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Responsabilità della società e responsabilità dei soci

Nella ss e nella snc, i creditori sociali possono soddisfarsi su più patrimoni: il patrimonio sociale ed il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. Ma, i soci sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, art. 2268 e art. 352304 .36

I creditori sociali sono tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci. Ma, il beneficio di preventiva escussione opera in modo diverso nella ss e nella snc. Nella ss, il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando, i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, art. 2268 .37

Il beneficio di escussione

opera quindi in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare ove non provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal creditore istante. Questa disciplina è ispirata dal fatto che nella ss non esiste un bilancio da cui i creditori possano attingere informazioni sul patrimonio sociale. Ciò spiega perché essa si applica anche alla snc irregolare. Nella snc regolare, il beneficio di escussione opera automaticamente, anche se la società è in liquidazione, art. 2304. Ricorrendo le condizioni di poter agire nei confronti dei soci, il creditore sociale Azione di regresso potrà chiedere a ciascuno di essi il pagamento integrale del proprio credito, dato che i soci sono obbligati in solido fra loro. Il socio che ha pagato, potrà a sua volta esercitare azione di regresso verso gli altri soci, secondo la misura di partecipazione di ciascuno nelle perdite. Ma, prima dovràagire nei confronti della società stessa per l'intero debito. Quindi, il fatto che i soci sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società conferma che sul piano formale debitore principale è la società, mentre i soci sono giuridicamente trattati come garanti delle obbligazioni sociali. Nella pratica, i creditori sociali più forti si fanno rilasciare dai soci specifiche garanzie volontarie, garanzie personali, per sottrarsi alle lungaggini della preventiva escussione del patrimonio sociale in caso di inadempimento. Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Art. 2304 Responsabilità dei soci I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione,società, non può compensare il proprio credito con il debito che la società ha nei suoi confronti. Tuttavia, i creditori personali del socio possono richiedere il pagamento dei debiti sociali solo dopo che il patrimonio sociale è stato esaurito. In altre parole, devono prima cercare di soddisfare i loro crediti utilizzando i beni della società. Questo principio è stabilito dall'articolo 2268 del Codice Civile italiano, che prevede la possibilità per il socio di richiedere l'escussione preventiva del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. L'articolo 2304 del Codice Civile stabilisce inoltre che i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. In sintesi, i creditori personali dei soci non possono pretendere il pagamento direttamente dai singoli soci, ma devono prima cercare di soddisfare i loro crediti utilizzando i beni della società. Solo dopo che il patrimonio sociale è stato esaurito, i creditori personali possono richiedere il pagamento ai singoli soci.società non potrà compensare questo Divieto di suo debito con il credito che vanta a titolo personale verso il socio, art. 2271. La compensazione Il creditore sociale per soddisfare il proprio credito, sia nella ss che nella snc, potrà: - far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore; - compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società, art. 2270. Nella ss e nella snc irregolare, il creditore particolare del socio può chiedere anche la liquidazione della quota del suo debitore, ma dovrà provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, art. 2270 e art. 2297. La richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio, art. 2288. La quota dovrà essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento anticipato della società. In tal caso, il

Il creditore istante dovrà attendere il compimento della liquidazione della società per soddisfarsi sulla quota di liquidazione spettante al suo debitore. Nella snc regolare, secondo l'art. 2305, il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso siano insufficienti a soddisfarlo. Tale regola vale fino alla scadenza della società fissata nell'atto costitutivo. I soci possono prorogare la durata della società con una specifica decisione o continuando di fatto l'attività sociale, ma tale decisione non può pregiudicare i creditori particolari dei soci. L'art. 2307 distingue due ipotesi:

4339 Art. 2271 Esclusione della compensazione

Non è ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

40 Art. 2270 Creditore

particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Art. 2297 Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la

società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2288 Esclusione di diritto
È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun

può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211). 161. Se la proroga è espressa ed è iscritta nel registro delle imprese, il può opporsi giudizialmente alla proroga entro 3 mesi dall'iscrizione della delibera. Se l'opposizione è accolta, la società deve liquidare a suo favore la quota del socio debitore, entro 3 mesi dalla notifica della sentenza di accoglimento dell'opposizione. 2. Se la proroga è tacita, si applica la disciplina determinata dall'art. 2270 per la 44ss: il potrà chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando l'insufficienza degli altri beni del socio suo debitore. L'ATTIVITÀ SOCIALE 16. MODELLO LEGALE E MODELLI STATUTARI La disciplina

Dell'attività sociale nella ss e nella snc si caratterizza per l'ampio spazio lasciato all'autonomia negoziale. Il legislatore prevede un modello di organizzazione, modello legale, fondato sulla distinzione amministrazione-modificazioni dell'atto costitutivo e basato su dei principi:

  • ogni socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione, art. 2257, e di rappresentanza, art. 2266, della società;
  • per contro, è necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale, art. 2252.

Tali principi hanno carattere dispositivo e trovano applicazione solo se i soci non hanno pattuito diversamente nell'atto costitutivo. Infatti, i soci sono liberi di modellare il funzionamento della società nel modo che ritengono più opportuno, modelli statutari.

17. L'amministrazione della società

L'amministrazione della società è l'attività

Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Secondo il modello legale ogni socio illimitatamente responsabile (quindi, nella snc ogni socio) è amministratore della società, art. 2257. Tuttavia, l'atto costitutivo può

Art. 2270 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Dettagli
A.A. 2012-2013
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.