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DIRITTO PRIVATO ROMANO DALL'ETA' DECEMVIRALE

In quanto società patriarcale, a Roma la donna si trovava subordinata alla manus del marito.

Tuttavia, distinguiamo 2 tipi di matrimonio:

  • Matrimonio cum manu: il marito acquisiva potere sulla moglie.
  • Matrimonio sine manu: la sposa andava a vivere con il marito, fondava un proprio nucleo familiare ma rimaneva legata alla parentela della famiglia d'origine, rimanendo civilmente legata ad essa. La parentela veniva chiamata agnatio.

La più antica forma di testamento era quella presso i comizi, dunque non attuabile dalle donne ma solo dagli uomini-soldati. Ciò cambio in età decemvirale, nella quale venne introdotta una nuova forma di testamento: la mancipatio familiae, che sfrutta l'istituto della macipatio, con la quale si poteva trasferire la proprietà. Con questo istituto giuridico non solo si poteva effettuare testamento, ma potevano darsi atto altre disposizioni, in quanto un versetto.

Le XII Tavole, che disciplinavano questo negozio, sancivano che tutto ciò che veniva pronunciato durante il rito aveva efficacia giuridica.

In questo negozio giuridico il testatore (de cuius) affidava il proprio patrimonio al familiae emptor, l'erede al quale veniva designato anche il suo ulteriore successore. La successione era universus ius, dunque universale o in parte del tutto. La legge prevedeva anche una mancipatio particolare, che oggi identifichiamo con il legato, con la quale il testatore trasferiva cespiti particolari o beneficiava il legatario di un obbligazione adempibile da parte dell'erede universale.

Nel corso della respubblica, oltre alla semplice mancipatio, si inseriscono altre disposizioni comprensibili all'interno del testamento: la manumissio, ad esempio, con la quale veniva sancito che alla morte del testatore lo schiavo designato divenisse cittadino libero. Poteva essere istituito un tutore per il figlio del testatore.

PRETORE PEREGRINO

questa figura, nascono nel diritto romano privato delle figure contrattuali basate esclusivamente sul consenso. Nei contratti consensuali, tale caratteristica è la sola che dia già validità al negozio e non vi è bisogno di alcun altro atto. Nell'età preclassica, i contratti consensuali erano 4: - Emptio venditio: la compravendita odierna - Locatio condutio: locazione conduzione. - Societas: contratto di società. - Mandatum: mandato. Questi contratti rientrano in una nuova forma di diritto, lo ius gentium, che i romani distinguono categoricamente dallo ius civile, poiché il primo opera in rapporti in cui vi sono stranieri e il secondo è vanto esclusivo dei cittadini romani. Con questo nuovo sistema di processo formulare, i peregrini vengono giuridicamente riconosciuti da Roma: ciò fu causato probabilmente dallo sviluppo dei rapporti economici e commerciali fra Roma e questi soggetti. Questo è infatti il periodo in cuiRoma inizia ad espandersi nel bacino del Mediterraneo e con ciò cambia anche l'assetto della repressione criminale. Viene fatta una distinzione fra: - Crimina: illeciti pubblici che si reprimono dinnanzi ai comizi. - Delicta: illeciti privati che, in età antica, erano puniti con punizioni corporali, in età avanzata creano delle obbligazioni e sanzioni che sono incluse già nel processo formulare. Se l'obbligazione, solitamente in denaro, non viene adempiuta, la vittima può procedere con le sanzioni del diritto penale. FONDAZIONE DELLA IURIS PRUDENTIA Con il processo di laicizzazione del diritto introdotto dal pontefice massimo Tiberio Concuranio nel 254 a.C., i responsum dei pontefici iniziano ad essere accompagnate da motivazioni e schemi che riguardano l'iter logico che ha portato a tali conclusioni. Tale processo ha stimolato anche lo studio del diritto (iuris prudentia), poiché si creò un circolo di auditores, ascoltatori.

presenti all'apronuncia dei responsa, che studiava questi ultimi e spingeva la trasmissione del sapere giuridico. Cicerone nel suo "De Oratore", delineava la figura del giureconsulto e ne faceva alcuni esempireali, tra cui un certo Sesto Elio. Quest'ultimo fu console nel 198 a.C. e scrisse i "Tripertita", un'opera sul tema del diritto suddivisa in 3 parti:

  1. Una prima in cui fa riferimento alle XII Tavole.
  2. Una seconda in cui tratta l'interpretazio del diritto.
  3. Una terza in cui tratta delle Leges actiones.

Egli dà vita allo ius aelianum, con la quale mette a disposizione il testo delle XII Tavole, ne spiega l'interpretazione dei versetti e spiega anche gli schemi processuali delle Leges actiones. Inizia in tal modo un meccanismo di circolazione del diritto che adesso non è più solo pontificale. Anche Sesto Pomponio, autore del "Liber singularis enchiridii", delinea la figura di Sesto Elio come una sorta

Di "pioniere" della giurisprudenza e del futuro ius civile, e ad egli fa seguire quelli che sono considerati i padri fondatori dello Ius Civile: Publio Mucio, Bruto e Manlio Manilio. Questi scrissero diversi rotoli di papiro che si occupavano di giurisprudenza, i quali, tuttavia, non ci sono pervenuti se non indirettamente.

