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Diritto del lavoro - Il rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il diritto del rapporto individuale: origini e caratteri fondamentali

Una prima fase (metà '800), caratterizzata da uno scarno intervento legislativo in materia di rapporto di lavoro subordinato e dalla repressione penale dell'attività sindacale. Il diritto del lavoro si articola in tre parti fondamentali: il diritto del rapporto individuale di lavoro, il diritto sindacale, il diritto della previdenza sociale. A far da collante dell'intero corpo giuslavoristico è il primo di questi, che segna e accompagna l'emergere e il consolidarsi, prima nella dimensione economica, poi, in quella giuridica, della figura del lavoratore subordinato, cioè per dirla con le parole dell'art. 2094 c.c., di colui che si impegna a prestare il proprio lavoro... alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. Tant'è che potrebbe sembrare più corretto parlare non di diritto del lavoro tout court, ma di diritto del lavoro subordinato, lasciando fuori quello autonomo, cioè quello di chi, almeno formalmente, dipende solo da se stesso, trovando la sua fattispecie codicistica non nell'art. 2094, ma nell'art. 2222 c.c. sul contratto d'opera.

Il codice civile del 1865 riconduceva l'attività lavorativa entro lo schema della locazione di opere. Mentre la locatio operis (lavoro autonomo) trova una certa disciplina, la locatio operarum (lavoro subordinato) praticamente non era disciplinata (in conformità all'ideologia liberale, ispirata al principio di libertà di concorrenza, secondo cui doveva essere il mercato a fissare i salari e le condizioni di lavoro in generale, e non la legge). In tale ambito dunque dominava l'autonomia privata, con un'unica grande eccezione; quell'articolo 1628, secondo il quale la locazione delle opere e dei servizi poteva avvenire solamente a tempo determinato e che vietava esplicitamente di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù della gleba o alla schiavitù. E sempre in un'ottica liberista va letta la repressione penale dell'attività sindacale ad opera del codice penale sardo del 1859, esteso dopo l'unità d'Italia a tutta la penisola ad eccezione della Toscana.

La seconda fase (quella della c.d. legislazione sociale), tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 è caratterizzata, sotto il profilo penale, dalla fine della repressione penale dell'attività sindacale, e sotto il profilo civile, dalla promulgazione di alcune leggi in materia di lavoro volte a disciplinare alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro. Le spinte al cambiamento in questa fase furono determinate dall'aggravarsi della questione sociale (conseguente alla rivoluzione industriale avviata nel 1760), che, a dire il vero, nel nostro paese viene ad avere come protagonista il salariato dell'agricoltura (il bracciante) ancor prima che quello dell'industria (l'operaio).

L'aggravarsi della questione sociale portò all'approvazione di norme volte ad affrontare due piaghe sociali sorte nella prima industrializzazione: lo sfruttamento delle donne e dei fanciulli ed il trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie professionali sulle spalle dei soli lavoratori lesi. Si trattava di una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del codice civile, per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro. La legislazione sociale si può dunque definire come un sistema di norme rivolte alla disciplina, non del contratto di lavoro, ma di talune condizioni economico-sociali ad esso legate; un insieme di leggi che si affiancarono alla codificazione civile del 1865 e che si presentava in posizione eccezionale, come risposta dell'ordinamento alla questione sociale, sorta per effetto del processo di industrializzazione.

Sempre in quest'ottica di maggiore attenzione alle istanze dei lavoratori, visti quale categoria debole, si può inquadrare la depenalizzazione dell'attività sindacale: Il codice Zanardelli del 1889 elimina il reato di coalizione ed inaugura un periodo di tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, che sarà destinato a durare fino al fascismo.

