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LE CORPORAZIONI sono degli organismi politici riconosciuti costituzionalmente dal comune come collegi elettorali di prima istanza,

aventi una giurisdizione delegata per tutte le questioni relative all'arte o ad altre come il controllo della zecca o la tutela dell'ordine

pubblico.

In alcune città le corporazioni nascono in ritardo (XV secolo), in altre non si formano neanche (es. a Genova, dove sono tutti mercanti,

non ha senso una corporazione di mercanti).

Per entrare in una corporazione, bisognava essere approvati dai membri stessi, che vagliavano un'apposita assemblea interna. Poi

facevano fare all'aspirante un tipo di apprendistato in bottega e, al termine, sosteneva un esame finale delle capacità per il mestiere.

Superato anche l'esame, veniva iscritto nel Libro dei Soci.

In caso di controversie tra soci di due corporazioni diverse, ad intervenire dovevano essere i consoli della corporazione a cui apparteneva

il convenuto, in base ad un principio del diritto romano. Inoltre, in alcuni casi, a dirimere la controversia, invece dei giudici interni della

corporazione, potevano intervenire i giudici ordinari cittadini (i consoli), ma in quel caso dovevano comunque rispettare lo statuto

corporativo, non quello comunale.

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PRINCIPIO DELLA CORPORAZIONE: partecipazione comunitaria alla direzione e al governo della corporazione (e quindi dell'arte o

mestiere di essa), tramite l'Assemblea dei Soci e il Consiglio.

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI: composta da tutti i soci, periodicamente elegge i capi della corporazione stessa, che sul modello dei

comuni, vengono chiamati CONSOLI. Inoltre delibera decisioni per risolvere i problemi interni.

- IL CONSIGLIO: assemblea ristretta formata solo dai rappresentanti più anziani della corporazione che deliberava in materia finanziaria

e aveva giurisdizione sui consociati. Inoltre alcuni membri della corporazione non erano sottoposti al potere punitivo dei consoli, ma a

quelli del Consiglio.

- I CONSOLI: rappresentavano la corporazione all'esterno e nei rapporti con il Comune, avevano potere giurisdizionale e potevano

infliggere le pene pecuniarie e determinarne la misura, in caso di inadempimenti dei soci.

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LO STATUTO CORPORATIVO:

- conteneva tutte le norme relative alla corporazione stessa e si formava ed accresceva come lo statuto comunale, con norme

consuetudinarie scritte, inclusi anche i giuramenti dei mercanti;

- conteneva anche le norme relative al programma del mandato dei consoli;

- ad integrazione delle norme consuetudinarie, potevano essere richiamate anche le norme civili e penali degli statuti comunali;

- in caso di assenza di una corporazione (e quindi di uno statuto) mercantile, vengono adoperate le norme dello statuto comunale per

risolvere eventuali controversie;

- è ritenuto dai giuristi medievali come un'universitas (come un collegio legito) e non hanno quindi bisogno di conferma da parte di

un'autorità superiore;

E' vietato portare davanti al podestà uno statuto corporativo contrastante con quello comunale: MA C'E' UN'AUTORITA' CHE PUO'

LEGITTIMARE UNO STATUTO CORPORATIVO? La risposta arriva dal giurista Baldo degli Ubaldi [...].

Dettagli
A.A. 2015-2016
2 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher administration di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Tarantino Daniela.