, Art. 1325, Codice Civile
1. accordo tra le parti;
2. causa;
3. oggetto;
4. forma, ove prescritta. 6
1. Accordo tra le parti, Art. 1326, Codice Civile
tacito: comportamento concludente;
espresso: dichiarazione sia scritta che orale;
simultaneo: davanti al notaio;
successivo: per posta.
2. Causa: scopo oggettivo, concreto e immediato che le parti vogliono raggiungere per poter
stipulare il contratto. La causa sufficiente è il trasferimento di un bene per un prezzo fissato,
questo avviene indipendentemente dai motivi, ovvero dalle ragioni che spingono le parti a fir-
mare un contratto. Ne consegue che vi è un contrasto tra il valore oggettivo e soggettivo del
bene in questione.
Secondo l'Art. 1345, Codice Civile, il contratto può essere illecito se viola le norme imperative
di ordine pubblico e buon costume. Questi, per&ogr
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