LE PERSONE
Capacità giuridica : idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi e in ogni caso di posizioni
giuridiche soggettive
Capacità di agire : idoneità ad operare liberamente nel mondo del diritto e pertanto
compiere personalmente atti giuridici.
● A Roma la capacità giuridica non presupponeva la capacità di agire i filii familias
⇒
avevano la capacità di agire e non la capacità giuridica.Presupposto di ogni capacità
è l’esistenza.
Capacità giuridica :
La persona giuridicamente capace è detta sui iuris alla quale è contrapposta la persona
alieni iuris soggetti a: mancipium,potestas,manus,dominium
.
⇒
Status libertatis : essere un uomo libero,prima condizione per godere della capacità
giuridica a Roma. Nascevano liberi i figli nati da madre libera ingenui . Diventavano liberi
⇒
gli schiavi liberati liberti .
⇒
I servi
si poteva diventare schiavi per nascita da madre schiava o cattura da parte del nemico .
Un’autorità pubblica avrebbe provveduto alla vendita in modo che i nuovi schiavi si
acquistassero in proprietà ai privati.
● Ius postliminii
: cittadino romano catturato fuori dalla patria,avrebbe riacquistato la
libertà una volta tornato in patria.
● Condizioni giuridiche dei servi: sono classificati come res quali possibili oggetto di
proprietà o di altri diritti soggettivi.Sono res mancipi
.Le unioni tra servi non hanno
rilievo per il diritto contubernium non matrimonium il potere dei proprietari di
⇒ ⇒
separare genitori e figli.Erano assoggettati alla potestà del dominus
,sotto la
dominicia potestas
, nel suo dominium ex iure Quiritium
.
● Rilevanza giuridica dei comportamenti dei servi: capacità di agire quando il servo
migliorava la posizione giuridico patrimoniale del dominus
.
● Responsabilità nossale
: contro il servo responsabile di delicta poteva essere
esercitata vendetta direttamente impossessandosene o esercitando la pena
corporale stabilita.
● Peculio : già dall’epoca arcaica era prassi concedere un gruzzoletto di denaro, ma
proprietario del peculio rimaneva il dominus
. Si ammise successivamente di trasferire
a titolo oneroso i beni peculiari.
○ I servi con peculio potevano adempiere obblighi a causa di traffici con terzi. Il
dominus non poteva chiedere al terzo la restituzione di quanto impegnato con
il peculio riconoscimento delle obligationes naturales = non davano
⇒
luogo ad azioni. Unica tutela del creditore soluti retentio nel momento in
⇒ ⇒
cui lo schiavo adempie il creditore ha diritto di ritenere quanto già dato.
Azioni addietizie
: strumenti giudiziari idonei che garantissero l’adempimento del servo ai
propri impegni in seguito ad uno sviluppo sempre maggiore dell’utilizzo dei servi negli affari.
il dominus s
i assumeva implicitamente la responsabilità azioni esperibili contro di lui
⇒ ⇒ ⇒
actioni adiecticiae qualitatis
: responsabilità aggiunta del dominus esperibili contro il
⇒
dominus.
○ actio quod iussu
: impegno del servo nei confronti del terzo che fosse stato
assunto di seguito ad autorizzazione dal dominus rivolta al terzo di negoziare
col servo assumendosi il periculum.
○ actio exercitoria: gestione e amministrazione della nave , per i debiti contratti
dal servo si dava l’ actio exercitoria
.
■ actio institoria
: mettere il servo come institor di un’attività economica
il dominus rispondeva dei debiti contratti dal servo nell’esercizio dei
⇒
compiti affidati.
○ actio de peculio et de in rem verso: esistenza di due taxationes
: una de
■ peculio il servo doveva avere un peculio + responsabilità del
⇒
dominus dei debiti naturali non andava oltre il peculio stesso. Esigeva
che si procedesse alla stima del peculio,al netto dei debiti (naturali)
che il servo aveva eventualmente verso il padrone questi era un
⇒
creditore privilegiato.
