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MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA – BONILINI – QUARTA EDIZIONE
CAPITOLO 1 – LA FAMIGLIA
1- La nozione di famiglia il gruppo familiare come insieme di persone legate da vincoli affettivi e di sangue è prima dello Stato. È istituzione naturale che nasce con la presenza degli uomini. I comportamenti familiari sono retti innanzitutto da norme della morale e religiose ma anche l'ordinamento deve porre la propria normativa. La famiglia è un insieme di persone legate da reciproco affetto e solidarietà, da vincoli che assumono rilevanza giuridica. L'immagine costituzionale della famiglia è di società naturale dove società è forma di organizzazione della convivenza umana. È una società intermedia tra Stato e individuo. Con natural si intende che la famiglia è prima di tutto un fatto di natura né sopprimibile né coercibile. La stabilità dell'unione è data dal sentimento e non può essere imposta dal diritto. Tra valore della famiglia e quello della libertà viene privilegiato il secondo. Art.2 cost: la famiglia è una formazione sociale nella quale il singolo svolge la propria personalità. Anche l'unione di un uomo e una donna senza vincolo di matrimonio dà vita se stabile alla famiglia ma la tutela della famiglia “vera” ha origini storiche e culturali.
2- Famiglia parentale e famiglia nucleare in senso ampio la famiglia è quella parentale cioè l'aggregazione delle persone aventi comune ascendenza. Nella famiglia così detta parentale convivevano accanto alla coppia originaria i nuclei familiari via via formatisi in conseguenza dei matrimoni dei figli nati nel suo seno. La “familia” comprendeva tutte le persone soggette alla stessa potestà per nascita o per negozio giuridico. Alla morte del capo quella che un tempo era un'unica famiglia si scindeva in tante famiglie quanti erano i figli maschi o discendenti del pater defunto. La donna non poteva mai diventare capo di una famiglia. Alla nozione di famiglia parentale si sostituisce via via quella di famiglia nucleare cui era estranea l'idea di soggezione ad un capo. La concezione moderna di famiglia passa attraverso l'immagine di parità assoluta dei suoi componenti. Solo per tramite della rinuncia dei membri la stessa stata posta nella condizione di essere una società tra eguali. Famiglia nucleare i cui membri sono legati da vincoli affettivi e di sangue in cui la solidarietà si traduce in diritti e obblighi tutelati anche dall'ordinamento giuridico. La grande famiglia riacquista i suoi contorni anche riguardo all'obbligo alimentare e alla successione ereditaria in cui norme individuano quali successibili legittimi i parenti entro il sesto grado. È l'appartenenza al gruppo familiare che determina uno status familiare il quale dà titolo all'esercizio del lus sepulchri. Il diritto ad usufruire del sepolcro è regolato da norme di natura familiare. Si ha il diritto primario di essere seppellito o seppellire altri in un dato luogo. Non meno forte di accedere al luogo o di assicurarci il decoro e il rispetto delle salme. Hanno diritto a utilizzare il sepolcro tutte le persone legate da vincoli di consanguineità, di sangue o di nome (famiglia in senso ampio). Strettamente legata alla soggettività della famiglia resta la decisione delle proprie ceneri che può essere oggetto di disposizioni testamentarie relative tra le quali rientra la designazione d'un esecutore testamentario e che può essere corredata dell'indicazione delle modalità mediante le quali dovrà essere attuata.
3- Famiglia e rapporti giuridici familiari la famiglia è l'insieme di persone nel cui seno è assicurata l'assistenza morale e materiale tra coniugi, è allevata la prole, è garantita l'assistenza attraverso l'obbligo di prestare gli alimenti a parenti e affini il cui complesso configura ancora la famiglia in senso ampio. Le norme giuridiche accolgono a volte la nozione ristretta di famiglia, a volte quella allargata. In alcuni casi invece è il legislatore stesso a indicare la composizione d'una data famiglia. La verifica della composizione è da risolvere volta per volta non dettando la legge unica regola valevole in ogni situazione. Si delinea accanto ai concetti di famiglia nucleare e parentale quello di famiglia convivente nel senso di insieme di familiari coabitanti nel medesimo luogo. V'è anche il concetto di famiglia lavorativa e quello di famiglia anagrafica quale insieme di persone legate da matrimonio, parentela, vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Nel caso in cui le norme giuridiche richiamino la famiglia dunque non ad un'unità unitaria bensì ad una pluralità organizzata di persone. La composizione della famiglia è variabile, il diritto di famiglia indica i singoli rapporti familiari, relazioni tra soggetti regolati dal diritto oggettivo. I rapporti che legano più soggetti tra loro sono coniugio, filiazione, adozione, parentela, affinità. Posizione a sé stante hanno i rapporti tra coniugi noti come uxorio.
4- Le norme di diritto di famiglia. Il codice civile. I rapporti sono disciplinati da norme di comportamento poste dalla morale, dal costume, dalla religione che i consociati osservano di regola spontaneamente. Molte di queste norme sono elevate a rango di norme giuridiche. A fianco delle stesse l'ordinamento ne pone altre, la norma con la minaccia di sanzione svolge un'azione deterrente ma non sempre si può applicare. In senso oggettivo il diritto di famiglia è il corpus di norme che regolano i rapporti di coniugio e convivenza, filiazione legittima, naturale, civile, parentela, affinità, sia come relazioni personali che come rapporti di tipo patrimoniale. È la parte del diritto privato che regola i rapporti familiari la quale non è coincidente con le norme del codice civile essendo particolarmente ricca la normativa così detta collegata allo stesso. I rapporti familiari sono regolati da vari tipi di norme come responsabilità aquiliana, penali, diritto tributario, codice di procedura penale e civile, diritto del lavoro, amministrativo e anche navigazione. Non ha più seguito la tesi secondo cui le norme sono di diritto pubblico. Delle norme di diritto di famiglia va sottolineata l'inderogabilità, sono sottoratte alla modificazione in via negoziale: i consociati hanno autonomia piena ma non circa le modalità di stipulazione.
