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MATRIMONIO-RAPPORTO
Il matrimonio inteso come rapporto viene discusso con riferimento agli effetti di:
- Natura personale si intendono i diritti e doveri reciproci tra i coniugi e nei
confronti dei figli. i rapporti tra i coniugi sono fondati su diritti e doveri che
vengono garantiti in termini di uguaglianza e di reciprocità. Dal matrimonio
deriva l’obbligo reciproco di (art. 143 c.c.):
Fedeltà tale obbligo sembra aver perso parte del suo significato
originario per via dell’evoluzione dei costumi e di alcune sentenze della
Corte Costituzionale che hanno depenalizzato le relazioni adulterine. Alla
sua violazione può essere collegato l’addebito in sede di separazione
che può essere considerato un effetto negativo. Il dovere di fedeltà nasce
a tutela dell’intimità sessuale tra marito e moglie e si sviluppa fino a
esaurirsi nell’esclusività dei rapporti sessuali con l’altro coniuge. Per la
Corte Costituzionale si traduce in astensione da ogni rapporto sessuale
con terzi. In realtà il dovere di fedeltà non si ferma unicamente alla sfera
sessuale ma mira anche a salvaguardare la comunione spirituale tra i
9 coniugi. Tale dovere amplia l’ambito della sua operatività a ogni relazione
che offenda quei sentimenti di affetto, stima e di fiducia sui quali si è
fondato il consenso al matrimonio. Il dovere di fedeltà si concretizza in un
dovere di lealtà verso l’altro coniuge ma anche verso la famiglia nella sua
unitarietà.
Assistenza morale e materiale Secondo l’art. 143 c.c. l’assistenza è
specialmente morale e materiale. L’obbligo si riferisce non soltanto ai
bisogni eccezionali, ma alle necessità della vita quotidiana e quindi a
tutto ciò che richieda la cooperazione di entrambi i coniugi per
l’impossibilità o per la sola difficoltà di provvedervi da parte di uno di
essi. La violazione di quest’obbligo è tuttora sanzionata anche a livello
“chiunque abbandoni il domicilio domestico, o comunque si
penale:
sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla
qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa
da 103 a 1032 euro”. Queste pene si applicano a chi:
- malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge
- fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti in età minore
L’assistenza morale riguarda il sostegno reciproco nella spera affettiva,
psicologica e spirituale.
L’assistenza materiale riguarda il sostegno che i coniugi reciprocamente
si devono nei bisogni quotidiani. Questa NON va confusa con il dovere di
mantenimento, il quale è destinato ad operare quando risulti la mancanza
di autosufficienza di uno dei due coniugi.
Collaborazione nell’interesse familiare il dovere di collaborazione
indica la necessità di osservare tutti quei comportamenti strumentali alle
esigenze della vita familiare comuni ai coniugi e ai figli. Il dovere non si
esaurisce tra i coniugi ma va adempiuto nell’interesse di tutta la famiglia.
Coabitazione fa riferimento all’individuazione quale convivenza dei
coniugi nel medesimo luogo. Il termine “convivenza” indica un fenomeno
più complesso rispetto a quello del quale è espressione la “coabitazione”.
La coabitazione si può connotare di un profilo spirituale che esula dalla
materialità del luogo di abitazione L’art. 45 c.c. legittima i coniugi ad
eleggere un domicilio diverso, questo perché ciò potrebbe essere
strumentale per l’andamento di altri doveri coniugali e in particolare dei
doveri di collaborazione e di contribuzione.
Contribuzione ai bisogni della famiglia i coniugi hanno il dovere di
contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie sostanze e
capacità lavorative, professionali o casalinghe. Il dovere di contribuzione
si riferisce alla realizzazione NON di astratti bisogni generali ma di bisogni
specifici dei singoli membri della comunità familiare. L’obbligo di
contribuzione NON deve essere confuso con il dovere di mantenimento
che l’art. 147 c.c. pone a carico dei genitori a vantaggio dei figli. Con il
dovere di contribuzione si formalizza una parità equilibrata rapportata
alle specifiche potenzialità partecipative di ciascun coniuge. La
separazione giudiziale dei beni (ossia lo scioglimento della comunione)
può essere chiesta anche quando uno dei coniugi NON contribuisca ai
bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e
capacità di lavoro. quando si parla di proporzionalità nella contribuzione
NON si deve fare riferimento a una mera proporzione matematica ma alle
capacità di lavoro professionale e casalingo. È dovere dei coniugi attivarsi
per mettere a frutto la propria capacità di lavoro. la famiglia ha dei
bisogni ai quali si dovrà fare riferimento ai fini del dovere di
contribuzione, finalizzati alla realizzazione delle esigenze essenziali dei
10 singoli membri. Si tratta di bisogni individuali che è interesse di tutti che
siano realizzati perché essenziali allo sviluppo della personalità.
