Capitolo II Società semplice
Società in nome collettivo
1. Società semplice
2. Società in nome collettivo SOCIETA’ DI PERSONE
3. Società in accomandita semplice
SO C I E T A’ SE M P L I C E
ART. 2251- 2290
La società semplice, è un tipo di società che può esercitare solo un’ ATTIVITA’ COMMERCIALE.
Società semplice, sarà, attraverso il regime residuale, quella società che non ha dichiarato espressamente, di voler essere un
tipo specifico di società.
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’:
Il contratto di società semplice, non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Non sono, inoltre, dettare disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo.
Tutte le società semplici, sono assoggettate ad ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE con effetti di
PUBBLICITA’ LEGALE.
La mancata registrazione, non incide né sull’esistenza, né sulla disciplina della società.
Il contratto di società semplice, può essere concluso anche verbalmente o per comportamenti concludenti
(c.d. SOCIETA’ DI FATTO).
L’eventuale silenzio delle parti, è colmato dal legislatore attraverso norme suppletive.
SO ci E T A’ IN NO M E COLL E T T I V O
Art. 2251 - 2290
La società in nome collettivo, è un tipo di società che può essere esercitata sia per l’esercizio di attività commerciale che per
attività non commerciale.
Tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.
Nel momento in cui la società che esercita attività commerciale, non dovesse dichiarare il tipo di società, attraverso il regime
residuale, la società sarà in nome collettivo.
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’:
Per la società in nome collettivo, sono dettate regole di forma e di contenuto per l’atto costitutivo.
Tali società sono iscritte nel registro delle imprese e, a differenza della società semplice, tale iscrizione è necessaria ai fini
della regolarità della società ma non è elevata a condizione d’esistenza della stessa come nelle società di capitali. L’omessa
registrazione, incide solo sulla disciplina della società in nome collettivo.
• SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE
Società iscritta nel registro delle imprese e regolata dalle norme della società in nome collettivo
• SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE
Società non è iscritta nel registro delle imprese e regolata dalle norme della società in nome collettivo irregolare
Solo ai fini della registrazione e della regolarità, l’ATTO COSTITUTIVO della società, deve essere redatto per ATTO
PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA e deve contenere:
- Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Domicilio e Cittadinanza dei soci
- Ragione sociale e Oggetto Sociale
- I nomi dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
- Sede primaria e secondaria della società
- Conferimenti di ciascun socio (forma scritta a pena di nullità quando sono richieste forme speciali sulla natura dei
beni conferiti come ad esempio: immobili o diritti reali immobiliari)
- Prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
- Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
- Durata della società
Ai fini della registrazione, non tutte queste indicazioni sono, però, essenziali.
La mancanza è supplita da norme di legge. 1
A Costituzione della società di
persone:
SOCIETA’ DI FATTO E SOCIETA’ OCCULTA
di SOCIETA’ DI FATTO.
Quando la società si sia perfezionata attraverso fatti concludenti, si parla
Tale società, è regolata dalle norme della società semplice se l’attività esercitata non è commerciale e
dalle norme della collettiva irregolare, se l’attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci
risponderanno personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Una società di fatto che esercita attività commerciale, è esposta al fallimento al pari di ogni altro imprenditore
commerciale e tale fallimento, determina il fallimento di tutti i soci noti e dei soci occulti (soci la cui esistenza è
successivamente scoperta).
L’aver tenuto celato ai terzi la propria partecipazione alla società di fatto, non esonera da
responsabilità per le obbligazioni sociali e dal fallimento.
SOCIETA’ CON SOCI OCCULTI, SOCIETA’ OCCULTA,
Dalla va distinta la quella società, cioè,
costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci, di non rilevarne l’esistenza all’esterno.
La società occulta, può essere una società di fatto, ma può anche risultare da un atto scritto tenuto segreto dai soci;
ciò che la caratterizza è che per comune accordo, l’attività d’impresa deve essere ed è svolta per conto della
società, ma senza spenderne il nome.
La società esiste per i rapporti interni con i soci, ma non viene esteriorizzata.
Nei rapporti esterni, l’impresa si presenta come un’impresa individuale che opera spendendoli nome del socio e
non della società, allo scopo di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi, al patrimonio del solo gestore.
La società occulta, è soggetta a fallimento.
La mancata esteriorizzazione della società, non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società
occulta e degli altri soci, ove l’esistenza della stessa venisse scoperta. (ACTIO MANDATI CONTRARIA, mezzo di
tutela dei creditori dell’imprenditore individuale nei confronti della società occulta successivamente scoperta).
Dichiarato il fallimento individuale dell’imprenditore, il fallimento viene esteso alla società e agli altri soci occulti,
una volta acquisita la prova che esiste una società fra il fallito e gli altri soggetti interessati alla sua attività
d’impresa.
