Estratto del documento

L'azienda

Nozione di azienda

Il codice civile all’art. 2555 fornisce la definizione di azienda come “il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. La norma è stata introdotta per la prima volta dall’ordinamento di diritto privato, ma nel 1957 Gino Zappa aveva definito l’azienda come un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione, o il procacciamento e il consumo di ricchezza. L’azienda costituisce l’apparato strumentale (locali, attrezzatura, merci, eccetera) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attività.

Il codice, nel fornire tale definizione, menziona l’organizzazione, oltre dei beni, anche dei servizi, che evidentemente sono indispensabili per l’esercizio di attività d’opera, pur essendo complementari per l’esercizio dell’attività aziendale.

Appare evidente la differenza tra azienda e impresa. La prima è un concetto che riconduce direttamente all’attività dell’imprenditore; la seconda, a sua volta, è un concetto che riconduce allo strumento per l’esercizio dell’impresa.

I beni e i servizi utilizzati nell’azienda, pur avendo natura eterogenea (in quanto oltre ai beni fisicamente tangibili, si considerano parte dell’azienda anche i diritti economicamente rilevanti) devono essere considerati come un’unica entità economica. L’abilità dell’organizzazione di tali beni e servizi, nel rendere l’unità economicamente rilevante, consente di ottenere un valore complessivo maggiore rispetto al valore di ogni bene considerato singolarmente.

Per attribuire il valore aggiunto all’azienda bisogna considerare la capacità dell’impresa di realizzare un profitto. Tale valore aggiunto, identificato come avviamento, è un concetto accostato da molti a quello della clientela: maggiore è la clientela, maggiore è il valore dell’avviamento da attribuire all’azienda. La clientela è, quindi, uno degli indicatori della produttività di un’azienda.

L’avviamento è distinguibile in due fondamentali tipologie:

  • Avviamento oggettivo: si riferisce a un maggiore valore intrinseco attribuito all’azienda, come per esempio, la posizione particolarmente vantaggiosa di un locale.
  • Avviamento soggettivo: si riferisce esclusivamente all’imprenditore e alla sua capacità personale.

L’azienda, entità economicamente rilevante, è soggetta alla disciplina di tutela della propria conservazione. Essa è tutelata sia perché si è cercato di limitare la sua polverizzazione, sia perché si è cercato di agevolare la sua circolazione.

Le norme a tutela dell’avviamento commerciale, quelle cioè volte alla salvaguardia dell’azienda, si pongono l’obiettivo di agevolare l’imprenditore alla conservazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività aziendale, concedendo un diritto di prelazione all’imprenditore locatario. Oppure viene data la possibilità di ricevere un indennizzo a carico del locatore se, a causa della perdita dell’immobile, si è subita anche una perdita della clientela.

Azienda e impresa

In ragioneria, il concetto di azienda è più vasto del concetto d’impresa: l’azienda è un sistema composto di forze personali e di cose, rivolte a uno scopo, l’impresa è un’azienda di produzione che viene contrapposta all’azienda di erogazione; l’azienda di produzione prosegue scopi lucrativi esercitando un’attività industriale, bancaria, assicurativa, eccetera.

La nozione giuridica di azienda è più restrittiva di quella ragionieristica. Infatti, secondo l’art. 2555 c.c. “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

È controverso in dottrina se nell’accezione di azienda debbano intendersi compresi:

  • I soli beni materiali;
  • Tutti i beni, ivi compresi quelli immateriali, ma con esclusione delle passività e dei rapporti obbligatori in generale;
  • Tutti i beni materiali e immateriali, ivi compresi i crediti, i debiti e i rapporti obbligatori in generale.

L’impostazione, che appare maggiormente condivisibile, è quella che sposa una concezione estremamente ampia del concetto di azienda, comprendendovi tutto ciò che, contribuendo alla funzionalità e all’avviamento, serve all’esercizio dell’impresa. In altri termini, si ritiene corretto ricondurre nell’elenco degli elementi costitutivi di un complesso aziendale tutti gli elementi patrimoniali (materiali e immateriali) e tutti i rapporti obbligatori attivi (crediti e posizioni contrattuali).

