Lezione di medicina legale sulla responsabilità professionale
Il ruolo dell'infermiere nella struttura sanitaria
L’infermiere ha un significato molto particolare nell’ambito di quella che è la struttura sanitaria. In passato, l’infermiere professionale era considerato un coadiutore della professione medica, a cui competevano determinate funzioni e qualità operative, ma a cui mancava un elemento fondamentale: l’autonomia gestionale. Poteva fare alcune cose da solo, ma per la stragrande maggioranza delle proprie attività professionali doveva essere sempre assistito dal personale medico.
Con l’istituzione del diploma di laurea, la situazione non è cambiata radicalmente come ci si sarebbe aspettato, ma certamente il possesso del diploma di laurea ha fatto sì che colui che ne era in possesso acquisisse anche una piena autonomia gestionale e soprattutto decisionale.
Gli oneri della responsabilità professionale
Come tutte le cose che si acquisiscono in più, ci sono delle altre indicazioni; cioè, se da un lato dà degli onori, dall’altro dà degli oneri che prima non c’erano. Al fine della gestione degli oneri professionali di una certa rilevanza in ambito legislativo e giuridico, è bene che noi sappiamo con criterio quali sono le possibili evenienze per un’ipotesi di responsabilità professionale. Anche noi, come onere, facciamo parte di una professione, limitata nella sua gestione materiale ma comunque una professione.
La consapevolezza delle normative
Infatti, se prima c’era l’abitudine a dire “ho fatto questo ma non c’era da fare”, oggi non c’è più l’alibi e se ho fatto ho sbagliato a farlo, tanto più bisogna sapere con criterio quello che si deve sempre fare per evitare di potere incorrere in una condotta professionale censurata. È chiaro che non bisogna sapere gli articoli a memoria, perché quelli si vanno a cercare; il problema nasce dal fatto che è chiaro che non esiste un delitto sanitario.
Il concetto di omicidio colposo
Non potrebbe essere altrimenti: se esistesse un delitto sanitario vorrebbe dire che attraverso la professione sanitaria si potrebbero compiere dei delitti, il che fa sorridere al solo pensiero perché il primo e unico principio che stimola la nostra professione è quello di aiutare gli altri, non danneggiare. Ma se questo da un lato è un fatto positivo perché ci riempie l’animo di soddisfazioni, dall’altro lato è un fatto negativo per certe volte, perché sta a significare che certe volte quello che combiniamo di negativo durante l’esercizio della professione deve essere interpretato secondo un illecito penale o civile che riguarda la stragrande maggioranza dei reati.
Il che sta a significare che siamo soggetti all’ascrizione di una responsabilità professionale perché in quel momento, in quella situazione, in quell’azione, la nostra censurabile condotta viene calata in un contesto legislativo. Se compio una rapina, è prevista dal codice penale la pena che mi spetta, si prevede una penale. Siamo di fronte a un reato di rapina se ci sono delle condizioni che sono oggettive, facilmente verificabili.
Responsabilità medica e interpretazione giuridica
In ambito medico possiamo avere l’omicidio colposo, un reato che vuol dire che uno per colpa, non per dolo, commette un illecito che porta alla morte del soggetto o meglio, diciamo dell’oggetto. L’omicidio colposo non è solo sanitario, ma anche chi investe una persona lo commette. Anche in quest’ultimo caso c’è un’oggettività, dove si commette una manovra errata con la macchina, con o senza la patente, è un atto non voluto da me. È chiaro che in questo caso non è che lo volessi uccidere, però ho messo in essere una serie di condizioni tali, quindi una colpa, per fare in modo che l’effetto non voluto da me sia poi stato verificato.
Se trasferiamo queste cose in un ambito sanitario, succede che se un chirurgo sbaglia un’operazione ed il paziente decede, sempre per omicidio colposo viene incriminato, ma la differenza sta che prima abbiamo fatto l’esempio di un fatto oggettivo o diretto, in questo caso siamo di fronte ad un fatto interpretativo e soggettivo perché dobbiamo andare ad estrapolare in quel contesto chirurgico una situazione di decesso e questa situazione di responsabilità la dobbiamo intercalare in un contesto di reato previsto da un articolo in assenza di elementi oggettivi riscontrabili nell’immediato. Molte volte il decesso di qualcuno non è in rapporto così immediato e diretto, cioè il chirurgo opera, lede le arterie e muore il paziente; molte volte il paziente muore a distanza di tempo, sì perché c’è una condotta irresponsabile ma anche e soprattutto una concatenazione di eventi o complicanze che portano al decesso.
