Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Le persone Pag. 1 Le persone Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Le persone Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Trascorsi due anni dall’ultima notizia, è possibile richiedere al tribunale

di dichiarare l’assenza della persona, in questo caso i beni vengono dati in

possesso a coloro che ne sarebbero gli eredi che ne detengono

l’amministrazione, ma non possono venderli o ipotecarli.

Se trascorrono più di dieci anni dall’ultima notizia, può essere dichiarata

la morte presunta, in questo caso i beni vengono ceduti agli eredi i quali

ne acquistano la piena disponibilità e sono liberi di farci ciò che vogliono.

La moglie del morto presunto può contrarre nuovamente matrimonio.

Successivamente se l’assente ricompare, esso avrà il diritto di riavere i

propri beni. Nel caso del morto presunto, esso avrà il diritto di riavere i

propri beni ma nello stato in cui si trovano, ossia se sono stati venduti,

avrà diritto solamente alla somma percepita per la vendita e se essa è già

stata utilizzata, non avrà diritto a nulla.

Il matrimonio contratto durante la morte presunta non sarà più valido

tranne che per i suoi effetti civili ad eccezione del caso in cui fosse stato

richiesto l’accertamento della morte. 3

Capacità d’agire: minori, interdetti e inabilitati

Altra attitudine di cui sono dotate le persone è la capacità d’agire ossia

quella che gli permette di compiere atti giuridici, essa prevede che l’essere

umano sia in grado di provvedere ai propri interessi, per questo motivo ogni

persona la consegue con il compimento del diciottesimo anno di età.

Alcuni tipi di atti giuridici possono essere eccezionalmente compiuti da

un minore una volta che si è accertata la maturità psico-fisica di

quest’ultimo. (esempio: contrarre matrimonio o riconoscere un figlio)

Gli interessi del minore vengono sottoposti alla responsabilità dei genitori

o alla cura di un tutore nominato dal tribunale nel caso non ci siano

genitori o essi non ne siano in grado. Ad essi spetta la legale

rappresentanza del minore, il compito di compiere atti giuridici in suo

nome e quello di amministrare i beni di cui è titolare per eredità o

donazione.

Possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione (come la

vendita di un bene) solo con l’autorizzazione del giudice e solo in caso di

necessità.

Per compiere gli atti giuridici di natura strettamente personale il minore

può essere dichiarato emancipato e autorizzato a contrarre matrimonio

prima della maggiore età. Il minore emancipato acquista la capacità d’agire

solo per gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli straordinari esso

viene assistito da un curatore.

Le persone fisiche maggiorenni che si trovano ad essere privi di

autonomia in parte o totalmente vengono protetti dalla figura

dell’amministratore di sostegno . La nomina dell’amministratore di

1

sostegno da parte del giudice deve anche indicare gli atti che esso può

compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che può compiere

solo con l’assistenza di esso.

Il maggiorenne può trovarsi in condizioni di infermità mentale che lo

rende incapace di provvedere ai propri interessi. In questi casi esso può

essere interdetto, in altre parole privato della capacità d’agire.

All’interdetto viene assegnato un tutore che ha le stesse funzioni del tutore

del minore.

Lo stesso stato di interdizione è previsto per coloro che siano stati

condannati all’ergastolo o ad una pena superiore ai cinque anni.

1 Amministratore di beni che fa gli interessi del titolare di essi 4

Se lo stato di infermità della persona non è grave da giustificare

l’interdizione, la persona viene inabilitata e viene nominato un curatore

corrispondente a quello del minore emancipato.

Possono essere inabilitati i prodighi e chi fa abituale abuso di sostanze

alcoliche o stupefacenti, poiché potrebbero esporre la famiglia ad una grave

situazione economica.

Persona fisica e persona giuridica

Per il codice civile sono persone anche le organizzazioni collettive (enti

pubblici, fondazioni, associazioni, società, …) e per distinguerle dall’uomo

vengono chiamate persone giuridiche.

Ci sono norme che non fanno distinzione se applicate a persone fisiche o

giuridiche, altre invece che non possono che essere applicate solo a

persone fisiche, come le norme che regolano i rapporti di famiglia, le

successioni e via dicendo.

La persona giuridica esattamente come la persona fisica è dotata di una

propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri

diritti e doveri, di avere la proprietà di beni e di essere responsabile dei

propri debiti.

Ad essa è riconosciuta anche la capacità d’agire, infatti una volta espresse

le volontà nelle assemblee e nei consigli di amministrazione, la persona

giuridica tramite i propri organi è in grado di compiere atti giuridici.

Classificazione delle persone giuridiche

Le persone giuridiche si distinguono in pubbliche (enti pubblici come lo

Stato ed enti territoriali quali regioni e comuni) e private (organizzazioni

collettive come associazioni, fondazioni e società).

