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TP LEZ. 11 LA SCISSIONE
Profili generali
Con la scissione il patrimonio di una società (scissa) viene suddiviso in almeno due rami e uno o più di
essi o anche tutti fuoriescono dalla società con la conseguente riduzione del capitale sociale ed
assegnazione ai soci delle azioni della/delle beneficiarie.
Due casi:
SCISSIONE TOTALE tutti i rami aziendali escono dalla società per andare in almeno due società già
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esistenti o di nuova costituzione, la società scissa si estingue.
SCISSIONE PARZIALE solo uno o alcuni escono dalla società per andare in almeno una società, con
riduzione del capitale della scissa e prosecuzione dell’attività in capo alla scissa relativamente al/ai
rami rimasto/i.
In base al tipo di società coinvolte:
SCISSIONE PROPRIA in cui le beneficiarie sono di nuova costituzione
SCISSIONE PER INCORPORAZIONE, in cui le beneficiarie sono preesistenti e potrebbero avere delle
partecipazioni nella scissa
SCISSIONE MISTA dove si realizza un mix dei casi precedenti.
Distinzioni:
La scissione può essere assimilata al conferimento, anche se in tal caso c’è un’assegnazione delle
partecipazioni della beneficiaria alla società che potrebbe valutare di trasformarsi in società finanziaria.
Nella scissione però, all’uscita del patrimonio corrisponde una riduzione del capitale, la scissa o si estingue
o perde comunque ogni contatto con quel/quei rami che sono incorporati nella/e beneficiaria/e. La
beneficiaria aumenta il capitale e le azioni/quote relative a tal aumento vanno assegnate ai soci in
sostituzione delle azioni della scissa in base ad uno specifico rapporto di cambio.
Relativamente a questo punto, in tutti i casi di scissione, occorre distinguere:
SCISSIONE PROPORZIONALE quando vengono attribuite ai soci quote delle società beneficiarie pari
a quelle che avevano nella scissa, realizzando in tal caso solo la suddivisione del patrimonio tra più
entità ma mantenendo invariate le percentuali di capitale detenute dai vari soci nelle
beneficiarie, in caso di scissione totale, nelle beneficiarie e nella scissa in caso di scissione
parziale.
SCISSIONE NON PROPORZIONALE in tutti i casi in cui tali rapporti non vengono mantenuti e
vanno a modificarsi a seguito della scissione.
In ogni caso sarà mantenuta costante la quota di capitale economico assegnata a ciascun socio.
L’assegnazione non proporzionale potrebbe, a tal proposito, generare la necessità di conguagli.
La scissione risulta operazione speculare alla fusione. Tale affermazione è netta nel caso di beneficiarie di
nuova costituzione.
In realtà, in ogni caso in cui la beneficiaria è preesistente, esiste un problema di aggregazione aziendale
(nonostante si sia precisato che questa operazione è di separazione/suddivisione): il ramo o i rami usciti
dalla società vanno a confluire in una società preesistente e dunque già funzionante e si realizza quindi
un’operazione di incorporazione. La cosa non può ovviamente verificarsi se la beneficiaria è di nuova
1 Se ci fosse una sola beneficiaria, allora si realizzerebbe nel caso di preesistente una fusione per incorporazione, in
caso di neo‐costituita una trasformazione.
costituzione. In tal caso inoltre, può verificarsi che la beneficiaria abbia partecipazioni della scissa, che
dovranno essere annullate.
A differenza della cessione, tramite la quale si realizza uno scambio tra patrimonio ricevuto e denaro, con la
scissione la beneficiaria emette nuove azioni da assegnare ai soci senza conseguenze per la liquidità
aziendale.
Le finalità
Modificare gli assetti proprietari (specie quando si va a fare una scissione totale con beneficiarie di
nuova costituzione e il criterio è non proporzionale)
Ridefinizione dell’assetto organizzativo
Si vogliono realizzare delle operazioni di concentrazione (finalità inerente la beneficiaria
preesistente)
Operazione di ristrutturazione finanziaria con l’uscita di rami aziendali non legati al core‐business
che vengono meglio valorizzati in società distinte (es spin‐off immobiliare)
Si vuole agevolare la cessione totale o parziale della società
Mera riorganizzazione (specie quando si va a scindere totalmente o parzialmente con beneficiarie
di nuova costituzione e criterio proporzionale di assegnazione)
Effetti dell’operazione
1. Estinzione in caso di scissione totale/ridimensionamento della scissa in caso di scissione parziale
2. Trasferimento alla beneficiaria nuova/preesistente della parte di patrimonio scisso e a lei assegnato
secondo quando stabilito in sede di progetto di fusione
3. Ai soci della scissa saranno assegnate azioni della/e beneficiaria/e che avranno diritto a veder
convertite le loro azioni/quote nella scissa in azioni/quote della beneficiaria secondo uno specifico
rapporto di cambio. Come già visto, il criterio di assegnazione può essere proporzionale o non
proporzionale. Il principio guida è sempre quello dell’identità di posizione economica del socio ante
e post‐scissione.
