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Concordato con continuità aziendale

Per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, il comma 2 dell'art.84 precisa che l'attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, l'impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.

Viene chiarito dalla norma che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo, e quindi che ciò che rileva è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura prescindendo dall'identità dell'imprenditore.

La continuità dunque può essere diretta, cioè in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto.

affitto o conferimento dell'azienda in una o più società. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. In tale prospettiva i benefici della continuità spettano soltanto se essa sia reale e dunque se consenta un significativo incremento delle risorse destinate ai creditori. Per tale motivo l'art. 84 del codice della crisi pone una presunzione di prevalenza quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei media di quella in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere

rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. Il comma 4 dell'art.84 indica le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio la cui sopravvivenza nel sistema, a fronte dell'alternativa in genere meno costosa costituita dalla liquidazione giudiziale, risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizioni risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, nel concordato liquidatorio, l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del debito chirografario. Accesso alla procedura L'accesso al concordato è consentito all'imprenditore sia che sussista lo stato di crisi che quello diinsolvenza. La proposta di concordato deve essere accompagnata da un piano delle attività finalizzate all'attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici. Sono attribuiti al tribunale poteri di verifica in ordine alla fattibilità del piano sotto entrambi i profili, dovendosi perciò ritenere definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale vigente con la legge fallimentare, ormai abrogata, che aveva circoscritto il sindacato del tribunale ai soli profili di fattibilità giuridica. Il piano di concordato può prevedere: - la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma purché lecita - l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore del debito e la eventuale suddivisione di creditori in classi. I trattamenti differenziati tra creditori.

appartenenti a classediverse è possibile fermo restando il divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione

Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.

La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi e per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

L'art.85 del codice crisi prevede la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione avuto riguardo al loro valore di mercato attestato.

Da professionista. Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell'impresa, è previsto che il debitore possa usufruire di una moratoria della durata massima di due anni dalla data dell'omologazione salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Quando è prevista la moratoria, l'art.86 del codice della crisi dispone che i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato determinato dalla legge.

Piano di concordato. L'art.87 del codice della crisi disciplina il contenuto necessario del piano che, unitamente alla

proposta rivolta ai creditori e dalla documentazione elencata nell'art.39, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato. Il piano, per essere ammissibile, deve obbligatoriamente indicare: - le cause della crisi - l'illustrazione delle strategie di intervento - l'indicazione degli eventuali apporti nuova finanza - l'indicazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili - i tempi delle attività da compiersi nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti - in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori - ove sia prevista la prosecuzione dell'attività in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie, e delle relative modalità di copertura Il debitore deve depositare.con la domanda la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In caso di concordato in continuità, la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori alle condizioni stabilite dall'art.88 del codice della crisi. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo.domicilio fiscale deldebitore unitamente ai documenti previsti dall'art.88.

Relativamente al credito tributario chirografario complessivo il voto sulla proposta concordataria è espressodall'ufficio previo parere conforme della competente direzione regionale.

Come disposto dall'art.89 del codice della crisi, dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione, non si applicano i limiti previsti per le società per azioni di riduzione obbligatoria del capitale; per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Proposte concorrenti

I creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata daldebitore possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo ed il relativo piano non oltre 30 giorni prima dalla data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

La proposta concorrente non può essere

presentata dal debitore neppure per interposta persona, dal coniuge, dallaparte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore da parenti e affini entroil quarto grado e da parti correlate. Per evitare inutili costi al proponente concorrente la relazione sulla fattibilità del piano sottostante la sua proposta può essere limitata ad aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale nell'ambito della sua relazione. Il debitore, dal canto suo, può evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il rischio di vedere la propria impresa acquisita, se il professionista indipendente nella sua attestazione certifica che la proposta formulata dal debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione prevista dall'art.90 dispone altresì quale misura premiale per il debitore che abbiatempestivamente intrapreso una procedura di allerta o utilmente avviato quella di composizione assistita della crisi che la percentuale è ridotta al 20%. La proposta concorrente, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 20 giorni prima della votazione dei creditori. Offerte concorrenti La disciplina delle offerte concorrenti è finalizzata a stimolare l'interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore. Ai sensi dell'art.91, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno opiù rami d'azienda di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. Se pervengono manifestazioni di interesse il
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Publisher
A.A. 2019-2020
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ItsM22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Mangano Renato.