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Diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale

Parte I: Protezione e salvaguardia del patrimonio culturale e delle identità culturali

Unità 1: Elementi introduttivi funzionali al corso

Diritto internazionale: ordinamento a se stante, diverso dall’ordinamento dello Stato. È un ordinamento orizzontale, inorganico (non ha dei propri organi) in cui si muovono soggetti uguali. Secondo la Pace di Vestfalia fine guerra dei 30 anni (1649-'50): fine delle potenze cattoliche di creare un grande Impero. Da quel momento ogni stato/sovrano è padrone a casa sua e nasce così l'Ordinamento Internazionale. I soggetti del diritto internazionale intrattengono reciproche relazioni giuridiche valutabili all'insegna di un sistema di fonti proprio, diverso da quelle che caratterizzano l'ordinamento interno di uno Stato qualsiasi.

Le fonti

  • Consuetudine: fonte generale e non scritta del diritto internazionale. Comportamento dichiarato nel tempo, tenuto dalla generalità degli Stati nella convinzione si tratti di un comportamento dovuto. A questo proposito si parla di due elementi:
    • Oggettivo: tutti gli stati in certe occasioni si comportano in un certo modo senza bisogno di accordi scritti (Diuturnitas).
    • Soggettivo: convinzione che quel comportamento sia giuridico, necessario (Opinio Juris sive necessitatis).
    Se un solo stato contesta una consuetudine è un persistent objector e commette un illecito. Se si tratta di un gruppo di stati, la consuetudine non esiste più (in quanto tale). Stati di nuova indipendenza durante la decolonizzazione non hanno riconosciuto norme consuetudinarie. Se alcuni stati continuano a rispettarle, si parla di convenzioni regionali (es. pena di morte).
  • Accordi (o patto, o trattato, o convenzione): lega solo le parti che vi consentono. Manifestazione di volontà in cui due o più stati vengono coinvolti in un affare, che decidono di collaborare in una determinata questione (nel diritto privato = contratto).
    • Trattato in forma solenne: consta di quattro fasi più un eventuale:
      • Negoziazione (trattativa).
      • Firma del testo. Certifica il testo definitivo (caso del trattato di Uccialli modificata la traduzione italiana: Etiopia accettava il protettorato, mai accettato). Valore di autenticazione.
      • Ratifica: gli stati assumono i diritti e gli obblighi previsti dall’accordo.
      • Scambio degli strumenti di ratifica. Nel caso di più stati, deposito delle ratifiche presso la sede centrale (in questo caso: UNESCO a Parigi).
      • Registrazione presso il segretariato delle NU a New York.
    • Trattato in forma semplificata: si conclude con la seconda fase (trattativa – firma). Nella nostra materia è ampiamente utilizzato (MOU).
  • Fonti di terzo grado (o fonti previste da accordi): quando un trattato non prevede solo regole materiali, ma anche regole strumentali volte a istituire ulteriori fonti di produzione normativa. Un caso è quando un OIG è abilitata dal trattato istitutivo ad emanare decisioni vincolanti (hard law) per gli stati che ne fanno parte. Es il caso degli atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) emanati dagli organi della UE. Nella nostra materia si parla più spesso di atti di soft law (atti non vincolanti per i soggetti internazionali interessati).

I soggetti

Il diritto internazionale regola (avvalendosi delle fonti) le relazioni tra i soggetti dell’ordinamento internazionale.

Stato: lo stato del diritto internazionale è l’ente apparato = insieme degli organi che esercitano il potere di imperio sui sudditi (sulla popolazione stanziata in un certo territorio). Si tratta di una nozione ridotta al nucleo della funzione esecutiva (di governo) ed a coloro che tale funzione esercitano. Nell'ordinamento interno si parla di Stato-comunità: comunità umana stanziata in un determinato territorio e sottoposta a leggi che la tengono unita. I requisiti di un ente-apparato per poter essere definito stato e quindi assolvere al ruolo di soggetto internazionale sono l’indipendenza e l’effettività:

Indipendenza: l’organizzazione dello stato non dipende da alcun altro soggetto internazionale. Per essere ente-apparato lo Stato deve avere la caratteristica di sovranità esterna, consiste nell'idoneità a concludere accordi internazionali. Non sono soggetti internazionali:

  • Stati fantoccio: Stati costituiti da un diverso ente-apparato (repubblica Turco-cipriota: la Turchia è responsabile per le lesioni dei diritti umani verificatesi nella repubblica indipendente turco-cipriota).
  • Stati federati di stati federali.

