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ESEMPIO

Poniamo che uno studio di commercialisti abbia la sede statutaria in Italia, ma la sua

amministrazione centrale è a Marsiglia. Secondo questa norma, il problema della giurisdizione

può essere risolto nel modo più conveniente all'attore. Il regolamento, infatti, da 3 criteri in

alternativa. La conseguenza di questo fatto è che l'attore (società italiana) che fa causa al

convenuto (società di Parigi che ha la sede a Marsiglia) può scegliere in base a considerazioni o

materiali (ha l'avvocato che vive a Marsiglia) o giuridiche (la legge di Marsiglia è più favorevole

alla condanna della società francese).

Per la scelta del criterio vi sono:

Forum shopping, ovvero l'attore può decidere in base ai suoi interessi.

 Law shopping, cioè la scelta della legge in base alla convenienza.

Ciò, comunque, non vale solo per il settore commerciale, ma anche per altri, come quello del

diritto di famiglia.

In particolare il regolamento 2201/2003 in materia di divorzio, separazione e affido dei figli,

prevede 7 criteri per scegliere il foro competente. Se una coppia decide di divorziare in Romania

sceglie il tribunale competente secondo il forum shopping, infatti la coppia decide così perché,

ad esempio, i tempi sono molto più brevi. Oppure la coppia decide di trattare il caso secondo la

legge inglese e, in questo caso, si è di fronte a un ragionamento di law shopping.

Dopo il regolamento si sono verificati molti casi di “turismo-divorzile”. Diverse coppie di italiani

erano aiutati da avvocati o da società apposite a divorziare all'estero, spesso in Romania perché i

tempi sono molti ristetti.

Appunti di Luisa Gasparini

5

In particolare una società frodava la legge in questo modo: per affrontare il divorzio in Inghilterra

bisogna averne la residenza abituale. La società faceva risultare la residenza abituale in una

residenza fittizia (uguale per tutti) falsificando anche le bollette che avrebbero dovuto

testimoniare che la coppia aveva vissuto realmente li. In seguito alla scoperta, i 180 divorzi sono

stati dichiarati nulli per frode alla legge.

In generale, due coniugi si possono accordare sulla scelta del luogo dove effettuare il divorzio

se hanno la residenza abituale comune. Normalmente è l'attore a scegliere dove far iniziare il

processo. Se avessero residenza riversa, l'attore può far attivare il divorzio dov'è il convenuto ha

residenza.

Il regolamento 44/2001 ha come criterio principale quello della residenza, ma prevede anche la

possibilità di optare per dei fori (tribunali) alternativi che sono detti competenze speciali

alternative oppure fori speciali ed alternativi. Una norma, ad esempio, afferma che, in materia

contrattuale, la causa può essere fatta davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta

in giudizio è stata eseguita o dev'essere eseguita.

ESEMPIO

La società italiana ha acquistato una partita di frigoriferi da una società francese. Il contratto è

composto da obbligazioni contrattuali e quindi obblighi reciproci. Nel contratto di

compravendita la causa, oltre che farla al domicilio della parte convenuta in giudizio, si può fare

anche davanti ad un altro tribunale. Si dice che sia il luogo di esecuzione dell'obbligazione

dedotta in giudizio.

La società italiana fa causa alla società francese perché, pur avendo pagato in anticipo, la società

francese non ha consegnato i frigoriferi. L'obbligazione dedotta in giudizio è la consegna dei

frigoriferi. L'obbligazione dedotta in giudizio è quindi l'obbligazione non rispettata che si vuol far

valere davanti ad un tribunale. In questo caso, oltre alla sede statutaria del convenuto c'è un'altra

opzione: far svolgere il processo nel luogo dove si sarebbe dovuta svolgere l'obbligazione cioè

in Italia. Fine a qualche anno fa non era così: negli ultimi anni la corte di giustizia ha interpretato

la consegna come consegna materiale e non come si interpretava prima il cortile dove la società

francese, ad esempio, dava al vettore di trasporto i frigoriferi.

Appunti di Luisa Gasparini

6

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (diversa dalla Corte Europea di Giustizia) è l'organo che

si occupa del diritto derivato, ovvero di regolamenti e direttive (i trattati sono diritto originario).

1

Vi sono inoltre delle eccezioni pregiudiziali, nel caso in cui, ad esempio, l'avvocato chieda che il

processo venga svolto in un’altra sede, rispetto a quella decisa. Se ci sono dubbi interpretativi in

merito alle norme del dip, si ricorre alla Corte di Giustizia Europea, tramite il sistema del rinvio

pregiudiziale.

I criteri possono essere:

Generale (il domicilio)

 Speciali, per tutelare una parte debole (consumatore, assicurato, lavoratore)

 Facoltativi

 Esclusivi, ad esempio solo un determinato tribunale (per gli immobili, solo il tribunale del

 luogo in cui esso si trova)

Le parti possono in ogni caso scegliere nel momento in cui stipulano il contratto di inserire una

clausola di giurisdizione e/o una clausola di legge applicabile.

Per quanto riguarda invece il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la

situazione è differente.

