MANUMISSIONE = TRAMITE UN NEGOZIO GIURIDICO FORMALE IL PADRONE
RENDE VOLONTARIAMENTE LO SCHIAVO LIBERO Il padrone NON è costratto a
farlo e il servo NON puo’ impedirlo. Il soggetto che viene manomesso diventa
automaticamente cittadino romano. I cittadini sono però un novero che va
controllato. Esistono dunque 3 tipi di manomissione giuste e legittime, fatte
dunque nella forma dello ius civile:
1. PER TESTAMENTO: il padrone dichiara la manomissione nel testamento e
questa vale se l’erede accetta l’eredità: lo schiavo diventa direttamente
libero e cittadino e questa è una MANOMISSIONE DIRETTA. Egli diventa
liberto del testatore.
Se invece si incarica l’erede di manomettere il servo, la MANOMISSIONE
E’ INDIRETTA. In quest’ultimo caso la condizione puo’ mancare se chi
deve fare la manomissione ha un’interesse contrario (statu libero): si
tratta della FEDE COMMISSARIA, che comunque tutela in un certo senso
il manumesso.
Successivamente non necessita di uno schema
2. PER VERGHETTA (=VINDICTA): è un finto processo di libertà. Se un
soggetto libero veniva tenuto in schiavitù Iingiustamente poteva
rivolgersi a qualcuno che citasse in giudizio il sedicente padrone. Questa
persona che agiva per lui prendeva il nome di ASSERTORE DI LIBERTA’ e
dalla sua azione si creava un PROCESSO DI LIBERTA’. I pontefici da ciò
creano un negozio giuridico formale: il padrone e l’assertore si mettono
d’accordo: il finto assertore cita davanti al pretore il padrone. Se il
processo fosse vero il padrone si opporrebbe, in realtà confessa e il servo
ha la libertà. Per suggellare questa libertà il servo veniva toccato con un
BASTONCELLO (VINDICTA=VERGHETTA).
Successivamente puo’ essere anche fatta di fronte al solo magistrato,
senza tribunale
3. PER CENSO: la iberazione avviene quando lo schiavo viene inserito dal
Pater Familias tra i cittadini, nel momento in cui i censori vanno a fare
censimento (evoluzione del periodo del principato, dato che prima era
inserimento nella lista dei cittadini)
In tutte 3 c’è l’intervento di un POTERE PUBBLICO: le “liberazioni” vengono fatte IN
FORMA PUBBLICA davanti ad un organo della città stato; è complesso inserire
qualcuno nella cittadinanza.
Ma vi sono anche una serie di MANUMISSIONI INFORMALI, che per diritto civile
NON hanno rilevanza, non essendo giuste e legittime. Interviene il pretore
che considera gli affrancati come liberi e li difende col negare l’azione al
padrone che voglia di nuovo obbligarli a servire; si tratta però di una libertà
di fatto, in quanto il pretore non puo’ dichiararli liberi legge GIUNIA
NORBANA(19d.C.) per cui gli schiavi così manomessi diventano liberi ma non
cittadini romani, acquistando la condizione di LATINI (GIUNIANI): essi
soffrono di limitazioni comunque (soggetti che vivno da liberi ma muoiono da
schiavi). I latini giuniani scompariranno poi nel riforma giustinianea sulla
condizione dei manomessi. Queste manomissioni informali sono:
1. MANUMISSIO PER MENSAM: la manomissione viene fatta DAVANTI A
TUTTI, durante un pasto. Un esempio è riportato nel Satyricon, ma
Liberus con la lettera maiuscola è anche il Dio Bacco e in quel momento il
servo stava versando il vino, quindi NON si sa se è effettivamente una
liberazione.
In questa manomissione ci sono TESTIMONIANZE.
2. MANUMISSIO PER EPISTULAM=LETTERA: lo schiavo è in viaggio per il
conto del padrone co cui scambia delle lettere e in una di queste decide
di CHIAMARLO LIBERO.
