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Trascorsi due anni dall’ultima notizia, è possibile richiedere al tribunale
di dichiarare l’assenza della persona, in questo caso i beni vengono dati in
possesso a coloro che ne sarebbero gli eredi che ne detengono
l’amministrazione, ma non possono venderli o ipotecarli.
Se trascorrono più di dieci anni dall’ultima notizia, può essere dichiarata
la morte presunta, in questo caso i beni vengono ceduti agli eredi i quali
ne acquistano la piena disponibilità e sono liberi di farci ciò che vogliono.
La moglie del morto presunto può contrarre nuovamente matrimonio.
Successivamente se l’assente ricompare, esso avrà il diritto di riavere i
propri beni. Nel caso del morto presunto, esso avrà il diritto di riavere i
propri beni ma nello stato in cui si trovano, ossia se sono stati venduti,
avrà diritto solamente alla somma percepita per la vendita e se essa è già
stata utilizzata, non avrà diritto a nulla.
Il matrimonio contratto durante la morte presunta non sarà più valido
tranne che per i suoi effetti civili ad eccezione del caso in cui fosse stato
richiesto l’accertamento della morte. 3
Capacità d’agire: minori, interdetti e inabilitati
Altra attitudine di cui sono dotate le persone è la capacità d’agire ossia
quella che gli permette di compiere atti giuridici, essa prevede che l’essere
umano sia in grado di provvedere ai propri interessi, per questo motivo ogni
persona la consegue con il compimento del diciottesimo anno di età.
Alcuni tipi di atti giuridici possono essere eccezionalmente compiuti da
un minore una volta che si è accertata la maturità psico-fisica di
quest’ultimo. (esempio: contrarre matrimonio o riconoscere un figlio)
Gli interessi del minore vengono sottoposti alla responsabilità dei genitori
o alla cura di un tutore nominato dal tribunale nel caso non ci siano
genitori o essi non ne siano in grado. Ad essi spetta la legale
rappresentanza del minore, il compito di compiere atti giuridici in suo
nome e quello di amministrare i beni di cui è titolare per eredità o
donazione.
Possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione (come la
vendita di un bene) solo con l’autorizzazione del giudice e solo in caso di
necessità.
Per compiere gli atti giuridici di natura strettamente personale il minore
può essere dichiarato emancipato e autorizzato a contrarre matrimonio
prima della maggiore età. Il minore emancipato acquista la capacità d’agire
solo per gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli straordinari esso
viene assistito da un curatore.
Le persone fisiche maggiorenni che si trovano ad essere privi di
autonomia in parte o totalmente vengono protetti dalla figura
dell’amministratore di sostegno . La nomina dell’amministratore di
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sostegno da parte del giudice deve anche indicare gli atti che esso può
compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che può compiere
solo con l’assistenza di esso.
Il maggiorenne può trovarsi in condizioni di infermità mentale che lo
rende incapace di provvedere ai propri interessi. In questi casi esso può
essere interdetto, in altre parole privato della capacità d’agire.
All’interdetto viene assegnato un tutore che ha le stesse funzioni del tutore
del minore.
Lo stesso stato di interdizione è previsto per coloro che siano stati
condannati all’ergastolo o ad una pena superiore ai cinque anni.
1 Amministratore di beni che fa gli interessi del titolare di essi 4
Se lo stato di infermità della persona non è grave da giustificare
l’interdizione, la persona viene inabilitata e viene nominato un curatore
corrispondente a quello del minore emancipato.
Possono essere inabilitati i prodighi e chi fa abituale abuso di sostanze
alcoliche o stupefacenti, poiché potrebbero esporre la famiglia ad una grave
situazione economica.
Persona fisica e persona giuridica
Per il codice civile sono persone anche le organizzazioni collettive (enti
pubblici, fondazioni, associazioni, società, …) e per distinguerle dall’uomo
vengono chiamate persone giuridiche.
Ci sono norme che non fanno distinzione se applicate a persone fisiche o
giuridiche, altre invece che non possono che essere applicate solo a
persone fisiche, come le norme che regolano i rapporti di famiglia, le
successioni e via dicendo.
La persona giuridica esattamente come la persona fisica è dotata di una
propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri
diritti e doveri, di avere la proprietà di beni e di essere responsabile dei
propri debiti.
Ad essa è riconosciuta anche la capacità d’agire, infatti una volta espresse
le volontà nelle assemblee e nei consigli di amministrazione, la persona
giuridica tramite i propri organi è in grado di compiere atti giuridici.
Classificazione delle persone giuridiche
Le persone giuridiche si distinguono in pubbliche (enti pubblici come lo
Stato ed enti territoriali quali regioni e comuni) e private (organizzazioni
collettive come associazioni, fondazioni e società).
