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Estratto del documento

DEPOSITO

Art. 2501‐ter c. 3 PROGETTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE/ (SUL SITO DELLA SOCIETÀ

dal 2012) almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera del progetto (salvo rinuncia AL TERMINE

con consenso unanime dei soci). evidente la funzione primaria di questo primo deposito: informare i

soci ante‐delibera (visto che sono solo loro che possono rinunciare ai termini all’unanimità) perché possano

decidere il più possibile edotti sul tema, inoltre l’alternativa del sito conferisce maggiore snellezza a tali

scopi. Con il deposito si riesce a informare anche i terzi comunque.

DEPOSITO

Art. 2501‐septies PRESSO LA SEDE DELLE SOCIETÀ/SITO INTERNET PROGETTO + ALLEGATI

relativi a tutte le società partecipanti durante i 30 gg antecedenti alla decisione dei soci (salvo rinuncia AL

TERMINE con consenso unanime dei soci). Diritto dei soci di prenderne visione e ottenerne copia gratuita

anche per via telematica (salvo disponibilità sul sito con possibilità di stampa).

Gli allegati del progetto

a) Bilanci degli ultimi tre esercizi completi di relazione dell’organo amministrativo e di controllo

Situazione

b) Art. 2501‐quater patrimoniale redatta con i criteri del bilancio di esercizio (completa:

SP+CE+NI, bilancio infrannuale ordinario) per ciascuna società coinvolta nella fusione, consente la

verifica dello stato del patrimonio delle società e la conferma o smentita dei trend storici delle società.

Necessariamente aggiornata: non anteriore a 120 gg rispetto al deposito del progetto/sostituibile col

bilancio di esercizio/relazione finanziaria semestrale per le Società Quotate se non anteriori a 6 mesi.

Eccezione: rinuncia unanime di tutti i soci/possessori di SF con diritto di voto per ciascuna società

partecipante Relazione

c) Art. 2501‐quinquies degli organi amministrativi con funzione illustrativa e giustificativa

dell’operazione sotto i profili giuridico ed economico (convenienza dell’operazione)

Contenuti necessari: criteri per la determinazione del rapporto di concambio + difficoltà valutative.

Aggiornamenti della situazione patrimoniale della società devono essere resi in assemblea al momento

della decisione.

Eccezione: rinuncia unanime di tutti i soci/possessori di SF con diritto di voto per ciascuna società

partecipante Relazione

d) Art. 2501‐sexies degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio per ciascuna

società

Contenuti: metodo di calcolo seguito e valori risultanti, difficoltà di valutazione, parere

sull’adeguatezza del metodo ( di natura consultiva, non vincolante)

Eccezione: rinuncia unanime di tutti i soci/possessori di SF con diritto di voto per ciascuna società

partecipante (in ogni caso se sono coinvolte SdP e la risultante è una società di capitali, si renderà

necessaria la redazione da parte dell’esperto di una stima peritale del patrimonio come nel caso del

conferimento)

Chi è l’esperto: revisore contabile/società di revisione, nel caso di Spa/Sapa nominato dal Tribunale del

luogo ove ha sede la società con possibilità di richiedere al Tribunale ove ha sede la risultante la

nomina di un unico esperto comune, per le SQ società di revisione iscritte in apposito albo.

Responsabilità: danni causati a soci/terzi

Diritti: ottenere tutte le info necessarie per la formulazione della relazione

1

(è sufficiente la relazione dell’esperto?), si ritiene

Osservazioni: nessuna relazione dell’organo di controllo

necessaria un’attestazione dei liquidatori che non è ancora iniziata la distribuzione dell’attivo se la società è

in liquidazione.

1 

NB Art. 2477 c.c. per le Srl la nomina dell’organo di controllo avviene se prevista dall’atto costitutivo e salvo

disposizione contraria, si tratta di un organo monocratico. La Srl è obbligata a nominare l’organo di controllo solo in

alcuni casi specifici: Bilancio Consolidato, Controllo di società obbligata alla revisione dei conti e superamento per due

esercizi di due dei limiti previsti per il bilancio in FA. L’organo nominato è soggetto alle medesime disposizioni previste

per il Collegio Sindacale delle Spa/Sapa.

LA DELIBERA

Art. 2502 La volontà dei soci si esprime mediante approvazione del progetto in ciascuna società.

(l’incorporante deve deliberare in tale sede l’aumento di capitale).L’assemblea si tiene almeno 30 giorni

dopo i depositi.

La delibera si ha nelle SdP a maggioranza dei soci in base alla quota di partecipazione agli utili, nelle SdC con

i quorum richiesti per le modifiche dello statuto.

La delibera può modificare il progetto? Si ma solo per ciò che non riguarda i diritti dei soci/terzi.

Quali diritti hanno i soci dissenzienti? Nelle SdP spetta il diritto di recesso ai dissenzienti dal 2502. Nelle Srl

è espressamente previsto il diritto di recesso in caso di fusione/scissione. Nelle Spa/Sapa non è

espressamente previsto e sussiste solo in caso di trasformazione o modifica significativa dell’oggetto

sociale.

