Comunicazione sugli adempimenti relativi alle operazioni ai sensi dell’art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
Premessa
L’articolo 11, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha aggiunto i commi dal 2bis al 2sexies all'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2bis, della legge le imprese di cui al comma 2 dell’articolo 8 (e cioè le imprese che per disposizione di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato), qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.
L’osservanza dell’obbligo di separazione, qualunque sia la modalità adottata, deve essere preventivamente comunicata all'Autorità. Con la presente comunicazione l’Autorità, sulla scorta dell’esperienza maturata nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina, intende fornire alle imprese interessate alcune indicazioni relative, da un lato, al momento entro il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 2ter, dall’altro, ai contenuti informativi minimi che dette comunicazioni dovranno contenere. Essa fornisce indicazioni anche con riguardo all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 8.2ter in relazione ad operazioni realizzate in ottemperanza a disposizioni dettate da discipline settoriali.
Termini per la comunicazione preventiva
Le imprese interessate devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività nei mercati diversi di cui all’articolo 8, comma 2bis, le modalità della prescritta separazione societaria. In particolare, le imprese interessate sono invitate ad attenersi ai seguenti criteri generali:
- Nel caso di costituzione di società, la comunicazione deve essere effettuata prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese; la documentazione attestante l’iscrizione della società nel registro delle imprese dovrà essere prodotta all’Autorità entro 30 giorni dall’iscrizione stessa.
- Nel caso di scissione di società, la comunicazione deve essere effettuata prima dell’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese; la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dovrà essere prodotta all’Autorità entro 30 giorni dall’iscrizione stessa.
- Nel caso di acquisizione di posizioni di controllo in società, qualora si realizzi mediante l’acquisto di azioni o quote, [il testo prosegue].
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