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MANUMISSIONE = TRAMITE UN NEGOZIO GIURIDICO FORMALE IL PADRONE

 RENDE VOLONTARIAMENTE LO SCHIAVO LIBERO Il padrone NON è costratto a

farlo e il servo NON puo’ impedirlo. Il soggetto che viene manomesso diventa

automaticamente cittadino romano. I cittadini sono però un novero che va

controllato. Esistono dunque 3 tipi di manomissione giuste e legittime, fatte

dunque nella forma dello ius civile:

1. PER TESTAMENTO: il padrone dichiara la manomissione nel testamento e

questa vale se l’erede accetta l’eredità: lo schiavo diventa direttamente

libero e cittadino e questa è una MANOMISSIONE DIRETTA. Egli diventa

liberto del testatore.

Se invece si incarica l’erede di manomettere il servo, la MANOMISSIONE

E’ INDIRETTA. In quest’ultimo caso la condizione puo’ mancare se chi

deve fare la manomissione ha un’interesse contrario (statu libero): si

tratta della FEDE COMMISSARIA, che comunque tutela in un certo senso

il manumesso.

Successivamente non necessita di uno schema

2. PER VERGHETTA (=VINDICTA): è un finto processo di libertà. Se un

soggetto libero veniva tenuto in schiavitù Iingiustamente poteva

rivolgersi a qualcuno che citasse in giudizio il sedicente padrone. Questa

persona che agiva per lui prendeva il nome di ASSERTORE DI LIBERTA’ e

dalla sua azione si creava un PROCESSO DI LIBERTA’. I pontefici da ciò

creano un negozio giuridico formale: il padrone e l’assertore si mettono

d’accordo: il finto assertore cita davanti al pretore il padrone. Se il

processo fosse vero il padrone si opporrebbe, in realtà confessa e il servo

ha la libertà. Per suggellare questa libertà il servo veniva toccato con un

BASTONCELLO (VINDICTA=VERGHETTA).

Successivamente puo’ essere anche fatta di fronte al solo magistrato,

senza tribunale

3. PER CENSO: la iberazione avviene quando lo schiavo viene inserito dal

Pater Familias tra i cittadini, nel momento in cui i censori vanno a fare

censimento (evoluzione del periodo del principato, dato che prima era

inserimento nella lista dei cittadini)

In tutte 3 c’è l’intervento di un POTERE PUBBLICO: le “liberazioni” vengono fatte IN

FORMA PUBBLICA davanti ad un organo della città stato; è complesso inserire

qualcuno nella cittadinanza.

Ma vi sono anche una serie di MANUMISSIONI INFORMALI, che per diritto civile

NON hanno rilevanza, non essendo giuste e legittime. Interviene il pretore

che considera gli affrancati come liberi e li difende col negare l’azione al

padrone che voglia di nuovo obbligarli a servire; si tratta però di una libertà

di fatto, in quanto il pretore non puo’ dichiararli liberi legge GIUNIA

NORBANA(19d.C.) per cui gli schiavi così manomessi diventano liberi ma non

cittadini romani, acquistando la condizione di LATINI (GIUNIANI): essi

soffrono di limitazioni comunque (soggetti che vivno da liberi ma muoiono da

schiavi). I latini giuniani scompariranno poi nel riforma giustinianea sulla

condizione dei manomessi. Queste manomissioni informali sono:

1. MANUMISSIO PER MENSAM: la manomissione viene fatta DAVANTI A

TUTTI, durante un pasto. Un esempio è riportato nel Satyricon, ma

Liberus con la lettera maiuscola è anche il Dio Bacco e in quel momento il

servo stava versando il vino, quindi NON si sa se è effettivamente una

liberazione.

In questa manomissione ci sono TESTIMONIANZE.

2. MANUMISSIO PER EPISTULAM=LETTERA: lo schiavo è in viaggio per il

conto del padrone co cui scambia delle lettere e in una di queste decide

di CHIAMARLO LIBERO.

