vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA è una procedura concorsuale che si applica ad alcune
categorie d’impresa predeterminate dalla legge:
• Imprese bancarie e assicurative, imprese fiduciarie, la società monte titoli.
• Società con partecipazione dell’Istituto per la ricostruzione industriale, SIM E SICAV.
• Imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell’industria meccanica
• Società cooperative
La liquidazione coatta amministrativa ha la sua fonte regolamentare in parte nella legge ordinaria (legge
fallimentare) e, in parte, nelle leggi speciali. La crisi economica della impresa è solo una delle possibili
cause del suo intervento al fine della messa in liquidazione; accanto ad essa è normalmente l’irregolare
funzionamento dell’impresa(esercizio della impresa senza autorizzazione, mancata osservanza degli
obblighi e delle direttive imposte) e talora sono ritenute sufficienti a legittimare il provvedimento
generiche ragioni di pubblico interesse, le quali a giudizio insindacabile nel merito della pubblica autorità ,
impongono la soppressione dell’ente.
I presupposti obiettivi qui sono decisamente più ampi rispetto a quelli delle altre procedure, e non sempre
sussistono per la liquidazione coatta amministrativa quelle esigenze che la crisi economica dell’impresa
impone e alle quali si soddisfa attraverso la procedura concorsuale. Quando il provvedimento è
determinato da irregolare funzionamento dell’impresa o da ragioni di pubblico interesse senza che si
verifichi una crisi economica della impresa, la necessità del soddisfacimento dei creditori permane come
presupposto della soppressione dell’ente e trova fondamento nel principio secondo cui la definizione dei
rapporti con i terzi costituisce un elemento del procedimento di estinzione.
Data questa varietà di presupposti, l’inserzione della liquidazione coatta amministrativa nella legge
fallimentare, accanto alle altre procedure concorsuali non appare senz’altro giustificata. Solo quando essa
è disposta in conseguenza di una crisi economica dell’impresa sorge la necessità, di fronte al
provvedimento della pubblica autorità, di assicurare quella tutela giurisdizionale dei creditori che si attua
nelle altre procedure; solo in questa ipotesi le regole del concorso hanno una ragione e una funzione
pratica. Tuttavia, di fronte alla legge, l’inserzione della liquidazione coatta nell’ambito delle procedure
concorsuali è un fatto del quale non può non tenersi conto.
L’unificazione del procedimento è stata operata avendo riguardo alle esigenze che sussistono di fronte ad
una crisi economica dell’impresa; e le garanzie giurisdizionali, che necessariamente dovevano essere
assicurate a questa ipotesi ai creditori, sono state estese alle altre ipotesi, in cui potevano apparire
superflue.
RAPPORTI CON IL FALLIMENTO
A) Per le imprese per le quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento
può essere dichiarato solo se ammesso dalla legge.
B) Vige il principio della prevenzione, per cui la dichiarazione di fallimento preclude la
liquidazione coattiva e viceversa
C) Quando la dichiarazione di fallimento non è ammessa per quella categoria di imprese, in
sostituzione della dichiarazione di fallimento si fa luogo l’accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza, con la conseguenza di rendere applicabili le norme dirette a tutelare i
creditori di fronte agli atti compiuti precedentemente, o con i quali si sono sottratte
garanzie ai creditori o si è violata la par condicio , e di rendere altresì applicabili le
disposizioni in tema di reati fallimentari.
Il sistema è logico: l’unica esigenza che può sussistere, nella ipotesi in cui il fallimento non
è ammissibile, è quella di assicurare la conservazione del patrimonio in attesa che sia
emanato il provvedimento di liquidazione, e nella ipotesi in cui la liquidazione sia già in
atto, quella di consentire la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti a danno dei
creditori e in violazione della par condicio : le differenze fondamentali tra fallimento e
liquidazione non riguardano tanto la posizione sostanziale dei diversi interessati, ma
riguardano essenzialmente la procedura , le modalità di attuazione del concorso. Mentre il
fallimento è un procedimento che si risolve integralmente nell’ambito giurisdizionale, la
liquidazione amministrativa , è un procedimento nel quale l’intervento della autorità
giudiziaria si attua solo per l’accertamento di certe situazioni, mentre i compiti di natura
amministrativa sono demandati, ad organi amministrativi, e sono svolti sotto la vigilanza
ed il controllo della autorità amministrativa.