Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Ci sono due distinte figure di rescissione, la prima è la rescissione per stato di pericolo [1447], essa
si ha quando, in un contratto con prestazioni corrispettive, una parte ha assunto prestazioni a condi-
zioni inique per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo imminente di un danno grave alla per-
sona, a condizione che questo stato di pericolo fosse noto a controparte. Inoltre il pericolo non deve
essere attuato da controparte, perché se il pericolo fosse attuato da controparte, si tratterebbe di una
minaccia, cioè la violenza morale.
1 Da non pronunciare sinallàgma.
2 Spesso invece i libri usano la formula sbagliata di contratti a prestazioni corrispettive.
Quando una delle due prestazioni sia venuta meno, lo strumento predisposto dall’ordinamento per sciogliere il contratto con prestazioni
3 corrispettive
è la risoluzione (che verrà abbondantemente trattata sotto), che può sorreggersi su tre diverse ipotesi per le quali viene meno la controprestazione.
Il primo caso in cui la prestazione di controparte può venir meno è quello per inadempimento di controparte: se controparte non adempie, il contraente
liberato dalla sua prestazione o, se già l’ha effettuata, egli può esigerne la restituzione.
può pretendere di essere
Il secondo caso è per impossibilità sopravvenuta, che è la stessa ipotesi che determina l’estinzione dell’obbligazione.
Il terzo è per eccesiva onerosità sopravvenuta, infatti il nesso di corrispettività non è soltanto la perdurante coesistenza delle prestazioni correlate per
tutto lo svolgimento del rapporto, ma è anche la conservazione dell’equilibrio economico che le parti hanno stabilito dando un valore alle prestazioni.
Questo assetto economico viene meno se il valore di una prestazione aumenta o diminuisce in maniera consistente e viene meno anche il sinàllagma.
216
Il contratto può essere rescisso dal contraente che ha assunto le prestazioni a condizioni inique. Ma
se il contratto ha già avuto un inizio di esecuzione, allora in sede di rescissione il giudice potrebbe
stabilire di riconoscere a controparte (la parte convenuta nell’azione di rescissione) un compenso
proporzionale alla frazione di prestazione che egli ha eseguito.
Il secondo tipo di rescissione è quello dell’art. l’azione
1448: generale di rescissione, cioè la re-
scissione per stato di bisogno. Essa si ha quando, in un contratto con prestazioni corrispettive, una
parte si trova in stato di bisogno, cioè in una condizione economica di crisi, tale da essere costretta a
stipulare un contratto in cui vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, a
condizione che controparte approfitti dello stato di bisogno. Perciò stavolta il contratto non è a con-
dizioni inique, è addirittura sproporzionato; inoltre non basta che controparte sia a conoscenza dello
stato di bisogno, se ne approfitta persino, che è molto di più.
Chi ha subito la sproporzione può domandare la rescissione del contratto, salvo che non si tratti di
contratti aleatori, che sono contratti nei quali è intrinseco il rischio della svantaggiosità economica.
con riferimento all’art.
Si ricordi che del rischio come rischio di perimento del bene si è già trattato – –
1221, cioè a proposito della mora, con la regola del passaggio del rischio e si vedrà con riferi-
mento all’art. 1465. Finora con il rischio si è indicato il perimento del bene. Adesso invece per ri-
schio, per alea, per rischio contrattuale, s’intende tutt’altro, cioè l’accettazione della possibilità che
il contratto si riveli economicamente svantaggioso.
Nei contratti aleatori la possibilità che vi sia una sproporzione tra le prestazioni è intrinseca alla
causa, perché il contratto ruota intorno alla gestione di un rischio, di un pericolo, di un’alea. Il pro-
è l’assicurazione: non si può predeterminare se il contratto sarà van-
totipo del contratto aleatorio
taggioso per la società assicuratrice o per il contraente assicurato. Ad esempio, un famoso calciatore
potrebbe decidere di assicurare l’integrità delle proprie gambe per 100 milioni di euro, pagando un
premio annuo di 1 milione di euro. Se per tutta la propria carriera egli non subisce lesioni alle gam-
be e paga annualmente 1 milione di euro, allora la compagnia assicuratrice ci guadagna perché non
sarà mai costretta a sborsare premi. Se invece il calciatore si assicura, paga soltanto un premio e
l’anno successivo si infortuna, allora la compagnia assicuratrice è costretta a pagare 100 milioni di
euro, rimettendoci.
Quando si scommette, nel contratto stipulato con il gestore autorizzato di servizi di scommesse, lo
scommettitore paga, se vince, il contratto si è rivelato per lui vantaggioso, se perde è vantaggioso
per il gestore.
