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Capitolo II Società semplice

Società in nome collettivo

1. Società semplice

2. Società in nome collettivo SOCIETA’ DI PERSONE

3. Società in accomandita semplice

SO C I E T A’ SE M P L I C E

ART. 2251- 2290

La società semplice, è un tipo di società che può esercitare solo un’ ATTIVITA’ COMMERCIALE.

Società semplice, sarà, attraverso il regime residuale, quella società che non ha dichiarato espressamente, di voler essere un

tipo specifico di società.

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’:

Il contratto di società semplice, non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Non sono, inoltre, dettare disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo.

Tutte le società semplici, sono assoggettate ad ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE con effetti di

PUBBLICITA’ LEGALE.

La mancata registrazione, non incide né sull’esistenza, né sulla disciplina della società.

Il contratto di società semplice, può essere concluso anche verbalmente o per comportamenti concludenti

(c.d. SOCIETA’ DI FATTO).

L’eventuale silenzio delle parti, è colmato dal legislatore attraverso norme suppletive.

SO ci E T A’ IN NO M E COLL E T T I V O

Art. 2251 - 2290

La società in nome collettivo, è un tipo di società che può essere esercitata sia per l’esercizio di attività commerciale che per

attività non commerciale.

Tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.

Nel momento in cui la società che esercita attività commerciale, non dovesse dichiarare il tipo di società, attraverso il regime

residuale, la società sarà in nome collettivo.

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’:

Per la società in nome collettivo, sono dettate regole di forma e di contenuto per l’atto costitutivo.

Tali società sono iscritte nel registro delle imprese e, a differenza della società semplice, tale iscrizione è necessaria ai fini

della regolarità della società ma non è elevata a condizione d’esistenza della stessa come nelle società di capitali. L’omessa

registrazione, incide solo sulla disciplina della società in nome collettivo.

• SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE

Società iscritta nel registro delle imprese e regolata dalle norme della società in nome collettivo

• SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE

Società non è iscritta nel registro delle imprese e regolata dalle norme della società in nome collettivo irregolare

Solo ai fini della registrazione e della regolarità, l’ATTO COSTITUTIVO della società, deve essere redatto per ATTO

PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA e deve contenere:

- Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Domicilio e Cittadinanza dei soci

- Ragione sociale e Oggetto Sociale

- I nomi dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società

- Sede primaria e secondaria della società

- Conferimenti di ciascun socio (forma scritta a pena di nullità quando sono richieste forme speciali sulla natura dei

beni conferiti come ad esempio: immobili o diritti reali immobiliari)

- Prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera

- Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite

- Durata della società

Ai fini della registrazione, non tutte queste indicazioni sono, però, essenziali.

La mancanza è supplita da norme di legge. 1

A Costituzione della società di

persone:

SOCIETA’ DI FATTO E SOCIETA’ OCCULTA

di SOCIETA’ DI FATTO.

Quando la società si sia perfezionata attraverso fatti concludenti, si parla

Tale società, è regolata dalle norme della società semplice se l’attività esercitata non è commerciale e

dalle norme della collettiva irregolare, se l’attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci

risponderanno personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Una società di fatto che esercita attività commerciale, è esposta al fallimento al pari di ogni altro imprenditore

commerciale e tale fallimento, determina il fallimento di tutti i soci noti e dei soci occulti (soci la cui esistenza è

successivamente scoperta).

L’aver tenuto celato ai terzi la propria partecipazione alla società di fatto, non esonera da

responsabilità per le obbligazioni sociali e dal fallimento.

SOCIETA’ CON SOCI OCCULTI, SOCIETA’ OCCULTA,

Dalla va distinta la quella società, cioè,

costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci, di non rilevarne l’esistenza all’esterno.

La società occulta, può essere una società di fatto, ma può anche risultare da un atto scritto tenuto segreto dai soci;

ciò che la caratterizza è che per comune accordo, l’attività d’impresa deve essere ed è svolta per conto della

società, ma senza spenderne il nome.

La società esiste per i rapporti interni con i soci, ma non viene esteriorizzata.

Nei rapporti esterni, l’impresa si presenta come un’impresa individuale che opera spendendoli nome del socio e

non della società, allo scopo di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi, al patrimonio del solo gestore.

La società occulta, è soggetta a fallimento.

La mancata esteriorizzazione della società, non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società

occulta e degli altri soci, ove l’esistenza della stessa venisse scoperta. (ACTIO MANDATI CONTRARIA, mezzo di

tutela dei creditori dell’imprenditore individuale nei confronti della società occulta successivamente scoperta).

