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DEPOSITO
Art. 2501‐ter c. 3 PROGETTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE/ (SUL SITO DELLA SOCIETÀ
dal 2012) almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera del progetto (salvo rinuncia AL TERMINE
con consenso unanime dei soci). evidente la funzione primaria di questo primo deposito: informare i
soci ante‐delibera (visto che sono solo loro che possono rinunciare ai termini all’unanimità) perché possano
decidere il più possibile edotti sul tema, inoltre l’alternativa del sito conferisce maggiore snellezza a tali
scopi. Con il deposito si riesce a informare anche i terzi comunque.
DEPOSITO
Art. 2501‐septies PRESSO LA SEDE DELLE SOCIETÀ/SITO INTERNET PROGETTO + ALLEGATI
relativi a tutte le società partecipanti durante i 30 gg antecedenti alla decisione dei soci (salvo rinuncia AL
TERMINE con consenso unanime dei soci). Diritto dei soci di prenderne visione e ottenerne copia gratuita
anche per via telematica (salvo disponibilità sul sito con possibilità di stampa).
Gli allegati del progetto
a) Bilanci degli ultimi tre esercizi completi di relazione dell’organo amministrativo e di controllo
Situazione
b) Art. 2501‐quater patrimoniale redatta con i criteri del bilancio di esercizio (completa:
SP+CE+NI, bilancio infrannuale ordinario) per ciascuna società coinvolta nella fusione, consente la
verifica dello stato del patrimonio delle società e la conferma o smentita dei trend storici delle società.
Necessariamente aggiornata: non anteriore a 120 gg rispetto al deposito del progetto/sostituibile col
bilancio di esercizio/relazione finanziaria semestrale per le Società Quotate se non anteriori a 6 mesi.
Eccezione: rinuncia unanime di tutti i soci/possessori di SF con diritto di voto per ciascuna società
partecipante Relazione
c) Art. 2501‐quinquies degli organi amministrativi con funzione illustrativa e giustificativa
dell’operazione sotto i profili giuridico ed economico (convenienza dell’operazione)
Contenuti necessari: criteri per la determinazione del rapporto di concambio + difficoltà valutative.
Aggiornamenti della situazione patrimoniale della società devono essere resi in assemblea al momento
della decisione.
Eccezione: rinuncia unanime di tutti i soci/possessori di SF con diritto di voto per ciascuna società
partecipante Relazione
d) Art. 2501‐sexies degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio per ciascuna
società
Contenuti: metodo di calcolo seguito e valori risultanti, difficoltà di valutazione, parere
sull’adeguatezza del metodo ( di natura consultiva, non vincolante)
Eccezione: rinuncia unanime di tutti i soci/possessori di SF con diritto di voto per ciascuna società
partecipante (in ogni caso se sono coinvolte SdP e la risultante è una società di capitali, si renderà
necessaria la redazione da parte dell’esperto di una stima peritale del patrimonio come nel caso del
conferimento)
Chi è l’esperto: revisore contabile/società di revisione, nel caso di Spa/Sapa nominato dal Tribunale del
luogo ove ha sede la società con possibilità di richiedere al Tribunale ove ha sede la risultante la
nomina di un unico esperto comune, per le SQ società di revisione iscritte in apposito albo.
Responsabilità: danni causati a soci/terzi
Diritti: ottenere tutte le info necessarie per la formulazione della relazione
1
(è sufficiente la relazione dell’esperto?), si ritiene
Osservazioni: nessuna relazione dell’organo di controllo
necessaria un’attestazione dei liquidatori che non è ancora iniziata la distribuzione dell’attivo se la società è
in liquidazione.
1
NB Art. 2477 c.c. per le Srl la nomina dell’organo di controllo avviene se prevista dall’atto costitutivo e salvo
disposizione contraria, si tratta di un organo monocratico. La Srl è obbligata a nominare l’organo di controllo solo in
alcuni casi specifici: Bilancio Consolidato, Controllo di società obbligata alla revisione dei conti e superamento per due
esercizi di due dei limiti previsti per il bilancio in FA. L’organo nominato è soggetto alle medesime disposizioni previste
per il Collegio Sindacale delle Spa/Sapa.
LA DELIBERA
Art. 2502 La volontà dei soci si esprime mediante approvazione del progetto in ciascuna società.
(l’incorporante deve deliberare in tale sede l’aumento di capitale).L’assemblea si tiene almeno 30 giorni
dopo i depositi.
La delibera si ha nelle SdP a maggioranza dei soci in base alla quota di partecipazione agli utili, nelle SdC con
i quorum richiesti per le modifiche dello statuto.
La delibera può modificare il progetto? Si ma solo per ciò che non riguarda i diritti dei soci/terzi.
Quali diritti hanno i soci dissenzienti? Nelle SdP spetta il diritto di recesso ai dissenzienti dal 2502. Nelle Srl
è espressamente previsto il diritto di recesso in caso di fusione/scissione. Nelle Spa/Sapa non è
espressamente previsto e sussiste solo in caso di trasformazione o modifica significativa dell’oggetto
sociale.
