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Le personae in causa mancipii ​

liberi ma soggetti a potestà mancipium d

i un’altra

⇒ ⇒

persona.Potevano vivere in matrimonio ed avere figli legittimi.Non avevano capacità

​ ​ ​

giuridica per i rapporti patrimoniali erano alieni iuris

.

Cadevano sotto il mancipium

⇒ ​

dell’erede morta la persona in causa mancipium

.Nell’età classica cade in desuetudine la

​ ​

mancipatio non si ritrovano più le personae in causa mancipii.

Colonato​ : coloni furono vincolati alla terra che coltivavano,non potevano essere distaccati

nemmeno dai proprietari e venivano alienati insieme al fondo.Limitazioni alla capacità

giuridica e di agire.

Status civitatis​ ​ ​

: possesso della civitas romana presupponeva anche lo stato di

​ ​

libertà.​ Solo ai cives romani poteva essere riferito il ius civile nella sua accezione più

​ ​ ​

ristretta. Nati da padre cittadino + procreati in modo legitimo + fuori da iustae nuptiae da

​ ​ ​

madre cittadina + schiavi liberati + alleati italici ai tempi di Silla + tutti i cittadini liberi

dell’impero nel 212 dc​ .

● peregrini​ : persone libere ma non cives​ .Talvolta si accordavano il ius commercii e il

ius connubii

. ​ ​

○ Latini

: categoria privilegiata di peregrini, godevano del ius migrandi,

commercii, connubii (latini prisci).Successivamente gli furono assimilate altre

categorie. ​

○ peregrini dediticii

: membri di collettività straniere che si erano arrese a Roma

senza condizioni e all’interno delle quali il vincitore aveva abrogato ogni

ordinamento nazionale.Partecipavano solo al ius gentium

.

Status familiae​ ​ ​ ​

: familia = gruppo unitario composto da una persona sui iuris e, quando

​ ​

questa di sesso maschile, anche dai filii familias e dalle donne in manu assoggettati alla sua

​ ​

​ ​ ​

potestà​ familia pro iure dicta

. Si è​ pater familias a prescindere dall’effettiva paternità​ .

Matrimonio​ ​ ​

: presupposto di familiae nelle quali il pater familias esercitasse potestà

familiari. ​

sponsali​ : promessa di matrimonio fatta tramite sponsio vincolo giuridico

➢ ⇒

​ ​

dell’adempimento.​ Sponsiones reciproche (tra fidanzati o tra​ pater familias rispettivi).

connubium

: attitudine a vivere il matrimonio legittimo con l’altro coniuge.

➢ ​

lutto vedovile​ : vietato alla vedova il nuovo matrimonio prima del decorso del tempus

➢ ​

lugendi = dieci mesi dalla morte del marito. Sanzioni.

​ ​

concezione del matrimonio​ : convivenza tra due persone di sesso diverso + affectio

​ ​

maritalis

. Il matrimonio fu per i romani un fatto sociale prima che giuridico​ .

​ ​

conventio in manu

: la moglie cadeva sotto la manus d

el marito.La moglie veniva di diritto

​ ​

incorporata alla famiglia del marito​ , mutava lo status familiae e perdeva iure civile ogni

​ ​

legame con i parenti di prima.Il matrimonio poteva essere cum manu o sine manu (matrimoni

liberi).Con lo scorrere del tempo i matrimoni cum manu furono sempre meno consuetudinari

e poi scomparvero.

struttura del matrimonio​ : non esigeva alcun rito, soltanto i requisiti di validità.Tra due

​ ​

persone di sesso diverso fosse stabilita convivenza + volontà di vivere come marito e

​ ​

moglie affectio maritalis = atteggiamento soggettivo.Senza affectio maritalis sarebbe

stato concubinato.​ Le prove dell​ ’affectio maritalis potevano essere desunte es: sponsali, dote

o conventio in manum

, festeggiamenti ecc.

● effetti​ : i figli nati da iustae nuptiae erano legittimi sotto la patria potestas del

padre. La donna acquistava la honor matrimonii dignità sociale e giuridica del

marito. Actio rerum amotarum

: per le cose sottratte dalla moglie al marito in vista del

divorzio ;​ actio rei uxoriae

: per la restituzione della dote, al marito si concedeva il

beneficium competentiae.

● divorzio​ : le cause del divorzio dipendevano dalla struttura ed erano con questa del

tutto coerenti.Si scioglieva per cessazione di affectio maritalis

, morte, interruzione di

​ ​ ​

convivenza​ divortium

. Unilaterale ripudium

.

Non era richiesta alcuna formalità.

⇒​ ⇒​ ​

Il ripudio fu ritenuto accettabile solamente in alcuni casi divortium bona gratia

, se il

ripudio fosse stato sine causa ci sarebbero state delle sanzioni come la perdita della

dote e la deportatio in insulam

. Successivamente fu richiesta ufficializzazione scritta

per il divorzio (​ libellus repudii

)

. ​

● la dote​ : uno o più diritti che la moglie, il di lei pater familias o un terzo conferivano al

marito espressamente come dote.