Per trovare la prima legge che si faccia carico di regolamentare organicamente il rapporto di lavoro individuale dobbiamo aspettare il d. lgs. 1919 n. 112 (sostituito poi dal R.d.l. 1924 n. 1825), il quale disciplina il contratto di impiego privato. Con questa legge il legislatore fornisce agli impiegati privati uno status giuridico organico, tendenzialmente comparabile a quello già introdotto per gli impiegati pubblici. Nonostante sia limitata al solo lavoro impiegatizio, questa legge è considerata storica, non solo perché vi si ritrova una prima definizione di contratto di lavoro subordinato, ma anche perché contiene una disciplina anticipatoria rispetto a quella codicistica del 1942, caratterizzata dalla sua inderogabilità unilaterale, cioè la totale e assoluta preclusione di qualsiasi modifica in peius da parte dell'autonomia collettiva ed individuale.

E qui risalta in tutta la sua chiarezza la devianza del diritto del contratto/rapporto di lavoro rispetto al diritto civile, nel cui ambito e contesto rimane sempre radicato il principio fondamentale della parità formale dei contraenti legittimati a trovare autonomamente e liberamente il punto di compromesso dei loro interessi, principio fondamentale che viene messo in discussione per tenere conto della disparità sostanziale fra datore di lavoro e lavoratore. Da qui il caratterizzarsi del diritto del lavoro come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto.

Il periodo corporativo

Questa fase, coincidente col ventennio fascista, si caratterizza per un irrigidimento dell'intera struttura sindacale e per l'illiceità di qualsiasi forma di conflitto (sciopero o serrata). Con la legge n. 563 del 1926 l'intero sistema sindacale viene ingabbiato. La legge riconosceva formalmente la libertà sindacale; tuttavia un solo sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal governo, con attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico (da qui la possibilità per lo Stato di esercitare in controllo penetrante sui sindacati). E solo i sindacati così riconosciuti concludevano contratti collettivi che assumevano efficacia per l'intera categoria (erga omnes), con effetti simili alle norme di legge.

Il legislatore penale intervenne in modo incisivo, qualificando come reati sia lo sciopero che la serrata (codice Rocco del 1930). Con il corporativismo dunque i sindacati vengono trasformati in organi burocratici, privi di spinta conflittuale e di effettiva rappresentatività.

La costituzione

Con la caduta del fascismo (1943), la conseguente fine del corporativismo e l'emanazione della costituzione (1948) si apre una nuova fase storica dello sviluppo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Si riafferma la libertà di organizzazione sindacale e tale libertà di attività sindacale viene ulteriormente valorizzata dal riconoscimento del diritto di sciopero.

Prendendo in considerazione le fonti del diritto è possibile evidenziare come la rilevanza della materia del diritto del lavoro sia cresciuta nelle varie fasi che ne hanno caratterizzato l'evoluzione. La prima fase si caratterizza per un forte astensionismo legislativo; durante la fase della legislazione sociale, il diritto del lavoro diviene oggetto di una produzione normativa che si caratterizza per la sua eccezionalità rispetto al diritto civile; con il codice civile del 1942 la disciplina del rapporto di lavoro perde il suo carattere di eccezionalità e viene inclusa nella codificazione unificata del diritto privato del 1942. Infine con la costituzione, i principi fondamentali che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro trovano una definitiva e più alta consacrazione nel testo costituzionale.

Sono molti i principi inerenti il diritto del lavoro che trovano formale consacrazione nella costituzione; l'art. 1 assume a valore base dell'ordinamento repubblicano il lavoro, inteso in senso ampio, cioè rappresentativo di ogni attività socialmente rilevante; l'art. 4,1 riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro.

Oltre a questi principi, di portata più generale, nella Parte prima del titolo 3° ve ne sono altri, i quali si occupano in maniera ancor più incisiva del rapporto di lavoro e del fenomeno sindacale. Tra questi spiccano per importanza e rilievo:

  • L'art. 35 pone a carico della repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
  • L'art. 36 consacra il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente al sostentamento suo e della famiglia, il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite ed infine rinvia alla legge la fissazione della durata massima della giornata lavorativa.
  • L'art. 37 sanziona una disciplina di tutela per la donna lavoratrice e per i minori.
  • L'art. 39 sancisce 3 principi fondamentali:
    • La libertà (e quindi la pluralità) sindacale come fondamento delle relazioni industriali;
    • La registrazione del sindacato ed il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce;
    • L'attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati, costituite in proporzione ai loro iscritti.

