Il matrimonio
Giovedì 19 febbraio 2009, il matrimonio può essere inteso come:
Atto e rapporti nel matrimonio
L'atto solenne e personalissimo mediante il quale un uomo e una donna formalizzano l'esistenza tra loro di una comunione materiale e spirituale. È il consenso che due persone di sesso diverso esprimono per convivere come marito e moglie, dando origine a una famiglia (art. 107).
Il rapporto, cioè come insieme di diritti e doveri reciproci tra i coniugi, dura fino alla morte, salvo che non sia sciolto per divorzio (art. 149). Il matrimonio è, come il contratto, l'incontro di due dichiarazioni di volontà (c.d. volontà degli effetti ovvero la volontà di creare effetti giuridici), ma non può essere definito un contratto poiché non instaura tra le parti un rapporto giuridico patrimoniale. Il suo contenuto è in tutto e per tutto determinato dalla legge: le parti non possono aggiungere patti, sottoporre l'atto a termine o condizione, si limitano a dichiarare di voler contrarre matrimonio.
Tipi di matrimonio nel nostro ordinamento
Nel nostro ordinamento il matrimonio può essere:
- Civile: celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, il sindaco o un suo delegato, regolato dal codice civile.
- Religioso: celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, secondo il diritto canonico, e in seguito trascritto nei registri dello stato civile ai sensi del Concordato stipulato nel 1929 tra l'Italia e la Chiesa cattolica e modificato nel 1984. È il c.d. matrimonio concordatario.
Tuttavia, il rapporto tra i coniugi e con i figli è sempre regolato dal codice civile: sia essa reciproca o unilaterale.
Promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio non è vincolante (si noti la differenza con il contratto preliminare che invece lo è), ma vi sono alcune eccezioni: il promittente può, entro un anno dall'altrui rifiuto di contrarre matrimonio, chiedere la restituzione dei doni fatti durante il periodo di fidanzamento, ma non la corrispondenza. In caso di reciproca promessa fatta o risultante dall'atto scritto delle pubblicazioni, il promittente che senza giusto motivo non adempie alla promessa o che con il proprio comportamento provochi il giusto rifiuto dell'altro, è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa.
Celebrazione del matrimonio
La celebrazione è preceduta dalle pubblicazioni, affisse all'ingresso della casa comunale di residenza di entrambe le parti, su loro richiesta e a cura dell'ufficiale di stato civile, che danno notizia del matrimonio; devono restare affisse per almeno otto giorni comprendenti due domeniche successive. Il matrimonio può essere celebrato trascorsi quattro giorni dalle eseguite pubblicazioni, ma se non è celebrato nei 180 giorni successivi si rendono necessarie nuove pubblicazioni. Le pubblicazioni sono una condizione di regolarità del matrimonio ma non di validità: il matrimonio è valido anche se non preceduto dalle pubblicazioni, ciò comporta una sanzione amministrativa agli sposi e all'ufficiale di stato civile (art. 134); mentre art. 100 il tribunale può, per gravi motivi, ridurre il tempo delle pubblicazioni e può anche autorizzarne l'omissione; art. 101 l'ufficiale di stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi.
Le pubblicazioni hanno la funzione di permettere a chi sia a conoscenza di particolari impedimenti al matrimonio di farli valere prima che sia celebrato. Per la validità del matrimonio civile è necessario che sia celebrato davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, dopo aver letto gli artt. 143-144-147, riceve le dichiarazioni di entrambi gli sposi, dichiara che essi sono uniti in matrimonio e redige immediatamente l'atto di celebrazione del matrimonio.
Un residente all'estero può contrarre matrimonio senza essere presente alla celebrazione, purché vi si faccia rappresentare da un altro (c.d. matrimonio per procura). Se le parti professano una religione diversa da quella cattolica, l'ufficiale di stato civile, dietro loro richiesta, può concedergli la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro del loro culto. Tuttavia, il matrimonio è regolato dal codice civile.
