La costituzione delle società
Imprese individuali
Non esiste un dettato normativo che imponga la redazione di un atto costitutivo, ma sono previsti obblighi pubblicitari (es. iscrizione al registro delle imprese).
Società (di persone e di capitali)
Oltre ai semplici obblighi pubblicitari, sono necessari anche altri adempimenti amministrativi (autorizzazioni governative o condizioni previste da leggi speciali). Le società, infatti, devono essere costituite per atto pubblico (art. 2328 e 2463 del Codice Civile):
- Con contratto,
- Ovvero con atto unilaterale (società unipersonale: unico socio persona fisica ovvero persona giuridica).
I conferimenti nelle società
Il conferimento da parte dei soci può avvenire mediante:
- Versamento di denaro contante,
- Apporto di beni in natura e crediti, previa presentazione di una relazione di stima redatta da un esperto o da una società di revisione in base a quanto previsto dall’art. 2343 Codice Civile;
- Prestazioni di opera o di servizi (vietate nelle SpA).
Uno degli elementi essenziali del contratto di società sta proprio nei conferimenti. Conferimenti di beni o servizi che costituiscono il capitale sociale. Può essere oggetto di conferimento qualsiasi bene che abbia un valore economico, quindi sicuramente denaro, ma anche beni in natura o crediti, o titoli di credito.
Ovviamente non ci saranno problemi nel momento in cui il conferimento è effettuato in denaro, per il semplice motivo che il denaro ha un suo valore ben definito, mentre i problemi potranno sorgere nel momento in cui si andranno a conferire beni in natura o crediti. In quest'ultimo caso ci si potrebbe porre questa domanda: come si fa a determinare il valore effettivo dei beni conferiti diversi dal denaro? Non si tratta di un problema di poco conto, perché il socio che conferisce, per esempio, un immobile potrebbe dire o affermare che questo immobile vale molti soldi, ma poi andando a verificare il valore effettivo dell'immobile si scopre che vale molto di meno di quanto ha affermato.
Per evitare quindi questi problemi è previsto, per i conferimenti diversi dal denaro, un procedimento di stima, che si articola in varie fasi.
Le modalità di conferimento
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro (100% in caso di società unipersonale); il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza fideiussoria o da una fideiussione bancaria per l’importo corrispondente al versamento (opzione disponibile solo per le Srl).
La fideiussione bancaria è un contratto mediante il quale la banca si impegna a rifondere un danno di natura patrimoniale nei confronti del creditore laddove il debitore principale non dovesse onorare i suoi impegni nei confronti del creditore stesso.
La tassazione – IRPEF e IRES
La distinzione tra società di persone e società di capitali permane anche sotto il profilo tributario.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
la società in accomandita semplice
-
Diritto commerciale - la società in nome collettivo
-
La Costituzione, Costituzione rigida e Costituzione flessibile, garanzie della rigidità costituzionale, processo di…
-
Diritto commerciale - la società semplice e la società in nome collettivo