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Formazione e sviluppo della res pvbblica

Le fonti della tradizione storiografica romana fanno coincidere la rottura del regnum con il 509 a.C., anche se ci sono dei dubbi sulla tesi di una rottura così netta e brusca. Le tesi del cosiddetto "lento passaggio", tuttavia, non si basano su dati certi e noti. Con la cacciata di Tarquino il Superbo, viene sancito un passaggio da un assetto costituzionale in cui il rex era affiancato da senato e assemblee a uno in cui le prerogative regali venivano sdoppiate in due figure: il rex sacrorum, che assumeva il comando dei collegi sacerdotali, e i consoli, che ereditarono i poteri militari e politici.

Le magistrature della res pvbblica

All’inizio della respublica, le magistrature erano solo due: il consolato e la questura. Già nel 367 a.C. nasce la pretura, con competenze giudiziarie, composta inizialmente da un solo membro, ma dopo la conquista della Sicilia se ne aggiunge un’altra. In tal modo la pretura era composta da: praetor urbanus, che operava la conciliazione delle liti fra cittadini romani, e praetor peregrinus, fra romani e stranieri. In questi anni nasce anche l’edilità curule, una magistratura patrizia dedita alla cura dei templi (aedes) e con alcune funzioni giurisdizionali. Le magistrature patrizie erano riconoscibili dalla sella curulis, una sella specifica che poteva essere portata sul carro con il quale viaggiavano e che simboleggiava il loro status.

Caratteristiche della magistratura

  • Elettività: era eletta dalle assemblee popolari.
  • Temporaneità: carica solitamente annuale, ma non sempre.
  • Collegialità: le funzioni non erano svolte da un singolo ma con un collegio magistratuale.
  • Onorarietà: non era prevista una paga, in quanto era considerato un onore ricoprire una carica magistratuale.

Ogni magistrato era limitato dal suo collega, che poteva porre l’intercessio, il veto, che paralizzava un suo atto. Le cariche facevano parte di un cursus honorum, il quale partiva dalla più bassa (questura) fino alla più alta (censura). Alla questura si poteva accedere dopo 10 anni di servizio militare, dunque a 27 anni, e alla fine del mandato si poteva accedere alla carica ulteriore solo se si riscuoteva consenso presso le assemblee, il quale poteva essere guadagnato assecondando la volontà popolare e operando una giusta esecuzione delle proprie funzioni. Al termine del cursus honorum, si ritornava ad essere civili, ma si poteva anche essere chiamati a rispondere ai processi.

Età repubblicana

La Libera respubblica può essere suddivisa in fasi:

  • Dominatio patriciorum: inizia dal 509 a.C. fino all’emanazione delle Leggi Licinie Sestie, ed è caratterizzata da un acceso scontro fra patrizi e plebei.
  • Apogeo: dal 367 a.C., periodo della Costituzione Licinia Sestia e di splendore istituzionale finito, tradizionalmente, con l’elezione di Tiberio Gracco al tribunato della plebe.
  • Periodo della crisi: dal 133 a.C., periodo che vede una dissoluzione delle istituzioni repubblicane da un acceso conflitto fra optimates e populares. In questo periodo vi è un abuso dell’intercessio, strumento utilizzato per ostacolare gli avversari politici. Il momento di crisi fungerà da trampolino di lancio per le dittature di Silla e Cesare e del finale principato di Augusto nel 27 a.C.

Le differenze fra le magistrature

Le magistrature si dividono in maggiori e minori, differenziate dall’attribuzione di auspicia maiora e auspicia minora, che simboleggiavano la presa dell’incarico (sumere auspicia). Tuttavia, diversa rilevanza era data a seconda delle assemblee elettive: i maggiori erano eletti dai comizi centuriati, i minori dai comizi tributi, i magistrati plebei dai concili della plebe.

Altra distinzione si basa sull’attribuzione di imperium o potestas. I magistrati "cum potestate" non avevano poteri militari, mentre i "cum imperio" avevano connotazione militare, retaggio dei poteri del rex. I dotati di imperium si distinguevano anche visivamente poiché erano accompagnati dai littori, guardie del corpo che eseguivano gli ordini del magistrato. L’imperium veniva conferito dal popolo, cioè dai comizi curiati, con la lex curiata de imperio.

I magistrati dotati di imperium erano: consoli, pretori, dittatori e i decemviri (durante la redazione delle XII Tavole). Chi disobbediva ai comandi del magistrato cum imperio poteva essere punito dai littori (coercitio) con la fustigazione (verberatio), su ordine del magistrato, o addirittura ucciso (securi percussio) in casi particolari. Tale potere era dato a consoli e pretori, che oltre alle funzioni amministrative guidavano l’esercito in guerra, durante la quale era inammissibile qualsiasi insubordinazione.

