LA PROPRIETÀ NELLA COSTITUZIONE ART 42 COST
L'art 42 distingue innanzitutto le proprietà pubblica e privata. Quest'ultima è "riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti."
intese come apporto di un vantaggio per la comunità. Questo solamente è garanzia di prosperità che mai avverrà più: le proprietà viene istituito individualmente. È evidente nel fatto che l'art 42 è collocato sotto il titolo III dedicato ai rapporti economici, e non sotto quello dedicato ai rapporti civili.
Le forme di accesso sono classificabili in due tipologie:
- quelle che non incidono su precedenti situazioni di proprietà e quelle che realizza un fenomeno di movimento nella titolarità dei beni
Sempre l'art 42 dispone che le proprietà privata può essere ES-PROPRIATA (vale a dire privazione del diritto di proprietà o vantaggio degli enti pubblici per la realizzazione di un'opera pubblica) la posizione del privato può essere sacrificata solo in presenza:
- di un INTERESSE GENERALE
- di una previsione legislativa che lo consenta (RISERVA DI LEGGE)
- di un INDENNIZZO che compensi il privato del sacrificio che subisce nell'interesse della collettività
La proprietà nella Costituzione Art 42 Cost
L'art 42 distingue innanzitutto le proprietà pubblica e privata. Quest'ultima è "riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto e di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.".
Intese come apporto di un vantaggio per la comunità. Questo solitamente è canoniamente di proprietà che non concepisce più la proprietà come istituto individualistico. È evidente nel fatto che l'art 42 è collocato sotto il titolo III dedicato ai rapporti economici, e non sotto quello dedicato ai rapporti civili.
Le forme di accesso sono classificabili in due tipologie:
- quelle che non incidono su precedenti situazioni di proprietà e quelle che realizzano un fenomeno di coinvolgimento nella "titolarità dei beni".
Sempre l'art 42 dispone che le proprietà privata può essere ESROPRIATA (vale a dire privazione del diritto di proprietà o vantaggio degli enti pubblici per la realizzazione di un'opera pubblica) la posizione del privato può essere sacrificata solo in presenza:
- di un INTERESSE GENERALE
- di una previsione legislativa che lo consenta (RISERVA DI LEGGE)
- di un INDENNIZZO che compensi il privato del sacrificio che subisce nell'interesse della collettività
LA PROPRIETÀ
La proprietà è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 c.c.). Il proprietario può disporre delle cose:
- In senso giuridico es. dandole in pegno ecc...
- In senso materiale es. mutandone la struttura ecc...
Il proprietario ha il cosiddetto ius utedi et aubutendi, cioè la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa per trarne tutte o nessuna utilità. Tale facoltà contempla anche la possibilità di trasformare, e anche di distruggere la cosa.
Anche l'art. 42 Cost. si occupa di menzionare e disciplinare il diritto reale di proprietà. Vengono enunciati due principi:
- Garanzia costituzionale: tale principio ha un doppio significato in quanto è garanzia sia dell'istituto della proprietà privata che garanzia del soggetto proprietario;
- Funzione sociale: la proprietà può essere limitata dalla legge al fine di rendere il bene vantaggioso per la comunità.
Caratteri della proprietà
I caratteri della proprietà sono:
- Realtà: la proprietà è il massimo dei diritti reali;
- Pienezza: è un diritto che consente al suo titolare ogni utilizzazione lecita del bene che si manifesta principalmente nel potere di godimento e di disposizione ("ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo" art. 832);
- Esclusività: il rapporto che si instaura tra proprietario e bene è esclusivo, nel senso che non sono ammesse interferenze di altri soggetti nel rapporto con il bene;
- Elasticità: le facoltà del proprietario possono essere limitate dalla esistenza di altri diritti, come l'usufrutto, sullo stesso bene. In questi casi, però, il diritto rimane comunque integro riacquistando automaticamente tutta la sua pienezza alla cessazione del diritto che lo comprime;
- Indipendenza: sta a significare che non presuppone altri diritti sulla cosa. Si differenzia per questo dai diritti su cosa altrui;
- Perpetuità: si ritiene che non possano essere imposti limiti temporali alla proprietà, ma un'eccezione a questo principio può essere costituita dall'art.