Anche in tal caso DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GG DELIBERA + ALLEGATI ex
Art. 2501‐septies si seguono le disposizioni dell’Art. 2436 se sono coinvolte SdC o se comunque la
risultante è una SdC. (Questo implica in tali casi la presenza del notaio anche nelle SdP che si fondono in
SdC) DIRITTO
Tutela per i creditori?: Differimento dell’attuazione della delibera per 60gg dall’ultimo deposito
DI OPPOSIZIONE DEI CREDITORI anteriori rispetto al deposito del progetto presso il RI/SITO ex 2501‐ter
con facoltà del Tribunale di consentire l’operazione ove non vi sia pericolo o anche in caso di pericolo ma
sia prestata idonea garanzia.
Eccezioni: (non c’è differimento di 60 gg) c’è il consenso dei creditori interessanti, non c’è il consenso di
tutti ma i dissenzienti sono stati pagati o sono state depositate in banca le somme corrispondenti, l’esperto
che ha redatto la relazione ex Art. 2501‐sexies è unico per tutte le società e attesta sotto sua responsabilità
l’assenza di necessità di garanzie.
Per la liberazione dalla responsabilità degli ex‐soci di una SdP che si fonde in una SdC si applica la normativa
sulla Trasformazione, si parla di trasformazione implicita: in tal caso liberazione con consenso
espresso/tacito post comunicazione ai creditori o responsabilità solidale degli ex soci SdP con la risultante
dalla fusione.
L’ATTO
Art. 2504 c.1 Viene redatto dai legali rappresentanti delle parti coinvolte, in ogni caso la forma richiesta
è quella di ATTO PUBBLICO.
Esso costituisce il mezzo tramite il quale si realizza il trasferimento del patrimonio delle incorporate o della
incorporata nel patrimonio della incorporante. Se si ha una fusione per unione allora esso costituisce anche
l’atto costitutivo della nuova società.
DEPOSITO
c.2 PER L’ISCRIZIONE AD OPERA DEL NOTAIO/AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ
RISULTANTE/INCORPORANTE ENTRO 30 GG PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE(atto + progetto e relativi
allegati) dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti.
L’ultimo deposito è quello della società risultante dalla fusione/incorporante esso determina l’EFFICACIA
GIURIDICA della fusione con il trasferimento del patrimonio/la costituzione della nuova società. Ha dunque
effetti di natura costitutiva.
Quali azioni sono ammesse per le società sul momento di efficacia della fusione?
Se si tratta di un’incorporazione: ammessa la POST‐DATAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI
In ogni caso, ammessa la POST‐DATAZIONE E RETRO‐DATAZIONE DEGLI EFFETTI CONTABILI E DI
GODIMENTO, ossia la data dell’unificazione dei bilanci e la data a partire dalla quale i soci iniziano a
vedere gli utili. Il tutto consente una semplificazione specie a livello contabile e fiscale (in tal caso sono
posti dei limiti di tempo). In ogni caso sono condizioni che necessariamente devono comparire
nell’atto di fusione.
Art. 2504‐quater avvenuta l’ultima iscrizione che determina l’efficacia giuridica dell’operazione
l’INVALIDITÀ NON PUÓ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA. Ciò significa che la fusione diviene in maniera definitiva
efficace erga omnes, fatto salvo comunque la tutela di chi fosse eventualmente stato danneggiato tramite il
diritto al risarcimento del danno.
La confusione dei patrimoni è certamente un’operazione che rende difficile la ricostituzione della situazione
ex‐ante perciò si assicura con tale norma la “certezza del diritto” pur non dimenticando i diritti di chi fosse
stato danneggiato e comunque, per quanto riguarda i primari interessati all’operazione, soci e creditori, il
procedimento di fusione prevede in corso, e prima dell’iscrizione dell’atto, possibilità di far valere i propri
diritti.
OPERAZIONE DI LBO
Si tratta di acquisizioni mediante indebitamento e si realizzano in poche fasi:
1. Creazione di una Newco
2. La newco ottiene un finanziamento col quale acquista la partecipazione di controllo di una società, la
società obiettivo dell’operazione
3. Fusione per incorporazione della società target nella newco
4. Rimborso dei finanziamenti ottenuti con le risorse della società acquisita: flussi di cassa, dismissione
attività
Art. 2501‐bis Condizioni per realizzare l’operazione:
Indicazione in progetto di fusione delle risorse con le quali s’intende rimborsare il debito contratto,
in allegato al progetto relazione degli organi di revisione della incorporante e della incorporata
Piano economico e finanziario con gli obiettivi da raggiungere e descrizione delle ragioni
dell’operazione nella relazione dell’organo amministrativo
Relazione degli esperti: attestazione della ragionevolezza del progetto di fusione
Disapplicazione delle semplificazioni previste per incorporazione di possedute al 100% o 90%
ALTRE FUSIONI PARTICOLARI
FUSIONI SENZA SOCIETÀ CON CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI (Art. 2505‐quater) non si
applica il limite alla società in liquidazione che ha già iniziato la distribuzione, il limite del 10% per il
conguaglio, i termini di deposito sono ridotti a 15 giorni, il termine per l’opposizione dei creditori a
30giorni.
INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTE(Art.2505) non si applicano le
disposizioni che impongono nel progetto di fusione le indicazioni sul concambio, assegnazione delle
azioni/quote e data di efficacia reddituale. Possono omettersi la relazione dell’organo
amministrativo e degli esperti. Se previ