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LA SOCIETà IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice (SAS) è una società di persone
caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
-i soci accomandatari, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali (in caso di fallimento della società rispondono sia con la
quota di capitale sociale conferita che con il loro patrimonio personale). A loro
spetta l’amministrazione della società;
i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (sono
- non sono esposti a
obbligati solamente ad eseguire i conferimenti promessi e
fallimento personale).
I soci devono eseguire i conferimenti i quali possono consistere in denaro,
beni in natura, crediti o prestazioni d’opera manuale o intellettuale (socio
d’opera).
Per la costituzione della società vengono applicate le stesse regole della snc. L’atto
costitutivo deve indicare distintamente i soci accomandanti ed accomandatari, e deve
essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata solo ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese che ha effetto di pubblicità legale. Infatti se
manca la registrazione si ha la sas irregolare con applicazione delle regole della
società semplice (vengono a mancare alcuni benefici per i soci, ad esempio il
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale non opera automaticamente
ma solo su richiesta del socio il quale dovrà indicare i beni sui quali il creditore potrà
agevolmente rivalersi). La ragione sociale deve essere formata dal nome di almeno
uno dei soci accomandatari e dall’indicazione del tipo sociale. Se nella ragione
sociale viene inserito il nome di un accomandante, questi perde il beneficio della
responsabilità limitata. L’amministrazione societaria spetta esclusivamente ai soci
accomandatari in quanto tali mentre i soci accomandanti possono concludere affari in
nome della società in forza di una procura speciale per singoli affari. Questo divieto
per i soci accomandanti di non ingerirsi nell’amministrazione della società si chiama
divieto d’immistione e se viene eluso il socio perde il beneficio della responsabilità
limitata e può essere escluso dalla società, con decisione a maggioranza degli altri
soci I soci accomandanti hanno però il diritto di concorrere con gli accomandatari
.
alla nomina e alla revoca degli amministratori, che avviene con il consenso di tutti i
soci accomandatari e con l’approvazione di tanti soci accomandanti che
rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Inoltre, se l’atto
costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate il
compimento di determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di
controllo sull’operato degli amministratori. Per quanto riguarda il trasferimento della
partecipazione sociale per i soci accomandatari si applica la disciplina prevista per la
s.n.c. ossia il trasferimento per atto fra vivi può avvenire solo con il consenso di tutti
gli altri soci (anche accomandanti) e per la trasmissione a causa di morte sarà
necessario anche il consenso degli eredi). Per i soci accomandanti il trasferimento