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ESEMPIO
Poniamo che uno studio di commercialisti abbia la sede statutaria in Italia, ma la sua
amministrazione centrale è a Marsiglia. Secondo questa norma, il problema della giurisdizione
può essere risolto nel modo più conveniente all'attore. Il regolamento, infatti, da 3 criteri in
alternativa. La conseguenza di questo fatto è che l'attore (società italiana) che fa causa al
convenuto (società di Parigi che ha la sede a Marsiglia) può scegliere in base a considerazioni o
materiali (ha l'avvocato che vive a Marsiglia) o giuridiche (la legge di Marsiglia è più favorevole
alla condanna della società francese).
Per la scelta del criterio vi sono:
Forum shopping, ovvero l'attore può decidere in base ai suoi interessi.
Law shopping, cioè la scelta della legge in base alla convenienza.
Ciò, comunque, non vale solo per il settore commerciale, ma anche per altri, come quello del
diritto di famiglia.
In particolare il regolamento 2201/2003 in materia di divorzio, separazione e affido dei figli,
prevede 7 criteri per scegliere il foro competente. Se una coppia decide di divorziare in Romania
sceglie il tribunale competente secondo il forum shopping, infatti la coppia decide così perché,
ad esempio, i tempi sono molto più brevi. Oppure la coppia decide di trattare il caso secondo la
legge inglese e, in questo caso, si è di fronte a un ragionamento di law shopping.
Dopo il regolamento si sono verificati molti casi di “turismo-divorzile”. Diverse coppie di italiani
erano aiutati da avvocati o da società apposite a divorziare all'estero, spesso in Romania perché i
tempi sono molti ristetti.
Appunti di Luisa Gasparini
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In particolare una società frodava la legge in questo modo: per affrontare il divorzio in Inghilterra
bisogna averne la residenza abituale. La società faceva risultare la residenza abituale in una
residenza fittizia (uguale per tutti) falsificando anche le bollette che avrebbero dovuto
testimoniare che la coppia aveva vissuto realmente li. In seguito alla scoperta, i 180 divorzi sono
stati dichiarati nulli per frode alla legge.
In generale, due coniugi si possono accordare sulla scelta del luogo dove effettuare il divorzio
se hanno la residenza abituale comune. Normalmente è l'attore a scegliere dove far iniziare il
processo. Se avessero residenza riversa, l'attore può far attivare il divorzio dov'è il convenuto ha
residenza.
Il regolamento 44/2001 ha come criterio principale quello della residenza, ma prevede anche la
possibilità di optare per dei fori (tribunali) alternativi che sono detti competenze speciali
alternative oppure fori speciali ed alternativi. Una norma, ad esempio, afferma che, in materia
contrattuale, la causa può essere fatta davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta
in giudizio è stata eseguita o dev'essere eseguita.
ESEMPIO
La società italiana ha acquistato una partita di frigoriferi da una società francese. Il contratto è
composto da obbligazioni contrattuali e quindi obblighi reciproci. Nel contratto di
compravendita la causa, oltre che farla al domicilio della parte convenuta in giudizio, si può fare
anche davanti ad un altro tribunale. Si dice che sia il luogo di esecuzione dell'obbligazione
dedotta in giudizio.
La società italiana fa causa alla società francese perché, pur avendo pagato in anticipo, la società
francese non ha consegnato i frigoriferi. L'obbligazione dedotta in giudizio è la consegna dei
frigoriferi. L'obbligazione dedotta in giudizio è quindi l'obbligazione non rispettata che si vuol far
valere davanti ad un tribunale. In questo caso, oltre alla sede statutaria del convenuto c'è un'altra
opzione: far svolgere il processo nel luogo dove si sarebbe dovuta svolgere l'obbligazione cioè
in Italia. Fine a qualche anno fa non era così: negli ultimi anni la corte di giustizia ha interpretato
la consegna come consegna materiale e non come si interpretava prima il cortile dove la società
francese, ad esempio, dava al vettore di trasporto i frigoriferi.
Appunti di Luisa Gasparini
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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (diversa dalla Corte Europea di Giustizia) è l'organo che
si occupa del diritto derivato, ovvero di regolamenti e direttive (i trattati sono diritto originario).
1
Vi sono inoltre delle eccezioni pregiudiziali, nel caso in cui, ad esempio, l'avvocato chieda che il
processo venga svolto in un’altra sede, rispetto a quella decisa. Se ci sono dubbi interpretativi in
merito alle norme del dip, si ricorre alla Corte di Giustizia Europea, tramite il sistema del rinvio
pregiudiziale.
I criteri possono essere:
Generale (il domicilio)
Speciali, per tutelare una parte debole (consumatore, assicurato, lavoratore)
Facoltativi
Esclusivi, ad esempio solo un determinato tribunale (per gli immobili, solo il tribunale del
luogo in cui esso si trova)
Le parti possono in ogni caso scegliere nel momento in cui stipulano il contratto di inserire una
clausola di giurisdizione e/o una clausola di legge applicabile.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la
situazione è differente.
