Tesi Diritto ecclesiastico - La trascrizione del matrimonio canonico
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trascrizione può procedere ad affiggere un avviso (che dovrà rimanere per
dieci giorni) delle avvenute nozze che serviranno a sostituire le
pubblicazioni che non sono state fatte precedentemente al rito religioso.
Anche se tale avviso dovesse mancare non determina la nullità della
trascrizione.
L’art. 13, comma terzo dispone che in tale istituto le opposizioni
dall’art. 12 della l.
possono essere sollevate in base alle cause previste
matrimoniale. In ordine a tale riferimento dunque bisogna anche ammettere
che è possibile che l’ufficiale dello stato civile non possa rifiutarsi di
procedere alla trascrizione quando anche in assenza di opposizioni viene a
conoscenza dell’esistenza di un impedimento considerato inderogabile
dalla legge.
Manca poi un termine entro il quale si possa procedere alla
trascrizione tempestiva ritardata, e l’art. 14 della l. matr. ammetteva la
trascrizione ritardata senza alcun limite di tempo quando si configuravano i
presupposti previsti dalla legge. Ed è per questo che la dottrina ha inteso
che l’art. 13 doveva intendersi combinato assieme all’art. 8 comma
secondo, stabilendo così che anche per questo istituto deve essere rispettato
il termine di cinque giorni che decorre dal momento della celebrazione, e
che dopo la cerimonia il parroco deve provvedere alla trasmissione
dell’atto matrimoniale in doppio originale.
Anche in questo caso poi, dato che si tratta sempre di una sorta di
trascrizione tempestiva appare corretto sostenere che retroagiscono gli
effetti del matrimonio al momento della celebrazione del rito religioso così
come previsto dalle norme del diritto canonico. 37
1.4 Gli impedimenti e i motivi di intrascrivibilità del matrimonio
canonico
Come più volte accennato, dopo aver ricevuto la richiesta di
trascrizione, compito dell’ufficiale di stato civile è quello di verificare
l’inesistenza di impedimenti alla trascrizione.
La regola generale, che si può desumere dal diritto canonico è che
l’ufficiale dello stato civile non può fare le pubblicazioni quando esistono
delle ragioni, impedimenti inderogabili, che non consentono al matrimonio
di poter produrre gli effetti civili.
Il Protocollo addizionale prevede alcuni casi che costituiscono
impedimenti inderogabili, ecco perché è stata definita norma meramente
“esemplificativa”, poiché ne esistono degli altri non inseriti nella stessa
legge. L’art. 4 del Protocollo add. contempla tra gli impedimenti
delle nozze l’esistenza di un matrimonio
inderogabili alla celebrazione
valido agli effetti civili tra gli sposi, ma d’altra parte invece omette di
indicare che tipo di impedimento per esempio può arrecare un eventuale
caso in cui entrambi i coniugi siano uniti da un matrimonio ancora valido
agli effetti civili con persone terze.
Bisogna dunque concludere dicendo che sono motivi di
intrascrivibilità del matrimonio canonico, per quanto attiene la forma
tempestiva, e che quindi inducono l’ufficiale dello stato civile a non
compiere le pubblicazioni, innanzitutto gli impedimenti inderogabili sanciti
dalla legge civile, come: consanguineità in linea retta all’infinito e in linea
collaterale fino al secondo grado; affinità in linea retta anche se derivante
da un matrimonio sciolto, a causa di morte o di divorzio, o nei confronti del
quale è stata pronunciata la cessazione di effetti civili (art. 87, comma
38
primo, n. 4, c.c.); adozione (art. 87, primo comma, nn. 6, 7, 8 e 9, c.c.);
interdizione a causa di infermità di mente (art. 85 c.c.); impedimento da
delitto (art. 88 c.c.); e infine quello dovuto a precedente matrimonio (art. 86
c.c.). Si deve mettere in evidenzia però che l’affinità in linea retta non può
essere considerato un impedimento inderogabile, e quindi non rende
impossibile la trascrizione nel matrimonio concordatario e di conseguenza
neppure le pubblicazioni civili, quando il matrimonio da cui scaturisce
l’affinità è stato annullato (e non sciolto per morte o divorzio) poiché, in un
caso del genere l’impedimento può essere facilmente superato quando il
tribunale ammette il matrimonio, secondo il disposto dell’art. 87, comma
19
quarto c.c. . Se però i due coniugi legati da affinità in linea retta, anche se
da matrimonio nullo, richiedano le pubblicazioni matrimoniali, senza aver
ottenuto prima il consenso da parte del tribunale, l’ufficiale dello stato
civile deve rifiutarsi di compierle.
Altro motivo di intrascrivibilità è determinato, secondo le
disposizioni del diritto canonico, nel caso di matrimonio contratto da
minore ultrasedicenne, ma che non abbia ottenuto il consenso da parte del
tribunale civile. Bisogna rammentare a questo proposito che è il tribunale
dei minori a stabilire se un sedicenne possa contrarre matrimonio, e solo in
presenza di gravi motivi. L’art. 8 dell’accordo di Villa Madama non
ammette la trascrizione del matrimonio quando i coniugi non hanno i
requisiti prescritti dalla legge civile riguardo l’età prevista per la
celebrazione senza fare anche in questo caso ulteriori chiarimenti. Se gli
19 In base al contenuto della Circolare Min. Grazia e Giustizia n. 1/54/FG/1 (86) 256,
del 26.2.1986, si è sottolineato semplicemente che l’affinità in linea retta costituisce un
impedimento inderogabile senza però indicare le possibili situazioni in cui tale ostacolo
del tribunale. Cfr.
può essere superato grazie all’intervento P. D M , Il matrimonio
I ARZIO
concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 25. 39
hanno ottenuto l’autorizzazione del tribunale, l’ufficiale dello
sposi non
stato civile può rifiutarsi di procedere alle pubblicazioni.
Difficoltoso risulta invece indicare qual è il limite al matrimonio
rappresentato dall’età quando, uno dei due sposi, ha meno di sedici anni.
In questo caso la legge civile non permette di poter contrarre matrimonio,
senza neanche possibilità di ottenere il consenso da parte del tribunale,
costituendo così una sicura ipotesi di intrascrivibilità del matrimonio. I
limiti per poter contrarre il matrimonio previsti dal diritto canonico sono
diversi e inoltre inferiori: sedici per l’uomo, quattordici per la donna. Tutto
questo potrebbe indurre a far pensare che l’età inferiore ai sedici anni sia
da considerare come un impedimento inderogabile al matrimonio. La
dottrina però lo considera non tanto come un impedimento inderogabile,
ma come una forma di capacità alle nozze. Questa interpretazione offerta
dalla dottrina sembra trovare ampio riscontro nell’art. 8, n. 1, comma
dell’accordo
secondo, di Villa Madama, il quale prevede due casi di
intrascrivibilità del matrimonio canonico, e cioè quando gli sposi non
hanno i requisiti di età previsti dalla legge riguardo l’età per poter contrarre
nozze, e l’esistenza di un impedimento che la legge civile considera
inderogabile.
Secondo una parte della dottrina, in merito alla celebrazione delle
nozze, al soggetto minorenne, manca la capacità per poter porre in essere
l’atto e divenire titolare del diritto in esso contenuto. Facendo leva su
contenuto nella norma dell’accordo di Villa Madama, all’art. 8, n.1,
quanto
comma terzo, laddove essa prevede che la trascrizione del matrimonio
canonico è possibile quando, in base alla legge civile, non è più concesso
di esperire l’azione di nullità o di annullamento la restante dottrina, ha
dichiarato che l’età minore ai sedici al tempo della celebrazione delle nozze
non è un motivo di capacità per poter contrarre nozze, in quanto facendo
40
riferimento all’art. 117, comma secondo, c.c., è possibile trascrivere
il matrimonio dell’infrasedicenne dopo un anno che ha
tardivamente 20
raggiunto la maggiore età .
