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Mezzi di ricerca della prova

Il codice denomina "Mezzi di ricerca della prova" le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni. Sono strumenti che costituiscono il mezzo attraverso il quale la prova si assume. Si distinguono dai mezzi di prova sotto numerosi aspetti: - L'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova, mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso. - I mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio; i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal pm e, in alcuni casi, compiuti dalla Pg durante le indagini preliminari. - I mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore sorpresa e non consentono il preventivo avviso del difensore dell'indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini. Viceversa, i mezzi di prova.

Possono essere assunti durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio, mediante l'incidente probatorio. L'ispezione è un mezzo di ricerca della prova definita tradizionalmente come l'osservazione giudiziale immediata. È disposta di regola - con decreto motivato - dall'autorità giudiziaria (anche pm e pg) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. L'ispezione può essere personale, locale o reale, a seconda che abbia ad oggetto una persona, un luogo o una cosa. Prima dell'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 (deve avere almeno 14 anni). È eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della persona che vi è sottoposta e può essere eseguita anche da un medico, potendo

astenersil’ag dall’assistere alle operazioni. Nell’ispezione locale, la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione, hanno diritto ad avere, se presenti, copia del decreto che la autorizza.

LA PERQUISIZIONE

È un mezzo di ricerca della prova che ha lo scopo di assicurare la processo una cosa o consentire l’arresto di una persona. La perquisizione personale è disposta quando c’è un fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato, o le cose pertinenti al reato, cioè che hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del suo autore. La perquisizione locale è disposta quando c’è motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.

La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato.

attestante lapresenza di sufficienti indizi. Può essere eseguita personalmente o delegando la pg. Unamodalità meno invasiva di perquisizione si ha quando l'ag invita qualcuno a consegnarela cosa. Anche per la perquisizione devono essere rispettati i diritti garantiti dallacostituzione. Sono previsti limiti temporali, non potendo iniziare prima delle sette edopo le venti. Una disciplina speciale è prevista per le perquisizioni, ispezioni osequestri presso il difensore, che sono consentite solo:- quando essi o altre persone che lavorano nello stesso studio sono imputati, elimitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuitoper individuare tracce o altri effetti materiali del reato, ma senza poter sequestrare- carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpodel reato. A tali ispezioni – consentite solo col rispetto delle garanzie di libertàpreviste dall'art. 103 - procede personalmente

Il giudice o il pm e, a pena di nullità, va avvisato il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere suo delegato possa assistere alle operazioni.

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Il nuovo codice distingue il sequestro probatorio, diretto alla ricerca della prova, dal sequestro conservativo e dal sequestro preventivo, che sono misure cautelari reali. Il primo è collocato tra i mezzi di ricerca della prova, gli altri due tra le misure cautelari. Tutti e tre creano un vincolo di indisponibilità sulla cosa, attraverso uno spossessamento coattivo. Differenti sono le finalità.

Il sequestro probatorio è un mezzo attraverso il quale l'ag - con decreto motivato - dispone che venga acquisito il corpo del reato o le cose attinenti al reato, necessari ai fini dell'indagine preliminare in corso. Il corpo del reato - ai sensi dell'art. 253 - è rappresentato dalle cose sulle quali o mediante

le quali il reato è commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profilo o il prezzo. Come per gli altri due tipi di sequestro, anche per il sequestro probatorio si al' imputato che il terzo presso il quale il sequestro è effettuato possono chiedere al Tribunale della Libertà il riesame del provvedimento con il quale il sequestro è stato disposto. Limiti soggettivi e oggettivi sono previsti nelle ipotesi di sequestro di corrispondenza, presso banche o soggetti tenuti al segreto professionale, di Stato o d'ufficio, che possono opporsi – per iscritto – al sequestro. Ma se l'ag ritenga indispensabile il documento, può disporre ulteriori indagini, a seguito delle quali disporre il sequestro. Nel caso di segreto di Stato deve essere informato il presidente del CdM, perché confermi o meno l'esistenza del segreto. Se questa viene confermata, il giudice dichiara non doversi procedere. Se nonriceverisposta nel termine di 60 giorni, può disporre il sequestro. Il sequestro è mantenuto finché sussistano le esigenze probatorie. Il limite massimo è la sentenza irrevocabile, dopodiché la cosa va restituita, salvo che ne sia stata ordinata la confisca. Nel corso delle indagini preliminari, la persona interessata può presentare al pm richiesta motivata di restituzione della cosa sequestrata. Il pm, se valuta che non sussistano più esigenze probatorie, dispone la restituzione all'avente diritto; se ritiene che le esigenze esistano ancora, respinge la richiesta. Contro tale atto l'interessato può presentare opposizione al gip, che provvede in camera di consiglio, disponendo la restituzione, il mantenimento del sequestro o, quando vi è contestazione sull'appartenenza della cosa sequestrata, rimette la questione al giudice civile competente, fermo restando il sequestro. Il provvedimento del giudice puòsoluzione più equilibrata per l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche come strumento di ricerca della prova.

maggioretutela per quanto riguarda l'organo competente a disporre l'intercettazione, individuandolo solo nel giudice, e consente al pm di procedere direttamente solo nei casi di urgenza, ove vi sia fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare le indagini. In tal caso, comunque, il pm deve avvertire immediatamente, non oltre le 24 ore, il giudice, che, nelle 48 ore dal provvedimento deve convalidare, con decreto motivato, il provvedimento del pm. Se non viene convalidato entro questo termine, l'intercettazione non può proseguire e i risultati dell'indagine non possono essere utilizzati.

Sono espressamente previsti i casi nei quali è consentita l'intercettazione telefonica:

  • reati che vengono abitualmente commessi con il telefono (ingiurie e molestie)
  • reati di usura e di abusiva attività finanziaria
  • reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
  • pedopornografia

L'art. 266 stabilisce che

È consentita la possibilità di intercettare anche comunicazioni fra presenti (cd intercettazioni ambientali) negli stessi casi in cui è consentita l'intercettazione telefonica. Tuttavia, qualora queste avvengano in abitazioni private, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quella abitazione si stia svolgendo l'attività criminosa. Un limite legato all'esigenza di tutela della riservatezza e della vita privata della persona. Il provvedimento con il quale il giudice dispone l'intercettazione telefonica deve assumere la forma di un decreto motivato, presupponendo che esistano gravi indizi di reato e che l'accertamento tramite intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto deve indicare le modalità delle intercettazioni, che vanno sempre operate presso l'ufficio del pm e non più, come in passato, presso gli

uffici di polizia. Tuttavia, per ragioni di urgenza, in caso di inidoneità o insufficienza degli impianti, il pm può disporre che vengano compiute mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Il decreto deve anche indicare il limite temporale di durata dell'intercettazione, che non può superare 15 giorni. Termine che può essere prorogato per periodi successivi, ma ogni decreto di proroga deve essere motivato alla stregua del primo decreto. Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e minacce a mezzo telefono, la legge 203/91 ha previsto alcune deroghe: il giudice può disporre l'intercettazione anche in presenza di sufficienti indizi e per una durata che arrivi fino a 40 giorni, con possibilità di ripetute proroghe per periodi non superiori a 20 giorni. Tali deroghe sono state successivamente estese ai reati legati al terrorismo ed alla tratta di persone. Le intercettazioni preventive possono essere disposte, suresponsabile del servizio di polizia locale, al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante eventi o situazioni particolari.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Losappio Giuseppe.