■ de rem verso presupponeva un arricchimento del dominus il
⇒ ⇒
dominus rispondeva dei debiti nei limiti in cui si fosse concretamente
avvantaggiato in dipendenza dell’obbligazione naturale assunta dal
servo.
■ Esaurito il peculio + mancando un arricchimento del servo = i creditori
non sarebbero più stati soddisfatti.
○ actio tributoria: presupponeva la concessione di un peculio .Ulteriormente: il
servo avesse fatto attività con beni peculiari affidatagli dal dominus perchè ne
commerciasse + che i terzi creditori avevano ragioni fondate di temere un
dissesto finanziario. Di per sè non è un’azione addietizia esperibile
⇒
contro il dominus n
el caso in cui i creditori lamentassero di avere avuto
attribuita fraudolentemente una quota minore rispetto a quella loro dovuta.
Le liti di libertà : vindicatio in libertatem ex servitutem
, ( praeiudicia in età post classica ⇒
azioni meramente dichiarative che si concludevano con una sentenza di accertamento)
vindicatio in servitutem ex libertatem
.
● Dapprima si adottò il rito delle legis actio sacramenti in rem
.
● nel processo formulare furono ricalcate le formule della rei vindicatio e a giudicare
erano i recuperatores.
● durante l’età classica preator de liberalibus causis = giudicavano extra ordinem
.
⇒
● siccome il servo non poteva fare giudizio inizialmente si fece ricorso ad un adsertor in
libertatem (abolita da Giustiniano)
Manumissioni (
atti di affrancazione del servo compiuti dal dominus ) civili :
● manumissio vindicta
: negozio formale e solenne actus legictimi
. Si svolgeva i
n iure
⇒
dinanzi al magistrato , dichiarazione di libertà del servo da parte dell’ adsertor in
libertatem toccandolo con una bacchetta addictio secundum libertatem
.
⇒
● manumissio censu
: iscrizione del servo nelle liste del censo dietro autorizzazione del
dominus dietro parole solenni.
● manumissio testamento
: disposizione testamentaria con efficacia dopo la morte del
testatore.Impiego di termini imperativi + eventualmente condizioni sospensive o
termini.
Manumissioni pretorie : da età repubblicana si affrancavano i servi anche inter amicus e
per epistulam il pretore tutelava la libertà denegando al dominus la vindicatio in
⇒
servitutem Giustiniano li equiparò ai manomessi in forme civili.
⇒
● manumissione fidecommissaria
: da quando con Augusto ebbero efficacia i
fedecommessi incaricare un terzo di procedere a manumissio altrimenti si
⇒ ⇒
sarebbe agito extra ordinem=petitio fidecommissi c
ontro di lui,successivamente
anche il servo poteva agire in questo senso.
● mamumissio in sacrosantis ecclesis
: dichiarazione di liberazione dinanzi ai fedeli.
● manumissio per mensam
: durante il convivio.
Limiti alle manomissioni = limite alla percentuale di manumissioni nel testamento + no
manumissioni di schiavi di condotta turpe o in frode ai creditori + garanzie ai domini inferiori
di venti anni e servi inferiori ai trenta.
I liberti
: schiavi liberati .Erano sui iuris tuttavia non erano considerati come gli altri per
questioni sociali + il dominus diveniva patrono ius patronatus trasmissibile mortis
⇒
causa ai discendenti dapprima forti poteri di coercizione che poi si affievolirono.
⇒
● Il liberto prestava al patrono operae. Le operae e
rano promesse dal servo o durante
la servitù + giuramento rinnovato dopo la manumissione + stipulatio agire contro di
⇒
lui con l’actio operarum
.
● diritto del patrono alla tutela legitima.
Le personae in causa mancipii
liberi ma soggetti a potestà mancipium d
i un’altra
⇒ ⇒
persona.Potevano vivere in matrimonio ed avere figli legittimi.Non avevano capacità
giuridica per i rapporti patrimoniali erano alieni iuris
.
Cadevano sotto il mancipium
⇒
dell’erede morta la persona in causa mancipium
.Nell’età classica cade in desuetudine la
mancipatio no