La proprietà fondiaria e i rapporti di vicinato
La proprietà fondiaria è la proprietà avente ad oggetto immobili. Ad essa si applicano le norme sui confini e i rapporti di vicinato. Il fondo è delimitato geometricamente sia in senso verticale che orizzontale; i confini segnano il limite del diritto del proprietario. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene e si estende allo spazio sovrastante. Il diritto del proprietario non è illimitato: il proprietario non può opporsi ad attività altrui che si svolgano nel sottosuolo o nello spazio sovrastante che egli non ha interesse ad escludere.
Il criterio che consente di identificare il limite di proprietà in senso verticale è di natura economica: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto. Oltre a questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni a tutti.
I limiti posti al diritto di proprietà concernenti i rapporti di vicinato sono:
- Immissioni: s’intendono immissioni di fumo, calore, rumore ecc.… e in tutti i casi di propagazione di sostanze. Il codice vieta, in sostanza, le immissioni intollerabili;
- Distanze legali: un limite alla facoltà di godimento è il rispetto di determinate distanze minime i:
- Costruzioni: l'art. 873 stabilisce che le costruzioni su fondi finitimi, devono essere tenute a distanza non minore di 3 metri fra di loro. In caso di costruzioni avvenute a distanza minore di 3 metri si prevede un risarcimento del danno per il titolare del fondo confinante con la costruzione.
- Pozzi, fossi e cisterne: questi devono essere collocati ad almeno 2m dal confine, mentre i fossi devono essere ad una distanza dal confine uguale alla loro profondità.
- Piantagioni: gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad almeno 3m dal confine, gli altri ad 1m e mezzo metro. Il vicino può comunque recidere le radici o tagliare i rami di quelli che invadono il confine.
- Luci e vedute: sono luci le aperture che danno solo passaggio alla luce e all’aria, mentre le vedute consentono di affacciarsi. L’interesse di ciascun proprietario è quello di avere delle finestre del proprio edificio però allo stesso tempo non trovarsi esposti a sguardi indiscreti da parte del vicino;
- Acque: tutte le acque sono bene pubblico. Se in un fondo sgorga un flusso di acqua il proprietario ha diritto di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri, ma, dopo essersene servito non può sviarle a danno di altri fondi.
Divieto Atti Emulativi
L’art. 833 c.c. dispone che il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
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Esercizio del diritto di proprietà: l’atto emulativo consiste in un atto di esercizio del diritto di proprietà;
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Finalità pregiudizievole: è da intendersi come dolosa intenzione di arrecare danno o molestie (animus nocendi);
-
Inutilità dell’atto: il proprietario che compie un atto emulativo, compie un atto che rientra nell’ambito dei poteri che gli sono riconosciuti ma che non soddisfa un apprezzabile interesse (abuso di diritto);
-
Il danno e la molestia altrui in quanto diretto ad arrecare danno, l’atto emulativo è qualificabile come illecito.
Modi di acquisto proprietà
Modi di acquisto della proprietà sono quegli atti o fatti idonei a produrre l’effetto acquisitivodella proprietà e degli altri diritti. I modi di acquisto possono essere:
-
A titolo originario: sono quelli che producono l’effetto acquisitivo a prescindere dalla precedente titolarità del diritto in capo a un soggetto. Sono modi di acquisto a titolo originario:
- occupazione
- invenzione
- accessione
- unione e commistione
- specificazione
- possesso in buona fede
- usucapione
-
A titolo derivativo: quando si acquista un bene il cui diritto di proprietà è già spettante ad un precedente proprietario. Possono essere mortis causa o inter vivos
-
L’occupazione: non è un atto negoziale ma un atto giuridico in senso stretto. Possono essere cose di nessuno, suscettibili di occupazione, solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a nessun privato, sono di proprietà dello Stato. Il codice civile considera res nullius (art. 923):
- Le cose abbandonate: queste diventano cose di nessuno dopo l’abbandono (“derelizione”) da parte del proprietario.
- Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
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Invenzione: L’invenzione è il ritrovamento di cosa smarrita. Essa è prevista come:
- Fonte dell’obbligo di consegnare l’oggetto ritrovato al proprietario o all’Autorità Pubblica.
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- Modo di acquisto della proprietà dell’oggetto in caso di suo mancato reclamo.