3. In periodo cristiano si praticò anche la MANUMISSIO IN ECCLESIA:

dichiarazione resa di fronte all’assemblea dei fedeli

Dopo le guerre di conquista aumentano gli schiavi, i quali diventano simili ai servi, i

quali erano lavoratori liberi con condizione di inferiorità, non in condizione di schiavitù

(il termine schiavo viene dal dialetto veneziano ‘slavo’) il numero degli schiavi cala:

lavoro servile viene sostituito dal lavoro libero.

Gli schiavi antichi erano ‘di famiglia’ e venivano trattati in maniera conservativa

poiché erano preziosi, mentre quelli nuovi non avevano la vita dei Romani, cioè i loro

usi, costumi, la loro lingua. I NUOVI SCHIAVI dopo le guerre di conquista degli schiavi

diventano pericolosi, sono nemici e tra loro e i padroni c’è odio, non più benevolenza.

È il periodo questo in cui nascono le rivolte, 2 sono le principali. Una è quella molto

nota di SPARTACO, un servo manomesso che si era dichiarato renitente all’attività

materiale. In seguito a ciò venne mandato a Capua, nella scuola di gladiatori dove, nel

primo combattimento, spezza le catene e esce con altri gladiatori. Ttti insieme

partono, continuando a raccogliere schiavi in giro: essendo tutti abituati a combattere,

quest’insieme di uomini diventa ben presto un esercito di migliaia che arriva a mettere

in pericolo lo stato. Il triumvirato dà a Crasso delle legioni enormi per far fronte a

questo problema: vengono catturati circa 6mila uomini che vennero crocifissi nella via

che da Roma arrivava a Brindisi, in modo che fosse un monito, Spartaco venne invece

ucciso.

In seguito a questo episodio divenne chiaro che occorreva LIMITARE LE

MANOMISSIONI: iniziano una serie di legge a riguardo:

LEGGE DEL 2 a.C. SOTTO AUGUSTO LEGGE FUFIA CANINIA

 

Interviene sulle MANOMISSIONI TESTAMENTARIE:

I SERVI VANNO MANOMESSI NOMINATAMENTE (PER NOME)

 SI PONE UN NUMERO MASSIMO DI MANOMISSIONI, STABILITO IN

 BASE AL NUMERO DI SCHIAVI POSSEDUTI (100 ERA COMUNQUE IL

MASSIMO)

LEGGE DEL 4 d.C. LEGGE ELIA SENZIA

 

SI VOGLIONO LIMITARE TUTTE LE MANOMISSIONI:

MANOMISSIONI DISPOSTE IN FRODE DI CREDITORE E DEL PATRONO

 SONO NULLE

Per il creditore gli schiavi sono patrimonio: se NON si vogliono dare

soldi al creditore, si priva il creditore della garanzia patrimoniale: si

manomettono schiavi per NON dare soldi al creditore. Il patrono è

uno degli eredi legittimi del liberio se non fa testameto: se il liberto

NON vuole dare schiavi al patrono fa testamento

SI GUARDA ALL’ETA’ DEL MANOMESSO

 I manomessi non devono avere più di 30 anni (prima sono

immaturi).

Se si vogliono manomettere prima di quest’età lo si deve fare

davanti ad una commissione di 10 cavalieri e 10 senatori che

devono valutare se la motivazione per cui si vuole manomettere lo

schiavo è giusta

SI GUARDA ALL’ETA’ DEL PADRONE

 Il padrone per manomettere schiavi deve avere 20 anni

Puo’ manomettere per vindicta

Se vuole farlo prima del compimento di quest’età serve una giusta

causa valutata sempre dalla stessa commissione

Vi sono però anche eccezioni:

Si richiedono inoltre le presenze del potere pubblico per le manomissioni perché

comunque CON LA LIBERTA’ SI ACQUISTAVA CITTADINANZA INSIEME CON LA LIBERTA’:

la legge del 4 sec. d.C. vi poneva limiti in quanto era meglio che alcuni non

diventassero cittadini: un’esempio erano gli SCHIAVI DAL COMPORTAMENTO TURPE:

NON potevano diventare liberi e se lo diventavano assumevano le condizioni di chi non

si erra sottomesso volontariamente per evitare massacri: per chi lo faceva c’era il

nome ‘alleanza’. Erano come i ‘peregrini metici’, cioè la pessima condizione di liberi

(che nemmeno potevano avvicinarsi tanto a Rom) che assumevano i popoli che

reagivano a Roma; se si avvicinavano a Roma diventavano schiavi e nemmeno

potevano più essere manomessi.

