La società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice (SAS) è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
- Soci accomandatari, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (in caso di fallimento della società rispondono sia con la quota di capitale sociale conferita che con il loro patrimonio personale). A loro spetta l’amministrazione della società.
- Soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (sono obbligati solamente ad eseguire i conferimenti promessi e non sono esposti a fallimento personale).
I soci devono eseguire i conferimenti i quali possono consistere in denaro, beni in natura, crediti o prestazioni d’opera manuale o intellettuale (socio d’opera).
Costituzione e registrazione
Per la costituzione della società vengono applicate le stesse regole della SNC. L’atto costitutivo deve indicare distintamente i soci accomandanti ed accomandatari, e deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata solo ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese che ha effetto di pubblicità legale. Infatti, se manca la registrazione si ha la SAS irregolare con applicazione delle regole della società semplice (vengono a mancare alcuni benefici per i soci, ad esempio il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale non opera automaticamente ma solo su richiesta del socio il quale dovrà indicare i beni sui quali il creditore potrà agevolmente rivalersi).
Ragione sociale e amministrazione
La ragione sociale deve essere formata dal nome di almeno uno dei soci accomandatari e dall’indicazione del tipo sociale. Se nella ragione sociale viene inserito il nome di un accomandante, questi perde il beneficio della responsabilità limitata. L’amministrazione societaria spetta esclusivamente ai soci accomandatari in quanto tali mentre i soci accomandanti possono concludere affari in nome della società in forza di una procura speciale per singoli affari. Questo divieto per i soci accomandanti di non ingerirsi nell’amministrazione della società si chiama divieto d’immistione e se viene eluso il socio perde il beneficio della responsabilità limitata e può essere escluso dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci.
I soci accomandanti hanno però il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori, che avviene con il consenso di tutti i soci accomandatari e con l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Inoltre, se l’atto costitutivo lo consente, possono dare autor...
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Diritto commerciale - la società in accomandita semplice
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Diritto commerciale - Società in accomandita semplice
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Società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice