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PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

CAPITOLO 1: L'ORDINAMENTO GIURIDICO:

La parola DIRITTO può assumere diversi significati. Per quanto concerne l'origine di questa parola, essa si può ritrovare sia nel latino medievale, sia nel latino classico.

LATINO MEDIEVALE → Diritto = DIRECTUS. Con questa radice si vuole sottolineare il legame esistente tra l'idea di diritto (quindi la funzione di governare e indirizzare comportamenti umani) e le regole di cui il diritto consiste.

La parola REGOLA deriva da REGULA: essa permetteva di distinguere ciò che è lineare (quindi diritto, diritto) da ciò che non lo è (quindi da ciò che è irregolare); strettamente collegato alla Regula è la NORMA, che identifica una regola di comportamento (NORMA-lità; REGOLA-rità).

LATINO CLASSICO → Diritto = IUS. La radice si può ritrovare anche in "giudizio, giudice e giudicare". Con essa si vuole sottolineare invece il legame tra idea di diritto (come regola) e lo SCOPO di GIUSTIZIA (ovvero il PERSEGUIRE, IN UNA COMUNITA' BEN ORGANIZZATA, UN IDEALE DI GIUSTIZIA). In negativo si può dire che il diritto impedisce che ognuno si faccia giustizia da sé (con questo si vuole evitare la violenza o la vendetta).

IL LEGAME CHE INTERCORRE TRA IUS-IUSTITIA È QUEL LEGAME PRESENTE ANCHE TRA DIRITTO-GIUDIZIO.

DIRITTO E LEGGI:

LEGGE → = LEX: termine di origine latina. Allude a un'idea di un patto vincolante, a una convenzione solenne → Complesso di regole stabilite in un testo.

Oggi, parlando di legge, si possono trovare ben 3 connotazioni:

  • LEGGE = INSIEME/UNIVERSO di REGOLE. Uso comune → LEGGE = DIRITTO (universo di regole con caratteristiche di legalità e giuridicità.
  • LEGGE = TESTO LEGISLATIVO (prodotto secondo certe procedure).
  • LEGGE = REGOLA/NORMA come PRESCRIZIONE di COMPORTAMENTO o come DESCRIZIONE di REGOLARITA’ FATTUALE. (Legge come regola o come norma, sia in senso prescrittivo che in senso descrittivo).

LEGGE → DIRITTO, TESTO LEGISLATIVO, REGOLA

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

CAPITOLO 1: L'ORDINAMENTO GIURIDICO:

La parola DIRITTO può assumere diversi significati. Per quanto concerne l'origine di questa parola, essa si può ritrovare sia nel latino medievale, sia nel latino classico.

  • LATINO MEDIEVALE → Diritto = DIRECTUS. Con questa radice si vuole sottolineare il legame esistente tra l'idea di diritto (quindi la funzione di governare e indirizzare comportamenti umani) e le regole di cui il diritto consiste.
  • La parola REGOLA deriva da REGULA: essa permetteva di distinguere ciò che è lineare (quindi diritto, diritto) da ciò che non lo è (quindi da ciò che è irregolare); strettamente collegato alla Regula è la NORMA, che identifica una regola di comportamento (NORMA-lità; REGOLA-rità).
  • LATINO CLASSICO → Diritto = IUS. La radice si può ritrovare anche in "giudizio, giudice e giudicare". Con essa si vuole sottolineare invece il legame tra idea di diritto (come regola) e lo SCOPO di GIUSTIZIA (ovvero il PERSEGUIRE, IN UNA COMUNITA' BEN ORGANIZZATA, UN IDEALE DI GIUSTIZIA). In negativo si può dire che il diritto impedisce che ognuno si faccia giustizia da sé (con questo si vuole evitare la violenza o la vendetta).
  • IL LEGAME CHE INTERCORRE TRA IUS-IUSTITIA È QUEL LEGAME PRESENTE ANCHE TRA DIRITTO-GIUDIZIO.
  • DIRITTO e LEGGI:
    • LEGGE → = LEX: termine di origine latina. Allude a un'idea di un patto vincolante, a una convenzione solenne → Complesso di regole stabilite in un testo.
    • Oggi, parlando di legge, si possono trovare ben 3 connotazioni:
      1. LEGGE = INSIEME/UNIVERSO di REGOLE. Uso comune → LEGGE = DIRITTO (universo di regole con caratteristiche di legalità e giuridicità).
      2. LEGGE = TESTO LEGISLATIVO (prodotto secondo certe procedure).
      3. LEGGE = REGOLA/NORMA come PRESCRIZIONE di COMPORTAMENTO o come DESCRIZIONE di REGOLARITA’ FATTUALE. (Legge come regola o come norma, sia in senso prescrittivo che in senso descrittivo).
  • LEGGE → DIRITTO, TESTO LEGISLATIVO, REGOLA