Altra ipotesi invece è costituita dai casi in cui l’ufficiale dello stato
civile si trovi di fronte ad un impedimento civile derogabile ma non
derogato dall’autorità giudiziaria statuale. Anche se esiste un impedimento
civile per contrarre matrimonio può essere superato quando gli sposi
ottengano l’autorizzazione da parte del tribunale.
Alla categoria degli impedimenti derogabili appartengono i seguenti
casi: matrimonio tra zio e nipote, o tra zia e nipote (art. 87, n.3, c.c.);
matrimonio tra affini in linea collaterale in secondo grado (art. 87, n. 5,
111,
c.c.); matrimonio celebrato per procura nei casi previsti dall’art.
e infine l’affinità
comma secondo, c.c.; in linea retta da matrimonio nullo
(art.87, n.4, c.c.).
L’art. 89 del c.c. regola il c.d. lutto vedovile, che per impedire che ci
siano dubbi sulla paternità dei figli (c.d. turbatio sanguinis ), vieta alla
donna di contrarre matrimonio prima che siano trascorsi almeno trecento
giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. La legge però contempla anche qui la possibilità
che tale ostacolo possa essere superato grazie all’autorizzazione ottenuta
dal tribunale.
La minore età di uno o di tutte e due i coniugi, se superiore ai sedici
anni, è considerata un impedimento derogabile, poiché il tribunale
acconsente alle nozze.
20 Appare così abbastanza palese che l’art. 12 della legge matr., il quale regolava gli
impedimenti alla trascrizione del matrimonio canonico prevedendo dei casi in contrasto
con le nuove norme dell’accordo di Villa Madama, sia stato abrogato. Cfr. P. D
I
M , Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili,
ARZIO
cit., p. 28. 41
Il matrimonio che è stato concluso seguendo le norme del diritto
canonico e a cui sono riconosciuti gli effetti civili, le pubblicazioni civili e
l’eventuale rifiuto da parte dell’ufficiale dello stato civile sembra collegata
ai casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico. Se esiste tra i coniugi
un impedimento dell’ordinamento statuale, derogabile ma non derogato,
bisogna considerare l’opinione largamente diffusa che considera
inaccettabile la mancata effettuazione delle pubblicazioni, se poi in ogni
caso lo stesso ufficiale dello stato civile ricorrerà a istituti come la
trascrizione tempestiva ritardata, o la trascrizione tardiva, per ottenere gli
effetti civili.
Quando si è in presenza di un impedimento derogabile i coniugi
mostrando all’ufficiale dello stato civile la copia dell’autorizzazione
concessa dal tribunale evitano l’ipotesi che questi possa rifiutarsi di
effettuare le pubblicazioni, ma senza tale autorizzazione l’ostacolo
dell’impedimento derogabile non può essere superato.
Al tempo del Concordato lateranense, una circolare del Ministero
della Giustizia e degli affari di culto, Dir. Gen. Affari Civili e Professioni
Legali, Uff. I, del 19 febbraio 1930, n. 53/3, stabiliva che l’ufficiale dello
stato civile che conoscesse un impedimento anche se derogabile per la
legge statuale, in caso di richiesta per le pubblicazioni per il matrimonio
che doveva essere poi trascritto, poteva eseguirle soltanto con il consenso
da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato. In ogni caso il matrimonio
celebrato innanzi al Ministro di culto cattolico poteva essere comunque
trascritto, anche se esisteva un impedimento civile derogabile ma non
derogato, e quindi in mancanza di pubblicazioni, ricorrendo alla disciplina
ritardata dell’art.13 l. matr.,
della c.d. trascrizione tempestiva con
eccezionale natura sanatoria. 42
Qualche mese dopo però, il Ministero della Giustizia e degli affari di
culto, ha emanato una nuova circolare, Dir. Gen. Affari Civili e Professioni
Legali, del 30 luglio 1930, n. 891, che contrariamente alla precedente,
prevedeva che soltanto se esiste un impedimento inderogabile tra quelli
elencati dall’art. 12 l. matr., le pubblicazioni ai fini della trascrizione
devono essere rifiutate dall’ufficiale dello stato civile.
Invece per gli impedimenti civili inderogabili differenti da quelli
contenuti nell’art. 12 l. matr., e quelli derogabili ma non derogati
dall’autorità statale, la circolare ministeriale ammetteva comunque le
pubblicazioni alla casa comunale.
Secondo l’opinione di una parte della dottrina la circolare
ministeriale n. 891 del 1930 trovava conferma nel Concordato lateranense
del 1929, grazie al rinvio alla regolamentazione del matrimonio canonico
secondo le norme del diritto canonico, e grazie anche al fatto che si era
tentato di creare uniformità tra i due status coniugali, quello civile e quello
canonico. L’accordo di Villa Madama comunque non fa più tale rinvio, il
matrimonio regolato dalle norme del diritto viene definito come un fatto dal
diritto dello Stato.
Se esiste un impedimento derogabile per il diritto dello Stato gli
sposi possono richiedere all’ufficiale dello stato civile di effettuare le
pubblicazioni e questi non può rifiutarsi quando i nubendi hanno avuto la
dispensa dall’impedimento da parte del tribunale.
La dottrina maggioritaria non ha però accolto tale lettura dando un
interpretazione diversa alla questione ovvero prevedendo la trascrivibilità
del matrimonio in presenza di impedimenti derogabili anche se non
derogati dal tribunale, senza dispensa; però se dovesse presentarsi un
impedimento derogabile per la legge civile e gli sposi non ottengono la
dispensa, l’ufficiale dello stato civile può non effettuare le pubblicazioni
43
ma dopo la celebrazione ha il dovere di trascrivere il matrimonio sempre i
coniugi lo vogliano ricorrendo alla trascrizione tardiva.
La Circ. Min. di Grazia e Giustizia n. 1/54/FG/1 (86) 256, del 26
febbraio 1986, facendo riferimento ad alcuni contenuti della circolare n.
891, ha sostenuto che quando vi è un impedimento derogabile al
matrimonio disciplinato dal diritto civile, se il matrimonio contratto
canonico, è ritenuto “perfetto”, sarà tale
rispettando le norme del diritto 21
anche per il diritto civile, di conseguenza può essere così trascritto .
8 n. 1, comma secondo, dell’accordo di Villa Madama, nella
Nell’art.
parte in cui dichiara che non può riconoscersi la trascrizione del
matrimonio quando esiste un impedimento che le norme civili valutano
come inderogabile, o quando non hanno le caratteristiche previste dalla
legge civile riguardo all’età prevista per la celebrazione, si è dichiarato che
dall’altro si siano accordati stabilendo che
lo Stato da un lato e la Chiesa
nell’ambito concordatario gli impedimenti civili non sono in grado di
impedire la trascrizione del matrimonio canonico e di conseguenza neanche
le pubblicazioni civili.
