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Lezione 23/05/2013
Caratteristiche delle scriminanti → la dottrina ha elaborato tre elementi fisionomici:
totale autonomia → le scriminanti sono per definizione norme non penali → sono norme
•loro
antitetiche anche teleologicamente (non solo strutturalmente) rispetto alle norme incriminatrici,
queste ultime sono norme limitative (impongono obblighi o divieti) mentre le norme scriminanti
sono norme permissive o facoltizzanti → di regola una scriminante facoltizza o impone un
comportamento che l'ordinamento penale vieta sotto minaccia di pena (quindi incrimina). Sono
esterne al sistema penale → sono frammenti di norme non penali e sono antinomiche, nel senso che
fanno sorgere un'antinomia con le norme incriminatrici (legittima difesa-omicidio). Quando vi è un
conflitto di norme occorre una terza norma (regolatrice del conflitto) che stabilisce quale norma
prevale → la norma facoltizzante prevale sempre sulla norma incriminatrice purché ne siano
rispettate le condizioni. La scriminante incide sul requisito di liceità del fatto tipico.
→ L'unico sito in cui non risiedono le scriminanti è l'ordinamento penale, per il resto
•Ubiquità
possono stare ovunque → ubiquità delle norme scriminanti. Possono essere anche norme non
codificate e per loro non vale la riserva di legge e il divieto di irretroattività.
→ neutralizzano l'illiceità penale ma anche l'illiceità tout court → la valutazione del
•assolutezza
fatto tipico si espande in tutto l'ordinamento → si tratta es. sempre di omicidio ma è omicidio lecito
→ nessuna conseguenza sanzionatoria per il soggetto che realizza il fatto tipico previsto dalla
scriminante.
Le scriminanti si distinguono dalle cause di non punibilità perché queste ultime interrompono il
nesso fatto tipico, antigiuridico, colpevole e la pena ma non escludono la responsabilità in altri
settori dell'ordinamento → art. 384 c.p. non è una scriminante ma una causa di esclusione
soggettiva della punibilità → non elide la valutazione di illecito del fatto tipico.
Partendo dal fatto che abbiamo a che fare con norme autonome possiamo distinguere tre elementi
strutturali della scriminante:
1.i destinatari → distinzione tra scriminanti comuni (es. legittima difesa) e scriminanti proprie
(queste ultime riguardano solo determinati soggetti qualificati → es. uso legittimo delle armi art. 53
c.p.) → quindi le scriminanti proprie hanno una efficacia limitata.
2.il precetto scriminante → si distingue dalla fattispecie scriminante → sono due entità che stanno
all'interno dello stesso guscio normativo → es. art.52 c.p. → Il precetto che l'ordinamento
stabilisce è sintetizzabile nel principio della self defence (diritto all'autodifesa) → ciascuno ha il
diritto di difendere il proprio diritto nei confronti di un'aggressione ingiusta quando non è in grado
di chiedere l'intervento della forza pubblica.
3.la fattispecie o il fatto tipico scriminante → è la situazione scriminata così come descritta in
astratto dalla norma scriminante, composta in genere di una serie di elementi costitutivi → es. gli
elementi della legittima difesa (messa in pericolo, offesa ingiusta, proporzionalità fra difesa e
offesa, ecc.)
Questo discorso è molto importante per una definizione fondamentale tra norma scriminante e
fattispecie scriminante → art. 59 c.p. → distingue in modo netto l'illecito (fatto tipico antigiuridico)
dal reato → l'art. 59 disciplina sostanzialmente l'errore o l'ignoranza → è una norma un pò confusa
dal punto di vista concettuale perché mette insieme due entità eterogenee (scriminanti e circostanze
aggravanti) →le circostanze aggravanti accedono ad un reato già completo mentre le scriminanti
accedono ad un fatto tipico che può essere o non essere antigiuridico → i commi 1 e 4 riguardano i
due criteri della scriminante putativa e della scriminante ignorata .
Scriminante ignorata → comma 1 → il soggetto realizza un fatto tipico nella convinzione di
realizzare un fatto tipico illecito, mentre è presente la fattispecie scriminante (insieme di elementi
che facoltizzano o addirittura impongono la realizzazione del fatto tipico delittuoso) → questa è una
regola che riguarda il problema dell'antigiuridicità e da qui si ricava nel nostro ordinamento il
concetto della valenza oggettiva delle scriminanti o dell'assolutezza della valutazione di
antigiuridicità.
Il quarto comma riguarda il problema della scriminante putativa → è sempre un'ipotesi di errore
→ realizzazione di un fatto tipico ma il soggetto si rappresenta anche la presenza di una scriminante