MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA – BONILINI – QUARTA EDIZIONE
CAPITOLO 1 – LA FAMIGLIA
1- La nozione di famiglia il gruppo familiare come insieme di persone legate da vincoli affettivi e di sangue è prima dello Stato. È istituzione naturale che nasce con la presenza degli uomini. I comportamenti familiari sono retti innanzitutto da norme della morale e religioso ma anche l’ordinamento deve porre la propria normativa. La famiglia è un insieme di persone legate da reciproco affetto e solidarietà, da vincoli che assumono rilevanza giuridica. L’immagine costituzionale della famiglia è di società naturale dove società è forma di organizzazione della convivenza umana. È una società intermedia tra Stato e individuo. Con naturale si intende che la famiglia è prima di tutto un fatto di natura né sopprimibile né coercibile. La stabilità dell’unione è data da affetti e non può essere imposta dal diritto. Tra valore della famiglia e quello della libertà viene privilegiato il secondo. Art.2 cost: la famiglia è una formazione sociale nella quale il singolo svolge la propria personalità. Anche l’unione di un uomo e una donna senza vincolo di matrimonio dà vita se stabil se alla famiglia ma la tutela della famiglia “vera” ha origini storiche e culturali.
2- Famiglia parentale e famiglia nucleare in senso ampio la famiglia è quella parentale cioè l’aggregazione delle persone aventi comune ascendenza. Nella famiglia così intesa originariamente convivevano accanto alla coppia originaria i nuclei familiari via via formatosi in conseguenza del matrimonio dei figli nati nel suo seno. La “famiglia” comprendeva tutte le persone soggette alla stessa potestà per nascita o per negozio giuridico. Alla morte del capo quella che un tempo era un’unica famiglia si scindeva in tante famiglie quanti erano i figli maschi o discendenti del pater defunto. La donna non poteva mai diventare capo di una famiglia. Alla nozione di famiglia parentale si sostituiva via via quella di famiglia nucleare cui è estranea l’idea di soggezione ad un capo. La concezione moderna di famiglia passa attraverso l’immagine di parità assoluta dei suoi componenti. Solo per tramite della riforma del 1975 la famiglia italiana è stata posta nella condizione di essere una società tra eguali. Famiglia nucleare i cui membri sono legati da vincoli affettivi e di sangue ed in cui la solidarietà si traduce in diritti e obblighi tutelati anche dall’ordinamento giuridico. La grande famiglia riacquista i suoi contorni anche riguardo all’obbligo alimentare e alla successione ereditaria le cui norme individuano quali successibili legittimi i parenti entro il sesto grado. È l’appartenenza al gruppo familiare a fissare uno status familiare il quale dà titolo all’esercizio del lus sepulchri. Il diritto ad usufruire del sepolcro è regolato da norme consuetudinarie e amministrative. Si ha il diritto primario di essere seppellito o seppellire altri in un dato sepolcro. Diritti secondari di accedere al luogo e di assicurarne il decoro e il rispetto delle salme. Hanno diritto a usufruire del sepolcro familiare le persone legate da vincolo coniugale, di sangue o di nome (famiglia in senso ampio). Strettamente legata alla famiglia è la decisione circa la dispersione delle proprie ceneri che può essere oggetto di disposizione testamentaria, eseguibile tramite la designazione d'un esecutore testamentario e che può essere corredata dell'indicazione delle modalità mediante le quali dovrà essere attuata.
MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA – BONILINI – QUARTA EDIZIONE
CAPITOLO 1 – LA FAMIGLIA
1- La nozione di famiglia Il gruppo familiare come insieme di persone legate da vincoli affettivi e di sangue è prima dello Stato. È istituzione naturale che nasce con la presenza degli uomini. I comportamenti familiari sono retti innanzitutto da norme della morale e religioso ma anche l'ordinamento deve porre la propria normativa. La famiglia è un insieme di persone legate da reciproco affetto e solidarietà, da vincoli che assumono rilevanza giuridica. L'immagine costituzionale della famiglia è di società naturale dove società è forma di organizzazione della convivenza umana. È una società intermedia tra Stato e individuo. Con naturale si intente che la famiglia è prima di tutto un fatto di natura né sopprimibile né coercibile. La stabilità dell'unione è da se fine e non può essere imposta dal diritto. Tra valore della famiglia e quello della libertà viene privilegiato il secondo. Art.2 cost: la famiglia è una formazione sociale nella quale il singolo svolge la propria personalità. Anche l'unione di un uomo e una donna senza vincolo di matrimonio dà vita se stabile alla famiglia ma la tutela della famiglia “vera” ha origini storiche e culturali.
2- Famiglia parentale e famiglia nucleare in senso ampio la famiglia è quella parentale cioè l'aggregazione delle persone aventi comune ascendenza. Nella famiglia così considerata convivevano accanto alla coppia originaria i nuclei familiari via via formatosi in conseguenza del matrimonio dei figli nati nel succo. La “famiglia” comprendeva tutte le persone soggette alla stessa potestà per nascita o per negozio giuridico. Alla morte del capo quella che un tempo era un'unica famiglia si scindeva in tante famiglie quanti erano i maschi o discendenti del pater defunto. La donna non poteva mai diventare capo di una famiglia. Alla nozione di famiglia parentale si sostituiva via via quella di famiglia nucleare cui è estranea l'idea di soggezione ad un capo. La concezione moderna di famiglia passa attraverso l'immagine di parità assoluta dei suoi
-
Schema Diritto di famiglia - il matrimonio, la convivenza e l'unione civile
-
Diritto privato e di famiglia - il matrimonio
-
Tesi Diritto ecclesiastico - La trascrizione del matrimonio canonico
-
Famiglia, dote, matrimonio