Le sfide nell'interpretazione delle responsabilità
Il che sta a significare che non essendoci un delitto sanitario che dice che l’omicidio colposo di un chirurgo è quello in cui fa una cosa…, come avviene nel reato diretto, questo porta a far sì che i giudicanti devono calarsi in una situazione della quale sono assolutamente allo scuro e si avvalgono di consulenti o periti. I periti molte volte nel loro giudizio peccano di un soggettivismo, dando responsabilità ai chirurghi in base alla tipologia di interventi, perché non si ha esperienza o si ha esperienza di altre tipologie di interventi, metodologie interventistiche (si dice “se avesse fatto questo tipo di intervento, sarebbe andato bene, siccome ha fatto questo, quindi..”).
C’è la consuetudine a dire, siccome non ha fatto questa cosa che è il top della chirurgia, chiaramente ha portato a questo, senza rendersi conto che la responsabilità professionale è aumentata. Tanti anni fa la responsabilità professionale era solo di carattere penalistico, ovvero prima si punivano i medici solo dal punto di vista penalistico. Il diritto penale tutela lo stato e tutta la collettività dall’azione di un singolo reo (uccidere, rapinare, sono un danno per la collettività). Le norme del codice penale fanno sì che il reato non si ripeta e per fare questo c’è la comminazione di una pena, come la restrizione in un carcere, in cui si restringe la libertà professionale ma si tutela quella della collettività.
Evoluzione della giustizia e tempi di processo
Poi c’è stata un'evoluzione dei tempi ma soprattutto un'involuzione della giustizia, ovvero i procedimenti penali, proprio perché tanti, proprio perché diversificati e perché dovevano esplorare un’infinità di situazioni, hanno incominciato a rallentare e tra l’inizio e la fine passavano degli anni. Proprio per la gravità dell’epoca questi processi duravano anni e poi c’era un primo grado, secondo grado, ricorso in cassazione, e un sanitario si difendeva in tutti i modi e gradi di giustizia.
Si è incominciato a spostare il problema negli anni ’80, dividendosi tra penale e civile. La norma civile è una raccolta di norme attraverso gli articoli del codice civile, che regola i rapporti tra i cittadini. Nel penale lo stato tutela se stesso ed i suoi cittadini. Lo stato non siamo altro che noi. Nel civile, per tutta una serie di atti formali, dovevano essere emanate delle norme che regolassero i rapporti tra i cittadini, come l’acquisto di una casa, il testamento, il matrimonio, l’acquisto di un’auto, tutta una serie di patti del quotidiano che non potevano essere senza norma e sono state create una serie di norme civili che tutelassero anche la possibilità di essere risarciti da un danno ingiusto.
Risarcimento e responsabilità civile
Se la condanna in penale non portava altro, che in quella prima battuta, alla comminazione di una pena che è detentiva, cioè la restrizione della libertà personale, in civile tutto questo non c’è, perché a seguito di una condanna in civile c’è il ristoro del danno subito, quindi un risarcimento. Ad un certo punto si è incominciati a pensare che si poteva far male a qualcuno anche nella tasca, perché se chiedo un risarcimento economico la situazione è più immediata, non rapida, ma si passa a 10 anni di media per il penale a 4 anni di media per un problema civile.
Mentre l’avvocato penalista ha un costo spropositato, in civile è un po’ meno. Una volta finito il penale si poteva applicare, anni fa, la richiesta di risarcimento danni, e quindi bisognava aspettare tutto un iter e poi fargli del male. Nel civile, invece, una volta finito il processo si paga. Questo è un fatto positivo per il paziente. Il fatto negativo è stato che a questo punto è diventata una sorta di lotteria; negli anni ’90 sono sorti diversi studi legali che facevano solo responsabilità professionale, ma non la facevano con il criterio di ingiustizia, ma con quello speculativo.