Per il riconoscimento, vige:

il principio del riconoscimento automatico, ovvero le decisioni di ogni stato UE si

 equivalgono, come fossero decisioni nazionali, fondato su:

equivalenza delle singole giurisdizioni nazionali

o principio della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei membri.

o

la libertà di circolazione delle sentenze poiché l’UE è un unico spazio giuridico.

L’esecuzione, invece, non è automatica. Il legislatore europeo però ha cercato di facilitarla,

semplificando la procedura intermedia (controllo intermedio, EXEQUATUR, fase di delibazione), a

cui bisogna sottoporre la sentenza estera; essa è infatti da fare vagliare dalle autorità nazionali,

1 Si ha un’eccezione, nel momento in cui il convenuto (o il suo avvocato) eccepisce un fatto o una situazione

giuridica diversi dal fatto costitutivo affermato dall'attore a fondamento della propria domanda.

Appunti di Luisa Gasparini

7

che devono affermarne l’eseguibilità. Prima in Italia e altri stati vi era anche un contraddittorio,

ora eliminato. Il regolamento 805/2004 sul Titolo Esecutivo Europeo abolisce l’exequatur, ma

solo per i crediti non contestati.

La procedura di exequatur si apre con il ricorso alla Corte d’Appello del domicilio del debitore

oppure del luogo dove si vuole fare eseguire la sentenza, chiedendo che la sentenza straniera

venga dichiarata esecutiva; bisogna allegarne copia autentica, non serve la traduzione.

Non c’è contraddittorio tra creditore e debitore, poiché il debitore non è chiamato in causa.

regolarità formale

La Corte d’Appello verifica la della decisione (documentazione regolare),

senza entrare nel merito.

La decisione della Corte d’Appello è notificata al debitore, il quale può impugnarla e opporsi. In

seguito, se non ci sono opposizioni, vi è il processo esecutivo (seconda fase), che deve avvenire

in tempi brevi in virtù del diritto al processo equo, affermato dalla CEDU più volte.

In caso di opposizione, si apre un altro procedimento, con contraddittorio, presso la stessa Corte

d’Appello; essa deve verificare che non sia presente uno dei 3 motivi di rifiuto (art. 34 reg.):

2

manifesta contrarietà della sentenza straniera all’ordine pubblico internazionale (anche

 processuale) dello stato in cui l’esecuzione è richiesta

violazione di diritti alla difesa del convenuto, debitore

 contrarietà ad una sentenza pronunciata nello stato in cui l’esecuzione è richiesta.

Si ha un’eventuale terza fase nel momento in cui il debitore fa ricorso (eventualmente) alla

Cassazione per motivi di legittimità (se ottiene una decisione a lui sfavorevole).

805/2004

 Il regolamento CE n. sul titolo

esecutivo europeo per i crediti non contestati

(Fumagalli)

È il regolamento sul Titolo Esecutivo Europeo. Appartiene ad una generazione più avanzata

rispetto al reg. 44/2001 poiché prevede la possibilità di eseguire le sentenze straniere senza

ricorrere alla fase intermedia di exequatur presso la Corte d’Appello. La decisione quindi vale

come titolo esecutivo e si può iniziare direttamente il procedimento di esecuzione.

2 Insieme dei principi etici, giuridici, economici, sociali che sottendono un ordinamento e lo distinguono

dagli altri. Appunti di Luisa Gasparini

8 atto di opting out

Esso non vale in Danimarca poiché si è esclusa tramite un protocollo, un

rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile (ha adottato però il reg 44/2001). La Gran

Bretagna, invece, pur non essendo in UE, ha chiesto di aderire a questo genere di regolamenti,

atto di opting in

attraverso un .

Il campo di applicazione del regolamento 805/2004 è lo stesso del 44/2001, ma limitato ai crediti

non contestati, che siano liquidi (in denaro) ed esigibili (dev’essere un debito scaduto), non

sottoposti a condizioni. In particolare secondo l’articolo 3, il regolamento si applica a decisioni

giudiziarie, atti pubblici (il credito deve derivare da contratto con atto pubblico) e transazioni

3

giudiziarie , in questi casi:

quando il debitore ha riconosciuto il debito con dichiarazione o transazione approvata

 dal giudice o conclusa davanti al giudice (o davanti a un notaio, cioè risulta da atto

pubblico)

il debitore non deve aver mai contestato il suo debito nel corso di tutto il procedimento

 quando il debitore convenuto è rimasto contumace (cioè è chiamato in causa con

 4

notifica, ma non compare) .

La fase intermedia di exequatur è sostituita da una certificazione fatta dal giudice dello stato di

origine, in modo da costituire Titolo Esecutivo Europeo; egli deve certificare che quella decisione

sia esecutiva, attraverso la compilazione di un modello fac-simile allegato al regolamento.

 Note minime intorno alla istituzione di una

procedura europea d'ingiunzione di pagamento

1896/2006

(Montanari) Il regolamento

È il regolamento sul Processo Europeo di ingiunzione di pagamento (processo monitorio

europeo), il cui obiettivo è quello di recuperare i crediti e ridurne i costi. Ha delle novità rispetto

al regolamento 805/2004, poiché si limitava ad introdurre una certificazione da parte del giudice

3 È il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già

incomi

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Publisher
A.A. 2014-2015
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luisa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof De Cesari Patrizia.