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Come si acquista la personalità giuridica

La personalità giuridica di un ente dipende dal fine perseguito, che può essere lucrativo o ideale. Le società di capitali (S.P.A scopo lucrativo) acquisiscono la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese (sistema normativo). Le associazioni e le fondazioni (scopo ideale) acquisiscono la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto ministeriale su domanda degli interessati, e il riconoscimento è dato sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto (sistema concessorio).

In relazione agli interessi perseguiti, gli enti si distinguono in enti privati (con finalità lucrative o miste o con finalità ideale) e enti pubblici.

Gli enti si caratterizzano anche per la separazione del patrimonio dell'ente da quello di coloro che ne fanno parte (autonomia patrimoniale). Tale autonomia è perfetta per gli enti che hanno la personalità giuridica.

èimperfetta per tutti gli altri2. Nelle associazioni non riconosciute: per le obbligazioni assunte rispondono coloro chehanno agito in nome e per conto dell'ente3. Nei comitati che non hanno tenuto il riconoscimento: rispondono personalmentecomponenti delle obbligazioni assunte4. Le personalità giuridica: si acquista con diverse modalità a seconda che l'ente seguefinalità lucrative o meno5. La società di capitali: l'acquistano mediante iscrizione nel registro delle imprese6. Le associazioni e le fondazioni: l'acquistano mediante riconoscimento concesso condecreto del presidente del Consiglio dei Ministri-ministeriale su domanda degli interessatiaccompagnata da coppia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto7. Con il riconoscimento l'ente acquista la personalità giuridica e quindi l'autonomiapatrimoniale perfettaLe associazioni di volontariato:il volontariato è attività personale,

spontanea e gratuita che viene prestata tramite tali organizzazioni senza fini di lucro, per solidarietà. Per aver diritto all'iscrizione occorre che nell'atto costitutivo e nello statuto, redatti per iscritto con sottoscrizione autenticata, venga esplicitamente prevista l'assenza di lucro. Quelle prive di personalità giuridica possono acquistare beni mobili registrati ed immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Tali beni, in caso di scioglimento, sono devoluti ad altre associazioni operanti in analogo settore. Se acquista la personalità giuridica gode dell'autonomia patrimoniale perfetta. Associazioni non riconosciute o di fatto: esse non hanno fini lucrativi ma sono comunque meritevoli di tutela. Siamo di fronte ad una organizzazione di più persone e mezzi al fine di conseguire questo scopo non lucrativo. Tale associazione si costituisce con una manifestazione di volontà e quindi con un contratto costitutivo che

È un contratto plurilaterale-aperto, che non richiede cioè una forma particolare (salvo se tale forma è richiesta per i beni conferiti, perché se per esempio si conferiscono beni immobili è necessaria la forma scritta). Accanto all'atto costitutivo abbiamo lo statuto che regola l'attività interna dell'associazione. L'associazione che non ha richiesto o non ha ottenuto il riconoscimento viene denominata associazione non riconosciuta o di fatto (per esempio partiti politici, sindacati che anche se la costituzione prevede la registrazione quindi anche l'acquisto della personalità giuridica, loro sono rimasti enti di fatto).

Gli organi di tale associazione devono essere gli stessi dell'associazione riconosciuta, cioè l'assemblea e gli amministratori. La legge del 1997 ha eliminato la necessità di autorizzazione per l'acquisto di beni immobili (o per il diritto su beni immobili).

