Sommario
LE PERSONE ....................................................................................................................................................... 2
Condizione giuridica della persona: capacità giuridica, nome e sede .................................... 2
Capacità d’agire: minori, interdetti e inabilitati ............................................................................. 4
Persona fisica e persona giuridica ...................................................................................................... 5
Classificazione delle persone giuridiche ........................................................................................... 5
Associazioni e fondazioni ...................................................................................................................... 6
I diritti della personalità ........................................................................................................................ 8
Diritto all’integrità fisica e alla salute ........................................................................................... 8
Diritto all’onore ..................................................................................................................................... 9
Diritto al nome ...................................................................................................................................... 9
Diritto all’immagine e all’identità personale ............................................................................... 9
Diritto alla riservatezza ...................................................................................................................... 9
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LE PERSONE
Condizione giuridica della persona: capacità giuridica, nome e
sede
Per il diritto l’uomo è definito soggetto di diritto, ossia un centro
d’imputazione di diritti e doveri. Ogni persona assume questo titolo al
momento della nascita e lo conserva fino al momento della morte.
È definita capacità giuridica la predisposizione dell’uomo a essere titolare
di diritti e doveri. Essa si acquista con la nascita, dall’inizio della
respirazione polmonare, e si conserva fino alla morte, che coincide con la
cessazione definitiva dell’attività celebrale.
Il figlio già concepito ma non ancora nato è privo di questa capacità,
tuttavia gli possono essere riservati alcuni diritti, come quello di
successione al padre mancato durante la gravidanza della moglie.
Ciò nonostante, l’acquisto di questi diritti è comunque subordinato alla
nascita del figlio, se questo evento non si verifica, tale riserva decadrà, se
invece il figlio nasce, ma muore poco dopo, anche se per poco tempo esso
ha goduto della capacità giuridica, pertanto i diritti riservatogli passano a
quelli che sono i suoi eredi.
La nascita deve essere dichiarata da un genitore, da un procuratore
speciale o dal medico/ostetrica che abbia assistito al parto. La
dichiarazione è resa entro dieci giorni e iscritta nei registri dello stato
civile come atto di nascita.
Negli stessi registri saranno iscritti atti sullo stato civile della persona come
adozione, matrimonio e alla morte anche l’atto di morte. Gli atti nei registri
dello stato civile hanno forza probatoria, cioè fanno fede fino a prova
contraria della dichiarazione dell’ufficiale di stato civile.
Ogni persona viene identificata con un nome composto da prenome e
cognome. Il prenome è scelto dai genitori o dall’ufficiale civile che ne
dichiara la nascita se figlio d’ignoti. Per quello che riguarda il cognome, se i
genitori sono sposati, viene dato il cognome del padre, se il figlio è nato al
di fuori del matrimonio, gli verrà dato il cognome del genitore che lo
riconosce per primo.
In un secondo momento il figlio ha la possibilità di assumere due cognomi.
Nel caso di figlio d’ignoti anche il cognome sarà scelto dall’ufficiale civile, se
in seguito il figlio verrà riconosciuto, potrà scegliere se tenere il cognome
datogli dalla nascita o se prendere il/i cognome/i dei genitori. 2
In qualsiasi caso la persona divenuta maggiorenne può cambiare sia il
prenome che il cognome.
è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede
Il domicilio dei suoi affari e interessi;
≠
La residenza è il luogo della dimora abituale della persona;
≠
La dimora è il luogo in cui una persona attualmente soggiorna
(esempio: la seconda casa per le vacanze);
Non è dimora il semplice soggiorno temporaneo ad esempio in un albergo.
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e
non se ne hanno più notizie, qualsiasi interessato può richiedere
l’assegnazione di un curatore dello scomparso.
Trascorsi due anni dall’ultima notizia, è possibile richiedere al tribunale
di dichiarare l’assenza della persona, in questo caso i beni vengono dati in
possesso a coloro che ne sarebbero gli eredi che ne detengono
l’amministrazione, ma non possono venderli o ipotecarli.
Se trascorrono più di dieci anni dall’ultima notizia, può essere dichiarata
la morte presunta, in questo caso i beni vengono ceduti agli eredi i quali
ne acquistano la piena disponibilità e sono liberi di farci ciò che vogliono.
La moglie del morto presunto può contrarre nuovamente matrimonio.
Successivamente se l’assente ri