La valorizzazione dell'attività sindacale è poi rafforzata dal riconoscimento del diritto di sciopero operato dall'art. 40. Non è senza significato poi che l'art. 41 afferma che la libertà di iniziativa economica non possa esercitarsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana. Se ne è infatti dedotto che il testo costituzionale abbia prefigurato un diverso equilibrio fra i due fattori della produzione, lavoro e capitale, più favorevole al lavoro di quanto potesse esserlo precedentemente (per il suo essere mezzo di sostentamento insostituibile). Da qui una rilettura degli artt. 2094 e ss. c.c., che li reinterpreterà alla luce del nuovo equilibrio stabilito dalla Costituzione. Se prima quel complesso di articoli costituiva il diritto del rapporto individuale inscritto nel codice civile ed era considerato più o meno alla pari con gli altri corpi di articoli ricondotti al codice civile, alla luce della costituzione, quegli articoli acquistano un rilievo particolare, proprio in forza dell'essere quello del lavoro il rapporto inter-privato di maggior peso costituzionale.

Va detto tuttavia che spostare il punto di equilibrio fra lavoro e capitale non equivale ad escludere l'inevitabile carattere compromissorio del diritto del lavoro. Se dunque è vero che il diritto del lavoro è innanzitutto una tecnica protettiva di un soggetto soprattutto sul piano socio-economico e, quindi, un diritto distributivo di garanzie e di risorse, non si può trascurare che esso è anche un diritto della produzione, cioè una disciplina dei ruoli e delle modalità del produrre in una società sviluppata.

La legislazione post-costituzionale

Dalla normativa paternalista-individualista degli anni '50 e '60 a quella garantista-promozionale dello Statuto dei lavoratori. In un clima di inattuazione delle disposizioni costituzionali e di ripulitura del codice civile dalle incrostazioni corporative, con una riutilizzazione a tutto campo delle categorie civilistiche, matura la prima stagione post-costituzionale del diritto del lavoro, quella paternalista-individualista, che così viene definita per l'interventismo sul piano individuale fra la fine del decennio ’50 e l'inizio degli anni ’60.

La successiva stagione matura nelle intemperie della sequenza conflittuale 1968/1973, ormai entrata nella storia con l'etichetta del suo climax, l'autunno caldo del '69. Ed è in questo clima che vede la luce uno dei più importanti interventi legislativi dell'intero periodo repubblicano; lo Statuto dei lavoratori del 1970; un testo caratterizzato dall'intento di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Costituzione, anche all'interno dei luoghi di lavoro, non solo garantendo la presenza del sindacato, ma anche tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore.

Per quanto rilevante tuttavia lo Statuto presenta un limite genetico; quello di essere stato costruito a misura del lavoratore “tipico”, occupato nella grande e media industria, con un contratto a tempo indeterminato e ad orario pieno, tralasciando le differenti situazioni lavorative. Di lì a qualche anno, viene a fare da sostegno allo Statuto la L. n. 533 del 1973 sulle controversie individuali di lavoro, che assicura al nuovo diritto sostanziale un nuovo rito, più consapevole dello squilibrio capitale-lavoro, più spedito, più effettivo.

Il passaggio dagli anni '70 agli anni '80: dall'emergenza alla flessibilità

Il primo shock petrolifero danneggiò severamente l'economia italiana, dando vita ad un periodo di stagnazione del prodotto interno lordo e di inflazione, con una pesante ricaduta in termini di disoccupazione.

Decolla così nella seconda metà degli anni '70 una c.d. legislazione dell'emergenza, tesa ad accompagnare la ristrutturazione industriale con una mobilità dei lavoratori dai settori in ridimensionamento a quelli in sviluppo, e a favorire l'entrata sul mercato del lavoro dei giovani per via dei contratti flessibili, quali quelli di formazione e lavoro; nonché a contenere la dinamica della scala mobile per decelerarne la ricaduta inflativa. La scala mobile era un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione dei lavoratori dipendenti, agganciato all'aumento del costo della vita; l'aumento del costo della vita era a sua volta determinato sulla base della variazione del prezzo di alcuni beni di consumo (il paniere).