DIRITTO e DIRITTI:

Diritto = Universo di regole. La regola riconosce o attribuisce un DIRITTO (che può assumere significati diversi).

Il diritto italiano garantisce il diritto di proprietà. In quest’espressione possiamo distinguere due significati di diritto: il DIRITTO OGGETTIVO ed il DIRITTO SOGGETTIVO.

Per diritto OGGETTIVO s’intende un insieme di regole legali; per diritto SOGGETTIVO invece s’intende una possibilità, libertà, posizione di vantaggio garantita da una regola legale.

PRESCRIZIONI, REGOLE e NORME:

REGOLE = Proposizione con la FUNZIONE di PRESCRIVERE un COMPORTAMENTO, quindi di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.

Con la regola non si descrive ma si prescrive → indirizza comportamenti.

Possiamo trovare diversi tipi di regola (o prescrizione):

  • INDIVIDUALE: il comportamento di uno o più individui determinati;
  • CONCRETA: vale in una o più situazioni;
  • GENERALE: comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione;
  • ASTRATTA: la prescrizione vale in ogni situazione uguale a quella prevista.

REGOLE di DIRITTO: ci si riferisce a quella regola/e che prescrive/ono in modo generale ed astratto ciò che si può o che si deve fare in ogni situazione che corrisponde a situazioni tipo previste dalle regole stesse.

Ne è esempio l'art. 927 del c.c. → "Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario".

SINONIMO di REGOLA → NORMA: entrambi richiamano dei concetti che esprimono il ripetersi di fatti o comportamenti ( REGOLE = REGOLARE; NORMA = NORMALE).

Funzione in senso prescrittivo: indirizzare i comportamenti umani in modo che un certo modello di comportamento divenga normale; prescrizione di comportamento (norma-precetto) può essere efficace dal collegamento con una regola "strumentale". Questa regola prevede delle conseguenze negative per chi viola determinate prescrizioni (SANZIONI = CONSEGUENZE = differenti tra loro).

COS’È UNA REGOLA di DIRITTO?:

E’ importante tracciare un confine tra diritto (legge, regola legale) e ciò che diritto non è → è necessario quindi stabilire un criterio di riconoscimento della regola legale che la differenzia da tutte le altre.

Una REGOLA di DIRITTO è quella regola che si forma in uno dei modi di produzione previsti dal sistema.

FONTI del DIRITTO:

Qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato.

Una prima distinzione delle fonti del diritto si ha tra FONTI SCRITTE e FONTI NON SCRITTE:

  • Fonti SCRITTE: la regola è formulata in un testo scritto;
  • Fonti NON SCRITTE: la regola è ricavata da elementi diversi.

Nei sistemi contemporanei possiamo trovare: il PRECEDENTE GIUDIZIARIO e l’ATTO LEGISLATIVO:

  • IL PRECEDENTE GIUDIZIARIO: decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta di decidere → dalla decisione si ricava una regola (ossia un criterio di soluzione che può valere per ogni caso simile);
  • L’ATTO LEGISLATIVO: procedimento con cui un’autorità ha il potere di legiferare. Questo produce un testo che contiene regole di diritto.

In ogni sistema troviamo delle regole che prevedono come si possono produrre ulteriori regole di quel sistema.

NORME di PRODUZIONE

= Regole che disciplinano i modi di produzione delle norme di un sistema giuridico. Anche queste sono prodotte (come previsto dall’art. 70 della Costituzione → fa parte di un testo costituzionale approvato dall’assemblea costituente).

