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La proprietà Pubblica e Privata. L' espropriazione anomala o sostanziale. I criteri della Generalità del vincolo e dll'intensità del sacrificio. L' esportazione illecita dei Beni Culturali Pag. 1 La proprietà Pubblica e Privata. L' espropriazione anomala o sostanziale. I criteri della Generalità del vincolo e dll'intensità del sacrificio. L' esportazione illecita dei Beni Culturali Pag. 2
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Applicazione omogenea

La direttiva n.7 del 1993 (in seguito superata dalla direttiva n.60 del 2014) approvata dal Parlamento e dal Consiglio, che illustra e disciplina le procedure di restituzione dei beni illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'UE.

Si aggiunge poi fortunatamente il Trattato di Maastricht del 1992, che modifica notevolmente la natura della collaborazione tra questi Paesi membri, che non si basa più semplicemente sul mero interesse economico, ma anche su importanti obiettivi sociali e culturali che si propongono di perseguire e che sono citati nel Titolo 13:

  • Il miglioramento della conoscenza e della diffusione della storia e della cultura dei vari popoli Europei, in modo tale da accrescere l'integrazione tra le varie popolazioni Europee.
  • La tutela e la salvaguardia del Patrimonio culturale di importanza europea, in tutta la sua diversità e ricchezza culturale e linguistica.
  • Gli scambi culturali e non più solo.

commerciali.

In ogni caso, il contenuto del regolamento n. 3911 e della direttiva n.7 del 1993, riguarda esclusivamente i beni culturali che si iscrivono nelle categorie elencate nell'Allegato A alla direttiva e al regolamento. Quindi, l'allegato A (alla direttiva e al regolamento) è un elenco di categorie di beni culturali che possono essere sottoposti al contenuto del regolamento e della direttiva ed è bipartito: prevede due categorie di beni:

I beni culturali meritevoli di tutela internazionale per loro natura A PRESCINDERE dal loro valore economico e commerciale (i beni di interesse archeologico e archivistico).

I beni culturali meritevoli di tutela perché hanno conseguito un valore economico minimo stabilito, che varia a seconda della natura dei beni stessi.

Tuttavia, questo approccio economicistico che caratterizza l'allegato A, cerca di essere successivamente superato (per esempio, dalla direttiva n. 60 del 2014, approvata dal Consiglio e dal

Parlamento nel 2015). LA DISCIPLINA DI ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI E', quindi, l'esito di un lungo percorso di armonizzazione tra la normativa nazionale (italiana) e quella internazionale o sovranazionale e il suo contenuto varia a seconda del luogo di destinazione indicato al momento della denuncia e al fattore tempo (se, cioè, si tratta di un'esportazione definitiva o temporanea). La Legislazione Italiana (lo stesso Codice) condivide un atteggiamento protezionistico in materia di esportazione. Prevede, infatti: - il divieto assoluto o tassativo di esportazione per l'art. 65, comma 1, tutti quei beni dichiarati, la cui fuoriuscita risulterebbe dannosa per l'integrità del Patrimonio culturale Nazionale - l'art. 65, comma 2, di tutti quei beni potenzialmente o dichiarabili, appartenenti a soggetti pubblici o privati, opera di un autore non più in vita e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni: vengono tutelati in forma cautelare e preventiva, finquando l'Amministrazione non ha effettuato la verifica ai sensi dell'articolo 12. Prevede il divieto assoluto superabile o rimovibile per i beni citati nell'art. 65, comma 3. In tal caso, l'interessato deve recarsi presso l'ufficio di esportazione, portando con sé materialmente il bene e compilando una dichiarazione di esportazione (equivale giuridicamente ad una denuncia), in cui deve fornire indicazioni generali inerenti al bene (in particolar modo è fondamentale indicare il valore venale del bene stesso) e il luogo di destinazione verso cui intende esportare il bene, mentre non è necessario esporre delle motivazioni. In base al luogo di destinazione, infatti, cambia la natura dell'autorizzazione rilasciata: se entro UE attestato, se fuori UE attestato + licenza di esportazione. A questo punto, entro i quaranta giorni a partire dalla data di ricezione della denuncia, l'ufficio di esportazione deve verificare se sia il caso di rilasciare o no.l'esportazione del bene al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Infine, se l'esportazione deve avvenire verso un Paese non appartenente all'UE ma con il quale l'Italia ha stipulato un accordo di libero scambio, allora dovrà rilasciare il CERTIFICATO DI ORIGINE, che attesta l'origine del bene e consente di beneficiare delle agevolazioni previste dall'accordo commerciale.