NB LA BENEFICIARIA NON POTRÀ ASSEGNARE AZIONI IN CORRISPONDENZA DI QUELLE DELLA SCISSA DA
ESSA DETENUTE, MA DOVRÀ ANNULLARE LA PARTECIPAZIONE PROPORZIONALMENTE AL VALORE
ECONOMICO DA ESSA RICEVUTO. (Art. 2504‐ter richiamato)
Presupposto dal punto di vista sostanziale
È necessario individuare almeno due rami d’azienda, due realtà economiche aventi sufficiente autonomia
di tipo organizzativo e gestionale per avere vita propria distinta dalla scissa eventualmente anche in una
società preesistente quindi con altre entità non tutte le società possono scindersi evidentemente.
Le fonti normative
D.lgs 22/91 e D.lgs 6/2003
Civilistica
Profili civilistici
Art. 2506 tipizzazione dei due casi suddetti: suddivisione intero patrimonio con conseguente estinzione
della scissa (scioglimento senza liquidazione) o uscita di parte del patrimonio, con effetti di
ridimensionamento in capo alla scissa (la quale prosegue la propria attività.
Sono consentiti conguagli in denaro nei limiti del 10% del valore delle quote/azioni assegnate. Con
consenso unanime, ad alcuni soci, possono assegnarsi azioni della scissa invece che di una beneficiaria
(PARE INAPPLICABILE IN CASO DI SCISSIONE TOTALE*)
Limiti all’operazione: società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo (come nella
fusione)
IL PROCEDIMENTO
È analogo a quello previsto per la fusione. Sono previsti un progetto di scissione, una delibera delle società
coinvolte e un atto di scissione.
Art. 2506‐bis Progetto di scissione.
Art. 2506‐ter richiamo della normativa procedurale sulla fusione
Art. 2506‐quater Effetti della scissione dall’ultima delle iscrizioni (EFFICACIA REALE)
Efficacia reale ammessa la post‐datazione salvo scissione propria
ammessa
Efficacia reddituale e contabile la post e retro‐datazione
Qualunque società può effettuare gli adempimenti per la scissa.
Responsabilità solidale nei limiti del patrimonio netto EFFETTIVO percepito per i debiti non soddisfatti dalla
società cui fanno carico.
IL PROGETTO
Anche in tal caso il progetto è il punto di arrivo di una trattativa tra gli amministratori delle società
coinvolte a meno che la scissione non consista sostanzialmente in una mera riorganizzazione (scissione
totale/parziale proporzionale con nuove società), perché, se si ha a che fare con società pre‐esistenti, si
pone il problema di come gestire i nuovi rapporti di forza all’interno dei ceti sociali delle società
coinvolte.(problema di aggregazione come nel caso della fusione)
Contenuto ex Art. 2506‐bis:
Richiamo Art. 2501‐ter:
Tipo‐denominazione‐sede della risultante + Atto costitutivo
Rapporto di cambio, eventuali conguagli (max il 10% del VN delle azioni/quote assegnate),
modalità di assegnazione azioni/quote, diritti particolari per taluni soci;
Vantaggi particolari per soggetti amministratori delle società
Date di godimento per i soci e di rilevanza contabile dell’operazione
Criteri di distribuzione delle azioni o quote delle beneficiarie: la scissione non proporzionale
determina l’obbligo di prevedere in progetto la possibilità di uscire dalla società per i soci
dissenzienti vedendo acquistate le proprie azioni/quote al corrispettivo determinato come in sede
di recesso indicando su chi grava l’obbligo di acquisto.
Esatta indicazione della DESTINAZIONE di attività e passività e dell’eventuale conguaglio. Se questa
non è desumibile dal progetto:
1. SCISSIONE TOTALE: le attività sono distribuite tra le beneficiarie in proporzione al netto
percepito e delle passività rispondono in solido le beneficiarie nei limiti del netto effettivo
percepito,
2. SCISSIONE PARZIALE: le attività della scissa che continuerà ad operare rimangono ad essa
mentre delle passività rispondono in solido beneficiarie e scissa nei limiti del netto effettivo
percepito o rimasto in capo alla scissa.
Gli allegati al progetto
a) Bilanci degli ultimi tre esercizi completi di relazione dell’organo amministrativo e di controllo
b) Situazione patrimoniale
c) Relazione dell’organo amministrativo che ha, oltre alla funzione illustrativa e giustificativa
dell’operazione sotto i profili giuridico ed economico (convenienza dell’operazione) di cui detto in
sede di fusione, i seguenti contenuti necessari: criteri di distribuzione delle quote/azioni, valore
EFFETTIVO del PN assegnato alle beneficiarie ed eventualmente rimasto in carico alla scissa (oltre ai
criteri per la determinazione del rapporto di concambio + difficoltà valutative di cui detto in sede di
fusione)
d) Relazione degli esperti
NB in caso di scissione propria proporzionale gli allegati b, c, d, possono essere omessi
NB2 se c’è il consenso unanime dei soci delle partecipanti alla scissione, possono omettersi i documenti
redatti dall’organo amministrativo.(allegati b e c)
Profili contabili
Documenti contabili:
1. Situazioni patrimoniali intermedie ex 2501‐quater
2. Scissa: Redazione situazioni patrimoniali relative ai rami ceduti per ciascun patrimonio andrà
indicato il valore EFFETTIVO da inserire nella Relazione dell’Organo Amministrativo GARANZIA
PER I CREDITORI in caso di mancato pagamento dei debiti della scissa (Art. 2506‐quater) e per i
debiti per i quali non è desumibile la destinazione dal progetto di scissione (Art. 2506‐bis) attività
ai valori correnti e disponibilità liqui