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I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Il codice denomina “Mezzi di ricerca della prova” le ispezioni, le perquisizioni, i

sequestri e le intercettazioni. Sono strumenti che costituiscono il mezzo attraverso il

quale la prova si assume. Si distinguono dia mezzi di prova sotto numerosi aspetti:

l’elemento probatorio si forma in seguito all’esperimento del mezzo di

- prova,mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un

elemento che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso;

- i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel

dibattimento o nell’incidente probatorio; i mezzi di ricerca della prova possono

essere disposti dal giudice, dal pm e, in alcuni casi compiuti dalla Pg durante le

indagini preliminari;

- i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore sorpresa e non

consentono il preventivo avviso del difensore dell’indagato quando sono compiuti

n ella fase delle indagini. Viceversa i mezzi di prova possono essere assunti

durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio,

mediante l’incidente probatorio.

L’ISPEZIONE

E’ un mezzo di ricerca della prova definita tradizionalmente come l’osservazione

giudiziale immediata. E’ disposta di regola - con decreto motivato - dall’autorità

giudiziaria (anche pm e pg) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali

del reato.

L’ispezione può essere personale, locale o reale, a seconda che abbia ad oggetto una

persona, un luogo o una cosa.

Prima dell’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da

una persona di fiducia, purchè sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120

(deve avere almeno 14 anni). E’ eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della

persona che vi è sottoposta e può essere eseguita anche da un medico, potendo astenersi

l’ag dall’assistere alle operazioni.

Nell’ispezione locale, la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita

l’ispezione, hanno diritto ad avere, se presenti, copia del decreto che la autorizza.

LA PERQUISIZIONE

E’ un mezzo di ricerca della prova che ha lo scopo di assicurare la processo una cosa o

consentire l’arresto di una persona. La perquisizione personale è disposta quando c’è un

fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato, o le cose

pertinenti al reato, cioè che hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del

suo autore. La perquisizione locale è disposta quando cìoè motivo di ritenere che tali

cose si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l’arresto

dell’imputato o dell’evaso.

La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, attestante la

presenza di sufficienti indizi. Può essere eseguita personalmente o delegando la pg.Una

modalità meno invasiva di perquisizione si ha quando l’ag invita qualcuno a consegnare

la cosa. Anche per la perquisizione devono essere rispettati i diritti garantiti dalla

co

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Losappio Giuseppe.
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