  1. nonchél'autorizzazione per l'acquisto di donazioni o successioni ereditarie. Fanno parte del fondocomune i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi.
  2. Comitati: sono organizzazioni di persone che raccolgono fondi mediante pubblica sottoscrizione consentendo di perseguire uno scopo non egoistico. Promotore e chi lo organizza e oblatori sono i sottoscritti.
  3. Atto costitutivo e forma: società non riconosciuta distinzione tra comitato è associazione non riconosciuta: i fondi raccolti devono essere destinati a tale scopo sin dall'inizio il comitato ha una autonomia patrimoniale perfetta quindi ha una stabilità personale-solidale a meno che non richiede il riconoscimento governativo
  4. Associazione riconosciuta: organizzazioni di più persone per conseguire uno scopo ideale comune atto costitutivo: la legge richiede l'atto pubblico e insieme allo statuto deve contenere determinati elementi, per esempio la denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, i diritti e gli obblighi degli associati. Tale associazione viene iscritta nel registro delle persone giuridiche dopo aver ottenuto il riconoscimento. Organi: l'assemblea e gli amministratori che non solo amministrano la società ma la presentano. La qualità di associato non è trasmissibile. Essa può venire meno per due cause. Primo per recesso e secondo per esclusione per gravi motivi. Se questo succede allora l'ex associato non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né sul patrimonio dell'ente. Estinzione: la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, o quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Liquidazione: dichiarata l'estinzione si procede alla liquidazione del patrimonio. Devoluzione dei beni: i beni che restano dopo che è stata esaurita la liquidazione sono devoluti inconformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Fondazione o istituzione: è una organizzazione che ha lo scopo di gestire un patrimonio destinato da un fondatore (una persona) al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità. Infatti l'atto costitutivo è unilaterale anche se dovesse essere fatta per atto pubblico o per testamento. Bisogna dire che il negozio di fondazione non ha carattere patrimoniale. Con esso si manifesta la volontà di costituire l'ente a differenza del negozio di dotazione che ha carattere patrimoniale e con esso si trasferiscono i beni (patrimonio) per la destinazione dello scopo. L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento. La fondazione diventa soggetto di diritto con il riconoscimento governativo. Dalla fondazione manca l'assemblea però ha bisogno di amministratori che gestiscono patrimonio. Atto costitutivo = attopubblicostatutotrasformazione: quando lo scopo è esaurito o impossibile o il patrimonio divenuto insufficiente, l'autorità governativa può provvedere alla trasformazione dell'associazione. Corporazioni: l'elemento più rilevante è l'organizzazione di persone per conseguire uno scopo comune. Se lo scopo è speculativo = società commerciale, se lo scopo è ideale = associazione. Istituzione: l'elemento più rilevante è il patrimonio. a. se il patrimonio è destinato al conseguimento di uno scopo determinato = fondazione b. se è destinato ad uno scopo predeterminato (non egoistico) ma viene raccolto su iniziativa di promotori presso il pubblico mediante pubblica sottoscrizione = comitati Enti senza personalità giuridica (associazioni di fatto) autonomia patrimoniale imperfetta per i debiti: rispondono illimitatamente e solitamente i soci per le obbligazioni sociali i creditori: beneficio di preventiva

Esclusione del patrimonio sociale. Prima i creditori agiscono sul patrimonio e se è insufficiente essi possono agire sul patrimonio personale dei soci.

Enti con personalità giuridica:

  1. Società commerciali di capitali: acquisto della personalità giuridica automatico mediante iscrizione nel registro delle imprese. Per i debiti dell'ente risponde l'ente stesso con il suo patrimonio e se non è sufficiente i creditori non possono rifarsi sul patrimonio personale degli associati.
  2. Associazioni commerciali riconosciute: acquisto mediante riconoscimento governativo (decreto ministeriale). Acquisto di personalità giuridica = autonomia patrimoniale perfetta. I creditori personali degli associazioni possono far valere i loro crediti sulla quota che non spetta al socio loro creditore fino a che dura l'ente.

Enti:

  1. Corporazioni (organizzazione per uno scopo comune) = società commerciali e associazioni
  2. Istituzioni (patrimonio) = fondazioni

(con personalità giuridica) e comitati (senza personalità giuridica)

enti senza persona giuridica= autonomia patrimoniale in perfetta

enti con personalità giuridica= autonomia patrimoniale perfetta= società commerciale di capitali è associazione commerciali

Differenze tra associazioni:

Riconosciute:

  1. Patrimonio: appartiene associazione non ai singoli sul quale possono agire creditori dell'associazione e non quelli dei singoli
  2. Acquisto: possono comprare beni mobili e immobili a titolo oneroso o gratuito. Accettano donazioni, legati e eredità senza autorizzazione governativa
  3. Obbligazioni: dalle obbligazioni assunte rispondono solo l'associazione con il suo patrimonio
  4. Rappresentanza: ancora presentati che agiscono in nome è per conto dell'associazione
  5. Registrazione: negli appositi registri
  6. Controllo: sottoposte al controllo dell'autorità governativa

Non riconosciute:

  1. Fondo comune: su quale possono soddisfare
le proprie ragioni i creditori dell'associazione. Non si può chiedere la densione. 2. Acquisto: acquistano beni mobili e immobili solo a titolo oneroso 3. Obbligazioni: per quelle assunte da persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune Le situazioni possessorie 1. IL POSSESSO Il legislatore, definisce il possesso, come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Il possesso si qualifica di solito come situazione di fatto. Il possesso è un atto giuridico, cioè una fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche. Consiste in un comportamento diretto al godimento e all'utilizzazione (attuali e future) di un bene. Accanto a quest'elemento materiale oggettivo, vi è un altro elemento psicologico, detto animus possidenti, cioè l'intenzione del possessore di usare la cosa in

qualità di proprietario, usufruttuario, enfiteuta ecc. Quest'elementos

Dettagli
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Masi Antonio.