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DI PROROGA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.SE L'OPPOSIZIONE E' ACCOLTA, LA SOCIETA' DEVE, ENTRO TRE MESI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA, LIQUIDARE LA QUOTA DEL SOCIO DEBITORE DELL'OPPONENTE.IN CASO DI PROROGA TACITA, CISCUN SOCIO PUO' SEMPRE RECEDERE DALLA SOCIETA' ,DANDO PREAVVISO E SECONDO CIO' CHE E' ENUNCIATO NELL'ATTO COSTITUTIVO E ILCREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO PUO' CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DELSUO DEBITORE A NORMA DELL'ART. 2270 PER LA SOCIETA' SEMPLICE: il creditore personale potrà chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando l'insufficienza degli altri beni del socio suodebitore. L'attività sociale:L'amministrazione della societàTenendo presente che PER LE MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE, E' NECESSARIO ILCONSENSO DI TUTTI I SOCI.Solo se i soci non hanno diversamente disposto nell'atto costitutivo,OGNI SOCIO
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE E' INVESTITO DEL POTERE DI AMMINISTRAZIONE, Amministrazione disgiuntiva (Art. 2257 = - SALVO DIVERSA PATTUIZIONE, L'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto d'opporrsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Ciascun socio amministratore è investito del potere d'intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza che sia tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori. Né è tenuto ad informarli delle operazioni progettate. Agli altri soci amministratori, è, però, consentito un DIRITTO D'OPPOSIZIONE che deve essere esercitato.
prima che l'operazione sia stata compiuta e, se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore. Sulla fondatezza dell'opposizione, decide la maggioranza dei soci; maggioranza per quote d'interesse e non per teste. In alternativa, l'atto costitutivo potrebbe stabilire che la decisione venga deferita ad un uno o a più terzi in qualità di ARBITRATORI (c.d. clausula di arbitraggio). La decisione dell'arbitro, è impugnabile solo per mala fede.)
L'amministrazione congiuntiva, invece, deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o con modificazione dello stesso. È necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. L'atto costitutivo può, tuttavia, prevedere che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori (unanimità o maggioranza).
Se i soci
scelgono l'amministrazione congiunta e nulla specificano nell'atto costitutivo, essa si prevede che sia all'unanimità. La rigidità dell'amministrazione congiunta è però contemperata dal riconoscimento ai soci amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia urgenza e evitare un danno alla società. E DI RAPPRESENTANZA (Art. 2266 = Rappresentanza della società (c.d. POTERE DI FIRMA) – LA SOCIETÀ ACQUISTA DIRITTI E ASSUME OBBLIGAZIONI PER MEZZO DEI SOCI CHE NE HANNO LA RAPPRESENTANZA E STA IN GIUDIZIO NELLA PERSONA DEI MEDESIMI. IN MANCANZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE DEL CONTRATTO, LA RAPPRESENTANZA SPETTA A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE E SI ESTENDE A TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE. LE MODIFICAZIONI E L'ESTINZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEI TERZI CON MEZZI IDONEI, IN MANCANZA, ESSE NON SONO OPPONIBILI AI TERZI, SE NON SI PROVA CHE QUESTILE CONOSCEVANO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. LE ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA CONFERITO DALL'INTERESSATO NON SONO OPPONIBILI AI TERZI CHE LE HANNO SENZA COLPA IGNORATE). La rappresentanza è, pertanto, il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni da parte della stessa.
Il potere di rappresentanza si distingue dal potere di gestione, che è il potere di decidere il compimento degli atti sociali. Il POTERE DI GESTIONE riguarda l'attività amministrativa interna mentre il POTERE DI RAPPRESENTANZA riguarda l'attività amministrativa esterna.
Secondo il modello legale, vi è coincidenza tra potere gestorio e potere di rappresentanza, sia per quanto riguarda i soggetti investiti in entrambi i poteri, sia per quanto riguarda le modalità d'esercizio e l'ampiezza dei due poteri.
mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente (ogni amministratore può decidere da solo e stipulare atti in nome della società: FIRMA DISGIUNTA) o congiuntamente (fermo restando che le decisioni possono essere adottate all'unanimità oa maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto: FIRMA CONGIUNTA).
Sia il potere di rappresentanza sia il potere di gestione, si estendono a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
La rappresentanza, può essere sia sostanziale che processuale: la società può agire (rappresentanza processuale attiva) e può essere convenuta in giudizio (rappresentanza processuale passiva) in persona dei soci amministratori che ne hanno la rappresentanza.
L'atto costitutivo
in un atto separato. La distinzione tra amministratori nominati nell'atto costitutivo o tramite atto separato, acquista rilievo ai fini della revoca della facoltà d'amministrare. La revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di quest'ultimo; deve essere perciò decisa dagli altri soci all'unanimità, se non è convenuto diversamente e non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato per atto separato, invece, è revocabile secondo le norme del mandato e perciò sarà revocabile anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
LA REVOCA PER GIUSTA CAUSA PUO' IN OGNI CASO ESSERE CHIESTA GIUDIZIALMENTE DA CIASCUN SOCIO ED E' ESERCITABILE ANCHE QUANDO L'ATTO COSTITUTIVO NULLA DISPONGA IN MERITO ALL'AMMINISTRAZIONE.
La qualità d'amministratore, va comunque tenuta distinta dalla qualità
Il rapporto di amministrazione costituisce infatti rapporto autonomo e distinto dal rapporto sociale. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. L'amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale senza alcun limite degli atti di ordinaria amministrazione e perciò circa l'alienazione e l'ipoteca degli immobili sociale. L'unico limite che incontrano, è che non possono portare modificazioni del contratto sociale. I doveri degli amministratori sono redigere il bilancio d'esercizio, provvedere gli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione nel registro delle imprese cioè, in sintesi: AMMINISTRARE LA SOCIETÀ CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E CON UNA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI (CON COLPA) AD ESSA ARRECATI. Gli amministratori, inoltre,
Incorrono a responsabilità anche nei confronti dei singoli soci per i danni agli stessi arrecati in via diretta e immediata.
I SOCI NON AMMINISTRATORI
Quando l'amministrazione della società è riservata soltanto ad alcuni soci, il legislatore riconosce, ai soci esclusi dall'amministrazione, ampi poteri d'informazione e di controllo.
ART 2261 I soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali (gli amministratori non possono sottrarsi a tale dovere eccependo il segreto aziendale), di consultare i documenti relativi all'amministrazione (e quindi tutte le strutture contabili della società) e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui è stata costituita la società non sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno.
SALVO CHE IL CONTRATTO STABILISCA UN TERMINE DIVERSO.
I soci non amministra