○ funzioni della dote: compensare la figlia delle aspettative ereditarie che

perdeva in relazione ai matrimoni cum manu di filia familias

, riguardo ai

matrimoni liberi la dote rappresentava un contributo per sostenere i pesi del

matrimonio giovava direttamente al marito, indirettamente alla moglie.

○ modi di costituzione​ :

​ ​ ​

​ ​ ​

■ datio

: con mancipatio

, in iure cessio e traditio in causa dotis

.

Trasferimento di proprietà in favore del marito che si compiva a titolo

di dote​ . ​ ​

​ ​

■ promissio

: stipulatio compiuta dotis causa

.

Marito in veste di stipulator

diveniva creditore in seguito alla promissio dell’altra parte.

■ dotis dictio

: negozio solenne​ ,esclusivo della dote causale​ .

Pronuncia di certa verba marito diveniva creditore e avrebbe avuto

un​ actio in personam per l’adempimento. ​

○ tempi di costituzione della dote: se costituita prima dotis dictio e

promissio dotis avrebbero avuto condizione sospensiva tacita l’inizio del

​ ​

matrimonio​ .La datio (dotis) produceva effetti immediati di traslazione del

dominio​ ,ma si sarebbe potuta usare la condictio se il matrimonio non fosse

più avvenuto. ​ ​

○ condizione giuridica dei beni dotali​ : il marito diveniva titolare dei beni

dotali​ .I classici vietarono l’alienazione dei beni dotali,li definirono al contempo

sia della moglie sia del marito. ​

○ restituzione della dote: obbligo del marito​ , sancito dall’​ actio rei uxoriae

, di

restituire la dote una volta sciolto il matrimonio​ .Era prassi frequente che

​ ​

questo obbligo si assumesse tramite​ stipulatio actio ex stipulatu

.

​ ​

​ ​

● Actio rei uxoriae

: esperibile dalla moglie o dal suo agnatus proximus

,

prescindeva

da ogni precedente espressa promessa di restituzione + in personam e in ius +

matrimonio sine manu + dopo la fine del matrimonio + dalla moglie o dal pater

​ ​

familias di lei + carattere intrasmissibile + beneficium competentiae del marito =

​ ​

restituirla a rate. Retentiones = possibilità del marito di trattenere una parte della

dote: propter liberos, propter mores, propter res amotas, propter res donatas, propter

​ ​

impensas

.

Giustiniano la abolì​ .

filii familias ​ ​

: nati in matrimonio legittimo erano sotto la patria potestà del padre o dell’avo

paterno​ .Da età post classica fu riconosciuta la legittimazione per successivo matrimonio.Il

ius vitae ac necis del padre sul figlio si andò ad affievolire nel corso del tempo, inizialmente il

figlio era come il servo. ​

cessazione dello stato di​ filius familias

:

1. morte del pater familias

: i figli diventavano sui iuris e i figli maschi diventavano

pater familias essi stessi.Gli altri figli cadevano sotto la potestà del genitore divenuto

​ ​ ​

sui iuris

.Alla morte del pater familias era equiparata la perdita della libertà (​ capitis

​ ​ ​ ​ ​

deminutio maxima

) o cittadinanza (

m

edia​ ) la patria potestas era di ius civile nel

senso stretto del termine.

​ ​

2. emancipatio

: procedimento simile a quello dell’​ adoptio

.La manomissione del padre

(dopo la terza mancipatio) rendeva il figlio sui iuris

.

Si spezzava ogni vincolo di

agnatio ed il figlio subiva capitis deminutio minima

.

In età post classica si semplificò,

divenne una dichiarazione del padre al funzionario competente.Giustiniano per

​ ​

rescriptum principis o per tabulas (dinanzi al magistrato).

​ ​ ​ ​

a. Il pater provvedeva per tre volte di seguito alla mancipàtio del filius ad un

terzo, il quale per due volte ne operava la remancipatio al pater; a seguito

della terza mancipatio, il filius si considerava manomesso (in quanto il padre

​ ​

lo aveva riacquistato in causa mancipii

) in ossequio alla disposizione delle XII

Tavole che sanciva la perdita della patria potèstas in caso di triplice vendita

del figli​ . ​ ​

rapporti patrimoniali​ : posizione dei filii familias era dapprima uguale a quella degli schiavi​ .

Per gli illeciti sanzionati da azioni penali il pater familias era convenibile con azioni nossali​ .

I filii familias avevano a disposizione un peculio e potevano contrarre obbligazioni

naturali.​ Progressivamente la posizione dei filii familias si andò differenziando da quella degli

schiavi​ .Con Giustiniano il regime della nossalità scomparve.

● Capacità di assumere obligationes civiles

: solo per i maschi + i terzi creditori da atto

lecito avrebbero potuto procedere con l’accertamento del credito e procedere con

un’azione, eventuale sentenza di condanna eseguita quando il filius divenisse sui

iuris si vietò i mutui di denaro, pretore concesse exceptio senatus consulti

⇒ ​ ​

macedoniani potevano annullare le pretese dei creditori che avessero loro

prestato denaro a mutuo senza il consenso del pater.​ Si applicò il regime di

responsabilità a

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Publisher
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.