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INOCCHIARO
ecclesiastico, cit., p. 315. 48
possono effettuare l’atto di scelta anche in un
trascrizione tardiva, le parti
momento successivo alla celebrazione del matrimonio.
Un altro importante problema da affrontare è quello che riguarda il
caso in cui ci sia richiesta tardiva di trascrizione di un matrimonio canonico
concluso quando il consenso di uno dei coniugi era viziato, perché per
esempio si trovava in uno stato di incapacità naturale. La soluzione più
accreditata è quella di proporre la richiesta per la trascrizione tardiva
quando lo stato di incapacità naturale sia ormai superato.
Ha sollevato qualche dubbio la possibilità che tale richiesta di
trascrizione possa risultare in definitiva idonea a svolgere una funzione di
“sanatoria” rispetto alla passata condizione di incapacità naturale in cui
versava il coniuge al tempo in cui il matrimonio è stato concluso. Il nostro
ordinamento nega che si possa impugnare il matrimonio civile quando c’è
stata coabitazione per almeno un anno dal momento in cui il coniuge non si
trova più in uno stato di incapacità naturale (art 120, comma secondo c.c.).
Affermando che lo stesso vale anche per le nozze religiose si finisce per
applicare una norma del matrimonio civile a quello canonico.
Nel corso dell’anno previsto perché il coniuge possa recuperare la
capacità naturale mancante al momento delle nozze civili, questi può se
vuole impugnare il matrimonio per ottenerne l’invalidazione. Lo stesso
invece non è possibile in caso di nozze religiose.
La trascrizione tardiva è uno degli elementi fondanti del principio
della volontarietà degli effetti civili, che ha permesso la revisione
concordataria relativamente al matrimonio, consentendo così di aver
maggior interesse per l’ambito dell’individualità. Il Concordato all’art. 34
ammetteva l’ipotesi di proporre la richiesta per la trascrizione del
matrimonio canonico a chiunque ne avesse interesse. 49
Al contrario, l’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, avendo accolto
il principio della volontarietà degli effetti civili, riconosce ai soli coniugi il
diritto di richiedere la trascrizione del matrimonio canonico oltre il termine
di cinque giorni, dando così maggior rilievo alla dimensione individuale
che caratterizza il contratto matrimoniale.
Questa novità, introdotta grazie ai nuovi accordi, ha reso possibile il
consolidamento del principio di libertà matrimoniale, riconoscendo alla
volontà individuale la facoltà di volere o non volere il vincolo civile.
Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di
scegliere tra il matrimonio canonico e quello civile, è stato considerato
costitutivo del principio della libertà matrimoniale. Come per la
trascrizione tempestiva così anche per quella tardiva, la dottrina sosteneva
che l’ufficiale dello stato civile, oltre ad assicurarsi se le condizioni
previste continuavano a sussistere o fossero venute meno, doveva anche
27
verificare che la volontà iniziale fosse seguita da una identica .
A sostegno del principio della volontà delle parti, sia nella
trascrizione tempestiva che in quella tardiva, la dottrina ha così sintetizzate
a) “l’ordinamento civile ammette in
le sue principali argomentazioni:
alcuni casi matrimoni canonici validi che non sono trascrivibili”, eccetto
quelli in cui vi sia infermità di mente e di chi già abbia contratto
matrimonio civilmente valido, non c’è ostacolo che impedisce di poter
celebrare le nozze e conseguire gli effetti civili; b) l’efficacia civile del
matrimonio canonico è strettamente legata alla volontà delle parti; c) la
volontà ad ottenere gli effetti civili deve esserci sia al momento della
27 Il principio della volontarietà degli effetti civili ha trovato riscontro nella Costituzione
fondata sul primato della persona, art. 29, secondo il quale nessuno può essere
sottoposto a effetti civili derivanti dal matrimonio quando ha deciso di volerli escludere.
Cfr. R. S , La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, cit., p. 124.
ANTORO 50
celebrazione del rito religioso, sia al momento della trascrizione che non è
possibile in caso di :
1) interdizione per via dell’infermità di mente;
2) matrimonio di uno dei due coniugi civilmente valido con soggetto terzo;
3) mancanza della volontà delle parti di voler la trascrizione del
matrimonio canonico.
Grazie all’emanazione della Costituzione, la quale si fonda sul
principio del libertà individuale, la dottrina ha potuto avere un grande
sostegno al fine di estendere il principio della volontarietà degli effetti
anche all’atto della trascrizione.
civili Aver introdotto nel nostro ordinamento una trascrizione oltre il
termine di cinque giorni, su richiesta delle parti (art.8), rappresenta il
risultato della divisione tra la costituzione del vincolo religioso e
l’ottenimento degli effetti civili attraverso la trascrizione. In questo modo la
trascrizione appare più come un istituto a disposizione della volontà dei
coniugi, non riconoscendosi più la possibilità a chiunque di poter far
28
richiesta di trascrizione .