Per la validità del matrimonio religioso ovvero cattolico, c.d. concordatario, si celebra davanti al parroco o al sacerdote ed acquista efficacia per lo stato con la sua trascrizione nei registri dello stato civile: il parroco redige in doppio originale l'atto di matrimonio e ne trasmette uno all'ufficiale di stato civile.
Validità del matrimonio
Gli impedimenti dirimenti (minore età, interdizione per infermità mentale, precedente matrimonio, vincoli di parentela, affinità, adozione e delitto, tentato o commesso) consistono nell'assenza delle condizioni di validità del matrimonio e lo rendono nullo. Gli impedimenti impedienti (mancanza di pubblicazioni, inosservanza del lutto vedovile) lo rendono solo irregolare, il che impone all'ufficiale di stato civile di non celebrarlo, ma se viene ugualmente celebrato è valido.
Condizioni di esistenza e regolarità
- Diversità di sesso.
- Pubblicazioni.
- Osservanza del lutto vedovile: la donna deve attendere che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio a meno che non sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.
Per gravi o particolari motivi, ad esempio una convivenza more uxorio già esistente può essere un motivo valido, mentre non viene considerato grave motivo il c.d. matrimonio riparatore: questo per tutelare la volontà del minore. Il tribunale su istanza dell'interessato, e accertata la sua maturità psico-fisica, può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni (minore emancipato). Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità mentale e chi al momento della celebrazione si trovi in stato di naturale incapacità di intendere o di volere anche per cause transitorie.
- La libertà di stato.
- Assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione: ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, zio/a e nipoti, adottante, adottato e suoi discendenti, figli adottivi della stessa persona, l'adottato ed i figli dell'adottante, l'adottato e il coniuge dell'adottante o l'adottante e il coniuge dell'adottato, omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte (art. 88).
L'esistenza di questi impedimenti legittima privati (parenti) o pubblici (pm) a fare opposizione al matrimonio (è notificata agli sposi e all'ufficiale giudiziario nelle forme dell'atto di citazione) che ha l'effetto di sospendere la celebrazione fino a quando non si accerta la sussistenza o meno dell'impedimento con sentenza passata in giudicato ed eventuale risarcimento dei danni da parte dell'opponente. La maggiore età, l'assenza di interdizione per infermità mentale, la libertà di stato, l'assenza di particolari vincoli di parentela, affinità o adozione e l'assenza di impedimento da delitto sono tutte condizioni accertabili documentalmente dall'ufficiale dello stato civile al momento delle pubblicazioni; l'assenza di esse prima del matrimonio giustifica l'opposizione al matrimonio; dopo la celebrazione, l'impugnazione del matrimonio.
Invalidità
La legittimazione ad impugnare il matrimonio spetta a chiunque abbia un interesse legittimo ed attuale, fondato su ragioni definibili in senso lato come familiari (mentre nel matrimonio del minore solo i coniugi, i genitori ed il pm). L'invalidità è di regola insanabile, ma ci sono alcune eccezioni:
- Impedimento da minore età: l'impugnazione deve essere respinta se il minorenne ha proposto l'impugnazione dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età oppure se, anche durante il procedimento, il minorenne ha raggiunto la maggiore età o vi è stata procreazione o concepimento e risulti la volontà del minore di mantenere integro il vincolo matrimoniale.
- Impedimento da interdizione: non è impugnabile se dopo la revoca dell'interdizione c'è stata coabitazione per un anno.
- Impedimento da parentela o affinità: trascorso un anno dalla celebrazione l'impugnazione non è più ammessa se l'impedimento era derogabile.
Per quanto riguarda i vizi del consenso, determinano l'impugnabilità del matrimonio già celebrato; il legittimato ad impugnare è solo il coniuge la cui volontà sia stata viziata. L'invalidità è sanabile se:
- Nel caso di simulazione, se vi è stata coabitazione dopo la celebrazione del matrimonio.
