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Art. 314 "peculato": differenze tra reato comune e reato proprio
Si tratta dello stesso fatto di reato, o meglio della stessa condotta, compiuta però questa volta da un soggetto qualificato: pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio. La differenza tra i due reati è nella pena: superiore per quanto riguarda il reato commesso da pubblico ufficiale (reato proprio).
Quindi qui la condotta se commessa da chiunque integra un reato comune, se commessa da soggetto qualificato integra un reato proprio, la qualifica soggettiva è indispensabile per poter essere chiamati a rispondere di peculato (è quindi elemento costitutivo del peculato) ma in assenza della qualifica soggettiva lo stesso comportamento è punito per altro reato, ad altro titolo.
Nel caso dell'omicidio invece la qualifica soggettiva del reato non faceva mutare il titolo di reato (che era sempre omicidio), la qualifica ad es. di padre del soggetto ucciso mutava esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
reati propri non esclusivi: la qualifica soggettiva non comporta un mutamento del titolo di reato, ma comporta il passaggio ad un diverso tipo di illiceità (da illecito civile a illecito penale, da illecito amministrativo a illecito penale, ecc.) In altre parole ci sono dei fatti che sono rilevanti per l'ordinamento, ma se posti in essere da chiunque non assumono rilevanza penale, e invece assumono rilevanza penale solo se posti in essere da alcuni soggetti qualificati. Per esempio, alcuni atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori sono normalmente rilevanti in sede civile, ma se posti in essere da soggetto avente la qualifica di imprenditore, assumono rilevanza in sede penale. In assenza della qualifica il fatto integra un illecito non penale. [continua nella prossima lezione] Lezione 8 Teoria bipartita e teoria tripartita dell'elemento oggettivo; principio di materialità: è un principio di garanzia che attiene alla sostanza del reato, e pone un divieto allegislatore di incriminare meriatteggiamenti interiori, pensieri, intenzioni, ecc., che non si estrinsechino in un fatto esterioreCOMMESSO; gli eventi essenziali della descrizione di ogni fattispecie incriminatrice (in astratto)sono: soggetto attivo (autore del comportamento penalmente rilevante), in rapporto al quale sidistingue tra: reati comuni (possono essere commessi da chiunque, non sono richieste particolariqualifiche soggettive), e reati propri (presuppongono l'esistenza di particolari qualifiche in capo alsoggetto, indicate dal legislatore): la qualifica soggettiva qui è elemento costitutivo, essenziale,dell'ipotesi di reato, che in mancanza di qualifica soggettiva non si potrà quindi integrare; all'internodei reati propri esistono a loro volta: ipotesi nelle quali la qualifica soggettiva fonda addirittura ildisvalore stesso del fatto, che altrimenti è un comportamento lecito, e ipotesi in cui la qualifica nonfonda, bensìdifferenzia il disvalore di diversi illeciti penali: anche in assenza della qualifica soggettiva il fatto può comunque integrare un illecito penale, ma a diverso titolo: si parla di mutamento di titolo di reato e se ne parla solo ed esclusivamente quando vi è questo passaggio da un titolo di reato ad altro titolo di reato; in fine ipotesi in cui il fatto assume rilevanza penale solo se posto in essere da un soggetto qualificato, e se lo stesso fatto viene posto in essere da un soggetto non qualificato è rilevante in altra sede (non penale, ma civile od amministrativa): qui non abbiamo un mutamento del titolo di reato]
Ma perché in alcuni casi il legislatore sceglie di costruire un reato come reato proprio, e dunque prevede che possa essere chiamato a rispondere solo un soggetto che possiede una determinata qualifica?
Perché i particolari interessi protetti da quelle norme possono essere offesi non da chiunque, ma solo da un soggetto che si trova in un
Le persone giuridiche possono partecipare pesantemente alla realizzazione di reati, ed in altri ordinamenti a noi vicini è stata introdotta una disciplina penale per le persone giuridiche.
Nel nostro ordinamento solo nel 2001, in attuazione di una legge delega del 2000, il legislatore ha introdotto un decreto legislativo contenente la disciplina della responsabilità amministrativa per gli enti e le persone giuridiche. Come si vede, il legislatore la qualifica come responsabilità "amministrativa"; in realtà presenta molti punti di contatto con una responsabilità qualificabile come penale, e tuttavia non abbastanza per qualificarla come tale: qualcuno parla di un "terzo genus" tra la responsabilità amministrativa e quella penale in senso stretto, coniugando questa disciplina aspetti propri dell'una e dell'altra; si parla comunque di "responsabilità amministrativa da reato per gli enti e le persone giuridiche."
persone giuridiche, proprio a voler indicare che si tratta di una responsabilità che nasce come conseguenza della commissione di un reato, ma fa sorgere una responsabilità non qualificata come penale in senso stretto.
Disciplina:
- destinatari (art. 1, d.lgs 231/2001): enti forniti di personalità giuridica;
- è una responsabilità che ricade in capo alle persone giuridiche ma sul presupposto che una persona fisica abbia effettivamente commesso un reato: molti reati infatti richiedono la realizzazione di una condotta che può essere posta in essere solo da una persona fisica;
- perché la persona giuridica possa essere chiamata a rispondere, occorre che tra la persona fisica che materialmente commette il fatto e la persona giuridica che sarà poi chiamata a risponderne, esista un rapporto funzionale: "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente" (cosiddetti soggetti apicali) o
persone che sono sotto il diretto controllo dei soggetti precedenti (apicali);
la responsabilità della persona giuridica non può sorgere in relazione alla realizzazione di qualsiasi reato (non è generalizzata per tutti i reati posti in essere dai soggetti fisici di cui sopra - apicali, ecc.) ma può sorgere solo ed esclusivamente in relazione ai reati che siano tassativamente previsti all'interno di questo decreto: il legislatore ha dunque tipizzato le fattispecie incriminatrici dalla commissione delle quali può sorgere la responsabilità della persona giuridica (si chiamano reati presupposto).
Inizialmente questo catalogo di reati era molto circoscritto, nel corso del tempo e con diversi interventi normativi si è ampliato notevolmente;
occorre poi capire quali sono i criteri di attribuzione della responsabilità: non basta la commissione di uno di quei reati da parte dei soggetti di cui sopra, ma occorre anche una sorta di colpa dell'ente medesimo.
occorre cioè trovare un difetto nell'organizzazione dell'ente che abbia reso possibile la commissione del reato da parte delle persone fisiche che si trovano legate all'ente: sono diversi a seconda che il reato venga commesso da soggetto apicale o da soggetto sottoposto al suo controllo. Ovviamente la responsabilità della persona fisica rimane e si somma a quella dell'ente. Due diversi punti:- Primo criterio: il reato dev'essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (infatti l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi)
- Secondo criterio: il soggetto collettivo risponde per il fatto della persona fisica solo se e in quanto la commissione di quel fatto sia rimproverabile alla persona giuridica, perché vi è un deficit nell'organizzazione rispetto ad un modello di diligenza esigibile, che ha reso possibile la commissione del reato (non