L’elemento caratterizzante delle persone giuridiche pubbliche è il potere

sovrano che spetta ad essi. La sovranità è esercitata dal popolo tramite

l’elezione a suffragio universale diretto di organi quali il Parlamento e il

Consiglio regionale.

Vengono definiti enti territoriali poiché sono parte importante di una data

comunità situata su un determinato territorio ed hanno il compito di

provvedere alla generalità dei bisogni della comunità.

Altri enti sono quelli istituzionali, ai quali sono affidati compiti specifici

che possono essere mono o plurisettoriali, ad esempio gli enti per la

previdenza o quelli per l’università. 5

Esistono inoltre enti cosiddetti strumentali dello Stato, i quali svolgono

attività proprie dello Stato che potrebbe svolgere in maniera diretta ma che

preferisce affidare ad altri enti pubblici creati appositamente. Il motivo di

questa preferenza è di solito per una più efficiente organizzazione.

Gli enti pubblici territoriali hanno la cosiddetta doppia capacità ovvero

quella di diritto pubblico e quella di diritto privato.

La prima è il potere che l’ente può esercitare sulle cose e nei confronti delle

persone emanando atti autoritativi vincolanti per i destinatari anche

contro la loro volontà.

La seconda invece è l’attitudine riconosciuta all’ente di essere titolare di

diritti e di doveri e di compiere atti giuridici al pari di un soggetto

privato, quindi sottoposti alle norme del codice civile.

In generale si può dire che gli enti pubblici perseguono fini pubblici ossia

sono destinati a soddisfare gli interessi universali della collettività. Essi

possono anche essere perseguiti attraverso società a partecipazione statale.

Le persone giuridiche private sono quelle organizzazioni collettive costituite

secondo le norme del codice civile. I tipi più importanti sono le associazioni,

le fondazioni e le società. I primi due sono regolati dal primo libro del

codice civile, le società sono invece regolate dal quinto libro.

Associazioni e fondazioni

Le associazioni sono una manifestazione della natura sociale dell’uomo.

A questa natura fa riferimento l’articolo 2 della Costituzione che assegna

2

allo Stato il compito di garantire i diritti inviolabili dell’uomo.

Organizzazioni collettive VOLONTARIE: vi si aderisce per libera volontà

NECESSARIE: alle quali l’individuo può trovarsi ad

appartenere indipendentemente dalla sua volontà.

L’associazione si costituisce per contratto mediante il quale più persone si

impegnano per il perseguimento di uno scopo di natura ideale e

comunque non economica. Queste caratteristiche le distinguono dalle

società che invece hanno uno scopo di divisione di profitti realizzati con

un’attività economica e dalle cooperative che seppur con uno scopo

mutualistico, perseguono comunque un obiettivo economico.

2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

6

Una volta costituita, all’associazione possono aderire nuovi membri e i

membri che ne fanno parte possono in qualsiasi momento uscirne con la

comunicazione di recesso.

Gli associati riuniti in un’assemblea formano l’organo di governo

dell’associazione che ha il compito di prendere le decisioni di maggiore

importanza, gli amministratori nominati dall’assemblea, invece, formano

l’organo esecutivo.

La fondazione invece può essere definita come un’organizzazione per la

destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura

ideale (di tipo assistenziale, culturale, …).

A differenza delle associazioni, le fondazioni sono costituite con un atto

unilaterale o tramite testamento, inoltre la fondazione ha un unico

organo formato dagli amministratori, i quali sono vincolati al

perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore e solo l’autorità

pubblica ha il potere di modificare la destinazione del patrimonio.

Sia le associazioni che le fondazioni conseguono il riconoscimento della

personalità giuridica a seguito dell’iscrizione nel relativo registro presso le

prefetture.

Al contrario le società conseguono il riconoscimento della personalità

giuridica a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Il codice civile distingue le associazioni tra riconosciute e non riconosciute

come persone giuridiche.

La condizione giuridica è la stessa in entrambi i casi, differiscono nei

seguenti punti:

a) Le associazioni riconosciute possono acquistare beni mobili e

immobili sia a titolo oneroso che gratuito mentre fino a poco tempo fa

quelle non riconosciute potevano solamente acquistarli a titolo

oneroso;

b) Per le obbligazioni assunte, nelle associazioni riconosciute, risponde

solamente l’associazione con il proprio patrimonio, mentre nel caso di

quelle non riconosciute possono essere chiamati a rispondere i singoli

associati con il proprio patrimonio personale.

c) La differenza principale sta però nella diversa responsabilità degli

amministratori, i quali nell’associazione non riconosciuta potrebbero

dover rispondere con il proprio patrimonio mentre in quella

riconosciuta risponde soltanto l’associazione con il proprio

patrimonio. 7

Il prefetto

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catepassuti99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zorzi Nadia.