Diritto internazionale privato
La tutela transnazionale del credito - De Cesari
Il diritto internazionale privato è composto da norme giuridiche nazionali, tradizionalmente riguardanti il diritto privato; riguarda dei rapporti giuridici con elementi di estraneità rispetto allo stato (ovvero ad esempio la diversa cittadinanza delle parti).
Le norme di diritto internazionale privato sono volte ad individuare:
- Legge da applicare: se applicare o meno la lex fori, cioè dello stato dove avviene il rapporto giuridico
- Giurisdizione: quale è il giudice competente
- Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere.
Fonti del diritto internazionale privato
Le fonti del dip, che sono tra loro in ordine gerarchico, sono:
- Legge nazionale: per l’Italia è la legge 218/1995, la legge di riforma del dip, che raduna tutte le norme: prima infatti erano sparse tra le preleggi (abrogate), nel codice della navigazione, nel codice di procedura civile, ecc. Si applica in via sussidiaria rispetto a regolamenti e convenzioni (va comunque rivista e riformata); ci sono comunque delle norme di applicazione necessaria, ovvero casi in cui va applicata tassativamente la legge italiana (non ce n’è un numero chiuso), ad esempio per quanto riguarda le norme sul diritto del lavoro. Non sono, inoltre, applicate leggi che siano contrarie all’ordine pubblico: l’effetto, però, può essere comunque riconosciuto. Ad esempio non è ammesso il ripudio, ma è riconosciuto il suo effetto, per tutelare la moglie ripudiata, vista come una moglie divorziata.
- Convenzioni, stipulate da tutti gli stati dell’Unione Europea, definite quasi convenzioni comunitarie, anche se restano accordi internazionali. Si tratta ad esempio di:
- Convenzione di Roma del 1980, che tratta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
- Convenzione di Bruxelles 1968, che riguarda competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- Regolamenti, che sono atti di derivazione europea, per i quali non servono ratifiche e adesioni poiché l’Unione Europea ha competenza legislativa in ambito di dip (gli stati le hanno ceduto parte della loro sovranità), grazie a quanto deciso nel Trattato di Amsterdam (una delle modifiche del Trattato di Roma). Prevalgono sul diritto interno.
- Regolamento 44/2001. È una trasformazione in regolamento, con aggiornamento, della Convenzione di Bruxelles; riguarda quindi competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- Regolamento 2201/2003: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e su adozione, filiazione, ecc.
- Regolamento 593/2008: legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- Regolamento 1259/2010: divorzio.
- Regolamento 650/2012: testamento e successioni.
Elementi delle norme di diritto internazionale privato
Le norme di dip contengono due elementi:
- Fattispecie da regolare (matrimonio, contratto, ecc.)
- Criteri di collegamento, ovvero circostanze del fatto da regolare che servono a individuare l’ordinamento nazionale al quale rinviare per disciplinare fatti e rapporti con elementi di estraneità rispetto al proprio ordinamento. Collegano quindi il rapporto da regolare con l’ordinamento nazionale.
I criteri di collegamento sono molti, scelti in base al contesto o comunque per scelte di politica legislativa; possono essere in rapporto di:
- Di concorso successivo: scala di criteri, se il primo non va bene, c’è il successivo e così via.
- Alternativo: il giudice può scegliere quale applicare.
È comunque sempre possibile, per le parti, stabilire il proprio criterio, al momento della stipulazione del contratto. Esempi di criteri di collegamento sono:
- Cittadinanza (o meglio, oggi, residenza abituale)
- Luogo in cui è avvenuto il fatto (per le obbligazioni non contrattuali)
- Luogo in cui è situato un bene (per i diritti reali)
- Luogo di esecuzione dell’obbligazione.
Esecuzione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo
44/2001 (Campliglio). È detto regolamento doppio poiché le norme riguardano sia la giurisdizione che il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere. Il campo (perimetro) di applicazione, ovvero le materie disciplinate, è relativo alla materia civile e commerciale, non ad altre materie contenute in altri regolamenti. Non ci sono norme sulla legge applicabile, poiché esse sono contenute in altri regolamenti.
Contiene invece norme sulla giurisdizione, ovvero per decidere a quale giudice rivolgersi; a volte le parti possono sceglierlo in anticipo, tramite la clausola di giurisdizione all’interno del contratto. Questa autonomia delle parti è detta proroga di giurisdizione.