L’ORDINAMENTO GIURIDICO:

Per ordinamento giuridico s’intende un “universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario e ordinato perché sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimata da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale”.

Diritto INTERNAZIONALE = regola i rapporti tra Stati, ha delle proprie fonti e proprie norme, che ogni Stato membro, è tenuto ad osservare. La condotta di quello Stato che viola norme internazionali è illecita anche per quanto concerne l’ambito dell’ordinamento internazionale. (Ciò che è illecito sotto il profilo internazionale può essere lecito sotto il profilo nazionale).

Nell’ordinamento Italiano → art. 10 della Cost. che prevede un adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute.

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO:

L’art. 1 del Codice Civile elenca le varie fonti del diritto:

  • Le leggi;
  • I regolamenti;
  • Le norme corporative;
  • Gli usi.

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio del 1948, è la fonte suprema dell’ordinamento italiano.

LE LEGGI → con questa espressione ci si riferisce a tutti quegli atti con cui si esercita la funzione legislativa secondo la nostra Costituzione (leggi in senso materiale):

  • Leggi in senso formale → tutti quegli atti che vengono prodotti secondo le procedure previste negli artt. 70 e ss. Della Cost.: essi devono essere approvati dalle Camere, promulgati dal P.d.R. e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
  • Atti legislativi → sono prodotti con una diversa procedura ed hanno la stessa forza della “legge” in senso stretto: tra questi ricordiamo il decreto legislativo delegato e il decreto legge;
  • Potestà legislativa → attribuita dalla Cost., in determinati ambiti/ materie, anche alla Regioni (art. 117 Cost.); in queste materie la legge Statale può dettare dei principi fondamentali, che la Regione deve rispettare, esercitando la propria autonomia legislativa;

I REGOLAMENTI → costituiscono una fonte subordinata gerarchicamente alla legge. Essi possono essere emanati da differenti organi, ovvero: Governo, Regioni, Province e Comuni. I regolamenti Governativi hanno la funzione di disciplinare l’esecuzione di leggi: essi dettano norme applicative che non possono contrastare con quanto previsto dalla legge (regolamenti di esecuzione).

LE NORME CORPORATIVE → regole che trovano fonte nei contratti collettivi, hanno efficacia erga omnes (efficacia generale), in quanto stipulati da organizzazioni sindacali. Proprio questo trova fondamento nell’art. 39 della Cost.: esso prevede la stipulazione di contratti collettivi aventi efficacia normativa generale perché stipulati da rappresentanze sindacali.

GLI USI → sono una fonte di diritto sussidiaria (consuetudini) le cui regole fanno parte dell’ordinamento, a queste condizioni:

  • In quanto richiamate da una fonte precedente;
  • In materie non regolate da altre fonti → questa rappresenta la vera e propria consuetudine, che per essere tale deve presentare due requisiti: A) una generale e costante uniformità di comportamento; B) la convinzione di osservare un obbligo giuridico.

Le fonti comunitarie:

REGOLAMENTI → Essi hanno un’efficacia immediata nel diritto interno degli Stati membri e prevalgono su norme statuali difformi. La possibilità di emanare dei regolamenti è prevista in alcune materie contenute nel Trattato istitutivo della Comunità europea;

DIRETTIVE → Sono volte a ravvicinare il diritto interno dei singoli Stati in tutte quelle materie che hanno un incidenza immediata sia sull’instaurazione, sia sul funzionamento del mercato comune. Le direttive hanno carattere rilevante: esse svolgono l’importante funzione di “armonizzazione delle legislazioni” di tutti gli stati membri. Direttiva → prescrizione rivolta agli Stati perché provvedano all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e legislative.

Come si attuano le direttive?

La legge 9 marzo del 1989, n° 86 e successivamente la l. 4 febbraio 2005 ha previsto una procedura costante per attuare le direttive comunitarie.

  • Entro il 31 gennaio di ogni anno dev'essere presentato al Parlamento un d.d.l. concernente le "Disposizioni per l'adempimento di obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla C.E." → questa costituisce la legge comunitaria annuale (essa contiene una delega al Governo che riguarda l'attuazione di determinate direttive, secondo criteri dettati dalla legge stessa. Il Governo ha l'importante funzione di provvedere tramite D.LGS.).

