Le imposte
Tipi di imposte
Le imposte si distinguono in:
- IRPEF
- IRPEG
- IRES
- IRAP
- ICI
Dirette:
- IVA
Indirette:
- L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
L'IRPEF è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale. È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano.
Oggetto e caratteristiche dell'imposta
L'oggetto dell'imposta è tutto il reddito complessivo dell'anno in corso, da qualsiasi fonte provenga. È un'imposta progressiva, ossia il prelievo cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito.
Soggetti passivi
I soggetti passivi dell'IRPEF sono:
- Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti e i redditi prodotti in patria o all'estero).
- Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
- I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
Note
Con la legge finanziaria del 2005 si è iniziata l'ufficializzazione del passaggio dall'IRPEF all'Imposta sul reddito (IRE). Tale trasformazione non è ancora operativa in quanto non sono stati ancora emanati i decreti attuativi.
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
L'IRPEG significa Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) e dei soggetti assimilati (ad esempio cooperative, enti pubblici e privati aventi come oggetto prevalente o esclusivo l'esercizio di impresa). Ne sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, le Regioni, le Province, i Comuni.
L'imposta è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte dirette (cosiddetto TUIR) ossia il Dpr 917/1986. È definita proporzionale perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone giuridiche, con una aliquota costante. Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi. Per i soggetti non residenti si applica invece solo sui redditi prodotti in Italia. Dal 1.1.2004 l'IRPEG viene sostituita dall'IRES che significa Imposta sul reddito delle società.
L'imposta sul reddito delle società (IRES)
L'IRES, acronimo di Imposta sul Reddito delle Società, è un'imposta proporzionale con aliquota del 33%, avente come oggetto il reddito percepito da tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone (Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio e non residenti).
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
L'IRAP, acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è stata istituita con il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446. È un'imposta di competenza regionale che, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia in termini generali il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.
Soggetti passivi d'imposta
Sono soggetti all'IRAP (ex art.3 D.Lgs. 446/97):
- Spa, Srl, Sapa
- Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale
- Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)
- Enti non commerciali residenti
- Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo
- Snc e Sas
- Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo
- Produttori agricoli (solo se non esonerati)
Determinazione dell'imponibile
La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia:
- Un'impresa commerciale
- Un produttore agricolo
- Un ente non commerciale o un ente pubblico
- Una banca o un'assicurazione
Imprese commerciali
La base imponibile è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione come definito nello schema di bilancio del Codice Civile e le voci classificabili nel costo della produzione dello stesso schema. Dal costo della produzione è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti e gli interessi eventualmente compresi all'interno dei canoni di leasing. I costi vanno considerati con le stesse regole di deduzione previste dalla normativa IRPEF e IRES. Un costo non deducibile dal reddito ai fini IRES, ad esempio per una Srl, non sarà deducibile neppure dall'imponibile IRAP. Anche i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio previsto dal Codice Civile (quindi Snc, Sas e imprese individuali) dovranno comunque riclassificare i propri costi e i propri ricavi in detto schema per determinare l'imponibile IRAP.
Prodotti agricoli
La base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione IVA. È possibile scegliere di determinare l'imponibile come previsto per le imprese commerciali. I produttori agricoli esonerati dall'IVA sono altresì esclusi anche dall'IRAP.
Enti non commerciali e pubblici
È necessario operare una distinzione tra:
- Enti senza attività commerciale: la base imponibile è pari alla somma delle retribuzioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato (compresi i contratti a progetto).
- Enti con anche attività commerciale: per l'attività non commerciale si applica il criterio di cui sopra mentre per l'attività commerciale si applicano le regole previste per tali attività.
Banche e assicurazioni
Le banche, le assicurazioni e altri tipi particolari di attività quali le Sim e le Sicav seguono norme particolari nella determinazione dell'imponibile.
Aliquota e calcolo dell'imposta
L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile un'aliquota secondo quanto previsto dalla legge. Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le micro imprese sotto forma di deduzione. Per l'anno d'imposta 2005 l'aliquota prevista per le imprese commerciali è pari al 4,25% mentre per gli enti non commerciali e pubblici è pari al 4,25%.
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Diritto tributario - le imposte
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