L'esportazione e la libera circolazione del bene da un Paese membro dell'UE (che non deve necessariamente coincidere con il Paese che ha rilasciato l'atto autorizzativo) e un Paese che non fa parte dell'UE, senza che sia necessariamente richiesta un'ulteriore autorizzazione interna. Ciò significa che, per esempio, un bene che fa parte del Patrimonio italiano può essere esportato in un altro paese membro e, da lì, può circolare anche all'esterno del territorio dell'UE, purché venga rispettato il termine di validità di 6 mesi. Oltre alla durata, la licenza, a differenza dell'attestato, può riguardare SOLO i beni che rientrano tra le CATEGORIE elencate nell'allegato A. Può decidere di negare il rilascio dell'autorizzazione, presentando, però, una valida motivazione. Solitamente non ancora dichiarati: l'autorizzazione viene negata ai beni in tal caso, nel momento in cui

l'ufficio di esportazione nega il rilascio dell'autorizzazione, si avvia il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale della cosa presentata che, in questo modo, viene comunque tutelata in forma cautelare e preventiva, fino all'esito dell'accertamento potenzialmente amministrativo (perché comunque, potrebbe ricevere questo timbro). Ciò significa che il diniego del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione è uno strumento eccezionale di tutela anticipata e preventiva, che conferma il carattere costitutivo dell'accertamento. Può decidere di proporre l'acquisto coattivo della cosa presentata al Ministero che, se decide di notificare questo atto di trasferimento coattivo, deve corrispondere al privato esportatore un indennizzo pari al valore venale del bene indicato nella dichiarazione (e, quindi, stabilito dal privato esportatore stesso). L'ESPORTAZIONE TEMPORANEA L'esportazione temporanea, a

La differenza di quella definitiva, garantisce il rientro del bene all'interno dei confini del Paese di provenienza che ha rilasciato l'atto autorizzativo. L'articolo 66 del Codice autorizza questo tipo di esportazione temporanea, per rendere possibile la partecipazione di quel bene a manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, PURCHE' vengano rispettati l'integrità fisica del bene e il termine massimo di scadenza di 18 mesi (terminato il quale, quindi, il bene deve necessariamente rientrare all'interno dei confini del Paese di provenienza).

La procedura è la stessa: l'interessato deve recarsi all'ufficio di esportazione e compilare una dichiarazione in cui deve indicare informazioni inerenti al bene, come il valore venale, e il luogo di destinazione. Entro i 40 giorni dalla data di ricezione della denuncia, l'ufficio di esportazione deve valutare se rilasciare l'attestato o l'attestato e la licenza.

(in base al luogo di destinazione indicato nella dichiarazione). In tal caso, può nominare un responsabile che si occupi di garantire la corretta conservazione del bene durante il trasporto e può richiedere al privato esportatore il pagamento di una cauzione costituita da polizza fideiussoria pari ad un importo superiore del dieci per cento al valore venale del bene (indicato nella dichiarazione), con cui il privato esportatore garantisce il rientro del bene stesso.

Negare il rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui:

  • l'integrità fisica del bene potrebbe risultare o danneggiata dal trasporto o dalla permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.
  • il bene rappresenta una parte fondamentale della collezione artistica o bibliografica, di un museo, una pinacoteca o una galleria.

NON PUO' proporre l'acquisto coattivo del bene (che riguarda solo l'esportazione definitiva).

IL TRASFERIMENTO ILLECITO DEI BENI CULTURALI

Il traffico clandestino e

maniera legittima, dei beni d'arte illecitamente esportati è la cooperazione internazionale e l'adesione a specifiche convenzioni e direttive. La legislazione statale da sola non è sufficiente a contrastare il problema delle espoliazioni belliche e il traffico illecito di opere d'arte. La Convenzione UNESCO del 1970, la Convenzione UNIDROIT del 1995 e la Direttiva 93/7 della CEE (ora sostituita dalla Direttiva 2014/60 dell'UE) sono alcuni degli strumenti internazionali che disciplinano la restituzione dei beni culturali illecitamente esportati. Questi strumenti prevedono regole e procedure per facilitare la restituzione dei beni al loro paese d'origine. La cooperazione tra gli Stati è fondamentale per garantire il successo di tali sforzi. Gli Stati devono collaborare nella condivisione di informazioni, nella cooperazione giudiziaria e nell'attuazione delle disposizioni delle convenzioni e delle direttive. Solo attraverso questa cooperazione è possibile riappropriarsi dei beni culturali che sono stati illecitamente sottratti al patrimonio nazionale. In conclusione, la lotta contro il traffico illecito di opere d'arte richiede un impegno internazionale e una cooperazione tra gli Stati. La legislazione statale, sebbene importante, non è sufficiente da sola. È necessario aderire agli strumenti internazionali e lavorare insieme per contrastare efficacemente questo problema.maniera assolutamente leggittima, dei propri beni illecitamente fuoriusciti dal territorio Nazionale è l'obbiettivo di poter soddisfare e assicurare nuovamente l'interesse e il godimento pubblico da parte della collettività Nazionale del bene stesso. Nel momento in cui il Bene fuoriesce illecitamente dai confini del Paese d'origine e fa ingresso in un altro Paese, è sottoposto esclusivamente all'ordinamento giuridico di quello Stato, che non può assolutamente essere condizionato dall'ordinamento del Paese di provenienza del bene stesso ed, eventualmente, può essere assimilato ad una merce libera di circolare, a prescindere dal carattere illecito dell'importazione del bene stesso e dal fatto che, in questo modo, vengono violat
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vienna26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di legislazione dei beni culturali e dello spettacolo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Mabellini Stefania.