3. In periodo cristiano si praticò anche la MANUMISSIO IN ECCLESIA:
dichiarazione resa di fronte all’assemblea dei fedeli
Dopo le guerre di conquista aumentano gli schiavi, i quali diventano simili ai servi, i
quali erano lavoratori liberi con condizione di inferiorità, non in condizione di schiavitù
(il termine schiavo viene dal dialetto veneziano ‘slavo’) il numero degli schiavi cala:
lavoro servile viene sostituito dal lavoro libero.
Gli schiavi antichi erano ‘di famiglia’ e venivano trattati in maniera conservativa
poiché erano preziosi, mentre quelli nuovi non avevano la vita dei Romani, cioè i loro
usi, costumi, la loro lingua. I NUOVI SCHIAVI dopo le guerre di conquista degli schiavi
diventano pericolosi, sono nemici e tra loro e i padroni c’è odio, non più benevolenza.
È il periodo questo in cui nascono le rivolte, 2 sono le principali. Una è quella molto
nota di SPARTACO, un servo manomesso che si era dichiarato renitente all’attività
materiale. In seguito a ciò venne mandato a Capua, nella scuola di gladiatori dove, nel
primo combattimento, spezza le catene e esce con altri gladiatori. Ttti insieme
partono, continuando a raccogliere schiavi in giro: essendo tutti abituati a combattere,
quest’insieme di uomini diventa ben presto un esercito di migliaia che arriva a mettere
in pericolo lo stato. Il triumvirato dà a Crasso delle legioni enormi per far fronte a
questo problema: vengono catturati circa 6mila uomini che vennero crocifissi nella via
che da Roma arrivava a Brindisi, in modo che fosse un monito, Spartaco venne invece
ucciso.
In seguito a questo episodio divenne chiaro che occorreva LIMITARE LE
MANOMISSIONI: iniziano una serie di legge a riguardo:
LEGGE DEL 2 a.C. SOTTO AUGUSTO LEGGE FUFIA CANINIA
Interviene sulle MANOMISSIONI TESTAMENTARIE:
I SERVI VANNO MANOMESSI NOMINATAMENTE (PER NOME)
SI PONE UN NUMERO MASSIMO DI MANOMISSIONI, STABILITO IN
BASE AL NUMERO DI SCHIAVI POSSEDUTI (100 ERA COMUNQUE IL
MASSIMO)
LEGGE DEL 4 d.C. LEGGE ELIA SENZIA
SI VOGLIONO LIMITARE TUTTE LE MANOMISSIONI:
MANOMISSIONI DISPOSTE IN FRODE DI CREDITORE E DEL PATRONO
SONO NULLE
Per il creditore gli schiavi sono patrimonio: se NON si vogliono dare
soldi al creditore, si priva il creditore della garanzia patrimoniale: si
manomettono schiavi per NON dare soldi al creditore. Il patrono è
uno degli eredi legittimi del liberio se non fa testameto: se il liberto
NON vuole dare schiavi al patrono fa testamento
SI GUARDA ALL’ETA’ DEL MANOMESSO
I manomessi non devono avere più di 30 anni (prima sono
immaturi).
Se si vogliono manomettere prima di quest’età lo si deve fare
davanti ad una commissione di 10 cavalieri e 10 senatori che
devono valutare se la motivazione per cui si vuole manomettere lo
schiavo è giusta
SI GUARDA ALL’ETA’ DEL PADRONE
Il padrone per manomettere schiavi deve avere 20 anni
Puo’ manomettere per vindicta
Se vuole farlo prima del compimento di quest’età serve una giusta
causa valutata sempre dalla stessa commissione
Vi sono però anche eccezioni:
Si richiedono inoltre le presenze del potere pubblico per le manomissioni perché
comunque CON LA LIBERTA’ SI ACQUISTAVA CITTADINANZA INSIEME CON LA LIBERTA’:
la legge del 4 sec. d.C. vi poneva limiti in quanto era meglio che alcuni non
diventassero cittadini: un’esempio erano gli SCHIAVI DAL COMPORTAMENTO TURPE:
NON potevano diventare liberi e se lo diventavano assumevano le condizioni di chi non
si erra sottomesso volontariamente per evitare massacri: per chi lo faceva c’era il
nome ‘alleanza’. Erano come i ‘peregrini metici’, cioè la pessima condizione di liberi
(che nemmeno potevano avvicinarsi tanto a Rom) che assumevano i popoli che
reagivano a Roma; se si avvicinavano a Roma diventavano schiavi e nemmeno
potevano più essere manomessi.
