Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Diritto dei beni culturali, parte 1 (prof. Zagato - egart) Pag. 1 Diritto dei beni culturali, parte 1 (prof. Zagato - egart) Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei beni culturali, parte 1 (prof. Zagato - egart) Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei beni culturali, parte 1 (prof. Zagato - egart) Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LE DEROGHE:

le parti contraenti della Convenzione del 1954 possono derogare agli obblighi per:

CONDOTTA DELL'AVVERSARIO: Trova applicazione solo nel caso della PROTEZIONE SPECIALE. Ciascuna delle

– parti potrà privare dell'immunità un bene culturale appartenente alla parte avversa, nel caso in cui tale parte

venga meno agli obblighi assunti al momento dell'iscrizione del bene culturale nel registro internazionale.

NECESSITA' MILITARI: trova applicazione sia nella PROTEZIONE SPECIALE che in quella GENERALE.

– - protezione generale: (art 4 par. 2) consente di derogare all'obbligo di rispetto nel caso di imperative necessità

militari.

- protezione speciale: (art 11 par. 2) deve trattarsi di necessità militare ineluttabile.

L'immunità viene meno con l'utilizzazione a fini militari da parte dello stato territoriale dei beni culturali e centri

monumentali. → secondo protocollo del 1999 (art.1) riprende la nozione di obiettivo militare:

Obiettivo militare significa un obiettivo che per la sua natura, ubicazione, scopo od utilizzo fornisce un'efficace

contributo all'azione militare e la cui totale o parziale distruzione, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze correnti

del momento, offre un definito vantaggio militare.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

la convenzione del 1954 si applica tanto nel caso CONFLITTO ARMATO (guerra armata o meno) che coinvolga 2 o più

stati contraenti, quanto in quello di OCCUPAZIONE MILITARE, anche nell'evenienza di mancata resistenza.

Art 18: la convenzione si applica tra le parti contraenti anche nel caso il conflitto coinvolge qualche stato che non è parte

contraente.

Art. 19: la Convenzione trova applicazione anche nel caso di conflitti di carattere non internazionale, che si sviluppino

all'interno di una delle parti contraenti → importanza accresciuta dopo i conflitti successivi alla caduta del muro di

Berlino.

PROFILI ISTITUZIONALI

A chi spetta l'applicazione della Convenzione?

Agli STATI parte sia per quanto riguarda le misure da prendere nell'ordinamento interno di ciascuno, sia nella

• figura di potenze protettrici nei confronti delle parti belligeranti (nel caso di conflitto armato)

Misure interne:

- educazione e sensibilizzazione alla tutela dei beni e dei propri organi militari (art. 7)

- garantire la diffusione della Convenzione ( art.25)

All'UNESCO: compito di natura tecnica:

• → DIRETTORE GENERALE: compito di convocare incontri di rappresentanti delle parti contraenti

→ COMMISSARIO GENERALE: vine scelto, per ciascuna delle parti in conflitto, da una lista internazionale di

persone, mediante un accordo tra le parti stesse. I poteri si estendono a tutte le materie inerenti all'applicazione

della Convenzione. Deve stendere puntuali rapporti da inviare alle parti in conflitto, alle potenze protettrici, al

direttore generale dell'UNESCO.

Il capitolo VI del 2° protocollo alla convenzione dell'Aja delinea una STRUTTURA ISTITUZIONALE: si articola anzitutto

sugli INCONTRI (MEETING) delle parti contraenti, convocati ogni 2 anni, contestualmente alle conferenze generali

dell'UNESCO.

COMPITI DEI MEETING:

elezione dei membri del COMITATO PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

• approvazione delle GUIDELINES per l'applicazione del Protocollo

• analisi dei rapporti inoltrati dal comitato medesimo

• discussione di qualsiasi problema relativo all'applicazione del protocollo

• eventuale formulazione di raccomandazioni.

Il comitato è costituito da 12 membri scelti dall'assemblea dei rappresentanti degli stati parte alla Convenzione. Si

riuniscono almeno una volta all'anno.

Esercita funzioni descritte nell'Art 27 par. 1:

stabilire e controllare la lista dei beni che godono di protezione rafforzata

➢ il giudizio sui rapporti presentati dalle parti ed un lavoro di chiarificazione ed aiuto agli stati per la preparazione

➢ di detti rapporti.

La determinazione dell'utilizzo del FONDO PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO

➢ ARMATO

il coordinamento delle attività di disseminazione delle informazioni e di assistenza internazionale disciplinate dal

➢ capitolo VII del 2° protocollo.

→ l'art.27 par. 3 del 2° protocollo prevede che il comitato cooperi con le organizzazione internazionali e nazionali

(governative e non-governative) aventi obiettivi congrui alla Convenzione del '54.

Il comitato deve privilegiare i rapporti con le EMINENT PROFESSIONAL ORGANIZATTTION → aventi rapporti formali con

l'UNESCO → invitate alle riunioni del comitato in funzione di aiuto nello svolgimento dei compiti

ICRC: comitato internazionale della Croce Rossa

– ICCROM: Centro Internazionale di studio per la Preservazione e la Restaurazione della proprietà culturale, o

– centro di Roma.

ICBS: comitato internazionale dello Scudo Blu

IL REGIME DELLA RESPONSABILITA':

la convenzione del '54 non dice nulla sulle responsabilità degli Stati per violazioni delle sue disposizioni → va richiamato

l'art.3 della IV convenzione del 1907: ogni parte belligerante è responsabile per gli atti commessi dalle persone facenti

parte delle proprie forze armate.