Pertanto sembra giusto pensare che nel caso in cui sia richiesto
all’ufficiale di provvedere alle pubblicazioni, questi dovrà acconsentirvi,
anche se i coniugi vogliono ricorrere al matrimonio concordatario, e non
ottenuto l’autorizzazione per superare l’ostacolo costituito
hanno
dall’impedimento civile derogabile, da parte dell’autorità giudiziaria dello
Stato. A questo punto però possono nascere delle perplessità riguardo alle
considerazioni fin qui fatte. Le parti che vogliano contrarre matrimonio
concordatario, in presenza di un impedimento civile derogabile, è meglio
21 La Circolare del 1986 a differenza di quanto previsto nella circolare n. 891 del 1930,
stabilisce che l’ufficiale dello stato civile deve impedire il nulla osta solo in presenza di
impedimenti inderogabili. Cfr. P. M , Il matrimonio concordatario e gli altri
DI ARZIO
matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 34. 44
che non richiedano l’autorizzazione al tribunale, poiché quest’ultimo in
forza del potere discrezionale che gli è riconosciuto dalla legge potrebbe
decidere di non concedere l’autorizzazione e questo risulterebbe un
poco rilievo. Dunque in questi casi l’ufficiale dello stato
problema di non
civile potrebbe rifiutarsi di procedere alle pubblicazioni, e i coniugi in un
certo senso sarebbero così sfavoriti per aver dimostrato troppa diligenza. A
seguito dell’interpretazione da parte della dottrina basata sul contenuto
delle norme concordatarie, le pubblicazioni dovrebbero essere eseguite
anche senza autorizzazione del tribunale. A questo punto dovrebbe
richiedersi al tribunale, ogni volta che si è in presenza di un impedimento
derogabile tra i coniugi, di non pronunciarsi nel merito della questione,
quando le parti hanno espresso la volontà di celebrare un matrimonio
concordatario. Questa soluzione però non è contemplata da nessuna
disposizione di legge. 45
Capitolo III
LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO E LA PRODUZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI
_____________________________________________________
Sommario: 1. La trascrizione tardiva e l’accertamento della volontà delle
parti. - 1.1 La trascrizione tardiva post mortem e la salvezza dei diritti dei
1.2 La trascrizione tardiva a causa dell’impossibilità di proporre
terzi. -
l’azione civile di nullità o di annullamento del matrimonio. - 1.3 I casi in
cui la trascrizione tardiva deve essere esclusa. - 1.4 Matrimoni celebrati in
forme particolari per cui è prevista la trascrivibilità. - 1.5 Cause di
impugnabilità della trascrizione del matrimonio.
____________________________________________________________
1.La trascrizione tardiva e l’accertamento della volontà delle parti
22
La trascrizione tardiva (art. 8.1 sesto comma Accordo) prevede la
possibilità che il matrimonio possa produrre effetti civili anche se la
richiesta della trascrizione non sia stata fatta dal parroco entro il termine di
23
cinque giorni previsto dalla legge .
Per poter ricorrere a tale istituto è necessario che le parti abbiano
mantenuto per tutto il tempo, che va dalla celebrazione delle nozze alla
richiesta della trascrizione, lo stato libero. Infatti se in questo lasso di
22 Una parte della dottrina considera tale istituto come un “assurdo giuridico e sociale”
poiché in questo modo viene intaccato quello che è il principio della certezza dei
rapporti giuridici. Cfr. P. D M , Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni
I ARZIO
religiosi con effetti civili, cit., p. 62.
23 Bisogna sottolineare che la trascrizione tardiva del matrimonio canonico non era
contemplata dall’art. 34 del Concordato lateranense, ma è stata disciplinata nella l. matr.
del 27 maggio 1929 n. 847. Cfr. P. D M , Il matrimonio concordatario e gli altri
I ARZIO
matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 62. 46
tempo uno dei coniugi si fosse unito in matrimonio che ha ancora effetti
giuridici, potrebbe avere luogo un caso di bigamia.
Non devono sussistere inoltre tra gli sposi, impedimenti qualificati
come inderogabili per il diritto civile, al momento in cui si fa ricorso alla
trascrizione tardiva. Anche se quando sono state celebrate le nozze non
esisteva alcun impedimento, non sarà possibile la trascrizione tardiva se
sopravviene un impedimento inderogabile, come ad esempio l’interdizione
24
a causa di infermità di mente .
Una volta ricevuta la richiesta per la trascrizione tardiva l’ufficiale
dello stato civile dovrà effettuare tutti i relativi accertamenti per verificare
l’esistenza o meno di impedimenti inderogabili. L’art. 8 dell’ accordo di
Villa Madama stabilisce che prima di effettuare la trascrizione del
matrimonio canonico è necessario che vengano fatte le pubblicazioni
25 . Quest’ultime hanno la finalità di dare notizia dell’avvenuta
civili
celebrazione del matrimonio, per cui si richiede il riconoscimento degli
effetti civili, e come sempre verranno affisse presso la casa comunale in
modo tale che chiunque ne abbia interesse possa sollevare opposizione alla
trascrizione.
Tra le condizioni richieste affinché si possa procedere alla
tardiva l’accordo di Villa Madama non richiede che siano
trascrizione
compiute le formalità concordatarie come ad esempio: pubblicazioni e il
rilascio del nulla osta prima della celebrazione; lettura degli articoli del
24 La vecchia disciplina (art. 14 l. matr.) prevedeva che la trascrizione tardiva poteva
sussistere quando al momento della celebrazione vi fossero tutti i requisiti previsti dalla
che non venissero meno dopo. Questa previsione e tutt’ora considerata in
legge civile e
vigore dalla dottrina. Cfr. P. D M , Il matrimonio concordatario e gli altri
I ARZIO
matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 63.
25 La pubblicazione matrimoniale deve essere ripetuta poiché perde efficacia dopo che
siano trascorsi 180 giorni dal momento in cui sono state effettuate (art. 99 c.c.). Cfr. F.
F , Diritto ecclesiastico, cit., p. 314.
INOCCHIARO 47
culto; la redazione dell’atto
codice civile da parte del ministro di
matrimoniale in doppio originale.
La dottrina maggioritaria sostiene che si può ricorrere alla
trascrizione tardiva quando riguarda un matrimonio di cui gli sposi
volevano ancor prima della celebrazione ottenere gli effetti civili, e che non
è stato trascritto entro il termine previsto dalla legge per caso fortuito o
26
forza maggiore . Seguendo tale filone dottrinario dunque, senza
l’adempimento delle formalità concordatarie non solo alla trascrizione
tempestiva ma non potrebbe ricorrersi neppure a quella tardiva. Questa
interpretazione non trova fondamento in nessuna disposizione di legge.
Possono farsi le stesse considerazioni riguardo l’opinione che
circoscrive gli adempimenti concordatari da cui non si può prescindere,
possa procedersi a trascrizione tardiva, come l’adempimento da
affinché
parte degli sposi di sottoscrivere un atto matrimoniale che sia in grado di
poter essere trascritto nei registri dello stato civile. La sottoscrizione
congiunta dell’atto però non è un obbligo sancito dall’Accordo dell’84, e
nemmeno una previsione concordataria.
Sembra potersi affermare che in base al nuovo accordo stipulato tra
lo Stato e la Chiesa la trascrizione tardiva possa essere compiuta anche
quando gli sposi al tempo della celebrazione delle nozze non avevano alcun
intenzione di ottenere gli effetti civili.
Bisogna anche a tale proposito fare qualche considerazione sul c.d.
atto di scelta, che è la manifestazione della volontà dei coniugi che hanno
contratto matrimonio canonico, di voler ottenere gli effetti civili. In caso di
26 Il nostro legislatore e la prassi ammettono che alla trascrizione tardiva possa ricorrersi
anche quando al momento della celebrazione del matrimonio, non c’era stata alcuna
richiesta per la trascrizione (art. 12 del disegno di legge proposto dal Governo alla
Camera dei deputati il 15 novembre 1987, doc. 1831.) Cfr. F. F , Diritto
INOCCHIARO
ecclesiastico, cit., p. 315. 48
possono effettuare l’atto di scelta anche in un
trascrizione tardiva, le parti
momento successivo alla celebrazione del matrimonio.
Un altro importante problema da affrontare è quello che riguarda il
caso in cui ci sia richiesta tardiva di trascrizione di un matrimonio canonico
concluso quando il consenso di uno dei coniugi era viziato, perché per
esempio si trovava in uno stato di incapacità naturale. La soluzione più
accreditata è quella di proporre la richiesta per la trascrizione tardiva
quando lo stato di incapacità naturale sia ormai superato.
Ha sollevato qualche dubbio la possibilità che tale richiesta di
trascrizione possa risultare in definitiva idonea a svolgere una funzione di
“sanatoria” rispetto alla passata condizione di incapacità naturale in cui
versava il coniuge al tempo in cui il matrimonio è stato concluso. Il nostro
ordinamento nega che si possa impugnare il matrimonio civile quando c’è
stata coabitazione per almeno un anno dal momento in cui il coniuge non si
trova più in uno stato di incapacità naturale (art 120, comma secondo c.c.).