Le guerre di conquista di conseguenza diminuiscono e anche di conseguenza anche il

numero degli schiavi Giustiniano abolisce i libertini latini e quelli simili ai peregrini

deditici, abolisce tutta la legge Elia Senzia tranne la parte riguardante i creditori.

Inoltre aggiunge che TUTTI I MANOMESSI DEVONO ACQUISTARE LA CITTADINANZA

(conta sempre meno tanto che con l’editto di Caracalla viene concessa a tutti) E TUTTI

I MANOMESSI DIVENTANO INGENUI. A questo proposito in alcuni casi gli imperatori

ricostruivano i natali, ma prima erano cadi davvero eccezionali. Sorge però il

problema: se ilibertini NON ci sono più, i diritti del patrono dove sono? Giustiniano

allora aggiunge che tutti hanno ingenuità ma hanno comunque un patrono:

l’imperatore non si sente di togliere al patrono il diritto di successione che avevano

sempre avuto.

Lo schiavo liberato nei confronti del apdorne è vincolato da una serie di obblighi

comunque. L’ingratitudine verso il patrono porta alla revoca della libertà.

Nel periodo imperiale ci sarà poi la natalium restituito: imperatore decide la loro

attribuzione automatica al momento della manomissione dal 539 la libertà implica

l’ingenuità: viene meno la distinzione tra ingenui e libertini. Restano però gli obblighi

del liberto verso il patrono e i diritti di successione.

Riguardo lo SCHIAVO bisogna dire che NON HA CAPACITA’ GIURIDICA, ma che quando

acquista la PUBERTA’ acquista CAPACITA’ DI AGIRE (in funzione di un centro di

imputazione di diritti diverso da lui) con la quale FA NEGOZI, ma bisogna aggiungere

che gli EFFETTI DEL NEGOZIO NON RICADONO SU DI LUI:

Se si tratta di ACQUISTI ricadono sul padrone, che può NON essere a

 conoscenza e essere anche contrario. L’ordine del padrone serve solo per

l’eredità

Se il servo contrae un’OBLIGAZIONE, questa NON riguarda il padrone perché il

 servo può solo giovare, NON fare in modo che il padrone venga obligatio

OBLIGATIO NATURALIS (=OBLIGAZIONE NATURALE): Il creditore NON può agire contro

il debitore il servo NON puo’ essere chiamato in giudizio perché NON puo’ starci, ma

nemmeno il padrone potrebbe starci poiché l’obligazione dei servi NON ricade su di lui.

Se il servo o il padrone adempiono spontaneamente all’obligazione NON si può tornare

indietro: l’OBLIGAZIONE ATURALE NON E’ AZIONABILE e rende impossibile la

restituzione di ciò che si è pagato spontaneamente (le obbligazioni derivanti dai

giochi nono di questo tipo, cioè non sono azionabili) situazione della SOLUTI

REDENTIO (principale effetto dell’obligatio naturalis) , per cui NON si puo’ ripetere

quanto pagato

Sorge il quesito: COME PUO’ PAGARE IL SERVO?

A volte il padrone dà in mano al servo di fiducia un’entità patrimoniale chiamata

PECULIUM che veniva amministrato dal servo. Il servo NON è il proprietario, egli

GESTISCE la somma e puo’ anche accrescerla. Il padrone poteva sempre REVOCARE il

peculio. Normalmente però il peculio resta al servo che traffica e se questo mu

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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