Per il riconoscimento, vige:
il principio del riconoscimento automatico, ovvero le decisioni di ogni stato UE si
equivalgono, come fossero decisioni nazionali, fondato su:
equivalenza delle singole giurisdizioni nazionali
o principio della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei membri.
o
la libertà di circolazione delle sentenze poiché l’UE è un unico spazio giuridico.
L’esecuzione, invece, non è automatica. Il legislatore europeo però ha cercato di facilitarla,
semplificando la procedura intermedia (controllo intermedio, EXEQUATUR, fase di delibazione), a
cui bisogna sottoporre la sentenza estera; essa è infatti da fare vagliare dalle autorità nazionali,
1 Si ha un’eccezione, nel momento in cui il convenuto (o il suo avvocato) eccepisce un fatto o una situazione
giuridica diversi dal fatto costitutivo affermato dall'attore a fondamento della propria domanda.
Appunti di Luisa Gasparini
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che devono affermarne l’eseguibilità. Prima in Italia e altri stati vi era anche un contraddittorio,
ora eliminato. Il regolamento 805/2004 sul Titolo Esecutivo Europeo abolisce l’exequatur, ma
solo per i crediti non contestati.
La procedura di exequatur si apre con il ricorso alla Corte d’Appello del domicilio del debitore
oppure del luogo dove si vuole fare eseguire la sentenza, chiedendo che la sentenza straniera
venga dichiarata esecutiva; bisogna allegarne copia autentica, non serve la traduzione.
Non c’è contraddittorio tra creditore e debitore, poiché il debitore non è chiamato in causa.
regolarità formale
La Corte d’Appello verifica la della decisione (documentazione regolare),
senza entrare nel merito.
La decisione della Corte d’Appello è notificata al debitore, il quale può impugnarla e opporsi. In
seguito, se non ci sono opposizioni, vi è il processo esecutivo (seconda fase), che deve avvenire
in tempi brevi in virtù del diritto al processo equo, affermato dalla CEDU più volte.
In caso di opposizione, si apre un altro procedimento, con contraddittorio, presso la stessa Corte
d’Appello; essa deve verificare che non sia presente uno dei 3 motivi di rifiuto (art. 34 reg.):
2
manifesta contrarietà della sentenza straniera all’ordine pubblico internazionale (anche
processuale) dello stato in cui l’esecuzione è richiesta
violazione di diritti alla difesa del convenuto, debitore
contrarietà ad una sentenza pronunciata nello stato in cui l’esecuzione è richiesta.
Si ha un’eventuale terza fase nel momento in cui il debitore fa ricorso (eventualmente) alla
Cassazione per motivi di legittimità (se ottiene una decisione a lui sfavorevole).
805/2004
Il regolamento CE n. sul titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati
(Fumagalli)
È il regolamento sul Titolo Esecutivo Europeo. Appartiene ad una generazione più avanzata
rispetto al reg. 44/2001 poiché prevede la possibilità di eseguire le sentenze straniere senza
ricorrere alla fase intermedia di exequatur presso la Corte d’Appello. La decisione quindi vale
come titolo esecutivo e si può iniziare direttamente il procedimento di esecuzione.
2 Insieme dei principi etici, giuridici, economici, sociali che sottendono un ordinamento e lo distinguono
dagli altri. Appunti di Luisa Gasparini
8 atto di opting out
Esso non vale in Danimarca poiché si è esclusa tramite un protocollo, un
rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile (ha adottato però il reg 44/2001). La Gran
Bretagna, invece, pur non essendo in UE, ha chiesto di aderire a questo genere di regolamenti,
atto di opting in
attraverso un .
Il campo di applicazione del regolamento 805/2004 è lo stesso del 44/2001, ma limitato ai crediti
non contestati, che siano liquidi (in denaro) ed esigibili (dev’essere un debito scaduto), non
sottoposti a condizioni. In particolare secondo l’articolo 3, il regolamento si applica a decisioni
giudiziarie, atti pubblici (il credito deve derivare da contratto con atto pubblico) e transazioni
3
giudiziarie , in questi casi:
quando il debitore ha riconosciuto il debito con dichiarazione o transazione approvata
dal giudice o conclusa davanti al giudice (o davanti a un notaio, cioè risulta da atto
pubblico)
il debitore non deve aver mai contestato il suo debito nel corso di tutto il procedimento
quando il debitore convenuto è rimasto contumace (cioè è chiamato in causa con
4
notifica, ma non compare) .
La fase intermedia di exequatur è sostituita da una certificazione fatta dal giudice dello stato di
origine, in modo da costituire Titolo Esecutivo Europeo; egli deve certificare che quella decisione
sia esecutiva, attraverso la compilazione di un modello fac-simile allegato al regolamento.
Note minime intorno alla istituzione di una
procedura europea d'ingiunzione di pagamento
1896/2006
(Montanari) Il regolamento
È il regolamento sul Processo Europeo di ingiunzione di pagamento (processo monitorio
europeo), il cui obiettivo è quello di recuperare i crediti e ridurne i costi. Ha delle novità rispetto
al regolamento 805/2004, poiché si limitava ad introdurre una certificazione da parte del giudice
3 È il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già
incomi