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rispettare tramite appositi meccanismi( le sanzioni) mentre le seconde sono regole morali, e quindi
obbligano soltanto l'individuo che, riconoscendone il valore decide di adeguarvisi( es diritto al
voto).
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “Fonti” ed esse si dividono in fonti atto e fonti
fatto, le prime sono contenute in specifici atti scritti, prodotti da appositi organi competenti al
riguardo, le seconde invece, meno utilizzate, nascono dalla consuetudine affermatasi nel tempo.
Si distinguono dalle fonti di produzione, le fonti di cognizione, e cioè i documenti o le
pubblicazioni da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo(es gazzetta
ufficiale).
Diritto positivo: complesso di norme con cui è costituito un ordinamento giuridico, ossia l'insieme
delle regole scaturenti dalle fonti, costituisce il diritto positivo di quella società.
Diritto Naturale: il diritto naturale sono quel complesso di diritto fondamentali del soggetto, come
il diritto al nome, diritto alla libertà, diritto alla vita.
“La struttura della norma giuridica”
La norma giuridica è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un ipotesi di
fatto(fattispecie) al cui verificarsi, si ricollega un determinato effetto giuridico. Si parla infatti di
fattispecie astratta e di fattispecie concreta, la prima rappresenta l'ipotesi di fatto della norma
giuridica , e cioè un fatto astratto che può accadere nel futuro, mentre la seconda rappresenta il reale
fatto accaduto, al quale si ricollega subito l'effetto giuridico previsto per quella determinata
fattispecie astratta.
La fattispecie astratta può consistere in un unico fatto (es morte di una persona da cui deriva
l'apertura della sua successione) e si chiama in questo caso fattispecie semplice, o può essere
costituita da più fatti giuridici (es per il matrimonio è necessario il consenso dei nubendi(coniugi) e
la dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile) e in questo caso si chiama fattispecie complessa.
Le norme giuridiche prevedono come abbiamo detto degli effetti giuridici(sanzioni) che possono
essere dirette o indirette. Le prime realizzano il risultato che la legge prescrive, nelle seconde
invece l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma(es il cantante si
rifiuta di cantare al concerto , non potrò certo obbligare il cantante a cantare, ma posso chiedere un
risarcimento danni per l'inadempienza del cantante).
I caratteri principali della norma giuridica sono:
-Generalità
-Astrattezza
Con il termine “generalità”, significa che la norma non è dettata per un singolo individuo o per una
sfera di individui, bensi per l'intera collettività, per l'intera sfera dei consociati.
Con il termine “astrattezza” invece, si vuole intendere che una norma è composta da un fattispecie
astratta che rappresenta soltanto un determinato fatto futuro a cui sarà ricollegato un determinato
effetto giuridico.
Oltre a questi due caratteri, un principio molto importante in una norma giuridica è il principio di
uguaglianza(art 3 cost), il quale ha due profili:
1- il profilo formale, rappresentato dal comma 1 dell'art 3 cost , il quale afferma che tutti i cittadini
anche stranieri sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, posizione
sociale.
2-il secondo profilo è sostanziale, rappresentato dal comma 2 dell'art 3 cost, il quale afferma che la
repubblica si impegna a eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale e limitano di fatto la
libertà e l'uguaglianza tra i cittadini.
“Gli ordinamenti sovranazionali, l'unione europea”
L'art 10 cost afferma che “l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto comunitario