Le espropriazioni per pubblica utilità
L’espropriazione riguarda l’ablazione della proprietà a fini pubblici. Tutti gli interventi di grandi portate fatti sul territorio (es. terza corsia, alta velocità, ecc.) prevedono che ci sia la sottrazione di proprietà di alcuni.
Definizione
L’esproprio è un istituto giuridico che si risolve nell’ablazione dei diritti reali, consentendo il trasferimento (coattivo) di un bene da un soggetto (espropriato) ad un altro soggetto (espropriante) dietro pagamento di un indennizzo.
Che cos’è?
Art. 42 della Costituzione dice che la proprietà può essere pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, i modi di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. Sono un proprietario di un bene, ma il mio diritto di proprietà è limitato dall’interesse pubblico in quanto questo è più importante rispetto alla proprietà dei singoli. Il procedimento con cui il bene mi viene alienato forzatamente, in nome del pubblico interesse (interesse della collettività), prende il nome di espropriazione.
È un argomento di nostro interesse, perché l’espropriazione è subordinata al pagamento di un’indennità al proprietario del bene o al possessore (ad esempio un affittuario) che possono non essere la stessa persona. L’esproprio per pubblica utilità deve avere un vincolo di destinazione causa di pubblica utilità o interessi meritevoli di tutela (C.c. art. 834).
Il quadro normativo
Si è verificato un duplice problema: da una parte c’era l’esigenza di fissare una procedura standard che contempli tutte le casistiche possibili per definire l’iter della procedura d’esproprio, dall’altra c'era l’esigenza di fissare dei criteri standard che permettano di definire l’indennità d’esproprio.
Cronologia delle normative
- Legge fondamentale n. 2359 del 1865 in cui si diceva che l’esproprio era il sacrificio di un privato in nome del pubblico interesse e ti riconosco il valore di mercato;
- Legge Napoli n. 2892 del 1885 che venne emanata per prendere in maniera coattiva alcuni edifici privati e non veniva riconosciuto il valore di mercato, ma la media tra il valore di mercato e 10 annualità d’affitto;
- Legge per la casa n. 865 del 1971 in cui si introdusse il Valore Agricolo Medio (VAM). Concetto che sarà ripreso dalla Legge Bucalossi n. 10 del 1977. Il VAM viene usato per determinare l’indennità.
Il Valore Agricolo Medio è il valore di mercato, riferito a una specifica area geografica, per un determinato anno, per una determinata coltura praticata.
In quale direzione è andata la normativa attuale?
Necessità di coniugare gli aspetti legati alla disciplina urbanistica e quelli legati alla disciplina espropriativa in quanto il procedimento espropriativo è subordinato a un determinato quadro urbanistico.
Testo unico sugli espropri
È il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (Testo A). A questa normativa si aggiungono due sentenze della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007 e la Sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 che sono andate a modificare parzialmente le indennità in caso di espropriazioni per pubblica utilità.
Definisce i soggetti dell’espropriazione, definisce l’iter dell’espropriazione mentre il quantum legato all’indennità è definito dal Testo Unico e dalle sentenze sopracitate. Gli articoli da tenere sott’occhio sono:
- Art. 21 – terna arbitrale;
- Art. 33 – valore complementare;
- Art. 40 – indennità provvisoria e definitiva;
- Art. 49 e 50 – occupazione temporanea.
L’art. 21 del T.U. E. rubricato “procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione” disciplina in particolare il procedimento di stima dell’indennità ad opera di una terna di periti, nell’ipotesi in cui l’indennità espropriativa determinata in via provvisoria dall’ente espropriante non sia stata accettata dal proprietario espropriato. La Costituzione di un collegio peritale, nel testo unico espropri, risulta essere un’ipotesi eventuale, in quanto rimessa esclusivamente alla scelta dell’espropriato, il quale può decidere se avvalersi della stima peritale ex art. 21 T.U.E. o invece seguire l’iter ordinario e quindi attendere la stima da parte della speciale commissione provinciale per le espropriazioni.
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