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DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI AREA NON EDIFICABILE
La Corte costituzionale, con sentenza del 10 giugno 2011 n°181 ha profondamente modificato la determinazione dell'indennità di esproprio nel caso delle aree non edificabili. Per la determinazione delle indennità di esproprio dopo il 10 giugno 2011 si applicano i nuovi criteri stabiliti dalla Corte costituzionale, mentre per i contenziosi sorti prima si devono applicare i criteri previsti originariamente dal TU sugli espropri. Calcolo indennizzo prima della sentenza della Corte costituzionale: - Indennità di base = VAM delle colture effettivamente praticate - Indennità per cessione volontaria: - VAM per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - 0,5 * VAM in tutti gli altri casi - Indennità aggiuntiva = VAM al proprietario coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o imprenditore agricolo professionale Calcolo indennizzo dopo la sentenza della Corte.costituzionale:La sentenza della Corte costituzionale ha abolito i commi 2 e 40 dell'art. 40. Anche per le aree nonedificabili l'indennità va calcolata in base al valore di mercato (valore venale) indipendentemente dal fatto che sia coltivato o destinato ad altri usi.Ma la sentenza non ha abolito l'art. 41 (Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva) e pertanto se rimane in vigore la Commissione che deve determinare i VAM si dovrebbero tenere che anche le indennità integrative e per accettazione volontaria debbano essere determinate con i criteri visti in precedenza.Una possibile interpretazione della determinazione delle indennità di esproprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale è:
- Coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale:
- Indennità di base = valore di mercato del terreno
- Indennità per cessione volontaria = 1 VAM (non è chiaro se debba esser pagata,
in quanto non è definito chiaramente dalla normativa) o Indennità aggiuntiva = 1 VAM
Altro proprietario:
o Indennità di base = valore di mercato del terreno
o Indennità per cessione volontaria = 0,5 VAM
Esempio: esproprio di 3 ha di seminativo a un'azienda condotta da un coltivatore diretto con cessione volontaria
VAM = 70.000 €/ha
Valore di mercato = 90.000 €/ha
Indennità ante sentenza:
In = 210.000 + 210.000 + 210.000 = 630.000 €
Indennità post sentenza:
In = 270.000 + 210.000 + 210.000 = 690.000 €
Art. 49 "l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio":
1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti
processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.
Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
Art. 50 "indennità per l'occupazione temporanea":
- Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad undodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
- Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.
- Contro la determinazione della commissione, è
proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili
Calcolo Indennità
1/12 dell'indennità spettante in caso di esproprio per ogni anno di occupazione temporanea
1/144 dell'indennità spettante in caso di esproprio per ogni mese di occupazione temporanea
VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI AMBIENTALI
Il termine Paesaggio, pur essendo usato frequentemente nel linguaggio corrente, assume una pluralità di significati che fanno riferimento sia al quadro culturale che alla disciplina scientifica di chi ne fa uso.
L'enciclopedia Zanichelli ne dà 4 distinte definizioni:
- complesso di tutte le fattezze visibili di una località
- panorama
- aspetto tipico di una regione ricca di bellezze naturali
- pittura, foto et similia che ritrae un paesaggio
La Convenzione europea sul paesaggio stipulata a Firenze, il 20 ottobre 2000 fornisce importanti riferimenti (legge n°14 – 9
- gennaio 2006):
- Art. 1 - Definizioni:
- a. "Paesaggio" designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni
- b. "Politica del Paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio
- c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita
- Art. 6 - Misure specifiche (punto c - individuazione e valutazione):
- 1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c.
E ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni parte si impegna a:
- Individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio
- Analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano
- Seguirne le trasformazioni
Valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate
Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 e successive modifiche e integrazioni):
Art. 131 - Paesaggio:
- Per paesaggio si intende il territorio espresso di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni
- Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale in quanto espressione di valori culturali
- ...
- La tutela del paesaggio,
Ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ovenecessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. Se ne può dedurre quindi, che secondo la normativa italiana:
- il paesaggio è l'aspetto visibile di un sistema ecologico naturale o antropico
- la sua qualità dipende sia da caratteri oggettivi che dalle aspirazioni della popolazione che con esso viene a contatto
- la formulazione di politiche paesaggistiche di deve basare sia sul valore che la popolazione attribuisce al paesaggio (valore percettivo) sia sull'importanza storica e culturale.
Nella Convenzione europea del paesaggio emergono due parole chiave: identificazione e valutazione; l'economia da 2 risposte, dicendo che l'intervento pubblico è necessario perché:
- il paesaggio produce dei benefici e può perciò essere considerato un bene (una risorsa scarsa)
- il libero mercato spontaneamente tende a ridurre la qualità del
Il paesaggio e la sua capacità di produrre benefici sociali (la qualità del paesaggio è inferiore a quella che è considerata socialmente ottimale).
DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI PAESAGGIO
Le concezioni del paesaggio possono essere:
- Ecologica
- Storica: l'approccio storico è riconducibile alle ricerche di Emilio Sereni sull'evoluzione del paesaggio agrario italiano pubblicate nella "Storia del paesaggio agrario italiano".
Egli definì il paesaggio agrario come "quella forma che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale". Introdusse inoltre un concetto basilare per l'analisi e l'interpretazione del paesaggio, cioè quella che egli stesso definì la "legge di inerzia del paesaggio".
Secondo Sereni il paesaggio agrario di ogni epoca è il frutto dello stratificarsi delle
azioni svolte nelleepoche precedenti secondo un rapporto di tipo sostanzialmente dialettico. In ogni momento l'uomo nell'attuale le proprie azioni di trasformazione dell'ambiente per renderlo più idoneo alle proprieesigenze (oggi potremmo dire più conforme alle proprie strategie ecologiche) si confronta con l'assettoterritoriale che gli è stato tramandato dalle generazioni precedenti. Le idee maturati nell'ambito delle concezione storica pongono in risalto almeno 2 fattori basilari: - il paesaggio ha sempre una dimensione storica e quindi può assumere la valenza di bene storico eculturale - il paesaggio è soggetto incessantemente a trasformazioni Il Decreto Ministeriale n° 17070 del 2012 ha istituito l'Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale,pratiche agricole e conoscenze tradizionali e il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico,delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. SecondoIl Decreto Ministeriale (art. 2) definisce il "paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico" come porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico". Attualmente risultano iscritti al Registro dei paesaggi rurali storici 13 paesaggi e 3 pratiche tradizionali; per altri 6 paesaggi sono già stati presentati i dossier di candidatura.
Psicologico-Cognitiva: secondo Hull e Revell (1989) per paesaggio si intende "l'ambiente esterno (naturale e costruito) così come può essere direttamente percepito da una persona che lo sta visitando e utilizzando".