La tutela del credito
Il debitore inadempiente può essere condannato all'esecuzione in forma specifica e al risarcimento per equivalente. L'art. 1240 afferma che sul patrimonio del debitore si applica una garanzia generica, data dalla regola che tutto il patrimonio del debitore è soggetto alla garanzia dei debiti di quest'ultimo.
Par condicio creditorum
Questa regola la confrontiamo con altre due regole:
- Par condicio creditorum (art. 2741): I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione (cioè privilegio, pegno e ipoteca).
Esempio: Nel momento in cui il soggetto non paga, non paga neanche il risarcimento conseguente al suo inadempimento, ha una serie di creditori come il comune per es. per non aver pagato l'IMU, oppure avrà come creditori i fornitori perché non ha pagato le materie prime che gli servivano per svolgere la sua attività di impresa ecc. Mettiamo caso che sono 3 creditori, tutti e 3 creditori si trovano, secondo la regola generale, nella stessa posizione, nel momento in cui il patrimonio di questo soggetto viene venduto agli incanti, ognuno di questi creditori avrà diritto allo stesso modo, in modo paritario, a soddisfarsi sul ricavato della vendita di quel bene.
Mettiamo che si realizza una somma di 100.000 euro e nei confronti dei creditori, come sarà calcolata la quota da assegnare a ciascuno? In maniera proporzionale. Ognuno ha diritto a un terzo, perché i creditori sono 3 e questi 100.000 dovranno essere divisi in 3. Questa è la par condicio creditorum, però cosa dice il codice? Salve le cause legittime di prelazione. Se uno di questi 3 creditori è il comune ha dei crediti privilegiati, con un debito di 20.000 euro, saranno sottratti a tutti gli altri creditori e il comune dovrà essere pagato per intero, e gli altri si ripartiscono la somma che resta, sempre in modo proporzionale. Se in più anche la banca gli aveva fatto un prestito, cosa succede? Bisogna soddisfare prima il comune perché i privilegi prevalgono sull'ipoteca, poi la banca e poi quello che resta verrà ripartito tra i creditori che si chiamano chirografari = significa che non sono assistiti da nessuna garanzia reale.
Divieto del patto commissorio
Il divieto del patto commissorio turba la par condicio creditorum, è quel patto in relazione al quale il debitore si impegna nel caso di inadempimento a trasferire, il bene oggetto della garanzia. In questo caso, invece di far vendere il bene agli incanti, se fosse possibile inserire questo patto commissorio, il bene passerebbe subito nelle mani del creditore garantito e questo finirebbe col turbare la par condicio creditorum.
È vero che chi ha una causa legittima di prelazione viene preferito nel soddisfacimento della propria pretesa agli altri creditori, però se della vendita del bene rimane qualche quota, questi potranno comunque servire per soddisfare gli altri creditori, invece se c'è un automatismo fra la garanzia, l'inadempimento, e il trasferimento del bene oggetto della garanzia del debitore in quel caso non si passerà neanche dalla vendita degli incanti e quindi gli altri creditori non avranno diritto a soddisfarsi sul residuo del ricavato della vendita agli incanti di quel bene. Il creditore ha un vantaggio, se io so che tu non mi paghi, quel bene può passare nel mio patrimonio, quindi sarò più incentivato a farti credito. Se le parti si accordano con il trasferimento immediato del bene il creditore ha un immediato soddisfacimento della sua pretesa.
Patrimoni separati
Sempre l'art. 2740, ci dice che il patrimonio del debitore rappresenta la garanzia generica per tutti i creditori è una regola forte, e inizialmente non erano previsti i patrimoni separati, mentre oggi sono numerosi, perché se una parte del patrimonio del debitore viene destinata ad uno scopo e separata dal resto, i creditori non potranno più aggredirla e questo rappresenta una diminuzione della garanzia a favore dei creditori, tant'è che il secondo comma dell'art. 2740 dice: le limitazioni della responsabilità patrimoniale generica non sono ammesse, se non nei casi previsti dalla legge come ad esempio: una società che può destinare una parte del suo patrimonio ad un perseguimento di uno scopo particolare, poi un altro caso dato dall'art. 2645 per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela si possono creare dei patrimoni separati, e poi la legge sul dopo di noi, cioè l'ipotesi che prevede che i genitori possono costituire dei fondi destinati al mantenimento dei figli disabili, oppure le fondazioni ecc.
Mezzi di conservazione della garanzia
Il legislatore ha previsto 2 azioni che hanno la funzione di conservare la garanzia, di mantenere integra la garanzia patrimoniale.
- Azione surrogatoria
- Azione revocatoria
Azione surrogatoria
Con l'azione surrogatoria il creditore può chiedere di essere sostituito nell'esercizio dei diritti (di credito o potestativi) e delle azioni che il debitore gode nei confronti dei terzi, purché si tratti di diritti o azioni aventi contenuto patrimoniale e che per loro natura non devono essere esercitati direttamente dal titolare. Il presupposto è che si tratti di diritti di credito e potestativi. Cioè si deve trattare di diritti o di azioni che il debitore ha nei confronti dei terzi e che hanno natura patrimoniale.
Surrogazione = Sostituzione
Essa prevede la possibilità che i creditori chiedano al giudice di sostituirsi al debitore stesso nell'esecuzione di un'azione o nell'esercizio di un diritto.
Esempio: Se io ho dato in locazione gli appartamenti che si trovano all'interno di un immobile, e le persone che si trovano all'interno sono dei cattivi pagatori, e non ho voglia di incrementare il mio patrimonio perché so che tanto è destinato ai miei creditori, trascuro di riscuotere i canoni di locazione.
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