Tuttavia, con la res publica, l’imperium venne suddiviso in due: imperium militiae, esercitato fuori dal pomerium e con poteri anche di comminare la pena di morte, e imperium domi esercitato entro i confini senza la pena di morte. La distinzione venne attuata da uno dei primi due consoli, Valerio Publicola, che fece inchinare i littori con le scuri sfoderate per simboleggiare che i civili non potevano essere decapitati.

Altri poteri dei magistrati erano:

  • Ius agendi cum populo: convocare l’assemblea centuriata nel Campo Marzio.
  • Ius agendi cum patres: convocare il senato.

Il senato veniva convocato per consigliare in merito all’operato di un magistrato. Esso emetteva un senatus consultum che rimaneva, appunto, un consiglio, e per questo espresso al modo congiuntivo, e non doveva essere obbligatoriamente seguito, anche se un magistrato poteva essere malvisto in caso contrario.

L’interregnum, istituto proveniente dall’età monarchica, sopravvive in età repubblicana quando si aspetta di eleggere i nuovi consoli dopo che gli uscenti non ricoprano più la carica. Tale istituto è esercitato dal senato che, divisosi in curie, convoca i comizi centuriati affinché eleggano nuovi consoli.

Vi era anche un’altra assemblea, i comitia tributa, che comprendevano patrizi e plebei delle 30 tribus, distretti territoriali romani. Questa assemblea aveva funzioni legislative, giurisdizionali e eleggeva i magistrati minori.

I concilia plebis

Nascono anche i concilia plebis, assemblee di plebei, dunque non aventi ascendenti nei 100 patres dell’età di Romolo. I plebei, tenuti distinti dai patrizi almeno fino al V secolo, poiché era vietato il connubio, avevano anche proprie divinità (Cerere, Libero e Libera) e potevano, riuniti in tale assemblea, eleggere i magistrati plebei, ovvero gli edili plebei e i tribuni della plebe.

I concilia plebis tributa, chiamati così perché la loro organizzazione è basata anche sulle tribù, hanno tuttavia prerogative diverse rispetto ai comizi tributi:

  • I concilia plebis hanno lo ius agendi cum plebe, i comizi tributi lo ius agendi cum populo.
  • I comizi emettono le leges publicae populi romani, vere e proprie leggi che riguardano tutto il popolo, mentre i concili della plebe emettono i plebiscita, atti che riguardano solo la plebe.

Provocatio ad populum

Questo istituto riflette la divisione fra gli imperia attuata da Valerio Publicola, figura che è stata anche accusata di essere fittizia, anche se vi sono ritrovamenti archeologici (lapis Satricanum), ove è riportata una dedica al dio Marte e in cui compariva anche il suo nome. Dunque, dopo che Publicola fece inchinare i littori, con le scure tolte dai fasci, dinnanzi al popolo, possiamo dire che vi fu una decisiva spinta che eliminò i restanti caratteri del regnum, introducendo un assetto improntato alla Libertas.

Nonostante le numerose traduzioni dell’istituto come "appello al popolo", bisogna fare attenzione e non omologare il significato di appello a quello odierno, che sottintende più gradi di giudizio, in modo che una sentenza o condanna possa essere rivista da un’autorità superiore. Il significato giusto è di tipo atecnico ed indica una richiesta di aiuto al populus. Ciò è richiamato dal verbo provoco, con la quale il cittadino, alla quale un magistrato voglia irrogare una pena per aver disubbidito attraverso la coercitio, chiede ai comizi centuriati di votare. Dunque, in seguito ad un’altercationes fra la parte accusatrice e l’accusata, l’assemblea vota su delle tavolette incidendo la A (absolvo) o la C (condemno).

Dunque, la distinzione fra gli imperia adottata da Publicola è stata accompagnata dall’introduzione di questo istituto, il quale simboleggia un limite al potere arbitrario dei magistrati. La modalità in cui era esercitato lo ius provocationis sono raffigurate in alcuni ritrovamenti di monete antiche dove vi è un cittadino romano che alza la mano e la parola "provoco". Questo istituto fu poi la causa dell’introduzione degli iudicia publica, la più antica forma di processo criminale per la quale i comizi centuriati votavano per i crimini più gravi (tra cui anche l’irrogazione della pena di morte), i tributi e i concili della plebe per i più lievi. La gravità era stabilita dalla mole della multa, considerata grave se sopra i 3020 assi (30 buoi e 2 pecore). Nel caso in cui un magistrato non rispettasse la provocatio incorrerebbe in un improbe factum, un atto compiuto non in osservanza del rito, ma non vi era una sanzione.