Dichiarato il fallimento individuale dell’imprenditore, il fallimento viene esteso alla società e agli altri soci occulti,

una volta acquisita la prova che esiste una società fra il fallito e gli altri soggetti interessati alla sua attività

d’impresa.

Sotto il profilo fallimentare, alla società occulta e al socio occulto vengono applicate diverse discipline.

Per il socio occulto di società palese, l’attività d’impresa è svolta in nome della società e quindi al fallimento

partecipano sia i soci palesi che i soci occulti. Nella società occulta, invece, l’attività d’impresa, non è svolta in

nome della società, infatti, chi opera nei confronti dei terzi, agisce in nome proprio anche se per conto della società

occulta, (agisce, cioè, come mandatario senza rappresentanza) e perciò tutti gli atti e i relativi effetti, sono

imputabili a lui stesso e non alla società. L’imprenditore individuale potrà, però, agire nei confronti della società e

dei soci occulti per farsi somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato per l’adempimento delle

obbligazioni che il mandatario ha contratto in nome proprio.

SOCIETA’ APPARENTE

Capita spesso, che il giudice, si convinca che dietro un imprenditore individuale, insolvente o già fallito, ci sia una

società.

Una società, ancorché non esistente nei rapporti con i presunti soci, deve considerarsi esistente

all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione

che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza

effettiva della società.

La società apparente, non è soggetta a fallimento.

Perciò, se per tutelare i creditori d’impresa la legge fa fallire le società che esistono nei rapporti interni ma non

esistono di fronte ai terzi (società occulta) , perché mai i giudici non dovrebbero fa fallire società che esistono di

fronte ai terzi ma non esistono nei rapporti interni (società apparenti)?

Il punto è che, si costituiscono società occulte, appunto per evitare il fallimento personale, mentre nella società

apparente il giudice muove invece dal presupposto che non esiste nessuna società e quindi nessuna frode alla

disciplina del fallimento. 2

La partecipazione degli incapaci

La partecipazione ad una società di persone, richiede la capacità di agire.

La partecipazione degli incapaci ad una società in nome collettivo, è equiparata, per legge, all’esercizio individuale

di un’impresa commerciale.

 Il MINORE, INTERDETTO, INABILITATO, non posso partecipare ex novo ad una società in nome

collettivo. Con l’autorizzazione del tribunale, possono solo conservare la partecipazione che ad essi

provenga per donazione o per successione.

In caso di interdizione o di inabilitazione sopravvenuta, il tribunale, può autorizzare la continuazione della

partecipazione, sempre che gli altri soci, non deliberino l’esclusione del socio interdetto o inabilitato.

 Il MINORE EMANCIPATO può anche partecipare alla costituzione di una collettiva o aderirvi

successivamente, sempre con l’autorizzazione del tribunale.

 Il beneficiario dell’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO può partecipare alla costituzione di una

società in nome collettivo o aderirvi successivamente senza autorizzazione, salvo che sia diversamente

disposto nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice

tutelare.

Questa disciplina, trova applicazione in ogni caso, e quindi anche quando la collettiva eserciti attività

commerciale.

Partecipazione di società in società di persone

Una società, può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventare socio della stessa?

• Per la partecipazione di società di persone, la risposta è affermativa e il socio può essere sia a

responsabilità limitata che illimitata. Il solo effetto rilevante che si produce quando una società di persone

è socio illimitatamente responsabile di un'altra società di persone, è una parziale modifica del regime di

responsabilità dei soci della società partecipante.

I creditori della società partecipata, (Alfa) potranno aggredire il patrimonio personale dei soci della società

partecipante (Beta) solo dopo aver inutilmente escusso sia il patrimonio della società Alfa sia il patrimonio

della società Beta.

• Per la partecipazione di società di capitali, la risposta è pure affermativa, sia pure con alcune cautele:

 l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata, deve essere deliberata

dall’assemblea

 gli amministratori devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa del bilancio

per tali partecipazioni

 se tutti i soci illimitatamente responsabili, di una società in nome collettivo o di una

società in accomandita semplice sono società di capitali, il bilancio della società di

persone deve essere redatto secondo le norme della società per azioni e deve redigersi

anche il bilancio consolidato.

In base alla nuova disciplina, deve ammettersi anche che una società di capitali sia amministratore di una

società di persone. 3

 



Le cause di annullabilità e di nullità delle società semplici e in nome collettivo, sono previste dalla

disciplina generale dei contratti.

 => mancanza dei requisiti essenziali

(accordo, causa, oggetto, forma)

e illiceità del contratto

 => per incapacità d’agire e per i

vizi del consenso

(errore, dolo, violenza)

E’ necessario, tuttavia, distinguere fra cause d’invalidità che colpiscono originariamente ed

immediatamente l’intero contratto di società, e cause che colpiscono direttamente solo la singola

partecipazione.   