→ secondo protocollo della convenzione del '54 → RESPONSABILITA' PENALI INDIVIDUALI: Affida ai singoli stati il

compito di prendere le misure necessarie perché siano perseguite e colpite le persone che hanno commesso o dato

l'ordine di commettere un'infrazione alla Convenzione

VIOLAZIONI GRAVI → punite con pene appropriate all'ordinamento giuridico interno delle parti contraenti. 5 categorie

di violazioni gravi:

1. attacco ad un bene culturale sotto protezione rafforzata

2. utilizzo di un bene culturale sotto protezione rafforzata o delle sue immediate vicinanza a sostegno di azioni

militari

3. distruzione ed appropriazione su larga scala di beni culturali

4. attacco ad un bene culturale protetto dalla Convenzione o dal Protocollo (bene altro da quelli sotto protezione

rafforzata)

5. furto, saccheggio ed atti di vandalismo contro beni culturali protetti alla stregua della convenzione.

Unità 4: LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE TANGIBILE IN TEMPO DI PACE

universale

Si ha a che fare con strumenti a carattere regionale

aventi ad oggetto una protezione generale o ad hoc.

STRUMENTI A CARATTERE UNIVERSALE

A) PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELL'UMANITA'

Alla protezione afferiscono una serie di strumenti si soft law = strumenti non vincolanti.

raccomandazione UNESCO del 5 dicembre 1956 sui principi internazionali applicabili negli scavi archeologici →

• orta di model law per le legislazioni interne degli stati.

raccomandazione del 16 novembre 1972 sula protezione del patrimonio culturale e naturale. Nasce

• dall'incontro di 2 diverse istanza:

- conservazione dei siti culturali

- conservazione della natura.

Ruolo decisivo → evento politico: decisione da parte dello stato egiziano di costruire una diga nella zona di Assuan nel

1959 → avrebbe inondato la valle dei templi di Abu Simbel → l'UNESCO lanciò una campagna internazionale a favore

della salvaguardia dei templi (costo: 80 milioni di dollari).

Alla luce di questa e di altre iniziative, l'UNESCO iniziò ad abbozzare una convenzione sulla protezione del patrimonio

culturale.

Gli Stati Uniti invece si preoccuparono di proteggere il patrimonio naturale → Conferenza alla Casa Bianca nel 1965 →

creazione di un WORLD HERITAGE TRUST che stimolasse la cooperazione internazionale al fine di proteggere entrambe

le categorie di beni. Proposta accolta nel 1968 dalla Internazional Union for Conservation of Nature (IUCN) → presentata

nel 1972 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano a Stoccolma.

→ Fu concordato un unico testo riguardante entrambe le categorie di beni: CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL

PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE → approvata dalla 17° conferenza Generale UNESCO il 16 novembre

1972, ed entrata in vigore a livello internazionale il 17 dicembre 1975.

Attualmente gli stati parte alla convenzione sono 187 (quasi la totalità degli stati parte delle Nazioni Unite).

OGGETTO E FINALITA' della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

HA come oggetto i BENI situati nel territorio di uno degli stati aderenti alla convenzione e che ricadono nelle categorie

definite dagli articoli 1 e 2.

Art. 1: patrimonio culturale: beni identificabili come monumenti, agglomerati o siti

• Art. 2: patrimonio naturale: monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di

• valore universale eccezionale dall'aspetto estetico e scientifico, formazioni geologiche e fisiologiche, habitat di

specie animali e vegetali minacciate.

Siti misti: beni che soddisfano entrambe le definizioni di bene, sia per l'aspetto culturale che naturale.

Dal 1992 → PAESAGGIO CULTURALE: variante del patrimonio culturale. Modifica della natura modificata dall'uomo.

Scopo della convenzione: garantire la protezione solo dei beni di un valore eccezionale, facenti parte di una lista

selezionata → tutela elitaria → beni culturali e naturali che presentano al più alto grado l'importanza per tutta

l'umanità. nazionale

Contenuto: La convenzione pone a carico delle parti contraenti obblighi a livello: internazionale

Nazionale: spetta allo stato, cui il bene appartiene, assicurare la 1° forma di tutela. Art. 5: lo Stato deve dotarsi

• di una Politica generale che valorizzi la funzione del patrimonio culturale e naturale nella vita della collettività.

Allo stato spetta il compito di individuare i beni idonei all'iscrizione alle liste.

Internazionale: attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionale, inteso a assecondare gli

• stati partecipi della presente convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo

patrimonio. → regime di cooperazione e di interesse internazionale su alcuni beni meritevoli di particolare

riguardo.

Spetta allo stato territoriale iniziare la procedura di iscrizione alla lista del patrimonio dell'umanità → lo stato prepara

una TENTATIVE LIST.

Ogni singola candidatura deve essere correlata da un DOSSIER contenente:

l'identificazione del bene in questione

– descrizione e stato do conservazione

– motivi di inserimento nella lista

– il piano di gestione e conservazione → modalità attraverso cui lo stato su impegna di preservare il valore

– eccezionale del bene.

Candidature → inviate al segretariato che valuterà la completezza del dossier e le registrerà e trasmetterà le

candidature alle ORGANIZZAZIONI SUSSIDIARIE dell'UNESCO (ICOMOS e IU

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale ed europeo dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Zagato Luisa.