Anche in tal caso DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GG DELIBERA + ALLEGATI ex

Art. 2501‐septies si seguono le disposizioni dell’Art. 2436 se sono coinvolte SdC o se comunque la

risultante è una SdC. (Questo implica in tali casi la presenza del notaio anche nelle SdP che si fondono in

SdC) DIRITTO

Tutela per i creditori?: Differimento dell’attuazione della delibera per 60gg dall’ultimo deposito

DI OPPOSIZIONE DEI CREDITORI anteriori rispetto al deposito del progetto presso il RI/SITO ex 2501‐ter

con facoltà del Tribunale di consentire l’operazione ove non vi sia pericolo o anche in caso di pericolo ma

sia prestata idonea garanzia.

Eccezioni: (non c’è differimento di 60 gg) c’è il consenso dei creditori interessanti, non c’è il consenso di

tutti ma i dissenzienti sono stati pagati o sono state depositate in banca le somme corrispondenti, l’esperto

che ha redatto la relazione ex Art. 2501‐sexies è unico per tutte le società e attesta sotto sua responsabilità

l’assenza di necessità di garanzie.

Per la liberazione dalla responsabilità degli ex‐soci di una SdP che si fonde in una SdC si applica la normativa

sulla Trasformazione, si parla di trasformazione implicita: in tal caso liberazione con consenso

espresso/tacito post comunicazione ai creditori o responsabilità solidale degli ex soci SdP con la risultante

dalla fusione.

L’ATTO 

Art. 2504 c.1 Viene redatto dai legali rappresentanti delle parti coinvolte, in ogni caso la forma richiesta

è quella di ATTO PUBBLICO.

Esso costituisce il mezzo tramite il quale si realizza il trasferimento del patrimonio delle incorporate o della

incorporata nel patrimonio della incorporante. Se si ha una fusione per unione allora esso costituisce anche

l’atto costitutivo della nuova società.

DEPOSITO

c.2 PER L’ISCRIZIONE AD OPERA DEL NOTAIO/AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

RISULTANTE/INCORPORANTE ENTRO 30 GG PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE(atto + progetto e relativi

allegati) dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti.

L’ultimo deposito è quello della società risultante dalla fusione/incorporante esso determina l’EFFICACIA

GIURIDICA della fusione con il trasferimento del patrimonio/la costituzione della nuova società. Ha dunque

effetti di natura costitutiva.

Quali azioni sono ammesse per le società sul momento di efficacia della fusione?

 Se si tratta di un’incorporazione: ammessa la POST‐DATAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI

 In ogni caso, ammessa la POST‐DATAZIONE E RETRO‐DATAZIONE DEGLI EFFETTI CONTABILI E DI

GODIMENTO, ossia la data dell’unificazione dei bilanci e la data a partire dalla quale i soci iniziano a

vedere gli utili. Il tutto consente una semplificazione specie a livello contabile e fiscale (in tal caso sono

posti dei limiti di tempo). In ogni caso sono condizioni che necessariamente devono comparire

nell’atto di fusione.

Art. 2504‐quater avvenuta l’ultima iscrizione che determina l’efficacia giuridica dell’operazione

l’INVALIDITÀ NON PUÓ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA. Ciò significa che la fusione diviene in maniera definitiva

efficace erga omnes, fatto salvo comunque la tutela di chi fosse eventualmente stato danneggiato tramite il

diritto al risarcimento del danno.

La confusione dei patrimoni è certamente un’operazione che rende difficile la ricostituzione della situazione

ex‐ante perciò si assicura con tale norma la “certezza del diritto” pur non dimenticando i diritti di chi fosse

stato danneggiato e comunque, per quanto riguarda i primari interessati all’operazione, soci e creditori, il

procedimento di fusione prevede in corso, e prima dell’iscrizione dell’atto, possibilità di far valere i propri

diritti.

OPERAZIONE DI LBO

Si tratta di acquisizioni mediante indebitamento e si realizzano in poche fasi:

1. Creazione di una Newco

2. La newco ottiene un finanziamento col quale acquista la partecipazione di controllo di una società, la

società obiettivo dell’operazione

3. Fusione per incorporazione della società target nella newco

4. Rimborso dei finanziamenti ottenuti con le risorse della società acquisita: flussi di cassa, dismissione

attività 

Art. 2501‐bis Condizioni per realizzare l’operazione:

 Indicazione in progetto di fusione delle risorse con le quali s’intende rimborsare il debito contratto,

in allegato al progetto relazione degli organi di revisione della incorporante e della incorporata

 Piano economico e finanziario con gli obiettivi da raggiungere e descrizione delle ragioni

dell’operazione nella relazione dell’organo amministrativo

 Relazione degli esperti: attestazione della ragionevolezza del progetto di fusione

 Disapplicazione delle semplificazioni previste per incorporazione di possedute al 100% o 90%

ALTRE FUSIONI PARTICOLARI

 

FUSIONI SENZA SOCIETÀ CON CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI (Art. 2505‐quater) non si

applica il limite alla società in liquidazione che ha già iniziato la distribuzione, il limite del 10% per il

conguaglio, i termini di deposito sono ridotti a 15 giorni, il termine per l’opposizione dei creditori a

30giorni.

 

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTE(Art.2505) non si applicano le

disposizioni che impongono nel progetto di fusione le indicazioni sul concambio, assegnazione delle

azioni/quote e data di efficacia reddituale. Possono omettersi la relazione dell’organo

amministrativo e degli esperti. Se previ

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
11 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SBMary di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Pavan Aldo.