Cosa smarrita è la cosa avente un apprezzabile valore economico involontariamente perduta dal proprietario o dal possessore.
Il ritrovatore deve consegnare la al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. A questo punto il sindaco deve rendere noto il ritrovamento (art. 928 c.c.).
Da questa pubblicazione possono scaturire due eventi:
- - Non si presenta nessuno a reclamare il bene entro un anno dalla pubblicazione; il bene diviene di proprietà del ritrovatore iure inventionis
- - Il proprietario si presenta a ritirare la cosa o la somma smarrita; in questo caso deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo del valore della cosa ritrovata.
3. Accessione:
Si ha accessione quando una cosa accessoria si incorpora a una cosa principale. È un modo di acquisto della proprietà per incorporazione al suolo di piantagioni, costruzioni ed opere (934 c.c.). Ciò vuol dire che il proprietario delle cose incorporate non trasmette il suo diritto, ma lo perde. Per incorporazione si intende qualsiasi forma stabile di congiunzione materiale per opera dell'uomo o per evento naturale. Sono previsti tre casi di accessione:
- - Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (articolo 935): il proprietario acquista la proprietà delle opere pagando il valore dei materiali.
- - Opere fatte da un terzo con materiali propri (articolo 936): il proprietario del fondo può scegliere se toglierle o farle proprie e in questo caso deve pagare al proprietario dei materiali la somma minore fra il valore di questi e l’aumento del valore arrecato al fondo.
- - Opere eseguite dal terzo con materiali altrui (articolo 937) il proprietario dei materiali può rivendicarli, ma se ciò reca grave pregiudizio alle opere o al fondo, il proprietario di questo e il terzo sono tenuti in solido a corrispondere il valore dei materiali.
Eccezioni alla regola dell’accessione per cui la cosa mobile viene incorporata al suolo sono:
- - Diritto di superficie: il titolare di tale diritto è legittimato a fare e mantenere costruzioni sul fondo del proprietario.
- - Accessione invertita: in questo caso chi fa una costruzione sul suolo altrui ne tiene la proprietà e acquista anche la proprietà del terreno su cui la costruzione è fatta. L’art. 938 c.c. dispone che se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, la proprietà dell’edificio e del suolo occupato
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Le accessioni per fatti naturali (cose immobili ad immobili) rientrano:
- Alluvione: è l'accrescimento impercettibile dei fondi ad opera di un fiume o un torrente;
- Avulsione: è l'unione al fondo di una porzione di terreno considerevole trascinata da un altro fondo ad opera dell'acqua corrente.
- Unione e commistione: L'unione si ha quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in modo da formare un sol tutto, ma sono separabili; la commistione indica la loro mescolanza. Le regole dell'unione e della commistione sono:
- Se le cose unite sono separabili, i loro proprietari ne conservano la proprietà e possono chiederne la separazione;
- Se le parti unite o mescolate sono inseparabili, i loro proprietari diventano comproprietari in proporzione al valore;
- Se le cose unite sono inseparabili e una è principale rispetto all’altra o ha un valore superiore, il proprietario della cosa principale diviene proprietario del tutto. In questo caso ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa unita.
- Specificazione: La specificazione consiste nella creazione di una cosa nuova mediante l'uso di materia da parte di chi non ne è il proprietario. In questo caso lo specificatore ne acquista la proprietà. È il caso dello scultore che crea una statua scolpendo un blocco di marmo che non gli appartiene.
Perdita della proprietà
La nozione di perdita del diritto designa la sua estinzione e va differenziata rispetto alla vicenda traslativa che designa il passaggio del diritto da un titolare all’altro. Modi specifici di perdita della proprietà sono:
- Acquisto altrui
- Abbandono: è l’atto mediante il quale il soggetto si disfa delle cose lasciandole in luogo aperto al pubblico.
Azioni a difesa della proprietà
Le azioni reali sono azioni volte a far valere un diritto reale. Il codice prevede quattro azioni reali in difesa della proprietà:
- Rivendicazione
- Azione legatoria
- Azione di regolamento dei confini
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Diritto privato- La proprietà
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La proprietà
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Diritto Privato 2 - la proprietà - Appunti
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Diritto Privato - La tutela della proprietà e del possesso