Quadro costituzionale della tutela dei beni culturali e del paesaggio
La disciplina dei beni culturali (B.C.) e del paesaggio ha il suo nucleo nell'articolo 9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione". Quindi, da un lato, la promozione della cultura, come creazione dei presupposti affinché il risultato del progresso culturale si realizzi e, dall'altro, l'intervento di tutela, inteso non solo come conservazione ma anche come regolazione e controllo sull'uso e le trasformazioni dei B.C. e del territorio sul quale essi esistono.
In realtà, proprio l'inserimento di entrambe le disposizioni fra i principi fondamentali della Costituzione ne impone una lettura unitaria, definendo la prima il momento funzionale e l'altra quello sostanziale della norma. La funzione promozionale stabilita dall’articolo 9 comporta un'ingerenza del potere pubblico sull'evoluzione della vita culturale, la cui portata dev’essere però misurata in relazione al comma 1 dell’articolo 33, secondo il quale "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".
La politica deve garantire le condizioni per un'effettiva libertà della cultura, sul presupposto che questa non possa considerarsi libera laddove ostacoli di ordine economico, sociale... di fatto la limitino o ne ostacolino lo sviluppo. Nell’articolo 117 c’è la distinzione fra tutela e valorizzazione dei B.C., riservando la prima allo Stato e la seconda alla competenza concorrente di Stato e regioni.
Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio
In quest'ordine di idee si colloca l’articolo 1 del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, a tenore del quale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale. Il comma 5 dell’articolo 1 stabilisce che anche i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. Il B.C., anche quello appartenente ai privati, è un bene oggettivamente pubblico, ovvero soggetto a un regime giuridico particolare, in ragione non della proprietà, ma della sua destinazione al pubblico godimento e alla conservazione, in quanto simbolo dell’identità e della memoria.
Emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, è entrato in vigore il codice dei B.C. e del paesaggio, che ha pressoché integralmente sostituito le norme del testo unico del 1999. La distinzione fra funzioni (tutela, valorizzazione) non può essere troppo netta, anche in considerazione dello specifico oggetto, il patrimonio culturale, rispetto al quale esse non sono che momenti di un unico processo.
Partecipazione dei privati alla gestione dei beni culturali
Avviata dalla legge 14 gennaio 1993 e rafforzata dal riconoscimento dell’articolo 118 costituzionale, la partecipazione dei privati all'amministrazione dei B.C. ha visto progressivamente ampliarsi lo spettro delle sue possibili declinazioni: dall’affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, alle esternalizzazioni per il più efficace esercizio delle funzioni di valorizzazione dei B.C. ed ambiente.
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