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LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE FISCALE AI FINI IRES
L’IRES è un’imposta personale e proporzionale con aliquota al 24% che colpisce il reddito conseguito in un dato
esercizio da società ed enti dotati di personalità giuridica. La base imponibile ai fini IRES è costituita:
Per i soggetti residenti è il reddito complessivo netto determinato ai sensi del TUIR (D.P.R. 917/86)
Per i soggetti non residenti è il reddito prodotto in Italia.
Il reddito complessivo netto valido ai fini fiscali è determinato apportando all’utile o alla perdite risultante dal
conto economico del periodo di riferimento le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri fiscali stabiliti nelle disposizioni dello stesso D.P.R.
Schema di calcolo dell’IRES
Reddito netto risultante dal conto economico di periodo
+/- Eventuali variazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 917/86
= Reddito imponibile
IRES= Reddito imponibile x Aliquota (24%)
L’IRAP e l’IRES incidono sul reddito civilistico d’esercizio in qualità di componenti negativi di competenza del
periodo.
LA CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE
La rilevazione contabile delle imposte avviene in tre fasi:
1. Il versamento degli acconti (per l’esercizio in corso)
2. La determinazione delle imposte di competenza (a fine esercizio)
3. Il pagamento a saldo (nell’esercizio successivo) 2
Il versamento degli acconti
Nel sistema tributario vigente le imposte diretta vengono autoliquidate dal singolo contribuente con la
presentazione della dichiarazione dei redditi e con l’autotassazione. La norma tributaria prevede, inoltre, che il
contribuente versi un acconto IRES e IRAP (società di capitali) calcolato sull’imposta lorda complessiva relativa
al periodo precedente. L’acconto dev’essere versato in due rate:
1. Pari al 40% dell’acconto complessivo (come acconto dell’anno in corso) entro lo stesso termine previsto per il
pagamento a saldo relativo al periodo precedente, ossia:
a. Entro il 16 giugno, per le persone fisiche e le società di persone
b. Entro il 20 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per le società di capitali
2. Pari al 60% dell’acconto complessivo entro:
a. Il 30 novembre, per le persone fisiche e per le società di persone
b. La fine dell’undicesimo mese del periodo d’imposta in corso, per le società di capitali.
Versamento prima rata d’acconto
VF+ Erario c/acconti imposte dirette Il versamento dell’acconto origina una posizione di credito nei
VF- Banca c/c riguardi dell’Erario in quanto ancora non si conosce l’entità
dell’imposta di competenza del periodo che verrà determinata
Versamento seconda rata d’acconto alla chiusura dell’esercizio.
VF+ Erario c/acconti imposte dirette
VF- Banca c/c
Il versamento dell’acconto, se dovuto*, è obbligatorio e il mancato versamento dà luogo all’applicazione di una
( )
sanzione amministrativa e degli interessi a favore dell’Erario. * Nell’ipotesi di reddito imponibile negativo per il
quale l’imposta non è dovuta, gli acconti versati possono essere chiesti a rimborso oppure il credito può essere
rinviato all’esercizio futuro.
Una rilevazione alternativa, al momento del pagamento dell’acconto, contabilizza non un credito ma un
componente negativo a carico dell’esercizio.
VE- Imposte sul reddito dell’esercizio
VF- Banca c/c
La determinazione delle imposte di competenza
In sede di determinazione delle imposte di competenza a carico del periodo, si possono verificare tre differenti
ipotesi:
1. L’imposta di competenza > acconto versato. Quando il calcolo delle imposte dovute sul reddito imponibile
del periodo presenta un debito d’imposta superiore alla somma tra quanto versato in acconto ed eventuali
crediti tributari, se il versamento dell’acconto è stato contabilizzato come credito verso l’erario, la
registrazione di fine periodo può avvenire in due modi diversi:
a. Il debito verso l’erario viene iscritto al netto del credito derivante dagli acconti versati e degli eventuali
altri crediti d’imposta
VE- Imposte sul reddito dell’esercizio
VF- Debiti tributari
VF- Erario c/acconto imposte
b. Il debito verso l’erario viene iscritto al lordo degli acconti che verranno detratti al momento del
pagamento del debito tributario.
VE- Imposte sul reddito dell’esercizio
VF- Debiti tributari
2. L’imposta di competenza < acconto versato. Anche in questo caso i modi di registrazione sono due:
a. Si procede allo storno dell’acconto e dei crediti e rilevando la differenza rispetto all’imposta dovuta
VE- Imposte sul reddito dell’esercizio
VF Crediti v/Erario 3
+ VF- Erario c/acconto imposte
La quota versata in eccedenza viene iscritta come “crediti v/Erario” che potrà essere detratta dai
pagamenti successivi oppure essere chiesto a rimborso.
b. Si rileva il costo di competenza dell’esercizio e il debito verso l’Erario al lordo dell’acconto che verrà
stornato nel periodo successivo.
VE- Imposte sul reddito dell’esercizio
VF- Debiti tributari
3. L’imposta di competenza coincide con l’acconto. In questo caso è possibile stornate in totale l’acconto
versato oppure rilevare il debito d’imposta per poi compensarlo con l’acconto nel periodo successivo.
Il pagamento dell’imposta a saldo
Entro i termini previsti dalla norma fiscale, i contribuenti devono versare il saldo dell’imposta dovuta per l’anno
precedente detraendo gli acconti versati, gli eventuali crediti d’imposta e le ritenute d’imposta subite. Al momento
del pagamento si procede allo storno del debito tributario rilevato in sede di determinazione del risultato di
periodo a fine esercizio.
Pagamento dell’imposta a saldo (16/06/n+1)
VF Debiti tributari
+ VF- Banca c/c Il debito tributario può essere iscritto in contabilità al netto o al
Rilevazione alternativa lordo dei crediti e delle ritenute subite a titolo di acconto.
VF Debiti tributari
+ VF- Banca c/c
VF- Erario c/acconto imposte
VF- Erario c/ritenute
Nel caso in cui la posizione a credito verso l’Erario supera il debito d’imposta
Rilevazione del credito per imposte sul reddito (16/06/n+1)
VF Erario c/acconti imposte
+ VF- Crediti v/Erario
VF- Banca c/c ATTIVO PASSIVO
D) DEBITI
12. Debiti tributari
Risultato prima delle imposte
22. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
IRES
IRAP
23. UTILE / PERDITA DELL’ESERCIZIO
Liquidazione e versamento dell’IVA
Periodicamente le aziende devono determinare la posizione per l’imposta sul valore aggiunto a debito o a credito
nei confronti dell’Erario. Il calcolo consiste semplicemente nel porre a confronto l’iva a debito e l’iva a credito e 4