Affermando che lo stesso vale anche per le nozze religiose si finisce per
applicare una norma del matrimonio civile a quello canonico.
Nel corso dell’anno previsto perché il coniuge possa recuperare la
capacità naturale mancante al momento delle nozze civili, questi può se
vuole impugnare il matrimonio per ottenerne l’invalidazione. Lo stesso
invece non è possibile in caso di nozze religiose.
La trascrizione tardiva è uno degli elementi fondanti del principio
della volontarietà degli effetti civili, che ha permesso la revisione
concordataria relativamente al matrimonio, consentendo così di aver
maggior interesse per l’ambito dell’individualità. Il Concordato all’art. 34
ammetteva l’ipotesi di proporre la richiesta per la trascrizione del
matrimonio canonico a chiunque ne avesse interesse. 49
Al contrario, l’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, avendo accolto
il principio della volontarietà degli effetti civili, riconosce ai soli coniugi il
diritto di richiedere la trascrizione del matrimonio canonico oltre il termine
di cinque giorni, dando così maggior rilievo alla dimensione individuale
che caratterizza il contratto matrimoniale.
Questa novità, introdotta grazie ai nuovi accordi, ha reso possibile il
consolidamento del principio di libertà matrimoniale, riconoscendo alla
volontà individuale la facoltà di volere o non volere il vincolo civile.
Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di
scegliere tra il matrimonio canonico e quello civile, è stato considerato
costitutivo del principio della libertà matrimoniale. Come per la
trascrizione tempestiva così anche per quella tardiva, la dottrina sosteneva
che l’ufficiale dello stato civile, oltre ad assicurarsi se le condizioni
previste continuavano a sussistere o fossero venute meno, doveva anche
27
verificare che la volontà iniziale fosse seguita da una identica .
A sostegno del principio della volontà delle parti, sia nella
trascrizione tempestiva che in quella tardiva, la dottrina ha così sintetizzate
a) “l’ordinamento civile ammette in
le sue principali argomentazioni:
alcuni casi matrimoni canonici validi che non sono trascrivibili”, eccetto
quelli in cui vi sia infermità di mente e di chi già abbia contratto
matrimonio civilmente valido, non c’è ostacolo che impedisce di poter
celebrare le nozze e conseguire gli effetti civili; b) l’efficacia civile del
matrimonio canonico è strettamente legata alla volontà delle parti; c) la
volontà ad ottenere gli effetti civili deve esserci sia al momento della
27 Il principio della volontarietà degli effetti civili ha trovato riscontro nella Costituzione
fondata sul primato della persona, art. 29, secondo il quale nessuno può essere
sottoposto a effetti civili derivanti dal matrimonio quando ha deciso di volerli escludere.
Cfr. R. S , La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, cit., p. 124.
ANTORO 50
celebrazione del rito religioso, sia al momento della trascrizione che non è
possibile in caso di :
1) interdizione per via dell’infermità di mente;
2) matrimonio di uno dei due coniugi civilmente valido con soggetto terzo;
3) mancanza della volontà delle parti di voler la trascrizione del
matrimonio canonico.
Grazie all’emanazione della Costituzione, la quale si fonda sul
principio del libertà individuale, la dottrina ha potuto avere un grande
sostegno al fine di estendere il principio della volontarietà degli effetti
anche all’atto della trascrizione.
civili Aver introdotto nel nostro ordinamento una trascrizione oltre il
termine di cinque giorni, su richiesta delle parti (art.8), rappresenta il
risultato della divisione tra la costituzione del vincolo religioso e
l’ottenimento degli effetti civili attraverso la trascrizione. In questo modo la
trascrizione appare più come un istituto a disposizione della volontà dei
coniugi, non riconoscendosi più la possibilità a chiunque di poter far
28
richiesta di trascrizione .
A differenza di quella tempestiva, nella trascrizione tardiva, come
abbiamo accennato prima, la richiesta non è fatta dal parroco ma deve
art. 8, n.1 comma sesto, dell’accordo
essere presentata dagli stessi coniugi (
di Villa Madama ). La norma però non specifica quale forma dovrà essere
utilizzata ai fini della richiesta. Anche se le norme di diritto ecclesiastico
continuano a prevedere la redazione dell’atto in doppio originale proprio
per evitare che ci siano problematiche, non è completamente da escludere
28 Alcuni autori riconoscevano la possibilità di effettuare la trascrizione anche
all’autorità ecclesiastica e al creditore del coniuge, altri invece ai soli familiari. Cfr. R.
S , La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, cit., p. 130.
ANTORO 51
che dopo la celebrazione possa essere stato redatto un unico atto
29
matrimoniale .
Non è contemplata la richiesta congiunta da parte dei coniugi, in
quanto può essere presentata anche da uno solo dei due contraenti il
matrimonio canonico, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga
(art. 8 n. 1, sesto comma).
Tale norma però non specifica in che modo deve essere accertata la
mancanza di opposizione da parte dell’altro coniuge, tanto che la dottrina
l’ha ampiamente criticata fino a definirla come “aberrante”. Al di là di
queste critiche dunque le nuove norme pattizie non richiedono una forma
particolare per poter accordare il proprio consenso, bastando
semplicemente che uno dei due coniugi presenti l’istanza per ottenere la
trascrizione e che l’altro non si opponga.
L’ufficiale dello stato civile, prima di procedere alla trascrizione,
dovrà essere sicuro che l’altro coniuge sia a conoscenza di tale richiesta. A
questo punto bisognerebbe anche chiedersi come è possibile accertarsi che
l’altro coniuge ne sia al corrente, ma a questo proposito non troviamo
risposta né nel nuovo Accordo né nella già citata circolare ministeriale.
La dottrina ha cercato di fornire una soluzione a questo problema,
prevedendo la notifica da parte del coniuge che intende ricorrere alla
trascrizione, che in questo modo ne dà notizia all’altro. La notifica, però
deve essere consegnata in mani proprie, secondo il disposto dell’art. 138
c.p.c., in modo che non ci siano dubbi che il soggetto interessato l’abbia
ricevuta o meno.
29 Se il ministro di culto non volesse rinunciare all’atto, la già più volte menzionata
Circolare Min. Giustizia 1/54/FG/1 (86) 256 del 26 febbraio 1986, dichiara che la
trascrizione può essere richiesta presentando un semplice certificato, dove venga
espressamente attestata l’avvenuta celebrazione del rito nuziale. Cfr. P. D M , Il
I ARZIO
matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 70. 52
Un altro problema ancora aperto riguarda il termine entro il quale il
coniuge, venuto a conoscenza della volontà dell’altro di trascrivere il
matrimonio, possa sollevare opposizione. La soluzione dalla dottrina
sarebbe quella che prevede il coniuge interessato possa manifestare anche
verbalmente opposizione davanti all’ufficiale dello stato civile, e che il
termine per farlo in mancanza di un’espressa previsione di legge sia fissato
dallo stesso coniuge che ha avanzato la richiesta per la trascrizione.
Sempre la dottrina inoltre ha più volte ripetuto di come la volontà di
opporsi alla trascrizione tardiva può essere sempre revocata. Secondo
questa interpretazione siamo indotti a ritenere che allo stesso modo la
volontà di richiedere la trascrizione tardiva, o di non sollevare opposizione,
può essere sempre revocabile. 53
1.1 La trascrizione tardiva post mortem e la salvezza dei diritti dei
terzi Il contenuto dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, che prevede
che si può procedere alla trascrizione soltanto per volontà dei coniugi,
induce a pensare che la trascrizione tardiva post mortem non è ammessa nel
nostro ordinamento, poiché è necessario che tale volontà sia espressa al
momento in cui è richiesta la trascrizione tardiva e non precedentemente.