- Dopo un anno dalla scoperta dell'errore, o dalla cessazione della violenza o timore.
Nullità del matrimonio
Produce nullità l'esistenza di impedimenti dirimenti, ma causano nullità i c.d. vizi del consenso: incapacità naturale di intendere e di volere, violenza, timore, errore, simulazione. Occorre inoltre aggiungere l'ipotesi del matrimonio del coniuge di una persona che viene dichiarata morta (morte presunta), che però torna a farsi vivo. N.B. qui a differenza dei contratti si parla solo di nullità e non di annullabilità. Inoltre esistono cause di nullità, come gli impedimenti dirimenti, che possono essere fatte valere da chiunque abbia un "interesse legittimo ed attuale" e dallo stesso pubblico ministero e cause di nullità che possono essere fatte valere solo dal coniuge cui la causa di nullità si riferisce: è il caso del matrimonio contratto in stato di incapacità naturale o per violenza, timore, errore, oppure solo dai coniugi, nel caso del matrimonio simulato. L'azione di nullità del matrimonio può essere domandata in ogni tempo, anche dopo la morte del coniuge; in altri casi è sottoposta al termine di decadenza di 1 anno dalla data di celebrazione, ad esempio in caso di parentela o nell'azione di nullità del matrimonio del minore.
In alcuni casi invece la nullità è sanata: la nullità del matrimonio del minore è sanata dal raggiungimento della maggiore età o dalla procreazione, sempre se questo è ciò che desiderano le parti. In altri casi la nullità è sanata dalla coabitazione per 1 anno:
- Dalla revoca dell'interdizione.
- Da quando l'incapace naturale torna in possesso delle facoltà mentali.
- Da quando siano cessate la violenza o le cause del timore e da quando sia stato scoperto l'errore.
- Dalla celebrazione del matrimonio in caso di simulazione.
La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo fra le parti, ma non nei confronti dei figli che rimangono sempre "figli legittimi". Se i coniugi avevano contratto matrimonio in buona fede ovvero ignorando la causa di nullità (c.d. matrimonio putativo) oppure se il loro consenso era stato estorto con violenza o determinato da timore derivante da cause esterne, il matrimonio è valido ed ha gli stessi effetti (es. le successioni mortis causa: se un coniuge muore prima della sentenza, l'altro è suo erede legittimo) fino alla sentenza di nullità. In caso di incesto e bigamia:
- Se entrambe le parti sono in malafede i figli non hanno diritto allo stato di figlio legittimo, ma a quello di figlio naturale riconosciuto.
- Se una parte è in buona fede, i figli saranno legittimi.
La sentenza che annulla il matrimonio putativo è simile a una sentenza di divorzio: scioglie il matrimonio, il giudice adotta provvedimenti per quanto riguarda l'affidamento della prole, può stabilire che la parte economicamente più debole riceva dall'altra somme periodiche di denaro per un periodo massimo di tre anni a meno che non si risposi.
I vizi del consenso
Sono le alterazioni nella formazione della volontà di contrarre matrimonio:
- Incapacità naturale, anche temporanea, di intendere o di volere.
- Violenza: il consenso estorto attraverso la minaccia, ovvero la violenza morale; può essere la ragazza costretta a sposarsi dai genitori perché incinta; l'uomo costretto al matrimonio dietro la minaccia di denuncia di violenza carnale (e qui per quanto concerne la validità del matrimonio, l'innocenza o la colpevolezza non sono rilevanti dal momento che il consenso al matrimonio deve essere per chiunque un libero consenso). È dichiarato nullo anche il matrimonio contratto sotto la minaccia del proprio suicidio. Alcune fattispecie possono rientrare nei casi della violenza fisica sia in quello dell'incapacità: ad esempio la persona che viene condotta davanti all'ufficiale di stato civile sotto ipnosi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo: è diverso dal caso della violenza poiché qui il timore non deriva da una minaccia altrui ma da circostanze oggettive: il matrimonio contratto per sfuggire a persecuzioni razziali o politiche (contrarre matrimonio con uno straniero al fine di fuggire dal proprio paese).