L’invalidità della singola partecipazione, determinerà l’invalidità dell’intero contratto solo quando la

partecipazione viziata, è essenziale pr il conseguimento dell’oggetto sociale; altrimenti, il contratto resta

valido e produttivo di effetti per gli altri soci e la società continuerà tra costoro sempre che siano in

numero non inferiore di due.

  



Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata solo nei

seguenti casi:

- mancanza dell’atto costitutivo o forma errata dello stesso

- inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo

- illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale

- mancanza di denominazione, conferimenti, capitale e oggetto sociale

- incapacità di tutti i soci fondatori

- mancanza della pluralità dei fondatori

La nullità, non può essere più dichiarata se la causa di essa è stata eliminata per effetto di una

modificazione dell’atto costitutivo.

Fermo restando che le cause d’invalidità della società di persone, sono quelle previste dalla disciplina

generale dei contratti, la sentenza di nullità intervenuta dopo l’inizio dell’attività, opera come causa di

scioglimento della società. Perciò:

- restano in vita tutti gli atti creati precedentemente in nome della società NO RETROATTIVITA’

- i soci non sono liberati dall’obbligo di effettuare i conferimenti promessi (solo quando l’attività

sociale è iniziata perché se non lo fosse, i soci sono liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti

e hanno il diritto alla restituzione di quelli eventualmente eseguiti)

- resta ferma l’autonomia patrimoniale della società e la responsabilità personale dei soci per le

obbligazioni sociali

- con la sentenza di nullità, si apre il procedimento di liquidazione della società, che porterà

all’estinzione della stessa non appena si siano soddisfatti i creditori sociali e ripartito tra i soci

l’eventuale residuo attivo di liquidazione

Sarà possibile la “sanatoria” della nullità, ma la relativa deliberazione dovrà essere adottata con il

consenso di tutti i soci . 4

B L’ordinamento patrimoniale :

I conferimenti

L’obbligo di conferimento, è esenziale per l’acquisto della qualità di socio:

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

La determinazione convenzionale del conferimento dovuto da ciascun socio (specie e ammontare) non è,

però, condizione essenziale per la valida costituzione della società di persone. All’eventuale silenzio in

merito dell’atto costitutivo supplisce la legge con norme dispositive suscettibili di prova contraria, infatti:

nel silenzio, si presume che tutti i conferimenti devono essere eseguiti in denaro e se tali conferimenti

non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario

per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Diversamente a quanto avviene nella società per azioni, nessuna limitazione è posta all’autonomia

privata per quanto riguarda l’entità conferibile. Nella società di persone, pertanto, può essere conferita

ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale

(qualsiasi prestazione di dare, fare o non fare).

Il conferimento può essere costituito da:

- singoli beni,

- dal trasferimento in proprietà o godimento da un’altra azienda, se pur gravata da debiti,

- dalla prestazione di garanzie (fideiussione o avallo),

- dall’inserimento del nome del socio nella ragione sociale.

Il codice, detta una disciplina per alcuni tipi di conferimento diversi dal denaro e cioè

CONFERIMENTI DI BENI CONFERIMENTI DI BENI CONFERIMENTO DI

IN NATURA IN GODIMENTO CREDITI

Per il conferimento di beni in Per il conferimento di beni in Per il conferimento dei

proprietà, la garanzia dovuta godimento, il rischio resta a crediti, il socio risponde

dal socio e il passaggio dei carico del socio che le ha dell’insolvenza del debitore

rischi, sono regolate dalle conferite, che potrà, perciò, nei limiti indicati nell’art.

norme sulla vendita. Il socio essere escluso dalla società 1267 per il caso di assunzione

è, pertanto, tenuto alla qualora la cosa perisca o il convenzionale della garanzia.

garanzia per evizione e per godimento diventi In caso d’insolvenza del

vizi. Sul socio, grava, inoltre, impossibile per causa non debitore ceduto, perciò, il

il rischio per caso fortuito imputabile agli socio risponderà ex lege nei

della cosa conferita fin quanto amministratori. confronti della società nei

la proprietà non sia passata La garanzia per il godimento limiti del valore assegnato al

alla società. è regolata con rinvio alle suo conferimento; sarà inoltre

Se si tratta di cose individuate norme sulla locazione. tenuto al rimborso delle spese

solo nel genere, il Il bene conferito in e a corrispondere degli

trasferimento della proprietà godimento resta di proprietà interessi. Se non versa tale

avverrà solo in seguito alla del socio, la società lo può valore, può essere escluso

loro specificazione. godere ma non ne può dalla società.

Se

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Shark9191 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Costa Concetto.
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