L’elemento caratterizzante delle persone giuridiche pubbliche è il potere
sovrano che spetta ad essi. La sovranità è esercitata dal popolo tramite
l’elezione a suffragio universale diretto di organi quali il Parlamento e il
Consiglio regionale.
Vengono definiti enti territoriali poiché sono parte importante di una data
comunità situata su un determinato territorio ed hanno il compito di
provvedere alla generalità dei bisogni della comunità.
Altri enti sono quelli istituzionali, ai quali sono affidati compiti specifici
che possono essere mono o plurisettoriali, ad esempio gli enti per la
previdenza o quelli per l’università. 5
Esistono inoltre enti cosiddetti strumentali dello Stato, i quali svolgono
attività proprie dello Stato che potrebbe svolgere in maniera diretta ma che
preferisce affidare ad altri enti pubblici creati appositamente. Il motivo di
questa preferenza è di solito per una più efficiente organizzazione.
Gli enti pubblici territoriali hanno la cosiddetta doppia capacità ovvero
quella di diritto pubblico e quella di diritto privato.
La prima è il potere che l’ente può esercitare sulle cose e nei confronti delle
persone emanando atti autoritativi vincolanti per i destinatari anche
contro la loro volontà.
La seconda invece è l’attitudine riconosciuta all’ente di essere titolare di
diritti e di doveri e di compiere atti giuridici al pari di un soggetto
privato, quindi sottoposti alle norme del codice civile.
In generale si può dire che gli enti pubblici perseguono fini pubblici ossia
sono destinati a soddisfare gli interessi universali della collettività. Essi
possono anche essere perseguiti attraverso società a partecipazione statale.
Le persone giuridiche private sono quelle organizzazioni collettive costituite
secondo le norme del codice civile. I tipi più importanti sono le associazioni,
le fondazioni e le società. I primi due sono regolati dal primo libro del
codice civile, le società sono invece regolate dal quinto libro.
Associazioni e fondazioni
Le associazioni sono una manifestazione della natura sociale dell’uomo.
A questa natura fa riferimento l’articolo 2 della Costituzione che assegna
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allo Stato il compito di garantire i diritti inviolabili dell’uomo.
Organizzazioni collettive VOLONTARIE: vi si aderisce per libera volontà
NECESSARIE: alle quali l’individuo può trovarsi ad
appartenere indipendentemente dalla sua volontà.
L’associazione si costituisce per contratto mediante il quale più persone si
impegnano per il perseguimento di uno scopo di natura ideale e
comunque non economica. Queste caratteristiche le distinguono dalle
società che invece hanno uno scopo di divisione di profitti realizzati con
un’attività economica e dalle cooperative che seppur con uno scopo
mutualistico, perseguono comunque un obiettivo economico.
2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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Una volta costituita, all’associazione possono aderire nuovi membri e i
membri che ne fanno parte possono in qualsiasi momento uscirne con la
comunicazione di recesso.
Gli associati riuniti in un’assemblea formano l’organo di governo
dell’associazione che ha il compito di prendere le decisioni di maggiore
importanza, gli amministratori nominati dall’assemblea, invece, formano
l’organo esecutivo.
La fondazione invece può essere definita come un’organizzazione per la
destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura
ideale (di tipo assistenziale, culturale, …).
A differenza delle associazioni, le fondazioni sono costituite con un atto
unilaterale o tramite testamento, inoltre la fondazione ha un unico
organo formato dagli amministratori, i quali sono vincolati al
perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore e solo l’autorità
pubblica ha il potere di modificare la destinazione del patrimonio.
Sia le associazioni che le fondazioni conseguono il riconoscimento della
personalità giuridica a seguito dell’iscrizione nel relativo registro presso le
prefetture.
Al contrario le società conseguono il riconoscimento della personalità
giuridica a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Il codice civile distingue le associazioni tra riconosciute e non riconosciute
come persone giuridiche.
La condizione giuridica è la stessa in entrambi i casi, differiscono nei
seguenti punti:
a) Le associazioni riconosciute possono acquistare beni mobili e
immobili sia a titolo oneroso che gratuito mentre fino a poco tempo fa
quelle non riconosciute potevano solamente acquistarli a titolo
oneroso;
b) Per le obbligazioni assunte, nelle associazioni riconosciute, risponde
solamente l’associazione con il proprio patrimonio, mentre nel caso di
quelle non riconosciute possono essere chiamati a rispondere i singoli
associati con il proprio patrimonio personale.
c) La differenza principale sta però nella diversa responsabilità degli
amministratori, i quali nell’associazione non riconosciuta potrebbero
dover rispondere con il proprio patrimonio mentre in quella
riconosciuta risponde soltanto l’associazione con il proprio
patrimonio. 7
Il prefetto