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CAPITOLO 9_ARTICOLAZIONI INTERNE AL LAVORO SUBORDINATO

81. Le differenziazioni di disciplina nell'ambito del lavoro subordinato e il modello base del lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'impresa.

Il problema della graduazione delle tutele non si pone soltanto nel confronto tra lavoro subordinato ed altri tipi di lavoro ma anche all'interno del lavoro subordinato, è la legge che regola organicamente determinati rapporti oppure limita in origine il campo di applicazione di alcune tutele o le deroga successivamente in presenza di certe condizioni. Ma anche l'autonomia collettiva concorre ampiamente alla differenziazione della disciplina, sia mediante diversi contratti di categoria o territoriali o aziendali, sia derogando in determinate situazioni alcune tutele legali su autorizzazione della legge medesima, comunque, l'ordinamento vigente prevede una disciplina del rapporto di lavoro subordinato assai articolata. Il modello base di disciplina è dettato dal codice civile a proposito del lavoro subordinato nell'impresa (art.2094 e ss.) e riprende la precedente normativa sull'impiego privato integrandola con alcune acquisizioni della contrattazione collettiva corporativa.

Nel sistema del codice questa disciplina si applica, con il limite espresso dalla compatibilità con la specialità del rapporto, anche al lavoro subordinato con datori non imprenditori (articolo 2239 cod. Civ.), al lavoro a domicilio (art. 2128 cod. Civ.) ed all'apprendistato(art 2134 Cod Civ). I rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici e le imprese esercitate dagli altri enti pubblici erano e sono sottoposti allo stesso regime dei rapporti con gli imprenditori privati ( art. 2093 Cod. Civ.), mentre per i rapporti di lavoro con lo Stato e con gli enti pubblici non economici la disciplina codicistica era applicabile solo in mancanza di diversa regolamentazione legale (articolo 2129 Cod. Civ.), ma ormai è intervenuta la privatizzazione di quasi tutti tali rapporti. Solo il lavoro nautico aveva e conserva la sua peculiare disciplina nel codice della navigazione, pur ormai integrata con alcune tutele comuni.

Dall'entrata in vigore della costituzione, il modello centrale del lavoro nell'impresa si è progressivamente arricchito di importanti tutele (tutele aggiuntive), talvolta di generale applicazione, talvolta riservate a determinate imprese.

. Tutta questa differenziazione dei rapporti di lavoro subordinato ha generato complicazioni nell'ordinamento, così che il legislatore ha voluto flessibilizzare le condizioni di impiego della manodopera dove erano troppo forti le rigidità normative. Così, ad esempio, l'esigenza dell'imprenditore di instaurare rapporti di lavoro temporanei, onde disporre di un'organizzazione elastica e perciò più adatta ad affrontare le variazioni del mercato, e la competizione internazionale, ha determinato non solo un sensibile ridimensionamento delle sfavore legale per il contratto a termine, ma anche l'introduzione di nuovi modelli del contratto di formazione e lavoro, del contratto di inserimento e della somministrazione di lavoro a termine. È sempre al fine di rendere utilizzabile ogni occasione di lavoro, svuolta a prescindere dalla durata nel rapporto ma della prestazione, è stato regolato anche il lavoro e lavoro parziale ed il lavoro intermittente.

83. Dalla rigidità alla ricerca della flessibilità: lavoro a termine, somministrato, a tempo parziale, intermittente, ripartito

83.1 Il lavoro a termine

Il codice civile del 1865 disponeva che " nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa” (art. 1628), al fine di evitare rapporti a vita pericolosamente simili al lavoro servile. Tuttavia era diffusa la prassi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che veniva legittimata anche dalla giurisprudenza provvisoria in virtù della riconosciuta facoltà di disdetta idonea ad escluderne un vincolo perpetuo. Attenuandosi nell'evoluzione sociale tale rischio di ritorno ai rapporti servili, formandone volgeva in una sorta perpeuo per il lavoro a tempo indeterminato che sotclav a l'interesse alla continuità dell'occupazione e privava il dipendente della tutele riservate al rapporto a tempo indeterminato. Questa linea veniva notevolmente rafforzata con la legge 230 del 1962, le cui disposizioni assorivanob quella dell'articolo 2097 cod.civ. conseguentemente abrogate.

La legge imponeita la forma scritta per la pattuzione del termine, consentita solo in alcune ipotesi tassative (ad esempio, attività stagionali, opere e servizi di carattere straordinario ad occasionale). In mancanza di questi requisiti formali e sostanziali il contratto si reputava a tempo indeterminato. Dopo qualche anno si arrivò alla tutela reale contro il licenziamento ingiustificato (1970), sicché i suoi effevi divenivano dirimenti, in quanto la dichiarazione di illegittimità del termine dava luogo ad un rapporto a tempo indeterminato stabile. Dalla legge degli anni 70 l'ordinamento invertiva nuovamente la rotta, con una progressiva riduzione delle precedenti rigidità, es consentiva li lavoro a termine per le "punte" di attività aziendale previa autorizzazione amministrativa peraltro non necessaria nel settore del trasporto aereo e del turismo stagionale. Veniva abrogata anche una richiesta di referendum abrogativo dell'intera disciplina vincolistica che non è costituziomnalmente obbligata (Corte costituzionale n. 41 del 2000) ma la Corte Costituzionale n. (41 delle costitu](Corte costituzionale 2000) era la Corte Costituzionale (n. 41 delle costiuzio. 2000) 2000

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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