Caratteristiche del consolato

Sono magistrati cum imperio che, nella prima fase dell’età repubblicana e fino alle leggi Licinie Sestie, sono eleggibili solo tra i patrizi. I consoli, nella prima fase, erano eredi delle funzioni militari e giurisdizionali prima di competenza del rex. Essi erano coadiuvati dalla figura del questore, un magistrato minore, eleggibile dai comizi tributi, con il compito di occuparsi dell’aerarium populi romani, le casse statali, dove versavano la preda bellica, ovvero il principale strumento di arricchimento della Roma antica.

A Roma non vi erano imposte, ma il patrimonio dei cittadini era ugualmente contabilizzato poiché serviva a catalogarli nelle varie classi dei comizi centuriati. Questa operazione, chiamata census, era originariamente compiuta dai consoli assistiti da scribi che, in apposite tabulae, calcolavano la consistenza patrimoniale dei singoli cittadini dopo che questi avessero dichiarato figli, animali, terreni e schiavi. In età repubblicana, tale ruolo venne assegnato a figure specifiche poiché i consoli erano spesso impegnati in guerra. Nasce così la censura, un organo magistratuale cum potestate e fortemente collegiale, infatti se uno dei due censori moriva l’altro doveva dimettersi. Per la sua importanza, è stata collocata all’apice del cursus honorum anche per la sua stretta correlazione con i mores. I censori esercitavano, infatti, il regimen morum, il controllo dei cittadini affinché si attenessero al mos maiorum, i costumi sacri romani, e la quale violazione veniva segnata con una nota censoria nelle tabulae. Nei casi più gravi il censore poteva anche "declassare" un cittadino alla classe censitaria inferiore.

I censori, una volta eletti, entrano in carica immediatamente, senza aspettare il primo giorno dell’anno successivo. La potestas viene attribuita loro dai comizi centuriati con la lex centuriata de potestate censoria. Sappiamo inoltre, tramite la lex Aemilia de censura minuenda, che l’elezione avveniva ogni 5 anni, anche se i censori rimanevano in carica solo durante il censimento, che doveva essere compiuto entro i 18 mesi, al termine del quale devono compiere una cerimonia (lustrum).

In luogo delle pretese plebee, vennero poi aggiunte numerose altre magistrature. Tali pretese furono sostanzialmente di tre tipi:

  • Un corpo di leggi scritte per porre dei limiti all’arbitrio dei consoli patrizi.
  • La possibilità che uno dei due posti consolari potesse essere occupato da un plebeo. Richiesta fortemente contrastata dai patrizi che accusavano la controparte di non avere la dignitas di trarre gli auspicia maiora, che consentiva di dialogare con le divinità.
  • Distribuzione delle terre conquistate: l’ager publicus, infatti, nonostante appartenesse al popolo, veniva posto solitamente in concessione ai patrizi, mentre i plebei, nonostante partecipassero alle guerre, venivano esclusi.

Primo periodo della respvblica

Questa prima parte è caratterizzata dalla preminenza dell’ordine patrizio sul plebeo, il che ha dato luogo a conflitti. Una importante fonte della storiografia romana fa risalire tale conflitto a una distinzione di tipo etnico: quella che ha dato ai plebei un proprio monte (Mons Plebeius), dei propri sacra, dei propri dei e che ha impedito il connubio con i patrizi. Questo, secondo Livio, veniva assimilato agli accoppiamenti fra bestie e dava luogo a contaminazione di sangue. Ciò rilevava anche a livello giuridico, in quanto fra i romani vigeva il ius connubi, diritto di contrarre iuste nuptia, il quale mancò fra le due caste almeno fino a dopo le XII Tavole.

Theodor Mommsen prediligeva, invece, una teoria di tipo economico: egli sosteneva che i plebei fossero i discendenti degli antichi clientes, gente subordinata alle antiche gentes poiché non avevano terreni né mezzi di sostentamento.

Conflitto

Le pretese plebee, oltre che riguardanti la redazione scritta delle leggi, le pretese di essere eleggibili ad almeno una carica consolare e la condivisione dell’ager publicus, riguardavano anche il regime di indebitamento: questo, necessario per condurre una vita dignitosa, aveva le radici nell’antichissimo vincolo del nexum. Questo vincolo, riconducibile allo ius vinculum delle istituzioni giustinianee e all’odierna obbligazione, aveva non solo valore giuridico ma anche fisico: infatti il debitore era legato (nectare=legare) al creditore quasi in condizione schiavile. I nexi, inoltre, andando in guerra, non riuscivano a restituire le somme e aggravavano la propria situazione.