Per questo motivo la Corte Suprema non considera valida la
30
manifestazione del consenso ad esempio tramite testamento .
Gran parte della dottrina ritiene ammissibile la trascrizione tardiva
post mortem, soltanto nel caso in cui la proposta sia stata effettuata
congiuntamente, prima del decesso di uno dei due coniugi, e in assenza di
opposizione. Questo orientamento è stato ben accolto anche dalla
giurisprudenza di merito.
Aver accolto tale tesi significa che di conseguenza bisognerebbe
ammettere l’irrevocabilità del consenso prestato al tempo in cui è stata
richiesta la trascrizione tardiva.
Sempre in ottemperanza al contenuto dell’art. 8.1 sesto comma del
nuovo Accordo dell’84, la trascrizione tardiva produce effetti a partire dal
momento della celebrazione del matrimonio, lasciando impregiudicati i
diritti acquisiti dai soggetti terzi.
30 Non è previsto poter esprimere un consenso, ai fini della trascrizione, “a futura
memoria”, o in un testamento, in quanto la legge, in ambito matrimoniale, non
riconosce effetti giuridici alle dichiarazioni rese “ora per allora” (art. 79 e 109 cod. civ.).
Un contenuto simile non può trovarsi in un testamento perché non espressamente
previsto dalla legge (art. 587 secondo comma cod. civ.), sia perché giuridicamente
irrilevante l’obbligo di contrarre matrimonio religioso, e di conseguenza anche di
riconoscere allo stesso effetti civili. Cfr. F. F , Diritto ecclesiastico, cit., p.
INOCCHIARO
314. 54
La dottrina e la giurisprudenza considerano terzo chiunque sia
al rapporto coniugale, come per esempio l’erede di una delle parti.
estraneo
Il problema di chi siano i soggetti terzi è stato riproposto a causa di
alcune pronunce della Corte di Cassazione. Quest’ultima infatti ha
dichiarato che gli eredi non possano vantare diritti patrimoniali per
successione, poiché l’art. 14 l. matrimoniale, il cui contenuto deve
intendersi in senso restrittivo, per cui terzo deve considerarsi chi vanta
diritti personali.
Qualche mese dopo la Cassazione è tornata sui suoi passi,
riconoscendo la qualità di terzi agli eredi del coniuge defunto, e il loro
diritto di successione solo se avessero accettato l’eredità prima che fosse
stata effettuata la trascrizione . In poche parole, non basta solo la delazione
dell’eredità ma rileva giuridicamente anche la sua accettazione (art. 459
cod. civ.).
Le Sezioni Unite Corte di Cassazione tempo ritornarono nuovamente
sul problema, osservando che riguardo gli effetti civili prodotti dalla
trascrizione tardiva del matrimonio, è terzo chiunque fosse estraneo al
rapporto matrimoniale e di conseguenza gli eredi, legittimi o testamentari
degli sposi, e che l’art. 14 della legge matr. non avrebbe dovuto
interpretarsi in maniera restrittiva, assicurando al terzo il diritto personale
di essere riconosciuto come erede, e il suo diritto di ottenere la parte della
sua eredità. La successiva giurisprudenza ha così condiviso le decisioni
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione anche dopo l’emanazione
dell’accordo di Villa Madama, in virtù del quale è stato abrogato
implicitamente l’art. 14 della legge matrimoniale.
Anche se la dottrina ha elencato pochissime ipotesi in può realizzarsi
il problema della tutela dei diritti dei terzi a seguito della trascrizione
tardiva, in realtà possono verificarsi moltissimi casi. Per esempio, quando i
55
coniugi hanno deciso di adottare la comunione di beni, dato che la
trascrizione produce effetti retroattivi, anche se uno degli sposi ha
acquistato un bene dopo la celebrazione delle nozze ma prima della
trascrizione dell’atto matrimoniale, il bene stesso si intende caduto in
comunione, ma questo regime patrimoniale non può essere opposto ai terzi,
31
e quindi neanche ai creditori del coniuge .
31 Il già ricordato d.d.l governativo proposto alla Camera dei deputati il 5 novembre del
1987, doc. 1833, cerca di rendere ancora più difficile la posizione del terzo, stabilendo
che quest’ultimo può fare valere i propri diritti soltanto se acquistati in buona fede, ma
essendo la buona fede sempre presunta (art. 1147 ultimo Comma cod. civ.), tale
previsione appare giustamente poco corretta, poiché non si capisce come possa
dimostrarsi la mala fede di un soggetto terzo, quando la parte con cui ha contrattato
risultava di stato libero sulla base degli atti di stato civile. C . F. F , Diritto
FR INOCCHIARO
ecclesiastico, cit., p. 315. 56
1.2 La trascrizione tardiva a causa dell’impossibilità di proporre
l’azione civile di nullità o annullamento del matrimonio.
volte citato art. 8 dell’accordo di Villa Madama,
Il più in combinato
Prot. Add., di cui all’art. 4, lett. a,
disposto con quanto contenuto nel
stabilisce anche se non in maniera completa, i casi in cui la trascrizione del
matrimonio, anche se concluso in rispetto delle norme di diritto canonico,
32
non può avvenire . Il comma terzo però, continua sancendo che la
trascrizione tardiva è ugualmente ammessa, quando l’azione di nullità o
annullamento non può essere più sollevata in base alle previsioni della
legge civile.
La norma pattizia dunque, dimostra di voler garantire al massimo la
possibilità di poter trascrivere il matrimonio. Tale previsione però non è
esente dal sollevare alcune problematiche a causa dell’ampia estensione
attribuito al contenuto di tale norma poiché per esempio è ammessa la
trascrizione tardiva anche quando si tratta di un matrimonio canonico anche
in presenza di un matrimonio che se concluso in forma civile risulterebbe
nullo .
La dottrina sostiene che grazie al contenuto dell’art. 8, n. 1 terzo
comma, dell’Accordo si vuole dare la possibilità ai contraenti di poter
raggiungere lo status matrimoniale allo stesso modo in cui è consentito a
chi ricorre al matrimonio civile, al fine di raggiungere l’uniformità tra lo
33
status coniugale civile e quello canonico .
32 Come già detto in precedenza il Potocollo add. elenca soltanto alcuni degli
l’ha
impedimenti inderogabili ai fini della trascrizione, ed è per questo che la dottrina
definita “esemplificativa”. Cfr. P. M , Il matrimonio concordatario e gli altri
DI ARZIO
matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 24.
33 con il Concordato lateranense c’era già stato un tentativo di poter raggiungere
Anche
l’uniformità tra i due ordinamenti, quello canonico e quello civile, ma senza riuscita.
57
Non si può dunque non menzionare di come nonostante ci fosse
l’intenzione di voler uniformare i due ordinamenti, esistono grandi
differenze. Infatti in caso di matrimonio civile, se si è in presenza di un
impedimento inderogabile o comunque non derogato, costituisce un caso
molto raro che le nozze possano ugualmente essere celebrate.
Se il matrimonio civile viene celebrato anche in presenza di un
impedimento, prima che lo stesso non possa più essere impugnato quando
ci sono i presupposti previsti dalla legge, i soggetti legittimati, per prima gli
stessi sposi, possono impugnarlo per ottenerne la nullità.
In caso di matrimonio concluso in osservanza delle norme del diritto
canonico, che non viene trascritto, anche se esistono circostanze che
rappresentano impedimenti inderogabili per la celebrazione del matrimonio
civile, poiché le nozze canoniche costituiscono un negozio al di fuori del
diritto dello Stato, nemmeno gli stessi sposi possono sollevare alcuna
azione per ottenerne l’invalidità. Nonostante tutto , se ci sono le condizioni
perché il matrimonio non sia più impugnabile, il matrimonio canonico può
essere ugualmente trascritto ricorrendo all’istituto della trascrizione tardiva,
anche se si tratta di un matrimonio che non poteva celebrarsi in base alle
previsioni della legge civile.
