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MATRIMONIO-RAPPORTO

Il matrimonio inteso come rapporto viene discusso con riferimento agli effetti di:

- Natura personale si intendono i diritti e doveri reciproci tra i coniugi e nei

confronti dei figli. i rapporti tra i coniugi sono fondati su diritti e doveri che

vengono garantiti in termini di uguaglianza e di reciprocità. Dal matrimonio

deriva l’obbligo reciproco di (art. 143 c.c.):

Fedeltà tale obbligo sembra aver perso parte del suo significato

 

originario per via dell’evoluzione dei costumi e di alcune sentenze della

Corte Costituzionale che hanno depenalizzato le relazioni adulterine. Alla

sua violazione può essere collegato l’addebito in sede di separazione

che può essere considerato un effetto negativo. Il dovere di fedeltà nasce

a tutela dell’intimità sessuale tra marito e moglie e si sviluppa fino a

esaurirsi nell’esclusività dei rapporti sessuali con l’altro coniuge. Per la

Corte Costituzionale si traduce in astensione da ogni rapporto sessuale

con terzi. In realtà il dovere di fedeltà non si ferma unicamente alla sfera

sessuale ma mira anche a salvaguardare la comunione spirituale tra i

9 coniugi. Tale dovere amplia l’ambito della sua operatività a ogni relazione

che offenda quei sentimenti di affetto, stima e di fiducia sui quali si è

fondato il consenso al matrimonio. Il dovere di fedeltà si concretizza in un

dovere di lealtà verso l’altro coniuge ma anche verso la famiglia nella sua

unitarietà.

Assistenza morale e materiale Secondo l’art. 143 c.c. l’assistenza è

 

specialmente morale e materiale. L’obbligo si riferisce non soltanto ai

bisogni eccezionali, ma alle necessità della vita quotidiana e quindi a

tutto ciò che richieda la cooperazione di entrambi i coniugi per

l’impossibilità o per la sola difficoltà di provvedervi da parte di uno di

essi. La violazione di quest’obbligo è tuttora sanzionata anche a livello

“chiunque abbandoni il domicilio domestico, o comunque si

penale:

sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla

qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa

da 103 a 1032 euro”. Queste pene si applicano a chi:

- malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del

coniuge

- fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti in età minore

L’assistenza morale riguarda il sostegno reciproco nella spera affettiva,

psicologica e spirituale.

L’assistenza materiale riguarda il sostegno che i coniugi reciprocamente

si devono nei bisogni quotidiani. Questa NON va confusa con il dovere di

mantenimento, il quale è destinato ad operare quando risulti la mancanza

di autosufficienza di uno dei due coniugi.

Collaborazione nell’interesse familiare il dovere di collaborazione

 

indica la necessità di osservare tutti quei comportamenti strumentali alle

esigenze della vita familiare comuni ai coniugi e ai figli. Il dovere non si

esaurisce tra i coniugi ma va adempiuto nell’interesse di tutta la famiglia.

Coabitazione fa riferimento all’individuazione quale convivenza dei

 

coniugi nel medesimo luogo. Il termine “convivenza” indica un fenomeno

più complesso rispetto a quello del quale è espressione la “coabitazione”.

La coabitazione si può connotare di un profilo spirituale che esula dalla

materialità del luogo di abitazione L’art. 45 c.c. legittima i coniugi ad

eleggere un domicilio diverso, questo perché ciò potrebbe essere

strumentale per l’andamento di altri doveri coniugali e in particolare dei

doveri di collaborazione e di contribuzione.

Contribuzione ai bisogni della famiglia i coniugi hanno il dovere di

 

contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie sostanze e

capacità lavorative, professionali o casalinghe. Il dovere di contribuzione

si riferisce alla realizzazione NON di astratti bisogni generali ma di bisogni

specifici dei singoli membri della comunità familiare. L’obbligo di

contribuzione NON deve essere confuso con il dovere di mantenimento

che l’art. 147 c.c. pone a carico dei genitori a vantaggio dei figli. Con il

dovere di contribuzione si formalizza una parità equilibrata rapportata

alle specifiche potenzialità partecipative di ciascun coniuge. La

separazione giudiziale dei beni (ossia lo scioglimento della comunione)

può essere chiesta anche quando uno dei coniugi NON contribuisca ai

bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e

capacità di lavoro. quando si parla di proporzionalità nella contribuzione

NON si deve fare riferimento a una mera proporzione matematica ma alle

capacità di lavoro professionale e casalingo. È dovere dei coniugi attivarsi

per mettere a frutto la propria capacità di lavoro. la famiglia ha dei

bisogni ai quali si dovrà fare riferimento ai fini del dovere di

contribuzione, finalizzati alla realizzazione delle esigenze essenziali dei

10 singoli membri. Si tratta di bisogni individuali che è interesse di tutti che

siano realizzati perché essenziali allo sviluppo della personalità.

