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LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE FISCALE AI FINI IRES

L’IRES è un’imposta personale e proporzionale con aliquota al 24% che colpisce il reddito conseguito in un dato

esercizio da società ed enti dotati di personalità giuridica. La base imponibile ai fini IRES è costituita:

 Per i soggetti residenti è il reddito complessivo netto determinato ai sensi del TUIR (D.P.R. 917/86)

 Per i soggetti non residenti è il reddito prodotto in Italia.

Il reddito complessivo netto valido ai fini fiscali è determinato apportando all’utile o alla perdite risultante dal

conto economico del periodo di riferimento le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti

all’applicazione dei criteri fiscali stabiliti nelle disposizioni dello stesso D.P.R.

Schema di calcolo dell’IRES

Reddito netto risultante dal conto economico di periodo

+/- Eventuali variazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 917/86

= Reddito imponibile

IRES= Reddito imponibile x Aliquota (24%)

L’IRAP e l’IRES incidono sul reddito civilistico d’esercizio in qualità di componenti negativi di competenza del

periodo.

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE

La rilevazione contabile delle imposte avviene in tre fasi:

1. Il versamento degli acconti (per l’esercizio in corso)

2. La determinazione delle imposte di competenza (a fine esercizio)

3. Il pagamento a saldo (nell’esercizio successivo) 2

Il versamento degli acconti

Nel sistema tributario vigente le imposte diretta vengono autoliquidate dal singolo contribuente con la

presentazione della dichiarazione dei redditi e con l’autotassazione. La norma tributaria prevede, inoltre, che il

contribuente versi un acconto IRES e IRAP (società di capitali) calcolato sull’imposta lorda complessiva relativa

al periodo precedente. L’acconto dev’essere versato in due rate:

1. Pari al 40% dell’acconto complessivo (come acconto dell’anno in corso) entro lo stesso termine previsto per il

pagamento a saldo relativo al periodo precedente, ossia:

a. Entro il 16 giugno, per le persone fisiche e le società di persone

b. Entro il 20 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per le società di capitali

2. Pari al 60% dell’acconto complessivo entro:

a. Il 30 novembre, per le persone fisiche e per le società di persone

b. La fine dell’undicesimo mese del periodo d’imposta in corso, per le società di capitali.

 Versamento prima rata d’acconto

VF+ Erario c/acconti imposte dirette Il versamento dell’acconto origina una posizione di credito nei

VF- Banca c/c riguardi dell’Erario in quanto ancora non si conosce l’entità

dell’imposta di competenza del periodo che verrà determinata

 Versamento seconda rata d’acconto alla chiusura dell’esercizio.

VF+ Erario c/acconti imposte dirette

VF- Banca c/c

Il versamento dell’acconto, se dovuto*, è obbligatorio e il mancato versamento dà luogo all’applicazione di una

( )

sanzione amministrativa e degli interessi a favore dell’Erario. * Nell’ipotesi di reddito imponibile negativo per il

quale l’imposta non è dovuta, gli acconti versati possono essere chiesti a rimborso oppure il credito può essere

rinviato all’esercizio futuro.

Una rilevazione alternativa, al momento del pagamento dell’acconto, contabilizza non un credito ma un

componente negativo a carico dell’esercizio.

VE- Imposte sul reddito dell’esercizio

VF- Banca c/c

La determinazione delle imposte di competenza

In sede di determinazione delle imposte di competenza a carico del periodo, si possono verificare tre differenti

ipotesi:

1. L’imposta di competenza > acconto versato. Quando il calcolo delle imposte dovute sul reddito imponibile

del periodo presenta un debito d’imposta superiore alla somma tra quanto versato in acconto ed eventuali

crediti tributari, se il versamento dell’acconto è stato contabilizzato come credito verso l’erario, la

registrazione di fine periodo può avvenire in due modi diversi:

a. Il debito verso l’erario viene iscritto al netto del credito derivante dagli acconti versati e degli eventuali

altri crediti d’imposta

VE- Imposte sul reddito dell’esercizio

VF- Debiti tributari

VF- Erario c/acconto imposte

b. Il debito verso l’erario viene iscritto al lordo degli acconti che verranno detratti al momento del

pagamento del debito tributario.

VE- Imposte sul reddito dell’esercizio

VF- Debiti tributari

2. L’imposta di competenza < acconto versato. Anche in questo caso i modi di registrazione sono due:

a. Si procede allo storno dell’acconto e dei crediti e rilevando la differenza rispetto all’imposta dovuta

VE- Imposte sul reddito dell’esercizio

VF Crediti v/Erario 3

+ VF- Erario c/acconto imposte

La quota versata in eccedenza viene iscritta come “crediti v/Erario” che potrà essere detratta dai

pagamenti successivi oppure essere chiesto a rimborso.

b. Si rileva il costo di competenza dell’esercizio e il debito verso l’Erario al lordo dell’acconto che verrà

stornato nel periodo successivo.

VE- Imposte sul reddito dell’esercizio

VF- Debiti tributari

3. L’imposta di competenza coincide con l’acconto. In questo caso è possibile stornate in totale l’acconto

versato oppure rilevare il debito d’imposta per poi compensarlo con l’acconto nel periodo successivo.

Il pagamento dell’imposta a saldo

Entro i termini previsti dalla norma fiscale, i contribuenti devono versare il saldo dell’imposta dovuta per l’anno

precedente detraendo gli acconti versati, gli eventuali crediti d’imposta e le ritenute d’imposta subite. Al momento

del pagamento si procede allo storno del debito tributario rilevato in sede di determinazione del risultato di

periodo a fine esercizio.

 Pagamento dell’imposta a saldo (16/06/n+1)

VF Debiti tributari

+ VF- Banca c/c Il debito tributario può essere iscritto in contabilità al netto o al

 Rilevazione alternativa lordo dei crediti e delle ritenute subite a titolo di acconto.

VF Debiti tributari

+ VF- Banca c/c

VF- Erario c/acconto imposte

VF- Erario c/ritenute

Nel caso in cui la posizione a credito verso l’Erario supera il debito d’imposta

 Rilevazione del credito per imposte sul reddito (16/06/n+1)

VF Erario c/acconti imposte

+ VF- Crediti v/Erario

VF- Banca c/c ATTIVO PASSIVO

D) DEBITI

12. Debiti tributari

Risultato prima delle imposte

22. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

IRES

IRAP

23. UTILE / PERDITA DELL’ESERCIZIO

Liquidazione e versamento dell’IVA

Periodicamente le aziende devono determinare la posizione per l’imposta sul valore aggiunto a debito o a credito

nei confronti dell’Erario. Il calcolo consiste semplicemente nel porre a confronto l’iva a debito e l’iva a credito e 4

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cogni12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria generale e applicata e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Montanini Lucia.