5- Le principali leggi collegate dato che la famiglia legittima ha come fonte il matrimonio sono particolarmente importanti le leggi in materia matrimoniale. La legislazione ordinaria ha sullo sfondo il concordato lateranense del 1929 rinnovato nel 1984. accanto a queste disposizioni vanno ricordate le leggi su. L'importanza di questi testi di legge deriva dall'essere previsto accanto al matrimonio disciplinato dalla legge dello Stato (civile) anche il matrimonio religioso con effetti civili (canonico-civile o concordatario), disciplinato dalle norme della Chiesa raccolte nel Codex iuris canonici. Si hanno poi altre norme come quelle del culto acattolico e nel divorzio. Profonde innovazioni sono state attuate anche con la tecnica della novellazione al codice civile o in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. svolgente una funzione di innovazione in materia è paternalità e contro la violenza della famiglia. La disciplina è comunque destinata a rinnovarsi costantemente.
12- I rapporti giuridici familiari
Il diritto di famiglia si occupa dei rapporti giuridici delle persone nella famiglia. Si occupa dei rapporti familiari. Il contenuto dei rapporti familiari è dato da poteri-doveri. I diritti e doveri familiari sono reciproci e d'uguale contenuto anche riguardo ai doveri a contenuto economico. L'appartenenza della persona allo stato si compendia nella cittadinanza (status civitatis); l'appartenenza alla famiglia si indica con l'espressione status familiae. Lo status civitatis esprime il complesso di diritti e doveri che fanno capo ad una persona in dipendenza del suo status; lo status familiae rivela il complesso di diritti e doveri che una persona ha in quanto membro d'una comunità familiare. Lo status è rilevabile dai registri dello stato civile attraverso i quali vi si dà riconoscimento pubblico. Nell'ambito della famiglia così detta nucleare gli status che indicano le fondamentali posizioni d'una persona sono quelli di coniuge, di figlio, di genitore. Lo stato di coniuge è effetto automatico del matrimonio ed appartiene ad esso lo stato libero. Lo stato di figlio legittimo è effetto della procreazione in costanza di matrimonio. Il riconoscimento di figlio naturale e il matrimonio putativo realizzano lo stato di figlio naturale riconosciuto. L'adozione a sua volta dà lo stato di figlio adottivo. Correlativo allo stato di figlio è quello di genitore. Nell'ambito della famiglia, quindi, si riconoscono almeno mille le posizioni di coniuge e di affine (che non costituiscono in senso proprio stati familiari). L'importanza degli status si può cogliere relativamente all'esercizio delle pene penali a loro tutela, sia la pubblicità e la certificazione. Gli atteggiamenti del diritto, prevalentemente sociologici, si riflettono quindi sui registri anagrafici, di cura e consecibilità. Stato di diritto è il complesso di posizioni giuridiche che un soggetto nell'ambito d'un insieme. Hanno rilievo la tutela e il diritto di coniuge, l'eventuale regime patrimoniale prescelto, l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno, situazioni tutte da annotare nei registri dello stato civile. Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso: possibilità dei trattamenti medico chirurgici per il cambiamento di sesso. La sentenza di rettificazione comporta lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.
L'ordinamento riconosce il diritto allo status (si tutelano i soggetti), i diritti familiari (pretesa a certe prestazioni es.fedeltà=), le potestà familiari (potere dei genitori sui figli minori per la loro cura). La peculiarità dei rapporti familiari rispetto agli altri rapporti permete di individuare i caratteri salienti: – bilateralità – tipicità – durata è la legge la fonte dei diritti e doveri familiari. Quanto ai diritti familiari non hanno patrimoniale scegliibili sono negoziabili. In quanto strettamente personali i diritti di famiglia sono indisponibili sebbene no, poiche' esso non alienazione né possono essere esercitati su richiesta di terzi aventi verranno venduti. Sono inrinnunziabili, imprescrittibili, inestimabili, salvo alcuni interessi che i coniugi possono far valere in quanto legati ad esercizi della sfera strettamente personale dei coniugi.
13- Rapporti giuridici familiari e autonomia privata dal matrimonio derivano tre rapporti:
- coniugio – parentela genitori figli / figli-figli (eventuale)
- affinità coniuge-parenti altro coniuge
differentemente dai negozi patrimoniali, quelli familiari sono – personalissimi, non è ammessa rappresentanza volontaria – tipici, i contratti possono solo valersi dei modelli negoziali prefissati dalla legge. L'art. 1322 c.c. riconosce la facoltà di contratti atipici ma diritti a realizzare interessi meritevoli di tutela – formali, doveri di rispetto di forme e formalità legali a causa dell'esigenza di indurre le parti ad una ponderata riflessione sugli impegni che assumono ed esigenza di disporre con notevole prova in ordine a rapporti fondamentali nella vita delle persone e per rispetto forme=invalidità negoziale.
Fra le sanzioni civili vi è l'esecuzione forzata, la violazione dei doveri coniugali comporta l'addebito della separazione e vi sono anche sanzioni penali contro la bigamia, il matrimonio mediante inganno e la violazione dell'assistenza familiare.