Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Diritto commerciale II - la separazione societaria Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

COMUNICAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 8(*)DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 2871

PREMESSA 2 (recante Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha aggiunto i commi dal 2bis al 2sexies all'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2bis, della legge le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 8 (e cioè le imprese che per disposizione di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato), qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

L'osservanza dell'obbligo di separazione, qualunque sia la modalità adottata, deve essere preventivamente comunicata all'Autorità.

Con la presente Comunicazione l'Autorità,

sulla scorta dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina, intende fornire alle imprese interessate alcune indicazioni relative, da un lato, al momento entro il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 2ter, dall'altro, ai contenuti informativi minimi che dette comunicazioni dovranno contenere. Essa fornisce indicazioni anche con riguardo all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 8.2ter in relazione ad operazioni realizzate in ottemperanza a disposizioni dettate da discipline settoriali. A. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Le imprese interessate devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività nei mercati diversi di cui all'articolo 8, comma 2bis, le modalità della prescritta separazione societaria. In particolare, le imprese interessate sono invitate ad attenersi ai seguenti criteri generali: a- nel caso di costituzione di società,

la comunicazione deve essere effettuata prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese; la documentazione attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dall'iscrizione stessa;

nel caso di scissione di società, la comunicazione deve essere effettuata prima dell'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese; la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dall'iscrizione stessa;

nel caso di acquisizione di posizioni di controllo in società, qualora si realizzi mediante l'acquisto di azioni o quote, l'operazione deve essere comunicata prima della formalizzazione dell'accordo definitivo avente ad oggetto il trasferimento di dette quote o azioni; una copia autentica dell'accordo definitivo dovrà

essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dallastipulazione dello stesso; - nel caso di acquisizione di posizioni di controllo in società, qualora si realizzi mediante strumenti o modalità diverse dall'acquisto di quote o azioni, l'operazione deve essere comunicata prima della sua realizzazione; la documentazione attestante l'avvenuta acquisizione del controllo dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dall'acquisizione stessa; - qualora lo svolgimento di attività mediante società separate di cui all'articolo 8.2bis si realizzi in forme diverse dallacostituzione di società o dalla acquisizione di posizioni di controllo in società, l'operazione deve essere comunicata(*) Pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n°37/2003 [n.d.r.]1 Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue siUtilizzeranno le seguenti abbreviazioni: «legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240; «Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66.
Dettagli
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ce3f1caedfdbba5484b49e872a7c73b88fc3b3aa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Ginevra Enrico.