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LE CORPORAZIONI sono degli organismi politici riconosciuti costituzionalmente dal comune come collegi elettorali di prima istanza,
aventi una giurisdizione delegata per tutte le questioni relative all'arte o ad altre come il controllo della zecca o la tutela dell'ordine
pubblico.
In alcune città le corporazioni nascono in ritardo (XV secolo), in altre non si formano neanche (es. a Genova, dove sono tutti mercanti,
non ha senso una corporazione di mercanti).
Per entrare in una corporazione, bisognava essere approvati dai membri stessi, che vagliavano un'apposita assemblea interna. Poi
facevano fare all'aspirante un tipo di apprendistato in bottega e, al termine, sosteneva un esame finale delle capacità per il mestiere.
Superato anche l'esame, veniva iscritto nel Libro dei Soci.
In caso di controversie tra soci di due corporazioni diverse, ad intervenire dovevano essere i consoli della corporazione a cui apparteneva
il convenuto, in base ad un principio del diritto romano. Inoltre, in alcuni casi, a dirimere la controversia, invece dei giudici interni della
corporazione, potevano intervenire i giudici ordinari cittadini (i consoli), ma in quel caso dovevano comunque rispettare lo statuto
corporativo, non quello comunale.
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PRINCIPIO DELLA CORPORAZIONE: partecipazione comunitaria alla direzione e al governo della corporazione (e quindi dell'arte o
mestiere di essa), tramite l'Assemblea dei Soci e il Consiglio.
- L'ASSEMBLEA DEI SOCI: composta da tutti i soci, periodicamente elegge i capi della corporazione stessa, che sul modello dei
comuni, vengono chiamati CONSOLI. Inoltre delibera decisioni per risolvere i problemi interni.
- IL CONSIGLIO: assemblea ristretta formata solo dai rappresentanti più anziani della corporazione che deliberava in materia finanziaria
e aveva giurisdizione sui consociati. Inoltre alcuni membri della corporazione non erano sottoposti al potere punitivo dei consoli, ma a
quelli del Consiglio.
- I CONSOLI: rappresentavano la corporazione all'esterno e nei rapporti con il Comune, avevano potere giurisdizionale e potevano
infliggere le pene pecuniarie e determinarne la misura, in caso di inadempimenti dei soci.
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LO STATUTO CORPORATIVO:
- conteneva tutte le norme relative alla corporazione stessa e si formava ed accresceva come lo statuto comunale, con norme
consuetudinarie scritte, inclusi anche i giuramenti dei mercanti;
- conteneva anche le norme relative al programma del mandato dei consoli;
- ad integrazione delle norme consuetudinarie, potevano essere richiamate anche le norme civili e penali degli statuti comunali;
- in caso di assenza di una corporazione (e quindi di uno statuto) mercantile, vengono adoperate le norme dello statuto comunale per
risolvere eventuali controversie;
- è ritenuto dai giuristi medievali come un'universitas (come un collegio legito) e non hanno quindi bisogno di conferma da parte di
un'autorità superiore;
E' vietato portare davanti al podestà uno statuto corporativo contrastante con quello comunale: MA C'E' UN'AUTORITA' CHE PUO'
LEGITTIMARE UNO STATUTO CORPORATIVO? La risposta arriva dal giurista Baldo degli Ubaldi [...].