Sotto il profilo fallimentare, alla società occulta e al socio occulto vengono applicate diverse discipline.
Per il socio occulto di società palese, l’attività d’impresa è svolta in nome della società e quindi al fallimento
partecipano sia i soci palesi che i soci occulti. Nella società occulta, invece, l’attività d’impresa, non è svolta in
nome della società, infatti, chi opera nei confronti dei terzi, agisce in nome proprio anche se per conto della società
occulta, (agisce, cioè, come mandatario senza rappresentanza) e perciò tutti gli atti e i relativi effetti, sono
imputabili a lui stesso e non alla società. L’imprenditore individuale potrà, però, agire nei confronti della società e
dei soci occulti per farsi somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato per l’adempimento delle
obbligazioni che il mandatario ha contratto in nome proprio.
SOCIETA’ APPARENTE
Capita spesso, che il giudice, si convinca che dietro un imprenditore individuale, insolvente o già fallito, ci sia una
società.
Una società, ancorché non esistente nei rapporti con i presunti soci, deve considerarsi esistente
all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione
che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza
effettiva della società.
La società apparente, non è soggetta a fallimento.
Perciò, se per tutelare i creditori d’impresa la legge fa fallire le società che esistono nei rapporti interni ma non
esistono di fronte ai terzi (società occulta) , perché mai i giudici non dovrebbero fa fallire società che esistono di
fronte ai terzi ma non esistono nei rapporti interni (società apparenti)?
Il punto è che, si costituiscono società occulte, appunto per evitare il fallimento personale, mentre nella società
apparente il giudice muove invece dal presupposto che non esiste nessuna società e quindi nessuna frode alla
disciplina del fallimento. 2
La partecipazione degli incapaci
La partecipazione ad una società di persone, richiede la capacità di agire.
La partecipazione degli incapaci ad una società in nome collettivo, è equiparata, per legge, all’esercizio individuale
di un’impresa commerciale.
Il MINORE, INTERDETTO, INABILITATO, non posso partecipare ex novo ad una società in nome
collettivo. Con l’autorizzazione del tribunale, possono solo conservare la partecipazione che ad essi
provenga per donazione o per successione.
In caso di interdizione o di inabilitazione sopravvenuta, il tribunale, può autorizzare la continuazione della
partecipazione, sempre che gli altri soci, non deliberino l’esclusione del socio interdetto o inabilitato.
Il MINORE EMANCIPATO può anche partecipare alla costituzione di una collettiva o aderirvi
successivamente, sempre con l’autorizzazione del tribunale.
Il beneficiario dell’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO può partecipare alla costituzione di una
società in nome collettivo o aderirvi successivamente senza autorizzazione, salvo che sia diversamente
disposto nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice
tutelare.
Questa disciplina, trova applicazione in ogni caso, e quindi anche quando la collettiva eserciti attività
commerciale.
Partecipazione di società in società di persone
Una società, può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventare socio della stessa?
• Per la partecipazione di società di persone, la risposta è affermativa e il socio può essere sia a
responsabilità limitata che illimitata. Il solo effetto rilevante che si produce quando una società di persone
è socio illimitatamente responsabile di un'altra società di persone, è una parziale modifica del regime di
responsabilità dei soci della società partecipante.
I creditori della società partecipata, (Alfa) potranno aggredire il patrimonio personale dei soci della società
partecipante (Beta) solo dopo aver inutilmente escusso sia il patrimonio della società Alfa sia il patrimonio
della società Beta.
• Per la partecipazione di società di capitali, la risposta è pure affermativa, sia pure con alcune cautele:
l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata, deve essere deliberata
dall’assemblea
gli amministratori devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa del bilancio
per tali partecipazioni
se tutti i soci illimitatamente responsabili, di una società in nome collettivo o di una
società in accomandita semplice sono società di capitali, il bilancio della società di
persone deve essere redatto secondo le norme della società per azioni e deve redigersi
anche il bilancio consolidato.
In base alla nuova disciplina, deve ammettersi anche che una società di capitali sia amministratore di una
società di persone. 3
Le cause di annullabilità e di nullità delle società semplici e in nome collettivo, sono previste dalla
disciplina generale dei contratti.
=> mancanza dei requisiti essenziali
(accordo, causa, oggetto, forma)
e illiceità del contratto
=> per incapacità d’agire e per i
vizi del consenso
(errore, dolo, violenza)
E’ necessario, tuttavia, distinguere fra cause d’invalidità che colpiscono originariamente ed
immediatamente l’intero contratto di società, e cause che colpiscono direttamente solo la singola
partecipazione.
