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Persone e diritto

Le persone sono soggetti di diritto che agiscono e hanno creato il diritto: l'uomo è artefice e fine del diritto, il quale è tutto indirizzato verso l’uomo inteso come parte della società, il cui motore è appunto il diritto. Gaio e Giustiniano antepongono a tutto la trattazione relativa al diritto delle persone: tutto il diritto è in funzione dell’uomo (Ermogeniano).

La nascita e lo status giuridico

La persona viene in essere con la nascita, intesa come separazione dal corpo della madre. Per certi aspetti è preso in considerazione anche il feto, ad esempio per fini di successione, però deve essere già stato concepito, anche se comunque il negozio ha effetto quando nasce il bambino (si tutelano aspettative che verranno in essere quando verrà in esistenza): è una condicio iuris (non negoziale). Il soggetto deve nascere vivo e per provarlo vi sono due modi:

  • Per i Sabiniani basta una qualsiasi manifestazione di vita.
  • Per i Proculiani è necessaria l’emissione di un vagito.

Dal momento che nasce vivo, la titolarità e gli effetti del negozio sono stati recepiti. I nati morti non sono considerati né nati né procreati. Sono considerati invece 'mai venuti ad esistenza' coloro i quali muoiono poco dopo la nascita e non per cause accidentali.

Considerazioni su nascite anomale

Riguardo il monstrum (parto mostruoso), vi sono diatribe su quali effettivamente lo siano: doveva essere eliminato il frutto del parto perché era un’offesa nei confronti della divinità e tutta la comunità doveva essere salvaguardata. Requisito per l’attribuzione della qualità di persona è che il nato abbia forma umana. Questi esseri sono giuridicamente esistenti, ma il diritto antico ne impone l’eliminazione, che ha luogo con un preciso rituale.

Morte e capacità giuridica

La persona viene in essere al momento della nascita e cessa di esistere al momento della morte, ossia cessazione delle funzioni vitali. I censori a volte chiedevano al pater familias i membri della sua famiglia, per inserire i cittadini nei comizi centuriati (versione civile dell’esercito), ma queste informazioni non servivano tanto a capire chi era vivo e chi no, poiché per quello bastavano le testimonianze. La prova della morte spettava solo a chi ne aveva interesse, mentre per quanto riguarda la nascita dal periodo imperiale venne in uso di registrarla davanti ai magistrati.

Capacità giuridica e di agire

Capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri giuridici; spetta tendenzialmente ai liberi. Non è conseguente all’appartenenza alla specie umana, ma si modella secondo gradi di diversa e crescente portata che si rifanno ai diversi status (libero, cittadino, non sottoposto a nessuno nell’ambito familiare).

Capacità di agire è l’idoneità a porre validamente in essere un’attività rilevante per il diritto; manca a chi non ha le necessarie attitudini psico-fisiche, che pure sono soggetti di diritto giuridicamente capaci. Di norma, la capacità di agire segue quella giuridica. È possibile che l’attività di soggetti giuridicamente incapaci, come gli schiavi, sia appunto giuridicamente rilevante.

Persona e soggettività giuridica

Persona è semplicemente l’essere umano, la cui idoneità alla titolarità di rapporti giuridici è solo eventuale: l’esistenza della persona è condizione necessaria ma non sufficiente perché si abbia un soggetto di diritto. Soggettività giuridica non è attribuita a tutti, mentre per persona iuridica si intende un centro di imputazione di diritti e di doveri.

La persona in latino non è soggetto di diritti, è l’uomo in generale: il primo significato è la maschera. A teatro veniva portata fissa e quella tragica amplificava anche la voce: attore era un mimo che riusciva a rendere i sentimenti con i movimenti del corpo, perché la maschera sul volto era sempre uguale. È la maschera che ha dato il nome al volto; l’uomo come tale è fisso, stabile: dietro la maschera ci son varie posizioni dell’uomo dal punto di vista sociale.

Il diritto dell’uomo, dal punto di vista sociale, è distinto in due categorie:

  • Libero: agisce nel diritto in quanto soggetto.
  • Servo: sono oggetti del diritto. Sono giuridicamente delle cose; sono oggetti degli atti giuridici ma sono uomini e hanno capacità di agire (spesso venivano indicati per importanti incarichi) e alcuni erano anche precettori. È un essere che partecipa della natura umana.

Sono in potere dei padroni che esercitano su di loro la potestas dominica e su di loro hanno potere illimitato. La condizione servile muta a seconda delle varie epoche, tanto che da episodi di ingiustificata violenza, si arriva a mitigare questa condizione tentando di ridurre gli eccessi dei padroni. Non si avrà però mai un riconoscimento di diritti al servo, però il suo comportamento ha significato a fini giuridici: opera come l’uomo soggetto di diritti.

L'evoluzione della servitù

Dal periodo del cristianesimo l’istituto perde valore: gli schiavi scarseggiano e si fa uso del lavoro dei liberi (premessa per servitù della gleba). La distinzione tra liberi e schiavi muta in quella tra honestiores (persone di alta condizione) e humiliores (persone di bassa condizione). Si tratta di quella che è la massima distinzione tra le persone: summa divisio personarum.

Il diritto romano è schiavista e per questo motivo sono state fatte al diritto critiche molto serrate; un esempio sono le critiche fatte dalla corrente dominante dell’unione sovietica, ma si tratta di valutazioni antistoriche in quanto lo storico deve capire, non giudicare, e tutte le civiltà romane sono schiaviste. La schiavitù non è lontana da noi anche perché le navi negrerie del 1800 erano sancite dal diritto basandosi sul diritto romano e bisogna anche dire che l’ultima risale al 1916.

Gli uomini per natura sarebbero in una condizione di uguaglianza ma il diritto comune di tutti i popoli impone la schiavitù. Ne hanno parlato anche i filosofi: Aristotele (distinzione tra gli uomini è intrinseca nella loro natura), sofisti (uguaglianza naturale di tutti gli uomini), Stoicismo (gli schiavi sono tali per la fortuna e non per caratteristiche intrinseche), Seneca (pensiero pietoso e solidale), Cristiani (lo sono soprattutto le masse servili, ma questo implica la loro esistenza), creando l’imprescindibilità di esistenza della schiavitù.

La linea divisoria tra queste due categorie di libero e di schiavo non è invalicabile: si può oltrepassare il confine in ogni direzione e ogni volta la distinzione è di carattere (solo) giuridico.

Classificazione dei liberi

I liberi si dividono in:

  • Ingenus = Ingenui (da GIGNO = generato in): sono i nati liberi; se diventa schiavo e torna libero, torna ingenuo.
  • Libertinus = Libertini: sono i nati servi e poi manomessi, cioè resi liberi.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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