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Estratto del documento

INOCCHIARO

ecclesiastico, cit., p. 315. 48

possono effettuare l’atto di scelta anche in un

trascrizione tardiva, le parti

momento successivo alla celebrazione del matrimonio.

Un altro importante problema da affrontare è quello che riguarda il

caso in cui ci sia richiesta tardiva di trascrizione di un matrimonio canonico

concluso quando il consenso di uno dei coniugi era viziato, perché per

esempio si trovava in uno stato di incapacità naturale. La soluzione più

accreditata è quella di proporre la richiesta per la trascrizione tardiva

quando lo stato di incapacità naturale sia ormai superato.

Ha sollevato qualche dubbio la possibilità che tale richiesta di

trascrizione possa risultare in definitiva idonea a svolgere una funzione di

“sanatoria” rispetto alla passata condizione di incapacità naturale in cui

versava il coniuge al tempo in cui il matrimonio è stato concluso. Il nostro

ordinamento nega che si possa impugnare il matrimonio civile quando c’è

stata coabitazione per almeno un anno dal momento in cui il coniuge non si

trova più in uno stato di incapacità naturale (art 120, comma secondo c.c.).

Affermando che lo stesso vale anche per le nozze religiose si finisce per

applicare una norma del matrimonio civile a quello canonico.

Nel corso dell’anno previsto perché il coniuge possa recuperare la

capacità naturale mancante al momento delle nozze civili, questi può se

vuole impugnare il matrimonio per ottenerne l’invalidazione. Lo stesso

invece non è possibile in caso di nozze religiose.

La trascrizione tardiva è uno degli elementi fondanti del principio

della volontarietà degli effetti civili, che ha permesso la revisione

concordataria relativamente al matrimonio, consentendo così di aver

maggior interesse per l’ambito dell’individualità. Il Concordato all’art. 34

ammetteva l’ipotesi di proporre la richiesta per la trascrizione del

matrimonio canonico a chiunque ne avesse interesse. 49

Al contrario, l’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, avendo accolto

il principio della volontarietà degli effetti civili, riconosce ai soli coniugi il

diritto di richiedere la trascrizione del matrimonio canonico oltre il termine

di cinque giorni, dando così maggior rilievo alla dimensione individuale

che caratterizza il contratto matrimoniale.

Questa novità, introdotta grazie ai nuovi accordi, ha reso possibile il

consolidamento del principio di libertà matrimoniale, riconoscendo alla

volontà individuale la facoltà di volere o non volere il vincolo civile.

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di

scegliere tra il matrimonio canonico e quello civile, è stato considerato

costitutivo del principio della libertà matrimoniale. Come per la

trascrizione tempestiva così anche per quella tardiva, la dottrina sosteneva

che l’ufficiale dello stato civile, oltre ad assicurarsi se le condizioni

previste continuavano a sussistere o fossero venute meno, doveva anche

27

verificare che la volontà iniziale fosse seguita da una identica .

A sostegno del principio della volontà delle parti, sia nella

trascrizione tempestiva che in quella tardiva, la dottrina ha così sintetizzate

a) “l’ordinamento civile ammette in

le sue principali argomentazioni:

alcuni casi matrimoni canonici validi che non sono trascrivibili”, eccetto

quelli in cui vi sia infermità di mente e di chi già abbia contratto

matrimonio civilmente valido, non c’è ostacolo che impedisce di poter

celebrare le nozze e conseguire gli effetti civili; b) l’efficacia civile del

matrimonio canonico è strettamente legata alla volontà delle parti; c) la

volontà ad ottenere gli effetti civili deve esserci sia al momento della

27 Il principio della volontarietà degli effetti civili ha trovato riscontro nella Costituzione

fondata sul primato della persona, art. 29, secondo il quale nessuno può essere

sottoposto a effetti civili derivanti dal matrimonio quando ha deciso di volerli escludere.

Cfr. R. S , La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, cit., p. 124.

ANTORO 50

celebrazione del rito religioso, sia al momento della trascrizione che non è

possibile in caso di :

1) interdizione per via dell’infermità di mente;

2) matrimonio di uno dei due coniugi civilmente valido con soggetto terzo;

3) mancanza della volontà delle parti di voler la trascrizione del

matrimonio canonico.

Grazie all’emanazione della Costituzione, la quale si fonda sul

principio del libertà individuale, la dottrina ha potuto avere un grande

sostegno al fine di estendere il principio della volontarietà degli effetti

anche all’atto della trascrizione.

civili Aver introdotto nel nostro ordinamento una trascrizione oltre il

termine di cinque giorni, su richiesta delle parti (art.8), rappresenta il

risultato della divisione tra la costituzione del vincolo religioso e

l’ottenimento degli effetti civili attraverso la trascrizione. In questo modo la

trascrizione appare più come un istituto a disposizione della volontà dei

coniugi, non riconoscendosi più la possibilità a chiunque di poter far

28

richiesta di trascrizione .