L’invalidità della singola partecipazione, determinerà l’invalidità dell’intero contratto solo quando la
partecipazione viziata, è essenziale pr il conseguimento dell’oggetto sociale; altrimenti, il contratto resta
valido e produttivo di effetti per gli altri soci e la società continuerà tra costoro sempre che siano in
numero non inferiore di due.
Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata solo nei
seguenti casi:
- mancanza dell’atto costitutivo o forma errata dello stesso
- inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo
- illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale
- mancanza di denominazione, conferimenti, capitale e oggetto sociale
- incapacità di tutti i soci fondatori
- mancanza della pluralità dei fondatori
La nullità, non può essere più dichiarata se la causa di essa è stata eliminata per effetto di una
modificazione dell’atto costitutivo.
Fermo restando che le cause d’invalidità della società di persone, sono quelle previste dalla disciplina
generale dei contratti, la sentenza di nullità intervenuta dopo l’inizio dell’attività, opera come causa di
scioglimento della società. Perciò:
- restano in vita tutti gli atti creati precedentemente in nome della società NO RETROATTIVITA’
- i soci non sono liberati dall’obbligo di effettuare i conferimenti promessi (solo quando l’attività
sociale è iniziata perché se non lo fosse, i soci sono liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti
e hanno il diritto alla restituzione di quelli eventualmente eseguiti)
- resta ferma l’autonomia patrimoniale della società e la responsabilità personale dei soci per le
obbligazioni sociali
- con la sentenza di nullità, si apre il procedimento di liquidazione della società, che porterà
all’estinzione della stessa non appena si siano soddisfatti i creditori sociali e ripartito tra i soci
l’eventuale residuo attivo di liquidazione
Sarà possibile la “sanatoria” della nullità, ma la relativa deliberazione dovrà essere adottata con il
consenso di tutti i soci . 4
B L’ordinamento patrimoniale :
I conferimenti
L’obbligo di conferimento, è esenziale per l’acquisto della qualità di socio:
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
La determinazione convenzionale del conferimento dovuto da ciascun socio (specie e ammontare) non è,
però, condizione essenziale per la valida costituzione della società di persone. All’eventuale silenzio in
merito dell’atto costitutivo supplisce la legge con norme dispositive suscettibili di prova contraria, infatti:
nel silenzio, si presume che tutti i conferimenti devono essere eseguiti in denaro e se tali conferimenti
non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario
per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Diversamente a quanto avviene nella società per azioni, nessuna limitazione è posta all’autonomia
privata per quanto riguarda l’entità conferibile. Nella società di persone, pertanto, può essere conferita
ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale
(qualsiasi prestazione di dare, fare o non fare).
Il conferimento può essere costituito da:
- singoli beni,
- dal trasferimento in proprietà o godimento da un’altra azienda, se pur gravata da debiti,
- dalla prestazione di garanzie (fideiussione o avallo),
- dall’inserimento del nome del socio nella ragione sociale.
Il codice, detta una disciplina per alcuni tipi di conferimento diversi dal denaro e cioè
CONFERIMENTI DI BENI CONFERIMENTI DI BENI CONFERIMENTO DI
IN NATURA IN GODIMENTO CREDITI
Per il conferimento di beni in Per il conferimento di beni in Per il conferimento dei
proprietà, la garanzia dovuta godimento, il rischio resta a crediti, il socio risponde
dal socio e il passaggio dei carico del socio che le ha dell’insolvenza del debitore
rischi, sono regolate dalle conferite, che potrà, perciò, nei limiti indicati nell’art.
norme sulla vendita. Il socio essere escluso dalla società 1267 per il caso di assunzione
è, pertanto, tenuto alla qualora la cosa perisca o il convenzionale della garanzia.
garanzia per evizione e per godimento diventi In caso d’insolvenza del
vizi. Sul socio, grava, inoltre, impossibile per causa non debitore ceduto, perciò, il
il rischio per caso fortuito imputabile agli socio risponderà ex lege nei
della cosa conferita fin quanto amministratori. confronti della società nei
la proprietà non sia passata La garanzia per il godimento limiti del valore assegnato al
alla società. è regolata con rinvio alle suo conferimento; sarà inoltre
Se si tratta di cose individuate norme sulla locazione. tenuto al rimborso delle spese
solo nel genere, il Il bene conferito in e a corrispondere degli
trasferimento della proprietà godimento resta di proprietà interessi. Se non versa tale
avverrà solo in seguito alla del socio, la società lo può valore, può essere escluso
loro specificazione. godere ma non ne può dalla società.
Se
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Diritto commerciale - Società in nome collettivo
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Diritto commerciale - la società in nome collettivo
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Diritto commerciale - la società in nome collettivo
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Diritto commerciale