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SIGNIFICATI DI COSTITUZIONE
La Costituzione può avere diversi significati, legati a diversi contesti.
Innanzitutto può avere un significato politico, per la quale la Costituzione rappresenta un testo
descrittivo, contenente informazioni sulla forma di governo, la formazione delle leggi, le funzioni
dei vari apparati ecc..
Si può poi attribuire alla Costituzione un significato storico-filosofico. Difatti la Costituzione nasce
dal sangue, nasce da rivolte, da guerre civili, essa è chiesta a gran voce dal popolo in un momento di
crisi della legalità e della giustizia. Da questo punto di vista la Costituzione può essere osservata
come un testo sacro, contenente ideali e valori per il raggiungimento di una società organizzata,
giusta e leale.
Ma il concetto che più ci interessa è il significato dato dai giuristi; quello di Costituzione come testo
normativo, contenente regole, norme e principi. Essa è fondamentale in quanto serve a giudicare
quali atti e quali azioni possano essere legittime o illegittime. Per i giuristi la Costituzione è quindi
uno strumento che va interpretato e applicato in nome della giustizia.
potere costituente
Ogni Costituzione nasce da un . Esiste poi il potere costituto, ovvero il potere
che viene dato agli atti creato dal potere costituente.
Il potere costituente è un “potere libero”; è un potere non sottoposto a regole, al principio di
legalità e alla giustizia, esso non presenta quindi alcun vincolo giuridico. Questo è classico della
guerra civile e dei periodi di forte crisi della società.
E' anche vero, però, che questo potere costituente può essere giuridicamente vincolato: lo è stato nel
1946 (referendum costituzionale), quando un articolo della nuova Costituente poneva un limite alle
scelte dell'Assemblea costituente. Questo limite è descritto oggi in uno degli ultimi articoli della
Costituzione ed è quella che garantisce che “la forma repubblicana dello Stato” non può essere
cambiata neanche da un procedimento di revisione costituzionale.
Chiaramente una Costituzione non nasce dal solo potere costituente. Difatti essa nasce da un
consenso interno tra i vari schieramenti politici, sociali e privati, e da un consenso esterno, per la
quale le Costituzione deve essere “approvata” anche dagli altri stati sulla base dei trattati
internazionali.
Possiamo dire che la Costituzione rappresenta la garanzia politica che un nuovo regime è tenuto a
dare nei confronti della “sua” società”.
COSTITUZIONE FLESSIBILE E COSTITUZIONE RIGIDA
Una distinzione fondamentale è quella tra Costituzione flessibile e Costituzione rigida.
COSTITUZIONE FLESSIBILE
La Costituzione flessibile è tipica dell'800 (un esempio di Costituzione flessibile italiana e stato lo
Statuto Albertino). Essa è caratterizzata dal fatto che può essere modificata con un semplice
procedimento legislativo formale. Ciò vuol dire che non esiste, nella Costituzione flessibile, una
gerarchia delle fonti; in quanto, in questi tipi di Costituzione, la legge costituzionale è equiparabile
alla legge ordinaria. Ciò vuol dire che, in una eventuale antinomia tra Costituzione e legge ordinria,
il giudice poteva far prevalere la legge.
Le Costituzioni flessibili sono definite come “brevi”, in quanto contengono solo norme e regole ma
sono prive di principi inderogabili.
Le Costituzioni flessibili nascono per limitare il potere assoluto del Re.
Sono Costituzioni “concesse” dal sovrano stesso, che decide di non creare più legge solo con la sua
volontà, ma tramite un procedimento legislativo certificato, nella quale esso è affiancato dal
parlamento. Il sovrano giura, quindi, di sottoporsi alla legge. Quindi possiamo dire che il potere