Qualsiasi relazione tra i coniugi è regolata dal principio dell’accordo, posto a

salvaguardia dell’eguaglianza coniugale. I coniugi concordano l’indirizzo della

vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di

entrambi e quelle della famiglia. I coniugi possono essere in disaccordo ma NON

può mai esserci un non accordo fondato sul rifiuto ingiustificato di uno dei

coniugi di raggiungere una soluzione concordante. Si tratta dio accordi taciti

quasi mai formalizzati in un documento e dal contenuto variabile. La liberà dei

coniugi di determinare il contenuto dei loro accordi non è illimitata: non si potrà

mai contravvenire ai doveri imposti con il matrimonio e si dovrà rispettare

sempre la reciprocità delle situazioni familiari. Agli accordi tra coniugi sono

inapplicabili le disposizioni previste con riferimento all’inadempimento

contrattuale. L’osservanza del principio dell’accordo è un dovere come quelli

sopra indicati, è un dovere inderogabile. La coabitazione per esempio dovrebbe

presupporre un accordo sul luogo nel quale quest’ultima può essere fissata,

tenendo conto delle specifiche esigenze di vita, lavoro, scuola, studio, salute dei

componenti della famiglia. ciò che si richiede non è tanto la fissazione della

residenza in sé ma la volontà dei coniugi di raggiungere un’intesa accettabile

sulla residenza familiare. Il comportamento del coniuge che consiste nel rifiuto

di fissare o concordare con l’altro coniuge la residenza familiare può

determinare non soltanto la separazione giudiziale ma anche l’addebito della

separazione stessa.

Cognome della famiglia e dei figli la Cassazione ha precisato che

l’attribuzione automatica del cognome paterno è un’usanza diventata

tradizione, retaggio di una visione patriarcale della famiglia. Oggi ognuno

può aggiungere al proprio cognome un altro cognome. La Corte ha

riconosciuto il diritto dei genitori, qualora siano d’accordo, di registrare il

neonato con il doppio cognome, facendo seguire a quello paterno il cognome

della madre. Con la riforma del ’75, a seguito del matrimonio la moglie

aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino a che passi

a nuove nozze. Con lo scioglimento o il divorzio la donna perde il cognome

che aveva aggiunto al proprio, salvo conservarlo con l’autorizzazione del

Tribunale che pronuncia il divorzio, quando sussista un interesse suo o dei

figli. in caso di separazione vi è la possibilità di vietare alla moglie l’uso del

cognome del marito, quando tale uso sia a quest’ultimo gravemente

pregiudizievole.

L’inadempimento dei doveri coniugali il legislatore riconosce ai coniugi il

potere di chiedere, in sede di separazione o di divorzio, l’addebito della

disgregazione familiare. Qualora il coniuge abbandoni o si rifiuti di tornarvi

senza giusta causa, il legislatore per costui prevede la sospensione del

dovere di assistenza del dovere di assistenza morale e materiale. Pur

essendosi allontanato e senza doveri nei confronti dell’altro coniuge, però,

egli ha il dovere di assistenza nei confronti dei figli. Il giudice può anche

ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi nella misura

sufficiente a garantire l’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni

della famiglia e dei doveri nei confronti dei figli. l’allontanamento deve

essere voluto e duraturo. Se l’altro coniuge si adegua e non richiama il

coniuge allontanato, secondo la giurisprudenza si verifica la separazione di

fatto. Riguardo ai doveri di natura patrimoniale si applicano le tutele previste

per l’inadempimento delle obbligazioni. Vi è la possibilità di prendere

direttamente dall’altro coniuge la corresponsione di quanto dovuto per la

sopportazione delle spese di mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei

figli. Inoltre, in caso di inadempimento e su richiesta dell’altra parte, il

giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato.

11 - Natura patrimoniale si parla del rapporto patrimoniale, con riguardo ai

rapporti economici fra i coniugi. Sotto questo aspetto, è rilevante il concetto di

regime patrimoniale primario, ossia quei diritti e doveri patrimoniali che

impongono di contribuire ai bisogni della famiglia e che si indirizzano sia ai

coniugi sia ai figli conviventi provvisti di redditi propri.

Il codice del ’42 attribuiva alla figura del marito il dovere di mantenere la

moglie. Inoltre, in assenza di una convenzione matrimoniale, il regime legale dei

beni è quello della separazione. Tale ideologia è fondata su una concezione

gerarchica e autoritaria di un rapporto familiare che pone i coniugi su piani

diseguali e riconosce nel marito il capo famiglia. La riforma del ’75 modifica i

rapporti uomo-donna, riconoscendogli una parità di dignità e uguaglianza

all’interno della famiglia. viene eliminato l’istituto della dote e si sostituisce il

patrimonio familiare con il fondo patrimoniale. Si viene a creare il dovere per

entrambi i coniugi di contribuire, secondo le proprie sostanze e capacità di

lavoro professionale e casalingo, ai bisogni della famiglia e il ribaltamento della

disciplina del regime legale circa il regime patrimoniale: si prevede, a garanzia

del coniuge più debole, la comunione legale dei

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracondo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Long Joelle.