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LA SOCIETà IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice (SAS) è una società di persone

caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

-i soci accomandatari, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente per le

obbligazioni sociali (in caso di fallimento della società rispondono sia con la

quota di capitale sociale conferita che con il loro patrimonio personale). A loro

spetta l’amministrazione della società;

i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (sono

- non sono esposti a

obbligati solamente ad eseguire i conferimenti promessi e

fallimento personale).

I soci devono eseguire i conferimenti i quali possono consistere in denaro,

beni in natura, crediti o prestazioni d’opera manuale o intellettuale (socio

d’opera).

Per la costituzione della società vengono applicate le stesse regole della snc. L’atto

costitutivo deve indicare distintamente i soci accomandanti ed accomandatari, e deve

essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata solo ai fini

dell’iscrizione nel registro delle imprese che ha effetto di pubblicità legale. Infatti se

manca la registrazione si ha la sas irregolare con applicazione delle regole della

società semplice (vengono a mancare alcuni benefici per i soci, ad esempio il

beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale non opera automaticamente

ma solo su richiesta del socio il quale dovrà indicare i beni sui quali il creditore potrà

agevolmente rivalersi). La ragione sociale deve essere formata dal nome di almeno

uno dei soci accomandatari e dall’indicazione del tipo sociale. Se nella ragione

sociale viene inserito il nome di un accomandante, questi perde il beneficio della

responsabilità limitata. L’amministrazione societaria spetta esclusivamente ai soci

accomandatari in quanto tali mentre i soci accomandanti possono concludere affari in

nome della società in forza di una procura speciale per singoli affari. Questo divieto

per i soci accomandanti di non ingerirsi nell’amministrazione della società si chiama

divieto d’immistione e se viene eluso il socio perde il beneficio della responsabilità

limitata e può essere escluso dalla società, con decisione a maggioranza degli altri

soci I soci accomandanti hanno però il diritto di concorrere con gli accomandatari

.

alla nomina e alla revoca degli amministratori, che avviene con il consenso di tutti i

soci accomandatari e con l’approvazione di tanti soci accomandanti che

rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Inoltre, se l’atto

costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate il

compimento di determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di

controllo sull’operato degli amministratori. Per quanto riguarda il trasferimento della

partecipazione sociale per i soci accomandatari si applica la disciplina prevista per la

s.n.c. ossia il trasferimento per atto fra vivi può avvenire solo con il consenso di tutti

gli altri soci (anche accomandanti) e per la trasmissione a causa di morte sarà

necessario anche il consenso degli eredi). Per i soci accomandanti il trasferimento

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Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ottobre22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Tucci Andrea.