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Il percorso verso il federalismo in Italia
Costituzione, inerente proprio all'assetto organizzativo dello Stato. Nel 1999, però, questo progetto, pur ambizioso, viene accantonato, perché questa Forza politica si scioglie. A questo punto, quindi, il viaggio verso il federalismo, che si era già avviato nel 1997, procede a piccoli passi, con l'elaborazione del QUADRO DIRIFORME BASSANINI. Si tratta di un quadro di decreti legislativi che introducono il federalismo amministrativo o dissociativo, che comporta un vero e proprio decentramento amministrativo, in cui parte delle competenze statali vengono attribuite alle regioni e agli altri enti substatali. In questo modo, gli enti regionali e substatali acquisiscono competenze legislative generali, mentre lo Stato trattiene a sé le competenze strettamente necessarie. I due decreti più importanti che appartengono a questo Quadro, sono: il DECRETO LGS N.112 DEL 1998, sancisce una vero e proprio decentramento nella ripartizione delle competenze e delle
funzioni amministrative in materia di Beni Culturali, in favore del lgs regionale, a cui affida competenze in materia di "gestione" dei beni culturali, mentre la competenza in materia di "tutela" rimane comunque una prerogativa dello Stato. Questo decreto è fondamentale perché, oltre a compiere un primo passo verso il Federalismo, viene preso come modello di ispirazione anche dalla legge n.3 del 2001 e dallo stesso codice, soprattutto per materie-attività. La ripartizione delle competenze per LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE N.3 DEL 2001, che modifica il Titolo V della parte II della Costituzione, segnando una svolta radicale nella ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione e compiendo un secondo passo avanti verso il Federalismo, rispetto al decreto precedente. Il legislatore Costituzionale, al momento della riforma, si affida, infatti, ad una tecnica prettamente federale per ripartire le competenze legislative, senza abbandonare il
modello delle elencazioni delle materie. Infatti elabora tre forme di competenze legislative: 1. Competenze esclusive ed enumerate: Al legislatore statale attribuisce competenze esclusive ed enumerate, che possono essere esercitate su quelle materie presenti all'interno dei due elenchi costituzionali e su cui i legislatori regionali non hanno assolutamente diritto di agire. 2. Competenze residuali ed innumerate: Al legislatore regionale attribuisce competenze residuali ed innumerate, che possono essere esercitate su tutte quelle materie che sono innominate, ovvero che non rientrano in nessun tipo di elenco, perché sono state sottratte allo Stato. Il che significa che, per capire se una determinata materia sia di competenza regionale, bisogna verificare che non sia presente all'interno di tali elenchi: non presente? Allora si presume sia di competenza regionale. 3. Competenze concorrenti: Prevede una collaborazione o una confluenza e un concorso tra i due legislatori in merito allaSTESSA MATERIA, ma regolata, nel senso che ognuno si occupa delle proprie funzioni e competenze, senza interferire sull'altro: in questo modo è assicurata uniformità e omogeneità nell'applicazione della materia.
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Le Regioni a statuto speciale o ad autonomia differenziata godono di particolari forme e condizioni di autonomia. Questo grazie allo Statuto speciale, che è un atto giuridico a tutti gli effetti che si occupa dell'organizzazione e del funzionamento della Regione (come qualsiasi Statuto di una regione ordinaria) e garantisce anche forme e condizioni di autonomia amministrativa, legislativa e finanziaria alle regioni ad autonomia speciale o differenziata. Queste regioni a statuto speciale, infatti, godono di maggiori risorse economiche rispetto alle regioni ordinarie perché, non dovendo pagare tasse allo Stato, trattengono
all'interno del proprio territorio le proprie risorse economiche, con cui si autofinanziano, senza chiedere il supporto dello stato (come accade, invece, con le regioni ordinarie). Ciò determina maggiori competenze amministrative e legislative. Quindi, lo Statuto speciale è l'eccezione e la garanzia dell'autonomia di queste regioni, appunto, ad autonomia speciale, che può essere elaborato e attribuito alle regioni SOLO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE, così come può essere sottoposto solo alle modifiche adottate dalla stessa legge costituzionale. Le regioni a stato speciale sono 5: (...). Sono state istituite all'indomani della seconda guerra mondiale (già a partire dal 1944 e la prima fu la Sicilia) per un'esigenza di differenziazione, ovvero, per esaltare la diversità del territorio e della popolazione e spetta all'Assemblea Costituente proclamare la legge Costituzionale (contenente lo Statuto) con cui attribuire lo Statuto.speciale alle Regioni, rendendole a tutti gli effetti, Regioni ad autonomia speciale o differenziata. Prima degli anni 70, stranamente la Corte Costituzionale dimostrava un atteggiamento negligente nel consentire il passaggio degli uffici e del personale statale alle Regioni e nel proclamare leggi costituzionali contenenti gli statuti speciali, quando tutto ciò era necessario a consentire l'esercizio di attribuzione statutativa (degli Statuti speciali). Finché intorno agli anni 70, con i decreti lgs che riconoscono le conferiscono maggiori competenze legislative alle Regioni ordinarie, si supera questo atteggiamento restìo della Corte Costituzionale e si consolidano definitivamente le Regioni a statuto speciale. Ciò spinge tali Regioni a statuto speciale ed omologarsi e consolidarsi con le regioni ordinarie, adeguandosi alle stesse funzioni e alle stesse competenze (comunque limitate), il che significava rinunciare ai privilegi e alle autonomie speciali. Quindi, perPreservare e mantenere le autonomie speciali di queste Regioni, il legislatore Costituzionale si affida alla clausola di salvaguarda, prevista dall'articolo 10 della legge cost. n3 del 2001:
Si tratta di una clausola a cui il Legislatore Cost. ricorre per mantenere e preservare le autonomie speciali delle regioni a statuto speciale ed evitare, quindi, che queste si omologassero alle regioni ordinarie. Questa clausola prevede un compromesso tra la Costituzione e lo Statuto, perché consente alle Regioni a statuto speciale di mantenere le proprie autonomie speciali, a condizione che sia legittimata l'applicazione e l'intervento della legge costituzionale in caso di:
- estensione orizzontale degli ambiti di competenza e delle autonomie di queste regioni, oltre a quelle che già vengono riconosciute e accettate dalla legge stessa.