Speculazione legale e responsabilità professionale
Se compro un biglietto della lotteria, quante sono le possibilità di vincere il primo premio? Una cosa infinitesimale. Se spendo una carta bollata, quante possibilità ho di essere risarcito? Enormi, per cui è meglio della lotteria. Questo perché gran parte della responsabilità professionale è nostra, basta guardare una cartella clinica, ce ne fosse una che è fatta secondo tutti i crismi della cartella clinica. Se inizio un iter di responsabilità professionale contro Mario Rossi, sicuramente qualcosa di censurabile si trova ed è su questo che hanno giocato in senso speculativo molti studi legali, in virtù di una sanità che negli anni ’90 incominciava a traballare da tutte le parti.
C’era il periodo in cui le lenzuola, i farmaci se li portavano da casa, non c’era assistenza, gli infermieri erano pochi, i medici ancora di meno. Tanto che le polizze assicurative dei sanitari in quell’epoca, sono passate da 100.000 lire a 100.000 euro perché era chiaro che bisognava tutelarsi. Era chiaro che bisognava tutelarsi.
La necessità di un cambiamento
Bisogna cambiare il modo di fare sanità, essendo sempre attenti a quello che si fa. Occorre avere chiare certe situazioni per evitare, come conoscere una prassi procedurale, perché altrimenti il magistrato, un rigido esecutore della norma, non uno attento alle situazioni, se la norma dice che la cartella deve essere compilata in un certo modo procede, non è che dice che capisce la difficoltà del reparto, della struttura, ma ha una norma che dice così e la tiene in considerazione.
Il rigido esecutore di una norma certe volte scusa determinate situazioni, certe altre le considera aggravanti, proprio perché è un rigido esecutore ma la sua esecuzione è interpretativa e lui deve farsi la convinzione se effettivamente noi abbiamo sbagliato o meno o se ci può inserire in un contesto di reato perché non ce l’ha.
Conclusioni sulla responsabilità professionale
Non è presente il reato di rapina, ha il reato di omicidio colposo, che dice “inosservanza di leggi, regolamenti e discipline“, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Per cui lui continua a calarsi in delle situazioni per le quali è in perfetta sconoscenza se non per sentito dire. Ma è chiaro che il magistrato, rigido esecutore di una norma, non può affidarsi del suo giudizio al sentito dire. Non può leggere dal giornale e dire che il reparto del policlinico Umberto I è carente di personale…, il magistrato dice “tu non potevi fare quella cosa, non la dovevi fare, se a fai ed hai delle difficoltà, la colpa è tua”.
Teoricamente, se manca un farmaco, l’operatore sanitario deve chiamare il magistrato, il quale blocca tutto e se ne parla, il che starebbe a significare che qualsiasi cosa succede l’operatore è esente dalle responsabilità perché ha avvertito il magistrato, ma questo vorrebbe dire bloccare l’attività del reparto in ogni minuto perché ci rendiamo conto che la nostra situazione non è tra le migliori. Per cautelarsi dobbiamo sapere certe cose ben precise. Il rigido esecutore della norma non ha affatto elasticità mentale, o in un modo o in un altro, o è a norma o contro norma. Si può discutere ma parte già da quel fatto, che non è a norma.
Il problema della responsabilità professionale si è spostato nell’ambito civilistico, perché è diventato una sorta di lotteria e l’avvocato civilista si fa pagare anche dopo a seconda di quanto percentualmente potrebbe prendere, la fa ampia, non si trova mai “Mario Rossi ha sbagliato”, ma si cita pure il portiere che era in servizio, si cita la struttura perché sì, in virtù di questa visione sanitaria un po’ carente, anche un’interpretazione giudiziaria anche sulla responsabilità oggettiva della struttura.
Se uno lavora presso una casa di cura privata e viene citato, anche la struttura dove lavora viene citata. Molte volte i miei massimali possono coprire il danno, ma quelli dalla struttura sicuro, quindi si cita tutti e qualcuno che paga si trova sempre perché c’è una sbavatura professionale che dobbiamo cercare di eliminare. Ovviamente la perfezione sarebbe una follia, perché si va a trattare con soggetti che sono essere umani, che non avranno mai una standardizzazione né dei sintomi, né degli accertamenti strumentali né tanto meno della risposta a determinati stimoli.
-
Riassunto esame Medicina preventiva e psicopatologia forense,prof.Villanova,libro consigliato Buone prassi e respon…
-
La trasformazione
-
La fusione
-
La scissione