Sempre Pomponio cita inoltre Quinto Mucio Scevola, figlio di Publio Mucio, e lo identifica come il primo che catalogò lo Ius Civile "generatim", ovvero per genere. Questo sistema è di matrice greca, in quanto sappiamo che già nel II secolo a.C., l'aristocrazia romana era molto esposta alla filosofia greca e in particolar modo ad Aristotele, da cui ne trassero la dottrina del genere e della specie. Questa disciplina fa capo alla tecnica della differenza specifica, con la quale emerge che elementi di specie diverse possono appartenere allo stesso gruppo genere (furtum manifestum e nec manifestum fanno capo al genere del furtum).

Il sistema di Scevola rimase valido anche nei secoli avenire e secondo Sesto Pomponio egli fondò una scuola che formò numerosi esponenti della scienza giuridica successiva. Da questo momento in poi iniziarono a sorgere delle discrepanze fra i vari responsa dei giuristi, tanto che il sistema che se ne produsse venne chiamato ius controversum. Questo perché tutti potevano dare le proprie opinioni (responsa) a chi poneva loro domande, ma solo i responsa dei giuristi più autorevoli potevano affermarsi. Un esempio si trova nel libro 7 del Digesto di Giustiniano: in un frammento di Ulpiano: si parla dell'usufrutto, in particolare se il figlio partorito da una schiava oggetto di usufrutto fosse di proprietà dell'usufruttuario. Di questa questione Ulpiano ne parla come di una vetus questio, una antica questione ma con forte rilevanza giuridica, e dice che l'opinione più rilevante era quella di Bruto, per la quale il figlio di una schiava.

inusufrutto non era anch'esso in usufrutto poiché un essere umano non può essere l'usufrutto di un altro essere umano. Altra questione riguardava uno dei 4 contratti consensuali: la società. Riguardo ciò, Gaio rifletteva se in un contratto societario vi potesse essere squilibrio fra le parti riguardo la spartizione di perdite e guadagni, o addirittura se una delle parti potesse partecipare solo ai secondi e non ai primi. Secondo Gaio, le opinioni principali erano di:

  • Quinto Mucio Scevola dava esito negativo alla questione.
  • Servio Sulpicio Rufo dava, invece, esito positivo purché l'opera della parte agevolata apparisse tanto preziosa da rendere ugualmente equo lo squilibrio agli occhi della società.

Ciascun giurista usava raccogliere i responsa sulle più disparate questioni poste in dei libri responsorum, che poi vennero in futuro citati nelle più ampie raccolte riguardanti il diritto: un allievo di Rufo, Alfiero Varo,

venne citato assieme alla sua opera, dove raccoglieva tutti i responsadel maestro, nello stesso Digesto di Giustiniano. Tutti i nuovi casi posti ai giuristi venivanosottoposti ad uno schema analitico:
  • Casus: esposizione del nuovo caso e di tutti gli elementi del fatto.
  • Quaestio: domanda che viene posta al giurista.
  • Responsum: risposta del singolo giurista, accompagnata spesso da motivazioni e distinzionirispetto a casi analoghi.

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVINCE ROMANE

In Sicilia, prima provincia romana conquistata nel 241 a.C. con la vittoria nella battaglia delle Egadi, viene inviato un Praetor siciliensis, un magistrato dotato di imperium per continuare a condurre operazioni militari mentre governava la provincia. Appena arrivato, emette la lex provinciae, una legge data e non rogata, con la quale disponeva lo statuto provinciale. Egli era accompagnato da 2 questori, uno con sede ad oriente e l'altro ad occidente dell'isola, che lo coadiuvavano. Questi magistrati avevano

ricevuto la prorogatio imperii dal Senato, dopo aver esercitato un anno di carica a Roma; solo le provincie di Africa ed Asia saranno governate esclusivamente da ex-consoli, non ex-pretori. Questi magistrati esigevano lo stipendium, dai provinciali, un'imposta per poter usufruire del territorio, che veniva depositato nell'erario statale. I magistrati provinciali, dunque, potevano esercitare il proprio potere senza provocatio ad populum, in quanto esclusiva prerogativa dei cittadini romani, il che diede luogo ad abusi da parte di alcuni soggetti politici (Verre ne è un esempio). Tali soprusi davano luogo a malcontento e rivolte dei provinciali che pretendevano una forma di tutela. A partire dal II secolo a.C. tali tutele si concretizzarono nell'istituzione delle quaestiones. Queste erano delle commissioni nominate dal senato in seguito alle lamentele di cattiva amministrazione arrivate a Roma. Tali lamentele venivano riportate da dei Legati provinciali al Senato, il qualeseguente struttura:
  1. Il soggetto politico aveva potere di controllo su quei promagistrati che lui stesso aveva nominato.
  2. Queste commissioni giudicanti venivano formate in virtù di unsenstus consultum con il compito di indagare in merito a determinati reati che oggi rientrano fra i“reati contro la pubblica amministrazione”: corruzione, concussione, peculato e abuso d’ufficio.
  3. Corruzione e concussione si differenziano poiché, nel primo caso, il soggetto politico adempie ad una richiesta illecita da parte di un singolo in cambio di denaro o vantaggi, nel secondo caso, è lo stesso soggetto politico ad abusare della sua autorità per costringere qualcuno a fargli dei favori in base a quella che i romani chiamavano “metus publicae potestatis” (timore dell’autorità pubblica).
  4. Le quaestiones, dopo aver indagato sui presunti illeciti amministrativi dei magistrati provinciali, se colpevoli li condannavano alla restituzione delle somme estorte.

Questa procedura aveva la

dicitura specifica di crimen de pecuniis repetundis. Questi crimini, in particolar modo la corruzione, avevano grande valenza presso i romani e venivano sfruttati

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Franky_13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Varvaro Mario.