- nel caso in cui, nell'esercitare una competenza concorrente e, quindi, nel collaborare con un legislatore di una regione ordinaria su una
stessa materia, le competenze legislative della regione a statuto speciale dovessero sovrastare e comprimere eccessivamente le competenze legislative di una regione ordinaria.
In entrambi i casi, è legittimata l'applicazione del contenuto della legge costituzionale, per contenere e circoscrivere le libertà e autonomie riconosciute a queste regioni a statuto speciale: lo Statuto speciale impone dei vincoli e dei limiti su quella materia, che la Regione speciale è tenuta a rispettare (solo valorizzazione). Alla fine le sue competenze legislative vengono ridimensionate e finiscono per sovrapporsi alle già limitate competenze delle regioni ordinarie.
Questa clausola di salvaguardia prevede anche che, nel caso in cui la materia attribuita dallo Statuto speciale dovesse sovrapporsi con una materia di competenza esclusiva dello Stato, che lo Stato l'acedi alla potestà normativa della regione a statuto speciale.
QUALI SONO LE COMPETENZE LEGISLATIVE DELLE RAGIONI
ASTATUTO SPECIALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI?Prima della Legge costituzionale n.3 del 2001, sia le regioni ordinarie, sia le regioni a statuto speciale, condividevano i musei e biblioteche di enti locali stesso oggetto di competenza, ma diverso era il tipo di competenza esercitata. Alle regioni ordinarie spettava un tipo di competenza legislativa concorrente (collaborazione con quella statale), mentre alle regioni a statuto speciale spettava un tipo di competenza legislativa primaria (autonoma e indipendente da qualsiasi forma di collaborazione con quella statale).
All'indomani della Legge Costituzionale, questa materia prima condivisa, rimane esclusivamente di competenza delle regioni a statuto speciale, visto che si tratta di una materia nominata negli elenchi e visto che la riforma attribuiva alle regioni ordinarie competenze legislative residuali ed innumerate, solo per materie innominate. Nella potestà legislativa delle regioni speciali, si ascrivono anche alcune forme di
attività culturali (come gli spettacoli pubblici, che lo Statuto speciale attribuisce alla Sardegna e all'antichità e Trentino), la materia di tutela e conservazione delle bellezze artistiche (attribuite dallo Stato allla Sicilia) e del Patrimonio storico, artistico e popolare (attribuito dallo Stato rispettivo, alle Province autonome di Trento e Bolzano). Si tratta, quindi, di tutte attività che rientrano nella materia dei beni culturali di competenza legislativa statale, ma che si scrive anche nell'ambito delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale, che sono, quindi, esclusive come quelle statali. Con la legge costituzionale n.3 del 2001, vengono attribuite alle Regioni a statuto speciale tre forme di competenze legislative: potestà esecutiva, come quella statale, potestà concorrente, limitata e ridimensionata come quella delle regioni ordinarie (nel caso in cui, come accordato dalla clausola, fosse
legittimata l'applicazione del contenuto della legge costituzionale) potestà integrativa e attuativa, finalizzata a stabilire un equilibrio tra la comp. lgs statale e le esigenze delle regioni. Ne è un esempio la competenza integrativa e attuativa in materia di anichità e bellezze artistiche che i rispettivi Statuti speciali hanno attribuito al Friuli, alla Valle d'Aosta e alla Sardegna: si tratta di un tipo di competenza ambivalente, perché, da un lato, l'oggetto di competenza è nominato negli elenchi di competenza esclusiva statale, ma, dall'altro, il tipo di competenza esercitata si ascrive alla potestà legislativa regionale.
LA RIFORMA RENZI-BOSCHI DEL 2016
Il riparto delle compe