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PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

CAPITOLO 1: L'ORDINAMENTO GIURIDICO:

La parola DIRITTO può assumere diversi significati. Per quanto concerne l'origine di questa parola, essa si può ritrovare sia nel latino medievale, sia nel latino classico.

LATINO MEDIEVALE → Diritto = DIRECTUS. Con questa radice si vuole sottolineare il legame esistente tra l'idea di diritto (quindi la funzione di governare e indirizzare comportamenti umani) e le regole di cui il diritto consiste.

La parola REGOLA deriva da REGULA: essa permetteva di distinguere ciò che è lineare (quindi dritto, diritto) da ciò che non lo è (quindi da ciò che è irregolare); strettamente collegato alla Regula è la NORMA, che identifica una regola di comportamento (NORMA-lità; REGOLA-rità).

LATINO CLASSICO → Diritto = IUS. La radice si può ritrovare anche in "giudizio, giudice e giudicare". Con essa si vuole sottolineare invece il legame tra idea di diritto (come regola) e lo SCOPO di GIUSTIZIA (ovvero il PERSEGUIRE, IN UNA COMUNITÀ BEN ORGANIZZATA, UN IDEALE DI GIUSTIZIA). In negativo si può dire che il diritto impedisce che ognuno si faccia giustizia da sé (con questo si vuole evitare la violenza o la vendetta).

IL LEGAME CHE INTERCORRE TRA IUS-IUSTITIA È QUEL LEGAME PRESENTE ANCHE TRA DIRITTO-GIUDIZIO.

DIRITTO E LEGGI:

LEGGE → = LFX: termine di origine latina. Allude a un'idea di un patto vincolante, a una convenzione solenne → Complesso di regole stabilite in un testo.

Oggi, parlando di legge, si possono trovare ben 3 connotazioni:

  • LEGGE = INSIEME/UNIVERSO di REGOLE. Uso comune → LEGGE = DIRITTO (universo di regole con caratteristiche di legalità e giuridicità.
  • LEGGE = TESTO LEGISLATIVO (prodotto secondo certe procedure).
  • LEGGE = REGOLA/NORMA come PRESCRIZIONE di COMPORTAMENTO o come DESCRIZIONE di REGOLARITÀ' FATTUALE. (Legge come regola o come norma, sia in senso prescrittivo che in senso descrittivo).

LEGGE → DIRITTO, TESTO LEGISLATIVO, REGOLA

DIRITTO e DIRITTI:

Diritto = Universo di regole. La regola riconosce o attribuisce un DIRITTO (che può assumere significati diversi).

Il diritto italiano garantisce il diritto di proprietà. In quest’espressione possiamo distinguere due significati di diritto: il DIRITTO OGGETTIVO ed il DIRITTO SOGGETTIVO.

Per diritto OGGETTIVO s’intende un insieme di regole legali; per diritto SOGGETTIVO invece s’intende una possibilità, libertà, posizione di vantaggio garantita da una regola legale.

PRESCRIZIONI, REGOLE e NORME:

REGOLA = Proposizione con la FUNZIONE di PRESCRIVERE un COMPORTAMENTO, quindi di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.

Con la regola non si descrive ma si prescrive → indirizza comportamenti.

Possiamo trovare diversi tipi di regola (o prescrizione):

  • INDIVIDUALE: il comportamento di uno o più individui determinati;
  • CONCRETA: vale in una o più situazioni;
  • GENERALE: comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione;
  • ASTRATTA: la prescrizione vale in ogni situazione uguale a quella prevista.

REGOLA di DIRITTO: ci si riferisce a quella regola/e che prescrive/ono in modo generale ed astratto ciò che si può o che si deve fare in ogni situazione che corrisponde a situazioni tipo previste dalle regole stesse.

Ne è esempio l’art. 927 del c.c. → “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario”.

SINONIMO di REGOLA → NORMA: entrambi richiamano dei concetti che esprimono il ripetersi di fatti o comportamenti ( REGOLA = REGOLARE; NORMA = NORMALE).

Funzione in senso prescrittivo: indirizzare i comportamenti umani in modo che un certo modello di comportamento divenga normale; prescrizione di comportamento (norma-precetto) può essere efficace dal collegamento con una regola “strumentale”. Questa regola prevede delle conseguenze negative per chi viola determinate prescrizioni (SANZIONI = CONSEGUENZE = differenti tra loro).

COS’E’ UNA REGOLA di DIRITTO?:

E’ importante tracciare un confine tra diritto (legge, regola legale) e ciò che diritto non è → è necessario quindi stabilire un criterio di riconoscimento della regola legale che la differenzia da tutte le altre.

Una REGOLA di DIRITTO è quella regola che si forma in uno dei modi di produzione previsti dal sistema.

L'ABROGAZIONE DELLE NORME. IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'

Il testo dell'art. 15 delle Disp. Prel. individua tre differenti tipologie di abrogazione:

  • "per dichiarazione espressa del legislatore" → ESPRESSA;
  • "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" → TACITA;
  • Perché la "nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore" → PER DISCIPLINA DELLA NUOVA MATERIA (TACITA).

Quando entra in vigore una nuova norma può verificarsi un conflitto tra la nuova norma ed una norma preesistente. Per questo vennero introdotti delle modalità di risoluzione di conflitto, ossia:

  • Qualora l'antinomia riguardi la successione di norme nel tempo, essa è risolta tramite il criterio cronologico: con questo criterio prevarrà la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior) (in altre parole le norme prodotte da fonti omogenee si ordinano secondo la loro successione temporale). → LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI.
  • Oltre a questo criterio possiamo trovare un'altra modalità di abrogazione delle norme. Esse infatti possono essere abrogate secondo la procedura prevista dall'art. 75 della Cost., ossia tramite referendum popolare abrogativo indetto su richiesta di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali. Il secondo comma dell'art. 75 prevede poi che il referendum non può essere richiesto per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

L'abrogazione di una norma giuridica non implica la sparizione di essa dall'ordinamento, bensì che questa perde la sua efficacia (vigore) dal momento i cui viene attuata l'abrogazione; la norma mantiene la propria forza prescrittiva per quanto riguarda i casi insorti prima dell'abrogazione, anche se le controversia sorge successivamente; la nuova disciplina, infine, regola fatti successivi alla sua entrata in vigore.

L'art. 11 disp. prel. al c.c., articolo che enuncia il principio di irretroattività delle leggi, afferma che "la legge non dispone che per l'avvenire". Un particolare riguardo si ha per tutte quelle leggi in materia penale: esse godono di una garanzia costituzionale, che si sviluppa sulla base del principio di legalità enunciato dal seguente "nullum crimen sine lege".

Per tutte le altre leggi questo principio può essere derogabile e disposto dal legislatore stesso.

RAPPORTI TRA FONTI DIVERSE. PARITA', PREVALENZA E COMPETENZA:

  • Se le regole prodotte non sono in contrasto tra loro, la disciplina stabilita dalla legge si affianca e va unita alla disciplina prevista per l'altra materia → ciò accade se una legge segue un regolamento di esecuzione.
  • Se invece il conflitto insorge tra norme di fonte diversa → in questo caso è decisivo il rapporto tra fonti, ovvero la reciproca posizione in termini di grado o competenza.
Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..