La dottrina si è più volte chiesta se al di là di ciò che è contenuto
nell’art. 8.1 terzo comma dell’Accordo, se si può fare una diversa lettura
alla luce delle norme civili. Si è dunque arrivati alla conclusione che
costituiscono impedimenti assoluti al matrimonio, cioè costituiscono causa
di nullità non consentendo la trascrizione neanche tardiva: 1) il matrimonio
del minore ultrasedicenne; 2) l’esistenza di un precedente matrimonio tra
gli sposi o con terzi civilmente valido; 3) la condanna per omicidio, o
Cfr. P. M , Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti
DI ARZIO
civili, cit., p. 81. 58
tentato omicidio, ai danni del coniuge dell’altro; 4) rapporti di parentela,
affinità e adozione, che non possono superarsi attraverso l’autorizzazione
del tribunale.
Costituiscono invece motivo di annullabilità del matrimonio, e che
consentono la trascrizione tardiva del matrimonio canonico, quando non
può più ricorrersi all’impugnazione: 1) interdizione a causa di infermità di
mente; 2) matrimonio di un minore ultrasedicenne; 3) il rapporto di
parentela, affinità e adozione nei casi in cui è possibile ottenere
l’autorizzazione del tribunale; 4) l’esistenza del morto presunto, coniuge di
34
uno degli sposi .
Secondo la dottrina prevalente, sempre in riferimento all’art. 8.1
dell’Accordo, non possono impedire la trascrizione tardiva del matrimonio
concluso rispettando le norme del diritto canonico, gli impedimenti
disciplinati dal diritto civile, anche se sono inderogabili, ma che tuttavia
dell’art.
sono suscettibili di sanatoria. Dunque, tenuto presente il contenuto
119 c.c., il matrimonio religioso concluso da un interdetto potrebbe essere
trascritto tardivamente se i coniugi hanno coabitato assieme per un anno;
anche il matrimonio del minore infrasedicenne (art. 117 comma secondo,
c.c.) contratto senza autorizzazione, trascorso un anno dal raggiungimento
della maggiore età; il matrimonio tra zio e nipote, zia e nipote, (art. 87 c.c.);
il matrimonio tra affini in linea collaterale in secondo grado quando
dipenda da un matrimonio dichiarato nullo (art. 87, comma quarto).
L’aver accolto tale interpretazione del contenuto della norma pattizia
ha suscitato non poche perplessità. Si è sostenuto come detto prima che il
34 dell’atto matrimoniale
La dottrina ha più volte evidenziato di come in materia di vizi
il legislatore codici stico, invece che di nullità o impugnabilità, spesso parla di
impugnabilità del matrimonio, senza specificare quale fosse il vizio che riguarda lo
stesso atto, come invece accade per esempio per la materia patrimoniale. Cfr. P. D I
M , Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni con effetti religiosi, cit., p.
ARZIO
84. 59
matrimonio di un minore di sedici anni non costituisce impedimento,
poiché il minore difetterebbe in realtà di capacità di agire.
I dubbi sulla legittimità di questa impostazione potrebbero essere
superati se per esempio si accoglie un’altra impostazione, che afferma che,
un vizio dell’atto matrimoniale, dovuto ad un impedimento che riguarda
parti, talmente grave che l’ordinamento non ha prospettato alcuna
e l’azione per
sanatoria, determina la nullità assoluta dello stesso atto,
poterla fare valere e imprescrittibile. Ammettendo questa impostazione la
trascrizione del matrimonio canonico non sarebbe mai possibile.
Sarebbero da considerare vizi che impediscono la trascrizione anche
tardiva del matrimonio canonico: l’impedimento derivante da parentela,
nei casi in cui non si può ottenere l’autorizzazione da
affinità o adozione, l’impedimento da delitto, quello per difetto di stato
parte del tribunale,
libero, e quello per l’età inferiore a sedici anni. Un’altra branca della
dottrina riguardo l’imprescrittibilità dell’azione di nullità ha dichiarato che
il matrimonio può essere trascritto tardivamente dopo che siano trascorsi
dieci anni, necessari per poter prescrivere l’azione di nullità.
La giurisprudenza di legittimità, prima dell’emanazione del
Concordato lateranense, aveva stabilito che l’invalidità del matrimonio,
un vizio dell’atto, se porta ugualmente ad un
anche se non dipende da
risultato vietato dall’ordinamento per via: della non conformità del
negozio matrimoniale all’ordinamento giuridico, oppure perché c’è un
impedimento irremovibile, in questo caso vi è nullità assoluta. Da questa
interpretazione si evince ancora una volta l’imprescrittibilità dell’azione
nullità dell’atto matrimoniale.
per far valere la Si tratta di un
interpretazione che meriterebbe maggior attenzione. 60
1.3 I casi in cui la trascrizione tardiva deve essere esclusa
Si è parlato nel paragrafo precedente di come si possano verificare
dei casi in cui in presenza di impedimenti la legge preveda, in alcune
situazioni particolari e con l’autorizzazione da parte del tribunale di
provvedere alla trascrizione tardiva del matrimonio. Eppure si possono
verificare delle situazioni in cui la trascrizione tardiva deve essere esclusa
in maniera assoluta. La dottrina così come la giurisprudenza sono
d’accordo nel ritenere che non possa sussistere la trascrizione del
matrimonio canonico, neppure quella tardiva, quando si tratta di voler
aggirare un impedimento civile alle nozze, nel caso esista un precedente
matrimonio, civile, o che produce effetti civili, da cui risulta unito uno dei
due coniugi (art. 86 c.c.).
Dovrebbero far parte di questa ipotesi, per esempio il matrimonio
contratto dal coniuge dell’assente (art. 117 c.c.) nel caso in cui
quest’ultimo ritorna, oppure del matrimonio celebrato dal coniuge della
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (art. 68 c.c.), quando
anche in questo caso ritorni o ne è stata accertata l’esistenza.
Quando invece si verifica l’ipotesi di difetto dello stato libero,
bisogna mettere in evidenza che l’azione per poter annullare il matrimonio
è assolutamente imprescrittibile sulla base di quanto previsto dalla legge
(art.124 c.c.) senza la previsione di alcun tipo di sanatoria.
In presenza invece di matrimonio canonico, contratto da un soggetto
che al tempo in cui è stato celebrato non godeva della libertà di stato per
l’ordinamento civile, secondo la maggior parte della dottrina, in alcune
ipotesi eccezionali potrebbe essere riconosciuta la possibilità di poterlo
trascrivere tardivamente. Secondo quanto stabilito dall’art. 124 del cod.
civ., il coniuge ha la facoltà di poter impugnare in qualsiasi momento il
61
matrimonio per ottenerne la nullità, la quale se viene accertata dal
tribunale, si prevede che il matrimonio contratto seguendo le norme del
diritto canonico, viene dichiarato nullo, dopo la celebrazione di quello
impugnato e a sua volta dichiarato nullo, può benissimo essere trascritto
tardivamente. La trascrizione tardiva non potrebbe invece avvenire, se per
esempio il matrimonio precedente venisse sciolto a seguito di divorzio,
dichiarato con sentenza passata in giudicato dopo la celebrazione del rito
canonico.
Altre ipotesi che possono verificarsi, sono ad esempio i casi in cui ci
sia identità di sesso tra gli sposi, oppure quando manca il consenso
matrimoniale da parte di uno dei due coniugi, o ancora quando ci sia un
“ad
difetto nei requisiti della formalità, e infine il caso della procura
quando per esempio non è indicato l’atto da compiere, o il
nubendum”
procuratore, o quando viene addirittura revocata la procura. 62
1.4 Matrimoni celebrati in forme particolari per cui è prevista la
trascrivibilità
Si è più volte detto che il matrimonio canonico non può essere
trascritto quando esistono impedimenti inderogabili che riguardano gli
sposi oppure quando la trascrizione sia richiesta per un matrimonio
canonico che non è stato celebrato rispettando il disposto dell’Accordo del
18 febbraio del 1984 (l. n. 121 del 1985). Ciò si verifica quando per
esempio il matrimonio sia stato celebrato in una delle forme speciali
contemplate dal diritto della Chiesa o perché è stato concluso al di fuori
35
dell’Italia .