Le guerre di conquista di conseguenza diminuiscono e anche di conseguenza anche il
numero degli schiavi Giustiniano abolisce i libertini latini e quelli simili ai peregrini
deditici, abolisce tutta la legge Elia Senzia tranne la parte riguardante i creditori.
Inoltre aggiunge che TUTTI I MANOMESSI DEVONO ACQUISTARE LA CITTADINANZA
(conta sempre meno tanto che con l’editto di Caracalla viene concessa a tutti) E TUTTI
I MANOMESSI DIVENTANO INGENUI. A questo proposito in alcuni casi gli imperatori
ricostruivano i natali, ma prima erano cadi davvero eccezionali. Sorge però il
problema: se ilibertini NON ci sono più, i diritti del patrono dove sono? Giustiniano
allora aggiunge che tutti hanno ingenuità ma hanno comunque un patrono:
l’imperatore non si sente di togliere al patrono il diritto di successione che avevano
sempre avuto.
Lo schiavo liberato nei confronti del apdorne è vincolato da una serie di obblighi
comunque. L’ingratitudine verso il patrono porta alla revoca della libertà.
Nel periodo imperiale ci sarà poi la natalium restituito: imperatore decide la loro
attribuzione automatica al momento della manomissione dal 539 la libertà implica
l’ingenuità: viene meno la distinzione tra ingenui e libertini. Restano però gli obblighi
del liberto verso il patrono e i diritti di successione.
Riguardo lo SCHIAVO bisogna dire che NON HA CAPACITA’ GIURIDICA, ma che quando
acquista la PUBERTA’ acquista CAPACITA’ DI AGIRE (in funzione di un centro di
imputazione di diritti diverso da lui) con la quale FA NEGOZI, ma bisogna aggiungere
che gli EFFETTI DEL NEGOZIO NON RICADONO SU DI LUI:
Se si tratta di ACQUISTI ricadono sul padrone, che può NON essere a
conoscenza e essere anche contrario. L’ordine del padrone serve solo per
l’eredità
Se il servo contrae un’OBLIGAZIONE, questa NON riguarda il padrone perché il
servo può solo giovare, NON fare in modo che il padrone venga obligatio
OBLIGATIO NATURALIS (=OBLIGAZIONE NATURALE): Il creditore NON può agire contro
il debitore il servo NON puo’ essere chiamato in giudizio perché NON puo’ starci, ma
nemmeno il padrone potrebbe starci poiché l’obligazione dei servi NON ricade su di lui.
Se il servo o il padrone adempiono spontaneamente all’obligazione NON si può tornare
indietro: l’OBLIGAZIONE ATURALE NON E’ AZIONABILE e rende impossibile la
restituzione di ciò che si è pagato spontaneamente (le obbligazioni derivanti dai
giochi nono di questo tipo, cioè non sono azionabili) situazione della SOLUTI
REDENTIO (principale effetto dell’obligatio naturalis) , per cui NON si puo’ ripetere
quanto pagato
Sorge il quesito: COME PUO’ PAGARE IL SERVO?
A volte il padrone dà in mano al servo di fiducia un’entità patrimoniale chiamata
PECULIUM che veniva amministrato dal servo. Il servo NON è il proprietario, egli
GESTISCE la somma e puo’ anche accrescerla. Il padrone poteva sempre REVOCARE il
peculio. Normalmente però il peculio resta al servo che traffica e se questo mu