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Diritto commerciale - la liquidazione coatta amministrativa Pag. 1
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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA è una procedura concorsuale che si applica ad alcune

categorie d’impresa predeterminate dalla legge:

• Imprese bancarie e assicurative, imprese fiduciarie, la società monte titoli.

• Società con partecipazione dell’Istituto per la ricostruzione industriale, SIM E SICAV.

• Imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell’industria meccanica

• Società cooperative

La liquidazione coatta amministrativa ha la sua fonte regolamentare in parte nella legge ordinaria (legge

fallimentare) e, in parte, nelle leggi speciali. La crisi economica della impresa è solo una delle possibili

cause del suo intervento al fine della messa in liquidazione; accanto ad essa è normalmente l’irregolare

funzionamento dell’impresa(esercizio della impresa senza autorizzazione, mancata osservanza degli

obblighi e delle direttive imposte) e talora sono ritenute sufficienti a legittimare il provvedimento

generiche ragioni di pubblico interesse, le quali a giudizio insindacabile nel merito della pubblica autorità ,

impongono la soppressione dell’ente.

I presupposti obiettivi qui sono decisamente più ampi rispetto a quelli delle altre procedure, e non sempre

sussistono per la liquidazione coatta amministrativa quelle esigenze che la crisi economica dell’impresa

impone e alle quali si soddisfa attraverso la procedura concorsuale. Quando il provvedimento è

determinato da irregolare funzionamento dell’impresa o da ragioni di pubblico interesse senza che si

verifichi una crisi economica della impresa, la necessità del soddisfacimento dei creditori permane come

presupposto della soppressione dell’ente e trova fondamento nel principio secondo cui la definizione dei

rapporti con i terzi costituisce un elemento del procedimento di estinzione.

Data questa varietà di presupposti, l’inserzione della liquidazione coatta amministrativa nella legge

fallimentare, accanto alle altre procedure concorsuali non appare senz’altro giustificata. Solo quando essa

è disposta in conseguenza di una crisi economica dell’impresa sorge la necessità, di fronte al

provvedimento della pubblica autorità, di assicurare quella tutela giurisdizionale dei creditori che si attua

nelle altre procedure; solo in questa ipotesi le regole del concorso hanno una ragione e una funzione

pratica. Tuttavia, di fronte alla legge, l’inserzione della liquidazione coatta nell’ambito delle procedure

concorsuali è un fatto del quale non può non tenersi conto.

L’unificazione del procedimento è stata operata avendo riguardo alle esigenze che sussistono di fronte ad

una crisi economica dell’impresa; e le garanzie giurisdizionali, che necessariamente dovevano essere

assicurate a questa ipotesi ai creditori, sono state estese alle altre ipotesi, in cui potevano apparire

superflue.

RAPPORTI CON IL FALLIMENTO

A) Per le imprese per le quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento

può essere dichiarato solo se ammesso dalla legge.

B) Vige il principio della prevenzione, per cui la dichiarazione di fallimento preclude la

liquidazione coattiva e viceversa

C) Quando la dichiarazione di fallimento non è ammessa per quella categoria di imprese, in

sostituzione della dichiarazione di fallimento si fa luogo l’accertamento giudiziale dello

stato di insolvenza, con la conseguenza di rendere applicabili le norme dirette a tutelare i

creditori di fronte agli atti compiuti precedentemente, o con i quali si sono sottratte

garanzie ai creditori o si è violata la par condicio , e di rendere altresì applicabili le

disposizioni in tema di reati fallimentari.

Il sistema è logico: l’unica esigenza che può sussistere, nella ipotesi in cui il fallimento non

è ammissibile, è quella di assicurare la conservazione del patrimonio in attesa che sia

emanato il provvedimento di liquidazione, e nella ipotesi in cui la liquidazione sia già in

atto, quella di consentire la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti a danno dei

creditori e in violazione della par condicio : le differenze fondamentali tra fallimento e

liquidazione non riguardano tanto la posizione sostanziale dei diversi interessati, ma

riguardano essenzialmente la procedura , le modalità di attuazione del concorso. Mentre il

fallimento è un procedimento che si risolve integralmente nell’ambito giurisdizionale, la

liquidazione amministrativa , è un procedimento nel quale l’intervento della autorità

giudiziaria si attua solo per l’accertamento di certe situazioni, mentre i compiti di natura

amministrativa sono demandati, ad organi amministrativi, e sono svolti sotto la vigilanza

ed il controllo della autorità amministrativa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ferri Giuseppe.