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Lezione 23/05/2013

Caratteristiche delle scriminanti

La dottrina ha elaborato tre elementi fisionomici:

  • Totale autonomia: le scriminanti sono per definizione norme non penali, sono norme antitetiche anche teleologicamente (non solo strutturalmente) rispetto alle norme incriminatrici. Queste ultime sono norme limitative (impongono obblighi o divieti), mentre le norme scriminanti sono norme permissive o facoltizzanti. Di regola, una scriminante facoltizza o impone un comportamento che l'ordinamento penale vieta sotto minaccia di pena (quindi incrimina). Sono esterne al sistema penale, sono frammenti di norme non penali e sono antinomiche, nel senso che fanno sorgere un'antinomia con le norme incriminatrici (es. legittima difesa-omicidio).
  • Quando vi è un conflitto di norme, occorre una terza norma (regolatrice del conflitto) che stabilisce quale norma prevale. La norma facoltizzante prevale sempre sulla norma incriminatrice purché ne siano rispettate le condizioni. La scriminante incide sul requisito di liceità del fatto tipico.
  • Ubiquità: l'unico sito in cui non risiedono le scriminanti è l'ordinamento penale, per il resto possono stare ovunque. Ubiquità delle norme scriminanti. Possono essere anche norme non codificate e per loro non vale la riserva di legge e il divieto di irretroattività.
  • Assolutezza: neutralizzano l'illiceità penale ma anche l'illiceità tout court. La valutazione del fatto tipico si espande in tutto l'ordinamento. Si tratta, ad esempio, sempre di omicidio, ma è omicidio lecito. Nessuna conseguenza sanzionatoria per il soggetto che realizza il fatto tipico previsto dalla scriminante.

Distinzione dalle cause di non punibilità

Le scriminanti si distinguono dalle cause di non punibilità perché queste ultime interrompono il nesso fatto tipico, antigiuridico, colpevole e la pena ma non escludono la responsabilità in altri settori dell'ordinamento. L'art. 384 c.p. non è una scriminante ma una causa di esclusione soggettiva della punibilità; non elide la valutazione di illecito del fatto tipico.

Elementi strutturali della scriminante

Partendo dal fatto che abbiamo a che fare con norme autonome, possiamo distinguere tre elementi strutturali della scriminante:

  • I destinatari: distinzione tra scriminanti comuni (es. legittima difesa) e scriminanti proprie. Queste ultime riguardano solo determinati soggetti qualificati (es. uso legittimo delle armi art. 53 c.p.), quindi le scriminanti proprie hanno un'efficacia limitata.
  • Il precetto scriminante: si distingue dalla fattispecie scriminante; sono due entità che stanno all'interno dello stesso guscio normativo.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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