Lo scopo dell'introduzione della scala mobile doveva essere quello di mantenere inalterato il potere d'acquisto salariale. A questo scopo dal 1946 fu prevista in Italia, sulla base della contrattazione collettiva, la presenza di una quota integrativa del salario detta indennità di contingenza il cui importo, oltre a essere proporzionato a fattori quali l'età o la qualifica del lavoratore, veniva periodicamente rivalutato in base alle variazioni intervenute nei prezzi di alcuni beni e servizi ritenuti rappresentativi dei consumi della famiglia tipo (paniere). Tuttavia lo stesso meccanismo della scala mobile innescava a sua volta dinamiche inflazionistiche, in relazione alla sue connessioni con il PIL. Infatti un aumento dei salari al di sopra della produttività (per quanto in linea con l'inflazione corrente) è causa di nuova inflazione. Se aumentano i salari e l'utile rimane invariato si genera un aumento della moneta circolante non corrisposto da una crescita della ricchezza prodotta e dunque, una spirale inflazionistica.

Questa legislazione dell'emergenza mirava a favorire la difesa e la crescita dei livelli di occupazione, prevedendo l'estensione, sia pure controllata e contrattata, delle forme di impiego flessibile della forza-lavoro (contratto a termine e a tempo parziale; contratto di formazione e contratti di solidarietà).

Inoltre nel corso degli anni '70 matura un profondo cambiamento nel ruolo dello Stato nelle relazioni industriali. Da mediatore che cerca di garantire le regole del gioco, lo Stato diviene un “giocatore” nelle dinamiche delle relazioni industriali e vi interviene quale gestore di risorse proprie, richiedendo ai sindacati comportamenti di moderazione, specie salariale e di contenimento della conflittualità; e ai datori di lavoro richiede un tasso elevato, o almeno regolare, d’investimento. Tra i 3 attori delle relazioni industriali si realizza in tal modo quello che è stato definito “scambio politico”. La concertazione e l'intervento pubblico dunque danno vita allo scambio politico, i cui primi frutti possono essere intravisti nei protocolli triangolari del '77, dell'83 (protocollo Scotti) e dell'84 (protocollo di S. Valentino, che inferse il primo duro colpo al meccanismo della scala mobile).

I primi anni '80 conoscono una relativa stabilizzazione, che fa da sfondo all'esperienza triangolare dell'83/'84. Inoltre si assiste ad un mutamento della struttura produttiva ed occupazionale (che influirà sulla legislazione); cioè il passaggio da un modello di sviluppo industriale ad un terziario, nel contesto di un’accelerata informatizzazione e di una crescente competizione mondiale. La legislazione caratterizzata da emergenzialità si converte alla flessibilità, come risposta strutturale ad un cambiamento continuo dei mercati. A posteriori è possibile individuare almeno 3 elementi di novità destinati a segnare a tutt’oggi il diritto del lavoro.

  • La concertazione triangolare – la diretta partecipazione del governo nella negoziazione triangolare (i protocolli) testimonia la crescente rilevanza della spendita di risorse pubbliche nella trattativa fra le parti sociali. Questo intervento pubblico è determinato in gran parte dalla necessità di porre un freno alle dinamiche inflazionistiche innescate dalla scala mobile ed in quest'ottica si collocano alcune misure, (es. “tetti massimi” per i trattamenti dei lavoratori), inderogabili, non solo in peius, ma anche in melius.
  • La moltiplicazione dei “tipi” di rapporto – la terziarizzazione e informatizzazione della struttura produttiva e occupazionale ha determinato (oltre ad una frammentazione dell’impresa) una moltiplicazione della domanda
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniel Bre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof dell'olio matteo.
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