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L'ordinamento giuridico Pag. 1
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Estratto del documento

rispettare tramite appositi meccanismi( le sanzioni) mentre le seconde sono regole morali, e quindi

obbligano soltanto l'individuo che, riconoscendone il valore decide di adeguarvisi( es diritto al

voto).

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “Fonti” ed esse si dividono in fonti atto e fonti

fatto, le prime sono contenute in specifici atti scritti, prodotti da appositi organi competenti al

riguardo, le seconde invece, meno utilizzate, nascono dalla consuetudine affermatasi nel tempo.

Si distinguono dalle fonti di produzione, le fonti di cognizione, e cioè i documenti o le

pubblicazioni da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo(es gazzetta

ufficiale).

Diritto positivo: complesso di norme con cui è costituito un ordinamento giuridico, ossia l'insieme

delle regole scaturenti dalle fonti, costituisce il diritto positivo di quella società.

Diritto Naturale: il diritto naturale sono quel complesso di diritto fondamentali del soggetto, come

il diritto al nome, diritto alla libertà, diritto alla vita.

“La struttura della norma giuridica”

La norma giuridica è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un ipotesi di

fatto(fattispecie) al cui verificarsi, si ricollega un determinato effetto giuridico. Si parla infatti di

fattispecie astratta e di fattispecie concreta, la prima rappresenta l'ipotesi di fatto della norma

giuridica , e cioè un fatto astratto che può accadere nel futuro, mentre la seconda rappresenta il reale

fatto accaduto, al quale si ricollega subito l'effetto giuridico previsto per quella determinata

fattispecie astratta.

La fattispecie astratta può consistere in un unico fatto (es morte di una persona da cui deriva

l'apertura della sua successione) e si chiama in questo caso fattispecie semplice, o può essere

costituita da più fatti giuridici (es per il matrimonio è necessario il consenso dei nubendi(coniugi) e

la dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile) e in questo caso si chiama fattispecie complessa.

Le norme giuridiche prevedono come abbiamo detto degli effetti giuridici(sanzioni) che possono

essere dirette o indirette. Le prime realizzano il risultato che la legge prescrive, nelle seconde

invece l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma(es il cantante si

rifiuta di cantare al concerto , non potrò certo obbligare il cantante a cantare, ma posso chiedere un

risarcimento danni per l'inadempienza del cantante).

I caratteri principali della norma giuridica sono:

-Generalità

-Astrattezza

Con il termine “generalità”, significa che la norma non è dettata per un singolo individuo o per una

sfera di individui, bensi per l'intera collettività, per l'intera sfera dei consociati.

Con il termine “astrattezza” invece, si vuole intendere che una norma è composta da un fattispecie

astratta che rappresenta soltanto un determinato fatto futuro a cui sarà ricollegato un determinato

effetto giuridico.

Oltre a questi due caratteri, un principio molto importante in una norma giuridica è il principio di

uguaglianza(art 3 cost), il quale ha due profili:

1- il profilo formale, rappresentato dal comma 1 dell'art 3 cost , il quale afferma che tutti i cittadini

anche stranieri sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, posizione

sociale.

2-il secondo profilo è sostanziale, rappresentato dal comma 2 dell'art 3 cost, il quale afferma che la

repubblica si impegna a eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale e limitano di fatto la

libertà e l'uguaglianza tra i cittadini.

“Gli ordinamenti sovranazionali, l'unione europea”

L'art 10 cost afferma che “l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto comunitario

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Publisher
A.A. 2016-2017
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.