Qualsiasi relazione tra i coniugi è regolata dal principio dell’accordo, posto a
salvaguardia dell’eguaglianza coniugale. I coniugi concordano l’indirizzo della
vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle della famiglia. I coniugi possono essere in disaccordo ma NON
può mai esserci un non accordo fondato sul rifiuto ingiustificato di uno dei
coniugi di raggiungere una soluzione concordante. Si tratta dio accordi taciti
quasi mai formalizzati in un documento e dal contenuto variabile. La liberà dei
coniugi di determinare il contenuto dei loro accordi non è illimitata: non si potrà
mai contravvenire ai doveri imposti con il matrimonio e si dovrà rispettare
sempre la reciprocità delle situazioni familiari. Agli accordi tra coniugi sono
inapplicabili le disposizioni previste con riferimento all’inadempimento
contrattuale. L’osservanza del principio dell’accordo è un dovere come quelli
sopra indicati, è un dovere inderogabile. La coabitazione per esempio dovrebbe
presupporre un accordo sul luogo nel quale quest’ultima può essere fissata,
tenendo conto delle specifiche esigenze di vita, lavoro, scuola, studio, salute dei
componenti della famiglia. ciò che si richiede non è tanto la fissazione della
residenza in sé ma la volontà dei coniugi di raggiungere un’intesa accettabile
sulla residenza familiare. Il comportamento del coniuge che consiste nel rifiuto
di fissare o concordare con l’altro coniuge la residenza familiare può
determinare non soltanto la separazione giudiziale ma anche l’addebito della
separazione stessa.
Cognome della famiglia e dei figli la Cassazione ha precisato che
l’attribuzione automatica del cognome paterno è un’usanza diventata
tradizione, retaggio di una visione patriarcale della famiglia. Oggi ognuno
può aggiungere al proprio cognome un altro cognome. La Corte ha
riconosciuto il diritto dei genitori, qualora siano d’accordo, di registrare il
neonato con il doppio cognome, facendo seguire a quello paterno il cognome
della madre. Con la riforma del ’75, a seguito del matrimonio la moglie
aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino a che passi
a nuove nozze. Con lo scioglimento o il divorzio la donna perde il cognome
che aveva aggiunto al proprio, salvo conservarlo con l’autorizzazione del
Tribunale che pronuncia il divorzio, quando sussista un interesse suo o dei
figli. in caso di separazione vi è la possibilità di vietare alla moglie l’uso del
cognome del marito, quando tale uso sia a quest’ultimo gravemente
pregiudizievole.
L’inadempimento dei doveri coniugali il legislatore riconosce ai coniugi il
potere di chiedere, in sede di separazione o di divorzio, l’addebito della
disgregazione familiare. Qualora il coniuge abbandoni o si rifiuti di tornarvi
senza giusta causa, il legislatore per costui prevede la sospensione del
dovere di assistenza del dovere di assistenza morale e materiale. Pur
essendosi allontanato e senza doveri nei confronti dell’altro coniuge, però,
egli ha il dovere di assistenza nei confronti dei figli. Il giudice può anche
ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi nella misura
sufficiente a garantire l’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni
della famiglia e dei doveri nei confronti dei figli. l’allontanamento deve
essere voluto e duraturo. Se l’altro coniuge si adegua e non richiama il
coniuge allontanato, secondo la giurisprudenza si verifica la separazione di
fatto. Riguardo ai doveri di natura patrimoniale si applicano le tutele previste
per l’inadempimento delle obbligazioni. Vi è la possibilità di prendere
direttamente dall’altro coniuge la corresponsione di quanto dovuto per la
sopportazione delle spese di mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei
figli. Inoltre, in caso di inadempimento e su richiesta dell’altra parte, il
giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato.
11 - Natura patrimoniale si parla del rapporto patrimoniale, con riguardo ai
rapporti economici fra i coniugi. Sotto questo aspetto, è rilevante il concetto di
regime patrimoniale primario, ossia quei diritti e doveri patrimoniali che
impongono di contribuire ai bisogni della famiglia e che si indirizzano sia ai
coniugi sia ai figli conviventi provvisti di redditi propri.
Il codice del ’42 attribuiva alla figura del marito il dovere di mantenere la
moglie. Inoltre, in assenza di una convenzione matrimoniale, il regime legale dei
beni è quello della separazione. Tale ideologia è fondata su una concezione
gerarchica e autoritaria di un rapporto familiare che pone i coniugi su piani
diseguali e riconosce nel marito il capo famiglia. La riforma del ’75 modifica i
rapporti uomo-donna, riconoscendogli una parità di dignità e uguaglianza
all’interno della famiglia. viene eliminato l’istituto della dote e si sostituisce il
patrimonio familiare con il fondo patrimoniale. Si viene a creare il dovere per
entrambi i coniugi di contribuire, secondo le proprie sostanze e capacità di
lavoro professionale e casalingo, ai bisogni della famiglia e il ribaltamento della
disciplina del regime legale circa il regime patrimoniale: si prevede, a garanzia
del coniuge più debole, la comunione legale dei