TP Lez. 12 la liquidazione volontaria
Si tratta di quell’evento che, in conseguenza di una crisi non risolta, una causa di scioglimento o una decisione assembleare, determina il venir meno della continuità dell’impresa. Il capitale torna, come difatti era all’inizio, un fondo liquido messo a disposizione dei soci (salvo per gli apporti in natura).
Caratteristiche della liquidazione
- La società cessa di esistere
- Si dissolve il vincolo di complementarità tra gli elementi patrimoniali.
Si determina quindi un capitale di liquidazione → fondo di valori destinato a tornare in forma liquida (a differenza del capitale di funzionamento che invece è destinato all’attività di produzione). Quest’aspetto implica che nelle valutazioni occorre rivedere il valore di attività e passività, chiedersi quali attività hanno ragione di continuare a esserci e per le materie prime e merci quale possa essere il valore di realizzo diretto, distinguere tra le varie passività e determinare i costi della liquidazione. Il capitale di liquidazione rappresenta solo una previsione del fondo che rimarrà disponibile alla fine della procedura in quanto determinato a inizio liquidazione. Se il risultato è di segno negativo si dovrà fare appello agli strumenti di ristrutturazione del debito o alla dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza, dichiarazione che può essere richiesta dagli stessi liquidatori.
Cause reali della liquidazione
La normativa che regola la liquidazione è diversa per i vari tipi societari, mentre si presenta uniforme per le SdC, si presenta diversificata per i vari tipi di SdP dopo la riforma del diritto societario che ha unificato quella delle SdC. Sostanzialmente le cause possono ricondursi a due grandi gruppi:
- Perdita delle condizioni di economicità, quando vengono meno gli equilibri di natura reddituale, finanziaria, monetaria → nel caso ad esempio di costi eccessivi, perdita di competitività, ricavi inadeguati;
- Dissenso tra i soci → specie nelle piccole società dove ci sono due soci al 50%, il dissenso tra i due porta velocemente all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in generale il problema riguarda l’erronea costruzione della società, a volte si tratta di dinamiche familiari che inseriscono nell’attività aspetti di natura irrazionale di non facile gestione;
Anche se c’è da precisare che le due possono convivere o essere l’una la causa dell’altro. In ogni caso il tutto sfocia in una condizione di crisi, che se strutturale costituisce insolvenza.
Fasi della liquidazione
- Scioglimento → si manifesta uno dei fatti previsti dalla legge/statuto come causa di scioglimento;
- Liquidazione → procedimento che ha lo scopo di vendere tutte le attività e pagare le passività, lo scioglimento muta il fine della gestione che diviene “liquidatoria”, nella sostanza è analogo in tutte le società e nelle imprese individuali, ma cambiano vari aspetti di natura formale anche in considerazione delle diverse garanzie poste a tutela dei creditori nelle varie tipologie di organizzazione: nelle SdP si nominano dei liquidatori solo se non son previste le modalità di liquidazione nello statuto o c’è dissenso tra i soci su di esse, con consenso unanime altrimenti provvedimento del tribunale (Art. 2275), nelle SdC il procedimento è obbligatorio, qui l’unica garanzia è il patrimonio sociale e anche i soci possono essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione;
- Estinzione → si ha solo al termine della liquidazione nelle società semplici, nelle SdP e SdC coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese della società; (nelle Ss, non esistendo una dichiarazione formale, la società si estingue al termine della liquidazione sempreché siano stati pagati i creditori)
Sequenza degli atti del procedimento di liquidazione
- Nomina dei liquidatori
- Consegna beni e libri ai liquidatori
- Primo bilancio annuale di liquidazione
- Bilanci intermedi
- Eventuale distribuzione di acconti se si rientra nelle condizioni stabilite dalla normativa
- Bilancio finale e piano di riparto
- Cancellazione dal RI
Normativa
Cause di scioglimento (con riferimento alle SdC)
Art. 2484
- Decorso del termine, di fatto i soci prevedranno un rinnovo, fattispecie poco rilevante;
- Conseguimento oggetto/impossibilità a conseguirlo (riconducibile a quanto detto sulla perdita delle condizioni di economicità) salvo che l’assemblea convocata senza indugio non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- Impossibilità di funzionamento, inattività dell’assemblea, casi di dissenso e assenteismo;
- Riduzione del capitale al di sotto del minimo;
- Recesso del socio quando non si è in grado di pagare la quota di liquidazione;
- Delibera dell’assemblea;
- Altre cause previste dallo statuto/atto costitutivo.
Accertamento della causa e decorrenza effetti dello scioglimento
Art. 2485
Nei primi cinque casi spetta agli amministratori l’accertamento dell’avvenuta causa di scioglimento senza indugio e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese avente come conseguenza la decorrenza degli effetti della liquidazione sui loro poteri gestori e sui soci. Ha anche funzione informativa verso tutti i terzi oltre che la descritta funzione di pubblicità legale. Importante rilevare che gli amministratori sono responsabili di eventuali danni solidarmente e personalmente in caso di ritardo. Nel caso di delibera dei soci l’iscrizione presso il Registro delle Imprese avverrà per opera del notaio che ha redatto il verbale dell’assemblea straordinaria, in tal caso quindi l’intervento non spetta agli amministratori, siamo in presenza di una causa volontaria. Nel caso n. 7 sarà lo statuto o l’atto costitutivo a determinare le modalità e i soggetti incaricati di accertare lo scioglimento ed effettuare le necessarie pubblicazioni.
Effetti dello scioglimento sulla gestione
Art. 2486 viene meno la condizione di funzionamento ad una gestione conservativa: potere degli amministratori limitato alla conservazione del valore e dell’integrità del patrimonio sociale (SdC) fino alla consegna dei beni ai liquidatori con anche in questo caso responsabilità solidale e personale per eventuali danni arrecati.
Procedimento di liquidazione
Atti propedeutici all’apertura del procedimento
Art. 2487 disposizione ex atto costitutivo/statuto, o provvedimento già preso dall’assemblea nei casi di scioglimento a seguito delle cause 2, 4, 6 contestualmente all’accertamento, obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea straordinaria. Oggetto della delibera con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo/statuto:
- Nomina e numero liquidatori, funzionamento del collegio di liquidatori in caso >1, determinazione di chi tra di essi ha la rappresentanza
- Criteri della liquidazione
- Poteri dei liquidatori
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