Capitolo 3: Le persone
La persona nel diritto
La persona è un soggetto di diritto, perché è titolare di diritti e doveri. La persona è titolare della capacità giuridica.
Capacità giuridica
La capacità giuridica è l'attitudine dell’uomo di essere titolare di diritti e doveri. Si acquista al momento della nascita (nel momento in cui inizia l’autonoma respirazione polmonare del feto) e cessa con la morte (quando cessano tutte le funzioni dell’encefalo). È considerato un segno distintivo della persona.
La capacità giuridica la possiedono anche i concepiti (per donazione, nominato erede per testamento - amministra il donante). Si può donare anche a chi non è ancora stato concepito. Se un bambino nasce vivo e muore subito dopo, i suoi diritti andranno ai suoi eredi. Se al momento della nascita di un bambino, viene ucciso suo padre, ha diritto al risarcimento del danno (lesioni alla prospettiva vita futura).
Atti di nascita e di morte
Nel momento in cui si nasce, l’ufficiale di stato civile iscrive nel registro dello stato civile l’atto di nascita, quando si muore l’atto di morte. Entrambi hanno funzione probatoria.
Nome e cognome
Ogni persona è identificata con un nome. Il cognome generalmente è del padre (art.262); nel caso di figli di ignoti è l’ufficiale di stato civile a sceglierlo. I figli riconosciuti (fuori dal matrimonio, conviventi) prendono il cognome di chi ne riconosce figlio.
Prima del 2012 si distinguevano tra figli legittimi (matrimonio). Dopo il 2012 si dice ‘figli nati in costanza di matrimonio’ e ‘figli nati non in costanza di matrimonio’; questo cambiamento è dovuto al fatto che si andava contro all’Art. 3 della carta costituzionale (principio di uguaglianza).
Articolo 22 e capacità giuridica
Art. 22: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Residenza e domicilio
Residenza: sede abituale
Domicilio: sede degli affari
Domicilio speciale: sede di determinati atti o affari (per l’esecuzione di un contratto)
Dimora: dove il soggetto risiede temporaneamente.
Soggiorno: luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente.
Maggiore età e capacità di agire
Art. 2 Maggiore età, capacità di agire. Si raggiunge alla maggiore età e consiste nella capacità a porre in essere validi atti giuridici (capacità di compiere atti giuridici). Si presume che ciascuno possa compiere atti idonei a produrre effetti giuridici.
La capacità di intendere e di volere è la capacità di rendersi conto di ciò che stiamo facendo.
Capacità giuridiche speciali
Gli adolescenti dai 12 anni il giudice ha l’obbligo di ascoltarli e sentire la loro posizione. Capacità giuridiche speciali tra i 14 e 16: capacità di stipulare un contratto di lavoro.
Mantenimento e istruzione dei figli
I genitori devono provvedere al mantenimento e all’istruzione dei figli, devono però tenere conto dei loro desideri. Nel caso in cui i genitori non ci sono, si nomina un tutore. Lui deve fare un rendiconto della sua gestione e deve chiedere l’autorizzazione al giudice per attuare alcuni atti.
Responsabilità genitoriale e ruolo del tutore
Il minore è sottoposto alla responsabilità genitoriale o a quella di un tutore. Essi hanno la sua legale rappresentanza e compiono per lui atti giuridici. Per compiere atti di straordinaria amministrazione ci deve essere un’utilità evidente e in alcuni casi bisogna avere il permesso del giudice (art.374). Gli atti che svolge il tutore in nome del minore, non devono essere personali (matrimonio, riconoscimento di paternità).