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codice civile del 1865 inizia ad essere interpretato secondo i canoni della scuola pandettistica.
Questo indirizzo scientifico pandettistico trasmigra prima nell’ ambito del diritto pubblico, e
poi arriva anche all’ ambito del diritto penale.
Arturo Rocco parla di questi concetti: proporrà una proposta scientifica che porterà ad un
cambiamento radicale della scienza penale italiana. Indirizzo tecnico-giuridico. Questo il 15
Gennaio 1910. Rocco inaugura i corsi di diritto penale nell’ università di Sassari, dal titolo “Il
problema è il metodo delle scienza del diritto penale”, nella quale è contenuto:” Questo è
principalmente se non esclusivamente il compito e la funzione della scienza del diritto penale:
l’ elaborazione tecnico – giuridica del diritto penale positivo e vigente, la conoscenza scientifica e
non semplicemente empirica del sistema del diritto penale quale è, in forza delle leggi che ci
governano”. Quale è, dice. Rocco parlerà di sterilizzazione del sistema penale, affrontarlo da
un punto di vista tecnico. Elaborazione tecnica del diritto penale. E’ la data di nascita dell’
elaborazione tecnica e scientifica ma è anche una data di morte di una concezione integrata
del diritto penale. Arturo Rocco descrive lo stato di crisi in cui versa la scienza penalistica
italiana e il suo discorso dice che la soluzione sta nell’ adozione di un modello metodologico,
adottato da Vttorio Emanuele Orlando nell’ ambito del diritto (togliere tutti gli ostacoli alla
scienza giuridica). L’ oggetto del penalista è il diritto penale.
Sbricoli dice che Rocco con questo discorso toglie di mezzo la penalistica civile e propone di
adottare una civilista penale (risultato della trasposizione nel metodo penalistico di una logica
propria del diritto privato). La proposta di mantenere il diritto penale sulla norma positiva
però, non conduce al formalismo, perché è un pericolo da imitare. Distinzione vuol dire non
confondere una scienza con un’ altra.
Questo indirizzo tecnico scientifico si articola in 3 diversi tipi di procedimento:
1. Ricerca esegetica
2. Ricerca dogmatica e sistematica
3. Ricerca critica del diritto.
Rocco dice riguardo alla ricerca esegetica, che l’ interpretazione delle norme deve avvenire secondo
l’ ordine che il legislatore ha conferito loro. Rocco dice che questa ricerca è la più diffusa nella
pratica del diritto. E’ un livello che si può sondare nonostante qualcuno pensi che ci siano limiti a
questa ricerca. L’ interprete può procedere ad un’ interpretazione della norma materiale. Qualsiasi
interpretazione che vada oltre il significato delle parole non può essere ammessa.
Il primo compito del giurista secondo Rocco è procedere all’ interpretazione esegetica delle
norme. L’ esegesi è la prima manifestazione dello studio scientifico del diritto. Il secondo
compito è quello della ricerca dogmatica o sistematica: la quale da sola riesce ad elevare l’
attività del penalista al rango di scienza. La ricerca dogmatica è importante perché riguarda
principi e concetti presupposti dal legislatore e non esplicitati.
Un esempio è la differenza fra atto preparatorio e atto d’ esecuzione (art.61 del codice penale
del 1889): atto d’ esecuzione deve avere una condotta univoca. Si ricorre all’ art. 1 del codice,
che contiene il principio di legalità. Però, l’ atto di esecuzione per essere rispettoso nei
confronti del principio di legalità rischia di confondersi con la fattispecie tipica: cioè che la
condotta deve essere tipica, descritta dal legislatore. Però queste condotte tipiche non vengono
descritte spesso la condotta. C’è un richiamo all’ art.45, che fissa il principio di casualità. Si parla di
condotta tipica quando c’è un atto casualmente efficiente (un atto che si è prospettato di
raggiungere il soggetto agente).
Questo tipo di approccio impatta sui principi di parte generale.
Il terzo è la ricerca critica: valutazione da parte del giurista della bontà del sistema penale
vigente. Sorge l’ esigenza di una ricerca ulteriore. Questa funzione critica è già svolta dalla
ricerca dogmatica. Solo così il giurista può capire il sistema per intero e le sue insufficienze.
Gli elementi della critica sono: L’ antropologia, la storia, il diritto comparato (induzione