I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Il codice denomina “Mezzi di ricerca della prova” le ispezioni, le perquisizioni, i
sequestri e le intercettazioni. Sono strumenti che costituiscono il mezzo attraverso il
quale la prova si assume. Si distinguono dia mezzi di prova sotto numerosi aspetti:
l’elemento probatorio si forma in seguito all’esperimento del mezzo di
- prova,mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un
elemento che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso;
- i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel
dibattimento o nell’incidente probatorio; i mezzi di ricerca della prova possono
essere disposti dal giudice, dal pm e, in alcuni casi compiuti dalla Pg durante le
indagini preliminari;
- i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore sorpresa e non
consentono il preventivo avviso del difensore dell’indagato quando sono compiuti
n ella fase delle indagini. Viceversa i mezzi di prova possono essere assunti
durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio,
mediante l’incidente probatorio.
L’ISPEZIONE
E’ un mezzo di ricerca della prova definita tradizionalmente come l’osservazione
giudiziale immediata. E’ disposta di regola - con decreto motivato - dall’autorità
giudiziaria (anche pm e pg) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato.
L’ispezione può essere personale, locale o reale, a seconda che abbia ad oggetto una
persona, un luogo o una cosa.
Prima dell’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da
una persona di fiducia, purchè sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120
(deve avere almeno 14 anni). E’ eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della
persona che vi è sottoposta e può essere eseguita anche da un medico, potendo astenersi
l’ag dall’assistere alle operazioni.
Nell’ispezione locale, la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita
l’ispezione, hanno diritto ad avere, se presenti, copia del decreto che la autorizza.
LA PERQUISIZIONE
E’ un mezzo di ricerca della prova che ha lo scopo di assicurare la processo una cosa o
consentire l’arresto di una persona. La perquisizione personale è disposta quando c’è un
fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato, o le cose
pertinenti al reato, cioè che hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del
suo autore. La perquisizione locale è disposta quando cìoè motivo di ritenere che tali
cose si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l’arresto
dell’imputato o dell’evaso.
La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, attestante la
presenza di sufficienti indizi. Può essere eseguita personalmente o delegando la pg.Una
modalità meno invasiva di perquisizione si ha quando l’ag invita qualcuno a consegnare
la cosa. Anche per la perquisizione devono essere rispettati i diritti garantiti dalla
co