Effettività: l’ente apparato è soggetto internazionale in quanto è in grado di esercitare il proprio potere di imperio su una data comunità, e quindi di assumere obblighi nei rapporti con gli altri stati. Non sono soggetti internazionali: gli stati in esilio, privati di un rapporto di governo con i propri (ex) sudditi. Non rientra tra le caratteristiche fondamentali per essere un Ente-apparato il riconoscimento da parte degli altri soggetti internazionali (Israele, primi anni dell'Unione Sovietica e la Francia Rivoluzionaria).

Organizzazioni internazionali governative (OIG): Associazioni fra stati dotate di organi per il perseguimento di interessi comuni. La corte internazionale di giustizia ha definito nel 1980 le OIG “soggetto del diritto internazionale, vincolato, in quanto tale, da tutti gli obblighi che gli derivano dalle regole generali del diritto internazionale, del suo atto costitutivo e degli accordi di cui è parte”.

UNESCO: (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) istituto specializzato delle Nazioni Unite secondo l’art.57 dello statuto delle NU (Carta di San Francisco) paragrafo 1 afferma: I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi ed aventi, in conformità ai loro statuti, vari compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le NU in conformità alle disposizioni dell’art. 63.

La convenzione istitutiva dell'UNESCO consta di 15 articoli. È stata firmata a Londra il 16 novembre 1945 ed è entrata in vigore il 4 novembre 1946, a seguito del deposito del ventesimo strumento di ratifica (numero minimo). Il 6 dicembre 1946 la Conferenza generale UNESCO approvava l'accorso con le NU che ne faceva un istituto specializzato di queste ultime. L'accordo è stato approvato dall'Assemblea Generale ed entrato in vigore il 14 dicembre 1946. Attualmente gli stati membri sono 191.

Scopo: contribuire alla pace ed alla sicurezza internazionali promuovendo la collaborazione tra Stati attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, rafforzando il rispetto per la giustizia, per la legge e per i diritti umani e le libertà fondamentali. L'UNESCO inoltre concorre al mantenimento, al progresso e alla diffusione della scienza e della cultura attraverso la conservazione e la protezione del patrimonio librario, artistico, storico e scientifico, tanto rivolgendo raccomandazioni agli stati per la conclusione di accordi internazionali in questo campo, quanto incoraggiando la cooperazione tra questi in tutti i rami dell'attività intellettuale, favorendo gli scambi di personale nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura, nonché lo scambio di pubblicazioni e di “oggetti di interesse artistico e scientifico”.

L'UNESCO è dotato di tre organi (art.3):

  • Segretariato: in particolare il direttore generale gode di vasto potere di iniziativa sia nei confronti degli altri organi e degli stati membri, sia delle altre organizzazioni ed agenzie internazionali. Viene designato da Consiglio Esecutivo e nominato per un periodo di sei anni (raddoppiabile) dalla Conferenza Generale.
  • Conferenza Generale: compiti:
    • Definizione delle politiche dell'organizzazione.
    • Approvazione del suo programma e del budget.
  • Consiglio Esecutivo: è composto (art. 5) di 58 membri in carica per quattro anni. Compiti:
    • Preparare l'ordine del giorno della Conferenza Generale (anche se il direttore generale ha vasto potere di iniziativa).
    • Sottoporre alla Conferenza Generale il programma di lavoro e previsioni finanziarie preparate dal Direttore Generale.

Adattamento

Procedimento attraverso il quale il diritto di un ordinamento statale si “adegua” al diritto dell'ordinamento internazionale. Nel caso delle norme consuetudinarie l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute: adattamento speciale automatico. Nel caso delle norme contenute in accordi internazionali, adattamento interno può avvenire in due modi:

  • Procedimento ordinario: si ha quando l'organo statuale preposto alla funzione legislativa emana una norma avente lo stesso contenuto dell'obbligo internazionale assunto dallo stato.
  • Procedimento speciale: preferibile, il primo può causare errori di traduzione o trascrizione. Può richiedere misure integrative rispetto a quelle stabilite nell'accordo.

Unità 2: Beni culturali / patrimonio culturale

Le nozioni di bene culturale (cultural property) e patrimonio culturale (cultural heritage) hanno passato di contrapposizione nel dibattito giuridico/politico della seconda metà del XX secolo. La prima definizione di bene culturale è offerta dalla Convenzione dell'Aja (1954) in seguito ai danni subiti dei beni culturali durante la Seconda Guerra Mondiale. I danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo tali beni appartengono, costituiscono un danno al patrimonio culturale dell'intero genere umano. Ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale, la conservazione del patrimonio culturale presenta una grande importanza per tutti i popoli del mondo; è necessario assicurare una tutela internazionale.

Convenzione dell'Aja del 1899

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale ed europeo dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Zagato Luisa.
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