Questo regolamento è detto anche Bruxelles I, poiché è stato in esso trasfuso il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968, la quale aveva lo stesso titolo; essa era una Convenzione, pertanto legava solo gli stati che avevano aderito. Il suo contenuto è stato quindi trasformato in legge, obbligatoria per tutti gli stati dell’Unione Europea (poiché appunto essa ha competenza legislativa in ambito di dip).
Inoltre, il regolamento stesso è oggetto di revisione, ultimamente; verrà rifuso in un nuovo regolamento, il 1215/2012, che entrerà in vigore il prossimo gennaio (10.01.2015).
Principi dell'Unione Europea
In Unione Europea vigono i principi di:
- Mutua fiducia tra i giudici degli stati membri
- Equivalenza delle giurisdizioni nazionali.
Alla base di ciò vi sta il riconoscimento automatico delle decisioni pronunciate nello spazio giudiziario unico dell’Unione Europea. Le sentenze sono, quindi, efficaci ovunque in Unione Europea (MUTUO / AUTOMATICO RICONOSCIMENTO).
La giurisdizione di questo regolamento prevede un criterio generale, cioè quello del domicilio del convenuto. Per definirlo:
- Persone fisiche: bisogna fare riferimento alla legislazione nazionale.
- Persone giuridiche: bisogna fare riferimento all’art.60 del regolamento 44/2001, secondo cui si considerano la sede statutaria della società (nello statuto viene indicato il suo domicilio, ovvero la sede statutaria) o eventuali modifiche registrate, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale.
La definizione è una nozione autonoma, ovvero una nozione propria del diritto dell'UE e quindi può non corrispondere con il diritto statale. L’importanza è data dal fatto che essa vale per tutti gli stati dell'Unione Europea, permettendo un’applicazione e un’interpretazione uniforme del regolamento.
Esempio di applicazione
Poniamo che uno studio di commercialisti abbia la sede statutaria in Italia, ma la sua amministrazione centrale è a Marsiglia. Secondo questa norma, il problema della giurisdizione può essere risolto nel modo più conveniente all'attore. Il regolamento, infatti, da 3 criteri in alternativa. La conseguenza di questo fatto è che l'attore (società italiana) che fa causa al convenuto (società di Parigi che ha la sede a Marsiglia) può scegliere in base a considerazioni o materiali (ha l'avvocato che vive a Marsiglia) o giuridiche (la legge di Marsiglia è più favorevole alla condanna della società francese).
Per la scelta del criterio vi sono:
- Forum shopping, ovvero l'attore può decidere in base ai suoi interessi.
- Law shopping, cioè la scelta della legge in base alla convenienza.
Ciò, comunque, non vale solo per il settore commerciale, ma anche per altri, come quello del diritto di famiglia. In particolare il regolamento 2201/2003 in materia di divorzio, separazione e affido dei figli, prevede 7 criteri per scegliere il foro competente. Se una coppia decide di divorziare in Romania, sceglie il tribunale competente secondo il forum shopping, infatti la coppia decide così perché, ad esempio, i tempi sono molto più brevi. Oppure la coppia decide di trattare il caso secondo la legge inglese e, in questo caso, si è di fronte a un ragionamento di law shopping. Dopo il regolamento si sono verificati molti casi di “turismo-divorzile”. Diverse coppie di italiani erano aiutate da avvocati o da società apposite a divorziare all'estero, spesso in Romania perché i tempi sono molti ristretti.
In particolare una società frodava la legge in questo modo: per affrontare il divorzio in Inghilterra bisogna averne la residenza abituale. La società faceva risultare la residenza abituale in una residenza fittizia (uguale per tutti) falsificando anche le bollette che avrebbero dovuto testimoniare che la coppia aveva vissuto realmente lì. In seguito alla scoperta, i 180 divorzi sono stati dichiarati nulli per frode alla legge.
In generale, due coniugi si possono accordare sulla scelta del luogo dove effettuare il divorzio se hanno la residenza abituale comune. Normalmente è l'attore a scegliere dove far iniziare il processo. Se avessero residenza inversa, l'attore può far attivare il divorzio dov'è il convenuto ha residenza.
Il regolamento 44/2001 ha come criterio principale quello della residenza, ma prevede anche la possibilità di optare per dei fori (tribunali) alternativi che sono detti competenze speciali altre.
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