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RISPONDE CHI L’HA DETERMINATA A COMMETTERLO
persona ingannata .
Ci sarà a carico di colui che trae in inganno= responsabilità per omicidio dolosa e residua quella colposa per l’altro
se prevista. (caso di omicidio da parte di cacciatore (54).
«INGANNO» QUALSIASI CONDOTTA CHE ABBIA CONCRETAMENTE TRATTO
Per si deve intendere
IN ERRORE L'AUTORE MATERIALE DEL REATO: UNA MENZOGNA, LA PRODUZIONE DI UN
DOCUMENTO FALSO, O QUALSIASI ALTRO ARTIFICIO.
L'art. 48 c.p. rinvia alla disciplina di cui all'art. 47 c.p. nel suo insieme; pertanto, qualora il soggetto ingannato abbia
tenuto la condotta criminosa per essere stato tratto in inganno, ma gli si possa rimproverare di non aver utilizzato
tutta la diligenza che l'ordinamento impone ai soggetti che svolgono quel tipo di attività, egli risponderà del fatto a
titolo di colpa, sempre che tale imputazione soggettiva sia prevista per quel delitto.
Se, per esempio, Tizio, con volontà omicida, trae in inganno il cacciatore, facendogli credere che dietro il cespuglio
vi è una preda venatoria, e non un uomo, e Caio spara ed uccide, in una situazione nella quale la presenza di un
uomo dietro il cespuglio poteva essere prevedibile, allora Tizio risponde di omicidio doloso (art. 48 c.p.); Caio di
omicidio colposo dal momento che il suo errore, pur se ingenerato dall'inganno altrui, è dovuto a colpa.
La disciplina dell'errore sul fatto, dovuto all'inganno altrui, è particolarmente rilevante, come già accennato, con
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA,
riferimento ai in tutti quei casi nei quali il pubblico ufficiale rediga
un atto falso a causa della condotta ingannatoria del privato.
Di recente, per esempio, si è affermato: «Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione
in errore del pubblico ufficiale, la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro
Automobilistico di essere proprietario di alcune autovetture, sì da ottenerne in tal modo l'immatricolazione, non
essendo però il proprietario ma soltanto l'acquirente simulato, in forza di scritture di compravendita, delle stesse,
rimaste nella effettiva disponibilità di altri».
Ma non è questo l'unico settore che viene in rilievo: per esempio, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha
affermato che risponde del delitto di calunnia (falsa incolpazione, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a
questa abbia l'obbligo di riferire, di colui che si sa essere innocente) chi «predisponga maliziosamente quanto
occorre perché taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento
venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo».
REATO PUTATIVO
“Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che
esso costituisca reato”.
Si tratta di una situazione che descrive un errore del soggetto: il soggetto non ritiene per errore che manchi un
elemento tipico che rende penalmente rilevante il suo comportamento ma l’erronea rappresentazione attiene alla
presunta putativa commissione di un fatto di reato. Anche nel reato putativo, l’errore può essere:
- Sul fatto: ipotesi inversa di art 47 c.1 c.p. = sottraggo cosa altrui pensando che fosse di un altro, ma in realtà
è la mia.
- Di diritto: un soggetto ritiene di non aver acquisito il possesso di un immobile preso in locazione e pensa
erroneamente che occupandolo integrerà gli estremi del delitto di usurpazione di edifici.
- Sulla legge penale: tizio proferendo parole oltraggiose contro la divinità pensa di commettere delitto di
bestemmia, che è stato depenalizzato con l. 509/1999
Rientra poi nel reato putativo il caso di chi pur agendo in presenza di causa di giustificazione pensi di essere punibile
erroneamente: Tizio uccide l’aggressore armato e crede di aver commesso omicidio doloso punibile (erroneamente).
La norma in oggetto è ispirata dall’idea di ribadire il principio oggettivo cui si informa il nostro ordinamento penale
in virtù del quale non è possibile punire un soggetto che non viola nessuna fattispecie penale.
L’art. 49 c.p. è una norma inutile, perché la non punibilità del reato putativo discende già dal principio di legalità
ex art. 25 c. 2 Cost. e 1 c.p.; invece la non punibilità di colui che ritiene di aver commesso reato avendo agito in
presenza di causa di giustificazione è impostata dall’art. 59 c.p.
L’art. 49 c.p. prevede che se l’agente ha integrato gli estremi di un reato diverso da quello putativo egli ne risponda.
Se Tizio ritiene di commettere reato di adulterio perché pur essendo coniugato ha un rapporto sessuale con la sorella
della moglie di età inferiore a 14 anni, egli risponderà per atti sessuali con minore. Ma anche sotto tale profilo l’art.
49 c.p. appare inutile perché la punibilità per il delitto realmente commesso non dipende dalla erronea
rappresentazione di aver tenuto un comportamento criminoso che non è tale.
In Germania questa situazione viene punita per tentativo; in Italia non viene punito né con pena né misura di
sicurezza, perché siamo nell’ambito dell’art 49 c.p. in tema di reato impossibile.
IGNORANZA O ERRORE SULLA LEGGE PENALE
ART. 5 C.P.