A differenza di quella tempestiva, nella trascrizione tardiva, come

abbiamo accennato prima, la richiesta non è fatta dal parroco ma deve

art. 8, n.1 comma sesto, dell’accordo

essere presentata dagli stessi coniugi (

di Villa Madama ). La norma però non specifica quale forma dovrà essere

utilizzata ai fini della richiesta. Anche se le norme di diritto ecclesiastico

continuano a prevedere la redazione dell’atto in doppio originale proprio

per evitare che ci siano problematiche, non è completamente da escludere

28 Alcuni autori riconoscevano la possibilità di effettuare la trascrizione anche

all’autorità ecclesiastica e al creditore del coniuge, altri invece ai soli familiari. Cfr. R.

S , La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, cit., p. 130.

ANTORO 51

che dopo la celebrazione possa essere stato redatto un unico atto

29

matrimoniale .

Non è contemplata la richiesta congiunta da parte dei coniugi, in

quanto può essere presentata anche da uno solo dei due contraenti il

matrimonio canonico, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga

(art. 8 n. 1, sesto comma).

Tale norma però non specifica in che modo deve essere accertata la

mancanza di opposizione da parte dell’altro coniuge, tanto che la dottrina

l’ha ampiamente criticata fino a definirla come “aberrante”. Al di là di

queste critiche dunque le nuove norme pattizie non richiedono una forma

particolare per poter accordare il proprio consenso, bastando

semplicemente che uno dei due coniugi presenti l’istanza per ottenere la

trascrizione e che l’altro non si opponga.

L’ufficiale dello stato civile, prima di procedere alla trascrizione,

dovrà essere sicuro che l’altro coniuge sia a conoscenza di tale richiesta. A

questo punto bisognerebbe anche chiedersi come è possibile accertarsi che

l’altro coniuge ne sia al corrente, ma a questo proposito non troviamo

risposta né nel nuovo Accordo né nella già citata circolare ministeriale.

La dottrina ha cercato di fornire una soluzione a questo problema,

prevedendo la notifica da parte del coniuge che intende ricorrere alla

trascrizione, che in questo modo ne dà notizia all’altro. La notifica, però

deve essere consegnata in mani proprie, secondo il disposto dell’art. 138

c.p.c., in modo che non ci siano dubbi che il soggetto interessato l’abbia

ricevuta o meno.

29 Se il ministro di culto non volesse rinunciare all’atto, la già più volte menzionata

Circolare Min. Giustizia 1/54/FG/1 (86) 256 del 26 febbraio 1986, dichiara che la

trascrizione può essere richiesta presentando un semplice certificato, dove venga

espressamente attestata l’avvenuta celebrazione del rito nuziale. Cfr. P. D M , Il

I ARZIO

matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, cit., p. 70. 52

Un altro problema ancora aperto riguarda il termine entro il quale il

coniuge, venuto a conoscenza della volontà dell’altro di trascrivere il

matrimonio, possa sollevare opposizione. La soluzione dalla dottrina

sarebbe quella che prevede il coniuge interessato possa manifestare anche

verbalmente opposizione davanti all’ufficiale dello stato civile, e che il

termine per farlo in mancanza di un’espressa previsione di legge sia fissato

dallo stesso coniuge che ha avanzato la richiesta per la trascrizione.

Sempre la dottrina inoltre ha più volte ripetuto di come la volontà di

opporsi alla trascrizione tardiva può essere sempre revocata. Secondo

questa interpretazione siamo indotti a ritenere che allo stesso modo la

volontà di richiedere la trascrizione tardiva, o di non sollevare opposizione,

può essere sempre revocabile. 53

1.1 La trascrizione tardiva post mortem e la salvezza dei diritti dei

terzi Il contenuto dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, che prevede

che si può procedere alla trascrizione soltanto per volontà dei coniugi,

induce a pensare che la trascrizione tardiva post mortem non è ammessa nel

nostro ordinamento, poiché è necessario che tale volontà sia espressa al

momento in cui è richiesta la trascrizione tardiva e non precedentemente.

Per questo motivo la Corte Suprema non considera valida la

30

manifestazione del consenso ad esempio tramite testamento .

Gran parte della dottrina ritiene ammissibile la trascrizione tardiva

post mortem, soltanto nel caso in cui la proposta sia stata effettuata

congiuntamente, prima del decesso di uno dei due coniugi, e in assenza di

opposizione. Questo orientamento è stato ben accolto anche dalla

giurisprudenza di merito.

Aver accolto tale tesi significa che di conseguenza bisognerebbe

ammettere l’irrevocabilità del consenso prestato al tempo in cui è stata

richiesta la trascrizione tardiva.

Sempre in ottemperanza al contenuto dell’art. 8.1 sesto comma del

nuovo Accordo dell’84, la trascrizione tardiva produce effetti a partire dal

momento della celebrazione del matrimonio, lasciando impregiudicati i

diritti acquisiti dai soggetti terzi.

30 Non è previsto poter esprimere un consenso, ai fini della trascrizione, “a futura

memoria”, o in un testamento, in quanto la legge, in ambito matrimoniale, non

riconosce effetti giuridici alle dichiarazioni rese “ora per allora” (art

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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rosaria_Bonfissuto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Ferrante Mario.