La fusione: profili generali
L'operazione di fusione è un processo tramite il quale viene meno la pluralità delle società coinvolte per dare vita a un'unica società risultante, che riunisce le risorse produttive delle precedenti al fine di ottenere sinergie non raggiungibili singolarmente. Rientra nell’ambito di quelle che a livello internazionale sono definite operazioni di Mergers & Acquisitions. Tra queste operazioni rientrano anche le acquisizioni del controllo di società, che, sotto il profilo contabile, possono realizzare un risultato analogo alla fusione con l’inclusione delle partecipate nell’unico Bilancio Consolidato, ma non ci si arriva sotto il profilo giuridico, in quanto c’è il mantenimento di entità tra loro separate.
Limiti all’operazione
Le società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo non possono partecipare a una fusione.
Tipologie di fusione
Esistono due modalità principali:
- Per unione, quando le società fuse danno luogo a una nuova entità risultante. Tuttavia, questo fenomeno è raro nella pratica.
- Per incorporazione, quando una o più società vengono assorbite in una società preesistente che continua a esistere mentre le società inglobate si sciolgono. Questa è la forma di gran lunga più diffusa. In tal caso, può verificarsi che la società incorporante abbia partecipazioni nella incorporata o meno.
In base al tipo di società coinvolte
- Fusione omogenea tra SdP o SdC.
- Fusione progressiva di SdP in SdC, o viceversa regressiva di SdC in SdP.
Due tipi di integrazione
- Fusioni orizzontali tra società che svolgono la medesima attività; in tal caso, le finalità possono essere legate alla riduzione della concorrenza, con il raggiungimento di posizioni oligopolistiche o monopolistiche.
- Fusioni verticali tra società che svolgono attività differenti ma appartenenti alla medesima filiera produttiva, per cui si realizzano integrazioni a valle o a monte della catena.
- Fusioni conglomerali tra società che operano in settori non correlati, in tal caso la finalità è perlopiù legata alla diversificazione e riduzione del rischio.
Distinzioni
- Conferimento: in questo caso c’è un trasferimento totale o parziale del patrimonio da parte della società conferente nella conferitaria, ottenendo in cambio una partecipazione di quest’ultima. La fusione si differenzia per essere sempre totale, riguardare sempre l’intero patrimonio delle società coinvolte, e generare sempre l’estinzione di queste ultime, mentre nel conferimento chi apporta del patrimonio continua a esistere e riceve delle partecipazioni.
- Acquisto di partecipazioni: in genere operazione propedeutica a una fusione, ma comporta un pagamento necessariamente in denaro, in quanto non si possono dare al venditore quote della propria società in concambio. Anche ottenendo il controllo, non si realizza mai la confusione di patrimoni che invece si realizza con la fusione, e nessuna entità viene meno ma permane distintamente dalle altre.
- Scissione: quando coinvolge società preesistenti, il risultato è analogo alla fusione e realizza una concentrazione aziendale. In particolare, nel caso di scissione totale non proporzionale a favore di un’unica società preesistente, si realizza il medesimo effetto di una fusione salvo differenze procedurali.
Le finalità
- Riduzione concorrenza.
- Concentrazione di mezzi finanziari.
- Riduzione dei costi mediante economie di scala e di scopo.
- Efficienza nella gestione delle risorse finanziarie e accrescimento della capacità di credito.
- Accesso a segreti industriali e know-how specifico.
- Operazioni a livello di gruppo: razionalizzazione e semplificazione della struttura o alternativa meno costosa alla liquidazione di società.
Effetti dell’operazione
- Estinzione delle società incorporate o fuse.
- Si realizza la trasmissione dell’intero patrimonio sociale alla società risultante dalla fusione, con il passaggio di tutti i rapporti patrimoniali che facevano capo alle società preesistenti (successione a titolo universale).
- Ai soci delle società assorbite vengono assegnate quote o azioni della società risultante. Il capitale sociale di queste va infatti a estinguersi, e i soci hanno diritto a veder convertite le loro azioni o quote in azioni o quote della incorporante o risultante dalla fusione secondo uno specifico rapporto di concambio. Secondo un principio di equità finanziaria che riguarda tutte le operazioni straordinarie, per tale assegnazione si deve prendere in considerazione i Capitali Economici per garantire al socio un’identità tra i valori economici della partecipazione ante-fusione e post-fusione, una equivalente posizione economica.