- Errore sull'identità della persona del coniuge: è il caso oggi rarissimo di scambio di persona.
- Errore essenziale, ossia determinante del volere, su determinate qualità personali dell'altro coniuge, elencate nell'art. 122: non conoscenza di una malattia fisica, psichica, anomalia o deviazione sessuale dell'altro coniuge, che però devono essere tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. L'impotenza (intesa sia come inettitudine al rapporto sessuale che come incapacità di generare), dalla riforma del '75 non è di per sé causa di nullità: lo è solo se ignota all'altro coniuge al momento della celebrazione. Si ignora che l'altro coniuge è stato condannato per gravi reati o è un delinquente abituale. Si ignora lo stato di gravidanza della donna causato da un terzo, ma deve esserci stato disconoscimento della paternità se la gravidanza è stata portata a termine.
- Simulazione, cioè il caso di due persone che contraggono matrimonio con l'accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti. È il caso dello straniero che si sposi per ottenere la cittadinanza, o per trarre beneficio da una disposizione testamentaria che subordini l'eredità alla condizione di contrarre matrimonio. Sia nel caso della simulazione che in quello dell'interdizione la nullità è sanata dalla coabitazione per un anno.
Diritti e doveri che derivano dal matrimonio
Giovedì 5 marzo 2009, l'art. 29 c.2 dice: "il matrimonio è basato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Dalla riforma del '75 l'uomo non è più titolare di una "potestà maritale" sulla moglie: marito e moglie hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare, fissano di comune accordo la residenza. In caso di disaccordo ciascuno di essi può rivolgersi al giudice, che ascoltati entrambi i coniugi ed eventualmente i figli che abbiano almeno 16 anni, decide in loro vece adottando la soluzione che ritiene più idonea a garantire l'unità familiare.
Autonomia della famiglia: il giudice interviene solo se chiamato da uno dei coniugi.
I doveri dei coniugi hanno carattere di reciprocità e sono:
- Fedeltà, anche se non esistono più i reati di adulterio e concubinato. Questo dovere viene meno in caso di separazione personale, invece è rilevante secondo la giurisprudenza, in pendenza di un giudizio di nullità del matrimonio.
- Assistenza morale e materiale. È dovere reciproco di mantenimento dell'altro coniuge che non sia in grado di mantenersi autonomamente: la sua violazione è reato punibile. È però sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi dalla residenza familiare senza giusta causa, rifiuta il ritorno.
- Collaborazione alla coabitazione, non intesa come residenza anagrafica comune, ma convivenza. Viene meno nel caso in cui uno dei coniugi si allontani per "giusta causa" ovvero in presenza di circostanze che rendano intollerabile la coabitazione (ciò dà luogo alla separazione di fatto), oppure si venga fatta domanda di separazione giudiziale, di nullità o di divorzio. Se invece l'allontanamento avviene senza "giusta causa" è sospeso il dovere di reciproca assistenza.
Per quanto concerne il cognome, la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva anche se vedova, fino a nuove nozze, mentre in caso di divorzio lo perde.
La cittadinanza nel nostro diritto è regolata dal principio del ius sanguinis, per il quale il figlio, anche adottivo, di padre o madre italiani è cittadino italiano anche se nato all'estero. In altri ordinamenti vige il principio dell'ius soli per cui si diventa cittadini dello stato in cui si nasce, quindi ci può essere il caso di doppia cittadinanza: se si risiede all'estero si può rinunciare alla cittadinanza italiana.
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Diritto privato
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Diritto di famiglia: matrimonio; filiazione; nullità e annullabilità
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Famiglia (diritto privato)
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Diritto privato - Matrimonio