La vendita può avere ad oggetto anche cose future. La vendita di cose future può essere di due fatti-
specie: l’emptio e l’emptio quest’ultima è un’ipotesi di contratto aleatorio.
rei speratae spei,
Nell’emptio rei speratae le parti stabiliscono che il contratto ha ad oggetto un determinato quantita-
tivo di beni, ma il trasferimento della proprietà e il pagamento del prezzo avverranno se e quando le
cose verranno in esistenza. Quindi si ha un’ipotesi di differimento del trasferimento della proprietà,
in altri termini non si applica il principio consensualistico dell’art. 1376. Sono i casi in cui la pro-
prietà viene trasferita verso pagamento una volta che si mieta il raccolto o un bene venga prodotto.
Nell’emtio l’acquirente
spei paga una somma di danaro, un corrispettivo predeterminato, che sarà
dovuto a prescindere dalla venuta in esistenza del bene e dalla quantità del medesimo. Ad esempio,
l’acquirente paga 40 mila euro per un raccolto futuro, quale che esso sia: che può essere poverissi-
mo o anche inesistente a causa di un incendio o un’alluvione, o poco perché la stagione è andata
male, ma potrebbe anche essere tantissimo perché l’anno è florido.
L’emtio rei è un ipotesi di vendita aleatoria, perché potrebbe essere vantaggiosa come svantaggiosa,
ma questo rientra nella causa del contratto. Predeterminata la somma, se il raccolto sarà magro, la
217
sproporzione è a vantaggio del venditore, se il raccolto sarà particolarmente ricco, la sproporzione
sarà a vantaggio dell’acquirente.
Oltre al fatto che la rescissione per stato di bisogno non si applica ai contratti aleatori, essa non si
applica se la sproporzione non è ultra dimidium, cioè si applica se la sproporzione è gravissima.
Perciò, un altro presupposto affinché vi sia rescissione per stato di bisogno è che vi sia una spropor-
Il secondo comma dell’art. afferma che l’azione non è ammissibile se la
zione ultra dimidium. 1448
lesione non eccede la metà del valore che la prestazione, eseguita o promessa dalla parte danneggia-
ta, aveva al tempo del contratto. In altri termini, la differenza fra le due prestazioni, la sproporzione,
deve essere superiore alla metà del valore della prestazione della parte danneggiata dalla spropor-
zione. Quindi, chi accetta 50 per una prestazione che vale 80, crea una sproporzione ultra diminum,
infatti la differenza tra le due prestazioni è 30, che è superiore alla metà del valore della prestazione
della parte danneggiata dalla sproporzione, che è 25.
– –
Inoltre è un altro presupposto la sproporzione deve perdurare alla data della proposizione della
domanda, come stabilito dal terzo comma dell’art. 1448.
L’art. dice che l’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla
1449 al primo comma conclu-
sione del contratto, però, se lo stato di pericolo costituisce reato, si applicherà il termine prescrizio-
nale del reato. È il caso in cui il contraente, ad esempio, sia costretto a concludere il contratto per-
c’è stato un tentato omicidio. Se il reato, supponiamo, si pre-
ché controparte lo minaccia o perché
scrive in 5 anni, allora anche l’azione di rescissione si prescriverà in 5 anni.
A differenza di quanto accada nell’annullamento, non vale la regola del perpetua ad excipiendum,
comma dell’art. 1449 dice che la rescissione del contratto non può essere opposta
perché il secondo
in via d’eccezione quando l’azione è prescritta. Il termine prescrizionale opera sia con riferimento
all’azione sia con riferimento all’eccezione.
Il contratto rescindibile non può essere convalidato [1451]: è un altro indice significativo che si trat-
ta di una fattispecie diversa dall’annullabilità.
Ed infine l’art. 1452 dice che la rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione. Perciò, se il terzo acquista il bene da
chi a sua volta l’ha acquistato sulla base di un contratto rescindibile, e il terzo trascrive il proprio at-
to d’acquisto prima della trascrizione della domanda di rescissione, l’eventuale sentenza di rescis-
sione non travolge il suo acquisto. Viceversa, se la domanda di rescissione viene trascritta prima
che il terzo abbia trascritto il suo contratto d’acquisto, la sentenza di rescissione si potrà opporre an-
che ai terzi acquirenti.
Così vale anche per l’annullamento: i terzi di buona fede, acquirenti a titolo oneroso, fanno salvo il
loro acquisto se hanno cura di trascrivere il loro atto d’acquisto prima della trascrizione della do-
manda di annullamento. Se la domanda di annullamento viene trascritta prima della trascrizione
dell’atto di acquisto del terzo in buonafede a titolo oneroso, l’eventuale sentenza che accoglie
l’annullamento è opponibile al terzo. Infatti, come si è visto, quando c’è in ballo la trascrizione, è
la trascrizione che decide chi vince nel conflitto, salva l’ipotesi della pubblicità sanante, con
sempre
regole del tutto particolari.
La rescissione è un istituto che in ogni caso fa salvi gli acquisti dei terzi: tutti i terzi potranno con-
servare il loro bene, il loro diritto, il loro servizio, nonostante la rescissione del contratto originario.
Questo è un indice significativo del fatto che non si tratta di una causa d’invalidità, ma è una causa
di scioglimento del contratto. Infatti, la causa d’invalidità, proprio perché nasce da una violazione
delle regole che il