Una di queste forme speciali è costituita dal matrimonio segreto o di
“coscienza” ( can. 1130 e segg. ).
Per l’autorizzazione a questo matrimonio è necessario che ci sia il
consenso da parte dell’autorità ecclesiastica quando esistono delle ragioni
gravi e urgenti che rendono richiedono di non rendere nota agli altri la
36
celebrazione . Il matrimonio si svolge in presenza del parroco con
l’intervento dei soli due testimoni tenuti ovviamente al segreto, e l’atto di
matrimonio verrà conservato non negli ordinari registri parrocchiali, ma
nell’archivio segreto del vescovo ( can. 1133 c.j.c. ).
35 Il diritto canonico, dunque non disciplina soltanto la forma ordinaria di celebrazione
nell’Accordo dell’84, ma
(can. 1108 e segg. c.j.c.) che è quella prevista anche
contempla anche forme speciali di celebrazione, che tuttavia non sempre permettono di
considerare il vincolo religioso capace di produrre effetti civili. Cfr. F. F ,
INOCCHIARO
Diritto ecclesiastico, cit., p. 318.
36 l’autorità ecclesiastica può rompere il segreto e quindi dare notizia
Soltanto
dell’avvenuto matrimonio, ma solo nei casi in cui mantenerne il segreto potrebbe
provocare una grave offesa allo stesso vincolo matrimoniale. Cfr. P. D M , Il
I ARZIO
matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 91. 63
Qualche problema potrebbe nascere nel momento in cui gli sposi
decidono di volere avere gli effetti civili del matrimonio grazie alla
37
trascrizione tardiva .
In passato la giurisprudenza, riteneva che la trascrizione tardiva
potesse effettuarsi, a patto che le parti avessero mantenuto per tutto il
l’unico ostacolo a questa ipotesi
tempo lo stato libero. Fondamentalmente
deriva dal fatto che non si è provveduto alle pubblicazioni (data la necessità
di mantenere segrete le nozze), e inoltre che i coniugi non disponevano di
un atto di matrimonio, dato che lo stesso si trova nella disponibilità
dell’autorità ecclesiastica. Quest’ultimo ostacolo però è facilmente
superabile, grazie al consenso dell’autorità ecclesiastica che può redigerne
una copia. Più difficile risulta invece superare la mancata affissione delle
pubblicazioni matrimoniali, tuttavia negare in assoluto la possibilità di
ricorrere alla trascrizione tardiva appare piuttosto penalizzante poiché in
questo modo i coniugi sarebbero costretti a celebrare un nuovo matrimonio
civile. Appare invece corretto sostenere che in caso di matrimonio segreto
non può effettuarsi la trascrizione tempestiva, entro il termine di cinque
giorni.
Altra forma speciale di matrimonio è costituita dal matrimonio in
imminente pericolo di vita ( can. 1079, c.j.c. ), celebrato in presenza di un
ministro di culto.
Il matrimonio celebrato in “periculo di una delle parti è
mortis”
dubbio che possa essere trascritto tempestivamente, a meno che non ci sia
stato il tempo di poter rispettare le formalità concordatarie.
37 Generalmente gli sposi decidono di non volere subito gli effetti civili, ma accantonarli
temporaneamente, per non rinunciare ad esempio a qualche vantaggio economico, come
una pensione dovuta allo stato di vedovanza e simili. Cfr. F. F , Diritto
INOCCHIARO
ecclesiastico, cit., p. 318. 64
La trascrizione tardiva è ammessa sempre se con la celebrazione si
formalità previste dall’art. 8.1
siano rispettate le primo comma
dell’Accordo, e sempre che ci sia il consenso di entrambe le parti.
Altra forma speciale è costituita dal matrimonio celebrato in
presenza soltanto dei testimoni (can. 1116, c.j.c.) al quale non ha
partecipato un ministro di culto (né un laico). Il matrimonio in assenza di
un parroco possono essere celebrate solo in due casi: quando vi è pericolo
di morte, o quando non è possibile avere la presenza di un assistente
38
competente non prima che sia trascorso un mese . In Italia questa forma di
celebrazione matrimoniale è più un ipotesi da manuale che reale. Detto
questo, nonostante non ci sia un espresso divieto nei confronti di questo
matrimonio nell’art. 8 n. dell’accordo di Villa Madama,
1, comma primo,
la dottrina maggioritaria sostiene che il matrimonio celebrato in presenza
soltanto dei testimoni non è trascrivibile e non produce effetti civili per il
nostro ordinamento. Infatti sulla base del nuovo Accordo, il potere di
certificazione, che la legge riconosce al ministro di culto, vale soltanto nei
casi in cui questi abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
Una parte della dottrina invece si dichiara favorevole ai matrimoni
celebrati “coram in che l’art. 5 della l. m.,
solis testibus”, quanto sostiene
che prevede la necessaria presenza di un ministro di culto cattolico ai fini
della celebrazione del matrimonio, sia stato abrogato.
Sembra potersi sostenere che non ci sono ostacoli per la trascrizione,
anche tempestiva del matrimonio celebrato con procura (can. 1105, c.j.c.).
38 La dottrina ha affermato che situazioni del genere possono principalmente verificarsi
in quei Paesi in cui vi è un numero piuttosto esiguo di rappresentanti del clero, oppure a
causa dell’avversione nei confronti della religione è molto pericoloso che la
celebrazione del matrimonio sia assistita da un sacerdote. Cfr. P. D M , Il
I ARZIO
matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 93. 65
Il diritto civile ammette il matrimonio per procura nei casi previsti
dall’art. 111 secondo comma del c.c. ovvero: in caso di persone arruolate
nelle forze armate in tempo di guerra, oppure quando uno dei due coniugi
risiede all’estero.
La dottrina sostiene che il matrimonio canonico per procura può
essere trascritto solo se rientra in uno dei casi ammessi dal diritto dello
Stato, e dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del tribunale e che la
procura sia stata fatta tramite atto pubblico e indicare la persona con la
39
quale vuole si vuole contrarre matrimonio .
Dunque l’art. 111 c.c. permette la celebrazione del matrimonio per
procura, quando si ha il consenso da parte del tribunale, e se uno dei
coniugi risiede all’estero, e quando vi siano gravi motivi Tale situazione
sembra possa paragonarsi al caso in cui in presenza di un difetto derogabile
si può ricorrere alla trascrizione qualora si ottenga il consenso del tribunale.
Di conseguenza il matrimonio per procura che rispetti le formalità
concordatarie, anche in assenza dell’autorizzazione del tribunale può essere
trascritto, anche in forma tempestiva.
Dato che l’art. 8, n. 1, comma primo, ammette la trascrivibilità del
matrimonio concluso secondo le norme di diritto canonico, la dottrina ha
sostenuto che di conseguenza anche il matrimonio ecclesiastico celebrato
per procura in Italia possa essere validamente trascritto, anche nel caso in
cui la procura sia stata concessa secondo le norme dettate dal diritto
canonico.
Altra ipotesi di matrimonio contratto in forma speciale, per cui è
prevista la trascrizione, è costituita da il matrimonio celebrato all’estero.
39 Il matrimonio dovrà essere celebrato entro il termine di centottanta giorni dal
momento in cui si è ottenuto il rilascio della procura. Cfr. G. C , Separazione,
ASSANO
divorzio, invalidità del matrimonio: il sistema delle tutele sostanziali e processuali,
Padova, 2009, p. 232. 66
La disciplina per il conseguimento degli effetti civili del matrimonio
40
prevista dal nuovo Accordo è valida soltanto per l’Italia
canonico .