NB: L’incorporante o risultante dalla fusione non potrà assegnare azioni in sostituzione di quelle delle incorporate o fuse partecipanti alla fusione ma dovrà annullarle (Art. 2504-ter).
Profili civilistici
- Art. 2501: Soggetti: solo società, anche semplici, anche cooperative (nei limiti della disciplina sulla trasformazione) ma non ammessa per le imprese individuali, per queste i medesimi risultati possono raggiungersi mediante un conferimento d’azienda.
- Art. 2505: Fusione anomala: la società incorporante possiede il 100% della incorporata e quindi si realizzerà solo un annullamento della partecipazione con un procedimento semplificato e la rilevazione di differenze derivanti dall’annullamento delle partecipazioni.
- Art. 2505-bis: Ulteriore caso di fusione anomala con procedimento semplificato, partecipazione al 90%.
- Leveraged Buy Out: Art. 2501-bis: acquisizione del controllo di una società (TARGET COMPANY), da parte di un’altra, spesso costituita ad hoc (NEWCO), tramite la stipula di un prestito con terzi, di solito banche per poi attuare una fusione. Di solito la target company è una società con poche prospettive, qualcuno vede in essa un potenziale inespresso e decide di acquistarla, in genere tramite il controllo totalitario e poi la fusione per incorporazione. Il debito contratto per avere la liquidità necessaria all’acquisizione sarà rimborsato con i flussi derivanti dalla target company acquisita o con la vendita del suo patrimonio. Il patrimonio della stessa funge da garanzia generica per l’operazione.
Il procedimento di fusione
- Progetto (espressione della trattativa)
- Delibera (volontà dei soci)
- Atto (perfezionamento giuridico)
Obiettivi della procedura: tutelare i soci nei loro diritti d'informazione e consultazione (anche ai fini di tutelare i loro diritti patrimoniali) e i terzi, sempre per ciò che riguarda l'informazione oltre che i creditori per quanto riguarda i loro diritti patrimoniali.
Il progetto di fusione
È un documento il cui contenuto è stabilito dal codice civile, redatto dagli amministratori delle società coinvolte nell’operazione. È unico per tutte le società, dunque, sebbene nel procedimento di natura giuridico-formale rappresenta un punto di partenza del processo, in realtà esso deve necessariamente scaturire da una precedente trattativa, ad opera degli amministratori "per conto" dei soci, della quale il documento costituisce il punto di arrivo. Abbiamo già detto che il contenuto è stabilito dal codice, il suo aspetto più importante sono i diritti dei soci e terzi che non sono modificabili in sede di delibera dei soci. Se, ad esempio, il rapporto di concambio determinato in sede di progetto divenisse sconveniente per la società, in quel caso non si procederebbe più alla fusione, l’assemblea può solo negare il consenso ma non modificare tale aspetto.
Art. 2501-ter contenuto analitico del progetto:
- Tipo, denominazione, sede di tutte le partecipanti + Atto costitutivo della risultante/Modifiche dello stesso in caso di incorporazione.
- Rapporto di cambio, eventuali conguagli (max il 10% del VN delle azioni/quote assegnate), modalità di assegnazione azioni/quote (in genere derivanti da aumento di capitale sociale o altre modalità quali l'assegnazione di azioni proprie o la ridistribuzione di azioni del capitale della società incorporante o beneficiaria, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari), diritti particolari per taluni soci (azioni speciali, privilegiate, conversione warrants e obbligazioni convertibili).
- Vantaggi particolari per soggetti amministratori delle società (indennizzi agli amministratori cessanti, compensi per le attività svolte in sede di fusione).
- Date di godimento per i soci e di rilevanza contabile dell’operazione (quando si ha l’unificazione dei bilanci, data a partire dalla quale le operazioni anche dell’incorporata vengono imputate all’incorporante o risultante).
Ruolo del progetto di fusione
- Sostanziale: incontro delle volontà dei CdA in quanto "mandatari" dei soci.
- Informativo
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Ragioneria - la fusione di società
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La radioattività
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Diritto commerciale - la trasformazione e la fusione della società
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Termologia, i passaggi di stato, la fusione definizioni ed esercizi