A differenza di quella tempestiva, nella trascrizione tardiva, come
abbiamo accennato prima, la richiesta non è fatta dal parroco ma deve
art. 8, n.1 comma sesto, dell’accordo
essere presentata dagli stessi coniugi (
di Villa Madama ). La norma però non specifica quale forma dovrà essere
utilizzata ai fini della richiesta. Anche se le norme di diritto ecclesiastico
continuano a prevedere la redazione dell’atto in doppio originale proprio
per evitare che ci siano problematiche, non è completamente da escludere
28 Alcuni autori riconoscevano la possibilità di effettuare la trascrizione anche
all’autorità ecclesiastica e al creditore del coniuge, altri invece ai soli familiari. Cfr. R.
S , La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, cit., p. 130.
ANTORO 51
che dopo la celebrazione possa essere stato redatto un unico atto
29
matrimoniale .
Non è contemplata la richiesta congiunta da parte dei coniugi, in
quanto può essere presentata anche da uno solo dei due contraenti il
matrimonio canonico, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga
(art. 8 n. 1, sesto comma).
Tale norma però non specifica in che modo deve essere accertata la
mancanza di opposizione da parte dell’altro coniuge, tanto che la dottrina
l’ha ampiamente criticata fino a definirla come “aberrante”. Al di là di
queste critiche dunque le nuove norme pattizie non richiedono una forma
particolare per poter accordare il proprio consenso, bastando
semplicemente che uno dei due coniugi presenti l’istanza per ottenere la
trascrizione e che l’altro non si opponga.
L’ufficiale dello stato civile, prima di procedere alla trascrizione,
dovrà essere sicuro che l’altro coniuge sia a conoscenza di tale richiesta. A
questo punto bisognerebbe anche chiedersi come è possibile accertarsi che
l’altro coniuge ne sia al corrente, ma a questo proposito non troviamo
risposta né nel nuovo Accordo né nella già citata circolare ministeriale.
La dottrina ha cercato di fornire una soluzione a questo problema,
prevedendo la notifica da parte del coniuge che intende ricorrere alla
trascrizione, che in questo modo ne dà notizia all’altro. La notifica, però
deve essere consegnata in mani proprie, secondo il disposto dell’art. 138
c.p.c., in modo che non ci siano dubbi che il soggetto interessato l’abbia
ricevuta o meno.
29 Se il ministro di culto non volesse rinunciare all’atto, la già più volte menzionata
Circolare Min. Giustizia 1/54/FG/1 (86) 256 del 26 febbraio 1986, dichiara che la
trascrizione può essere richiesta presentando un semplice certificato, dove venga
espressamente attestata l’avvenuta celebrazione del rito nuziale. Cfr. P. D M , Il
I ARZIO
matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 70. 52
Un altro problema ancora aperto riguarda il termine entro il quale il
coniuge, venuto a conoscenza della volontà dell’altro di trascrivere il
matrimonio, possa sollevare opposizione. La soluzione dalla dottrina
sarebbe quella che prevede il coniuge interessato possa manifestare anche
verbalmente opposizione davanti all’ufficiale dello stato civile, e che il
termine per farlo in mancanza di un’espressa previsione di legge sia fissato
dallo stesso coniuge che ha avanzato la richiesta per la trascrizione.
Sempre la dottrina inoltre ha più volte ripetuto di come la volontà di
opporsi alla trascrizione tardiva può essere sempre revocata. Secondo
questa interpretazione siamo indotti a ritenere che allo stesso modo la
volontà di richiedere la trascrizione tardiva, o di non sollevare opposizione,
può essere sempre revocabile. 53
1.1 La trascrizione tardiva post mortem e la salvezza dei diritti dei
terzi Il contenuto dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, che prevede
che si può procedere alla trascrizione soltanto per volontà dei coniugi,
induce a pensare che la trascrizione tardiva post mortem non è ammessa nel
nostro ordinamento, poiché è necessario che tale volontà sia espressa al
momento in cui è richiesta la trascrizione tardiva e non precedentemente.
Per questo motivo la Corte Suprema non considera valida la
30
manifestazione del consenso ad esempio tramite testamento .
Gran parte della dottrina ritiene ammissibile la trascrizione tardiva
post mortem, soltanto nel caso in cui la proposta sia stata effettuata
congiuntamente, prima del decesso di uno dei due coniugi, e in assenza di
opposizione. Questo orientamento è stato ben accolto anche dalla
giurisprudenza di merito.
Aver accolto tale tesi significa che di conseguenza bisognerebbe
ammettere l’irrevocabilità del consenso prestato al tempo in cui è stata
richiesta la trascrizione tardiva.
Sempre in ottemperanza al contenuto dell’art. 8.1 sesto comma del
nuovo Accordo dell’84, la trascrizione tardiva produce effetti a partire dal
momento della celebrazione del matrimonio, lasciando impregiudicati i
diritti acquisiti dai soggetti terzi.
30 Non è previsto poter esprimere un consenso, ai fini della trascrizione, “a futura
memoria”, o in un testamento, in quanto la legge, in ambito matrimoniale, non
riconosce effetti giuridici alle dichiarazioni rese “ora per allora” (art