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Diritto penale - le scriminanti Pag. 1
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Lezione 23/05/2013

Caratteristiche delle scriminanti → la dottrina ha elaborato tre elementi fisionomici:

totale autonomia → le scriminanti sono per definizione norme non penali → sono norme

•loro

antitetiche anche teleologicamente (non solo strutturalmente) rispetto alle norme incriminatrici,

queste ultime sono norme limitative (impongono obblighi o divieti) mentre le norme scriminanti

sono norme permissive o facoltizzanti → di regola una scriminante facoltizza o impone un

comportamento che l'ordinamento penale vieta sotto minaccia di pena (quindi incrimina). Sono

esterne al sistema penale → sono frammenti di norme non penali e sono antinomiche, nel senso che

fanno sorgere un'antinomia con le norme incriminatrici (legittima difesa-omicidio). Quando vi è un

conflitto di norme occorre una terza norma (regolatrice del conflitto) che stabilisce quale norma

prevale → la norma facoltizzante prevale sempre sulla norma incriminatrice purché ne siano

rispettate le condizioni. La scriminante incide sul requisito di liceità del fatto tipico.

→ L'unico sito in cui non risiedono le scriminanti è l'ordinamento penale, per il resto

•Ubiquità

possono stare ovunque → ubiquità delle norme scriminanti. Possono essere anche norme non

codificate e per loro non vale la riserva di legge e il divieto di irretroattività.

→ neutralizzano l'illiceità penale ma anche l'illiceità tout court → la valutazione del

•assolutezza

fatto tipico si espande in tutto l'ordinamento → si tratta es. sempre di omicidio ma è omicidio lecito

→ nessuna conseguenza sanzionatoria per il soggetto che realizza il fatto tipico previsto dalla

scriminante.

Le scriminanti si distinguono dalle cause di non punibilità perché queste ultime interrompono il

nesso fatto tipico, antigiuridico, colpevole e la pena ma non escludono la responsabilità in altri

settori dell'ordinamento → art. 384 c.p. non è una scriminante ma una causa di esclusione

soggettiva della punibilità → non elide la valutazione di illecito del fatto tipico.

Partendo dal fatto che abbiamo a che fare con norme autonome possiamo distinguere tre elementi

strutturali della scriminante:

1.i destinatari → distinzione tra scriminanti comuni (es. legittima difesa) e scriminanti proprie

(queste ultime riguardano solo determinati soggetti qualificati → es. uso legittimo delle armi art. 53

c.p.) → quindi le scriminanti proprie hanno una efficacia limitata.

2.il precetto scriminante → si distingue dalla fattispecie scriminante → sono due entità che stanno

all'interno dello stesso guscio normativo → es. art.52 c.p. → Il precetto che l'ordinamento

stabilisce è sintetizzabile nel principio della self defence (diritto all'autodifesa) → ciascuno ha il

diritto di difendere il proprio diritto nei confronti di un'aggressione ingiusta quando non è in grado

di chiedere l'intervento della forza pubblica.

3.la fattispecie o il fatto tipico scriminante → è la situazione scriminata così come descritta in

astratto dalla norma scriminante, composta in genere di una serie di elementi costitutivi → es. gli

elementi della legittima difesa (messa in pericolo, offesa ingiusta, proporzionalità fra difesa e

offesa, ecc.)

Questo discorso è molto importante per una definizione fondamentale tra norma scriminante e

fattispecie scriminante → art. 59 c.p. → distingue in modo netto l'illecito (fatto tipico antigiuridico)

dal reato → l'art. 59 disciplina sostanzialmente l'errore o l'ignoranza → è una norma un pò confusa

dal punto di vista concettuale perché mette insieme due entità eterogenee (scriminanti e circostanze

aggravanti) →le circostanze aggravanti accedono ad un reato già completo mentre le scriminanti

accedono ad un fatto tipico che può essere o non essere antigiuridico → i commi 1 e 4 riguardano i

due criteri della scriminante putativa e della scriminante ignorata .

Scriminante ignorata → comma 1 → il soggetto realizza un fatto tipico nella convinzione di

realizzare un fatto tipico illecito, mentre è presente la fattispecie scriminante (insieme di elementi

che facoltizzano o addirittura impongono la realizzazione del fatto tipico delittuoso) → questa è una

regola che riguarda il problema dell'antigiuridicità e da qui si ricava nel nostro ordinamento il

concetto della valenza oggettiva delle scriminanti o dell'assolutezza della valutazione di

antigiuridicità.

Il quarto comma riguarda il problema della scriminante putativa → è sempre un'ipotesi di errore

→ realizzazione di un fatto tipico ma il soggetto si rappresenta anche la presenza di una scriminante

Dettagli
A.A. 2012-2013
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.