Ad accentuare il problema erano infatti le usurae, i tassi d’interesse di 1/12 al mese e che, matematicamente, raddoppiavano il debito in un anno.

Il nexum subiva ancora il retaggio della ritualità antica che lo includeva nei gesta per aes et libram (atti con bronzo e bilancia), con la quale il bronzo, per calcolarne il valore, doveva essere pesato da un libripens alla presenza di cinque testimoni. L’adempimento del debito avveniva con la solutio per aes et libram, con la quale si replicava esattamente la procedura iniziale ma con certa verba diverse.

Per rivendicare tali pretese i plebei nel 494 a.C., quando venne posta nuovamente la questione dei debiti sia il senato che i consoli si rifiutarono di prendere provvedimenti, si ritirarono sul Monte Sacro (o sull’Aventino secondo Pisone) nella cosiddetta secessione plebea. Tale riunione può essere vista come il primo concilium plebis, il quale iniziò ad operare come una vera e propria struttura istituzionale traducendo le decisioni prese in plebiscita, le quali non erano leggi per tutto il popolo ma riguardavano solamente la plebe.

I Romani concessero così ai plebei una magistratura "di sostegno", ovvero il tribunato della plebe: questi erano eletti dai concilia plebis e potevano convocarle (ius agendi cum plebe) e proporre deliberazioni che, se approvate, si trasformavano in plebiscita. Un’importante potere dei tribuni era lo ius auxilii, uno strumento per soccorrere i plebei dall’imperium dei consoli, che poi si trasformerà nell’intercessio plebis. Tale potere ha, inizialmente, rilevanza religiosa: coloro che violavano il veto diventavano sacrosancti, vittime sacrificali e che quindi potevano essere uccisi impunemente e il loro patrimonio sarebbe stato devoluto nelle casse dei templi plebei.

Theodor Mommsen considerava il movimento plebeo come rivoluzionario. Tuttavia, i plebei non agirono mai per scardinare le fondamenta dell’apparato istituzionale, come ad esempio avvenne durante la Rivoluzione francese, ma inserirono solamente nuove figure che tutelassero le proprie rivendicazioni.

Successivamente vennero creati gli edili plebei, che inizialmente curavano le aedes sacrae, i templi delle divinità plebee dove venivano custoditi anche i plebiscita. Tribuni ed edili plebei, come abbiamo detto, sono magistrature esclusivamente plebee. Dunque, se un patrizio avesse voluto accedervi avrebbe dovuto compiere la transitio ad plebem, con la quale, di fronte al pontefice, rinunciava ai sacra della sua famiglia patrizia e ne acquisiva dei nuovi con la quale poteva candidarsi alle magistrature plebee. Casi del genere si ebbero con i Gracchi, esponenti di importanti gentes patrizie, e con Clodio, celebre nemico di Cicerone, il cui padre era esponente della gens Sempronia e la madre della gens Cornelia.

XII Tavole

Secondo il "Liber singularis enchiridi" di Pomponio, dal 509 a.C., anno della cacciata di Tarquinio il Superbo, le leges regiae, fonte del diritto romano del tempo, caddero in desuetudine e vi fu un periodo denominato "sine iure certo" nella quale il diritto romano si basava su consuetudini. Per porre fine a questo periodo di incertezza, nel 451 a.C. le magistrature vennero sospese in luogo di una commissione di decemviri. Questi vennero dotati di imperium legibus scribundis, analogo a quello dei consoli, e quindi accompagnati dai 12 littori.

La commissione venne nominata su proposta del tribuno Gaio Terentilio Arsa, che nel 462 a.C. propose una commissione di 5 uomini che scrivessero delle leggi per limitare il potere consolare. La proposta non venne accettata, ma in seguito a minacce di guerra e anche segnali divini, i patrizi accettarono a condizione che la commissione fosse di esclusiva provenienza patrizia.

Secondo la tradizione, nel 454 a.C. fu mandata una commissione di 3 membri in Grecia per trascrivere le leggi di Solone e studiare diritto e consuetudini delle città greche. Al loro ritorno, nel 451 a.C., venne istituito il decemvirato con imperium sine provocatione, dunque non poteva essere opposto alcun veto né provocatio ad populum. Nonostante senza vincoli, i decemviri inizialmente consentirono la prococatio ed esercitavano la iurisdictio a turni di 10 giorni ciascuno. Durante il 451 vennero redatte 10 tavole.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Franky_13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Varvaro Mario.
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