RIASSUMENDO → Le fonti del diritto sono costituite da:

  1. La Costituzione (con le relative leggi costituzionali);
  2. Il Trattato, i regolamenti e le direttive della Cee;
  3. Le leggi Statali e Regionali;
  4. I regolamenti;
  5. Le norme corporative in vigore;
  6. Gli usi.

L'APPLICABILITA' DELLE NORME. L'ENTRATA IN VIGORE:

Una disposizione normativa, per essere definita parte integrante dell'ordinamento, deve entrare in vigore; la norma quindi dovrà essere pubblicata e, dalla data di pubblicazione, dovrà decorrere il periodo della vacatio legis.

Per pubblicazione s'intende la riproduzione della norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (qualora si tratti di una legge o atto normativo statale) o nel Bollettino Ufficiale della Regione (se riguarda una legge/atto regionale) o nell'affissione all'albo (se si tratta di norme comunali).

La pubblicazione ha l'importante funzione di rendere conoscibile la norma/l’atto. Stessa funzione può essere attribuita al periodo della vacatio legis che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore vera e propria dell’atto.

Una volta trascorso il termine di vacatio la norma è in vigore ed è applicabile e vincolante senza riguardo alla conoscenza/conoscibilità da parte dei destinatari.

(per alcune tipologie di leggi questo periodo di vacatio legis può essere soppresso, disponendo così di un entrata in vigore immediata (leggi catenaccio)).

L'ABROGAZIONE DELLE NORME. IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'

Il testo dell'art. 15 delle Disp. Prel. Individua tre differenti tipologie di abrogazione:

  • "per dichiarazione espressa del legislatore" → ESPRESSA;
  • "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" → TACITA;
  • Perché la "nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore" → PER DISCIPLINA DELLA NUOVA MATERIA (TACITA).

Quando entra in vigore una nuova norma può verificarsi un conflitto tra la nuova norma ed una norma preesistente. Per questo vennero introdotti delle modalità di risoluzione di conflitto, ossia:

  • Qualora l'antinomia riguardi la successione di norme nel tempo, essa è risolta tramite il criterio cronologico: con questo criterio prevarrà la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior) (in altre parole le norme prodotte da fonti omogenee si ordinano secondo la loro successione temporale). LEX POSTERIORI DEROGAT PRIORI.
  • Oltre a questo criterio possiamo trovare un'altra modalità di abrogazione delle norme. Esse infatti possono essere abrogate secondo la procedura prevista dall'art. 75 della Cost., ossia tramite referendum popolare abrogativo indetto su richiesta di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali. Il secondo comma dell'art. 75 prevede poi che il referendum non può essere richiesto per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

L'abrogazione di una norma giuridica non implica la sparizione di essa dall'ordinamento, bensì che questa perde la sua efficacia (vigore) dal momento in cui viene attuata l'abrogazione; la norma mantiene la propria forza prescrittiva per quanto riguarda i casi insorti prima dell'abrogazione, anche se le controversie sorgono successivamente; la nuova disciplina, infine, regola fatti successivi alla sua entrata in vigore.

L'art. 11 disp. prel. al c.c., articolo che enuncia il principio di irretroattività delle leggi, afferma che "la legge non dispone che per l'avvenire". Un particolare riguardo si ha per tutte quelle leggi in materia penale: esse godono di una garanzia costituzionale, che si sviluppa sulla base del principio di legalità enunciato dal seguente " nullum crimen sine lege".

Per tutte le altre leggi questo principio può essere derogabile e disposto dal legislatore stesso.

RAPPORTI TRA FONTI DIVERSE. PARITA', PREVALENZA E COMPETENZA:

  • Se le regole prodotte non sono in contrasto tra loro, la disciplina stabilita dalla legge si affianca e va unita alla disciplina prevista per l'altra materia → ciò accade se una legge segue un regolamento di esecuzione.
  • Se invece il conflitto insorge tra norme di fonte diversa → in questo caso è decisivo il rapporto tra fonti, ovvero la reciproca posizione in termini di grado o competenza.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..
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