“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.
La ratio della severità dell’art 5 c.p. consiste nell’esigenza di far prevalere:
- Prevenzione generale, per cui anche se un soggetto non avesse potuto conoscere il precetto penale, non
avrebbe potuto invocare l’ignoranza e sarebbe stato punibile.
- Obbligatorietà di conoscere legge penale in virtù della sua pubblicazione in GU che ne assicura conoscenza.
La norma pone problemi con principio di colpevolezza: infatti, vi era sempre di più l’esigenza di contemperare il
principio ignorantia legis excusat con la necessità di non punire soggetti nei confronti dei quali non è possibile
muovere alcun rimprovero.
In un primo momento l’esigenza si è posta in riferimento a tutte le ipotesi di reato che costituiscono una mera
violazione di una disposizione amministrativa= reati di pura creazione legislativa. PRINCIPIO
Si capisce la ragione per la quale la giurisprudenza per attenuare la rigidità dell’art. 5 ha elaborato
DI BUONA FEDE NELLE CONTRAVVENZIONI : quindi escludeva in alcuni casi l’elemento soggettivo,
dolo o colpa, quando il soggetto avesse commesso fatto per effetto di errore qualificato, cioè errore nel quale uno
cade per effetto di rassicurazioni, indicazioni che vengono dati da soggetti qualificati.
Esempio: voglio costruire veranda, vado all’ufficio comunale e dal geometra e richiedo permesso di costruire ma
i competenti dicono che non serve. Il vicino di casa presenta denuncia per costruire permesso di costruire. In questo
caso non c’è elemento soggettivo della colpa perché il soggetto ha commesso il fatto ma per errore qualificato a
causa di indicazioni da parte di coloro che avevano le competenze.
Si tratta di un orientamento che richiede un elemento ulteriore che giustifichi l’errore sulla legge penale come un
atto della pubblica amministrazione o un parere dell’autorità preposta all’attività disciplinata dalla legge penale.
La giurisprudenza inizia ad applicare questo principio, ma lo faceva solo per le contravvenzioni e portava
all’esclusione della colpa.
La ricerca del punto di equilibrio coerente con il nuovo assetto ordinamentale è stata poi oggetto di interventi
costituzionali.
SENT. 74/1975
1. : l’esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne
sono destinatari costituisce il principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico e in particolare per
l’applicabilità della legge penale, il legislatore nella sua discrezionalità prescinde dall’informazione del
destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma.
CORTE COSTITUZIONALE 1988/364 può essere considerato rimproverabile chi ha
2. :
commesso un fatto in una situazione di errore sul fatto inevitabile?
Soluzione data nella sent. 364: per rispondere di reato è necessario dolo o colpa. La responsabilità penale personale
significa responsabilità per fatto proprio colpevole. Dopo la riflessione su principio di colpevolezza arriva a
dichiarare la parziale illegittimità cost di art 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza
L’IGNORANZA INEVITABILE.
della legge penale
La corte muove in questa sentenza da una lettura del comma 1 dell’art. 27 Cost che alla luce della finalità rieducativa
della pena intende il predicato personale non solo come per fatto proprio ma anche colpevole. quindi afferma che è
sufficiente, per fondare un giudizio di rimproverabilità dell’agente, che egli avesse la possibilità di conoscere la
legge penale.
- Se la conoscibilità è impedita, l’ignoranza o l’errore sulla legge penale rivestono carattere di inevitabilità
che esclude la colpevolezza del soggetto e non consente di punirlo.
- Se l’agente ignora la norma penale ma avrebbe potuto conoscerla, allora l’ignoranza stessa è colpevole e
deve essere punito QUINDI
traccia distinzione tra:
ERRORE IGNORANZA EVITABILE:
- c’è responsabilità penale perché c’è colpevolezza
ERRORE O IGNORANZA INEVITABILE:
- non c’è colpevolezza, non c’è responsabilità penale
L’ERRORE SULLA LEGGE PENALE È DIVERSO DALL’ERRORE SUL FATTO DI REATO:
L’ERRORE SULLA LEGGE PENALE
- = errore sulla qualificazione penalistica di un certo fatto.
L’ERRORE SUL FATTO DI REATO
- = errore sul precetto
Come la corte traccia la differenza tra errore evitabile o inevitabile?
FUNZIONE RIEDUCATIVA
La Corte Costituzionale valorizza la della pena: se la pena ha funzione rieducativa
non si può chiamare a rispondere penalmente una persona che si trova in situa di ignoranza inevitabile perché la
sentirebbe come un abuso del potere punitivo.
Altro elemento fondamentale esposto dalla Corte Costituzionale consiste nel fatto che i consociati devono attivarsi
per conoscere il contenuto delle norme penali per un dovere solidale. ATTENZIONE allo stesso tempo lo Stato ha
il dovere di informare i cittadini e che vengano a conoscenza del contenuto delle norme penali, quindi c’è un
RAPPORTO SINALLAGMATICO TRA
CONSOCIATI
- STATO
-
Se i consociati hanno fatto quanto dovevano per conoscere contenuto della norma, ma