I matrimoni canonici conclusi all’estero non possono essere trascritti,
sulla base di quanto contenuto nell’art. 8.1 dell’Accordo, né tantomeno
sono in grado di produrre effetti civili. Non possono nemmeno essere
trascritti all’estero dai consoli italiani, poiché questi hanno gli stessi poteri
riconosciuti all’ufficiale dello stato civile, nei confronti di connazionali, ma
non possono effettuare la trascrizione, ma hanno solo la possibilità di poter
assistere alla celebrazione di un matrimonio civile contratto fra italiani
oppure un italiano e uno straniero, la cui legge gli permette di poter
concludere il matrimonio davanti al console di un altro paese. Il console,
non potrà inviare al Ministero degli Esteri, affinché lo trasmetta
all’ufficiale dello stato civile di Roma, l’atto di matrimonio canonico,
avvenuto fra italiani all’estero, se il paese in cui si è svolta la celebrazione
non riconosce il matrimonio come valido ( art. 16 secondo comma d.p.r. 5
gennaio 1967 n. 200 ).
Però il matrimonio canonico che sia stato contratto all’estero, che è
irrilevante ai sensi dell’art. 8.1 del nuovo Accordo, potrà ottenere rilevanza
giuridica nel nostro ordinamento grazie a quanto disposto dalle norme di
internazionale privato, ovvero dall’art. 28 della legge 31 maggio
diritto
1995 n. 218, 115 cod. civ. e l’art. 16 dell’ord. dello stato civile ( d.p.r. 3
novembre del 2000, n. 396 ), che prevedono che fuori dal territorio dello
Stato, il matrimonio fra cittadini italiani o italiani e stranieri può celebrarsi
a norma del già citato art. 115 del cod. civ., davanti all’autorità diplomatica
o consolare.
40 A tal proposito bisogna sottolineare che i concordati disciplinano i rapporti tra la
Chiesa e un determinato Stato, e di conseguenza non valgono per le situazioni che
possono verificarsi al di fuori di questo. Cfr. F. F , Diritto ecclesiastico, cit.,
INOCCHIARO
p. 319. 67
Se la legge del Paese straniero considera valido il matrimonio canonico,
tale matrimonio sarà riconosciuto valido anche nel nostro ordinamento.
Poiché tale rilevanza però viene riconosciuta non sulla base del contenuto
–
delle norme concordatarie ma in base alle norme International
privatistiche, il matrimonio nell’ordinamento italiano rileverà come
matrimonio civile e non come matrimonio canonico.
La trascrizione di questo matrimonio nei registri dello stato civile, in
a quanto previsto dall’art. 63.2 dell’ord. dello stato civile, non ha
base
valore giuridico di “certazione”, riconosciuta invece alla trascrizione
prevista dalle norme concordatarie.
Secondo la giurisprudenza, il matrimonio che è stato contratto
all’estero e a cui, in tale paese, sono stati riconosciuti gli effetti civili, è
efficace inevitabilmente anche in Italia; se invece il diritto straniero non
riconoscerne l’efficacia, il matrimonio canonico potrebbe produrre
dovesse
effetti civili in base alle norme concordatarie.
La seconda tesi sostenuta dalla giurisprudenza non può essere
accettata, poiché le facoltà riconosciute dalla legge a favore del cittadino,
che si trovi all’estero, sono quelle previste dal diritto International –
privatistico, in assenza di queste infatti non esisterebbe alcun legame fra gli
atti compiuti all’estero e l’ordinamento italiano; inoltre è scontato che il
ha all’estero tutte le facoltà che gli sono riconosciute in
cittadino non
Italia, come per esempio quella di poter scegliere fra matrimonio civile e
matrimonio canonico.
Nell’ipotesi invece dello straniero che voglia celebrare il matrimonio
all’ufficiale dello stato civile, in base a
in Italia, può farlo se presenta
quanto previsto dall’art. 116 c.c., la dichiarazione dell’autorità competente
del suo Paese, che non esistono impedimenti per la trascrizione di cui
68
all’art. 8, comma primo, del nuovo Accordo e all’art. 4 del Protocollo add.,
né tantomeno gli impedimenti previsti dall’art. 116 c.c.
Dovrà essere presentato all’ufficiale dello stato civile anche il nulla
osta, rilasciato dallo Stato da cui proviene lo straniero, che potrà essere
sostituito da un atto di notorietà, secondo la giurisprudenza, quando il
41
soggetto non è riuscito ad ottenere tale certificazione .
Se il matrimonio è celebrato a bordo di navi o di aeromobili, la
trascrizione sarà ammessa soltanto:
1) la nave o l’aeromobile sono in un porto o in un aeroporto italiano;
2) la nave o l’aeromobile si trovino in acque italiane o nello spazio aereo
italiano. Quando ricorrono questi presupposti è possibile individuare
l’ufficiale dello stato civile, territorialmente competente e di conseguenza
tenuto alla trasmissione dell’originale dell’atto
anche il parroco
matrimoniale.
Il matrimonio celebrato da cittadini italiani nello Stato Città del Vaticano,
che rispetti quanto contenuto nell’Accordo di Villa Madama, può essere
trascritto. Tale orientamento è stato seguito dalla giurisprudenza di
legittimità la quale ha affermato che il matrimonio canonico celebrato nella
Stato Città del Vaticano, da cittadini italiani, dopo essere state fatte le
pubblicazioni nel comune dove risiedono gli sposi, ma non rispettando gli
previsti dall’art. 8, comma primo, l. 25 marzo 1985 n. 125
adempimenti
(lettura degli art. del codice civile, redazione dell’atto matrimoniale in
doppio originale, e invio dello stesso all’ufficiale dello stato civile), viene
41 L’ufficiale dello stato civile potrà fare le pubblicazioni anche in assenza del nulla osta
previsto dall’art. 116 del Cod. Civ., quando il mancato rilascio sia dovuto ad una
ingiustificata preclusione a contrarre matrimonio. Cfr. G. C , Separazione,
ASSANO
divorzio, invalidità del matrimonio:il sistema delle tutele sostanziali e processuali, cit.,
p. 236. 69
trascritto in Italia nella parte del registro di stato civile previsto per i
matrimoni contratti all’estero. 70
1.5 Cause di impugnabilità della trascrizione del matrimonio
Il matrimonio civile celebrato nonostante l’esistenza di un
impedimento, si converte in una causa di invalidità del matrimonio e la
stessa cosa accade in riferimento al matrimonio celebrato secondo le norme
di diritto canonico e che abbia prodotto gli effetti civili; in quest’ultimo
caso l’impedimento si converte in una causa di impugnabilità della
trascrizione.
Bisogna ricordare che gli effetti della trascrizione civile del
matrimonio celebrato in ottemperanza alle norme del diritto canonico,
vengono meno, con effetto ex nunc, quando il giudice abbia accettato la
richiesta per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili
del matrimonio. Se il giudice civile accoglie la domanda di annullamento
della trascrizione, gli effetti di quest’ultima cesseranno ex tunc.
La giurisprudenza e la dottrina, anche se in mancanza di una
previsione normativa, hanno annoverato tra i casi di impugnabilità, quelli
previsti per la trascrizione tardiva, nel caso essa sia stata effettuata in
assenza del consenso di uno dei coniugi; oppure nel caso in cui il consenso
alla trascrizione tardiva dato da uno dei coniugi fosse viziato da una delle
cause che provocano l’invalidità del matrimonio civile; o quando l’atto per
poter iniziare la trascrizione tardiva del matrimonio canonico sia stato
proposto quando una delle parti non era capace di intendere e di volere.
In questo ultimo caso, bisogna mettere in evidenza che qualora il
consenso alla trascrizione tardiva sia stato dato in tempi differenti, avendo
una parte proposto l’adempimento, e l’altra non si è opposta, il consenso è
valido a partire il momento in cui sarebbe stato possibile dissentire, che
decorre da quando è venuto a conoscenza dell’iniziativa dell’altra parte. 71
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