Esulano da questa nozione i soli elementi del passivo aziendale (debiti e altri rapporti obbligatori passivi), i quali costituiscono un elemento relativo all’azienda (come fonte di finanziamento o come impegno assunto dall’impresa ai fini della creazione o della gestione del complesso aziendale).

Il legislatore non dice che cosa debba intendersi per impresa, ma dall'art. 2082 c.c., in cui viene data la definizione d’imprenditore, si può dedurre che l'impresa è l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. In sostanza l'azienda è il capitale, lo strumento di cui l'imprenditore si serve per esercitare la sua attività professionale. Essa non è soggetta a diritto, ma può formare l'oggetto di contratti che ne trasferiscono la proprietà (vendita, donazione) o il godimento (affitto, usufrutto eccetera).

La più moderna dottrina considera l'impresa un sistema:

  • Socio tecnico, perché i suoi componenti sono l'elemento umano (in senso individuale e sociale) e i fattori produttivi;
  • Complesso, perché articolato in più aree funzionali o sottosistemi (organizzativo, produttivo, informativo, eccetera);
  • Aperto, perché interagisce con l'ambiente esterno;
  • Continuo, perché tutta la sua attività si sussegue senza soluzione di continuità;
  • Finalizzato, perché il suo comportamento è orientato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Il trasferimento dell'azienda

Il trasferimento dell’azienda è regolamentato dall’art. 2556 c.c., coordinando la sua lettura con la legge n.310/1993. Il co.2 dell’art. 2556 c.c. sancisce il regime pubblicitario dell’atto di trasferimento richiedendone, ai fini della sua opponibilità di terzi, la forma pubblica o la scrittura privata autenticata, condizione indispensabile per l’iscrizione del registro delle imprese a cura del notaio rogante o autenticante entro i successivi 30 giorni dalla formalizzazione.

L’azienda non richiede particolari modalità di trasferimento, per cui circola secondo le forme proprie dei singoli beni che la compongono, salvo che nell’ambito del complesso aziendale trasferito risultino compresi singoli elementi patrimoniali (quali, per esempio, immobili o beni mobili registrati), per i quali la legge prescrive forme particolari di circolazione.

Il mancato trasferimento per difetto di forma di alcuni elementi aziendali non impedisce il trasferimento dell’azienda solo nell’ipotesi in cui essa, privata di quegli elementi, possa ancora essere qualificata tale. Il che è da escludere quando tali elementi siano determinanti in relazione della funzionalità o delle qualità dei prodotti e non possono essere facilmente sostituiti, con la conseguenza della nullità totale del contratto ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 1419 c.c.

I contratti così conclusi sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese in cui vi è iscritto l’imprenditore alienante ovvero concedente nel termine di 30 giorni dalla loro definizione, nella sezione ordinaria. La forma pubblica e la scrittura privata autenticata devono pertanto essere comunque rispettate per adempiere l’obbligo della pubblicità al registro delle imprese.

In conformità a quanto disposto dall’art. 2557 c.c., chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Le parti possono comunque concordare, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, limiti più stringenti per il cessionario rispetto a quelli sopra richiamati, purché tali patti non determinino in capo al cedente la sostanziale impossibilità di esercitare una qualsiasi attività professionale. Inoltre, non è possibile prolungare gli effetti dell’accordo oltre il limite di 5 anni dalla data del trasferimento dell’azienda. E, se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza può valere comunque per il periodo di 5 anni dal trasferimento.

Le sopra indicate disposizioni in materia di divieto di concorrenza trovano l'applicazione anche in riferimento al nudo proprietario che trasferisce l’usufrutto dell’azienda e al concedente che trasferisce l’azienda a titolo di affitto.

Invece, per quanto concerne le aziende agricole, le disposizioni in argomento si applicano solo per le attività a esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. La norma in commento trova la propria ratio nel contemperamento di due opposte esigenze delle parti, ossia, da un lato, quella di garantire al cessionario dell’azienda il pacifico godimento della stessa contro il tentativo dell’alienante di riappropriarsi per altra via di ciò che egli ha alienato (l’avvio di una nuova impresa sarebbe infatti idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta e consentirebbe al cedente di riappropriarsi di fatto dell’avviamento dell’azienda ceduta) e, dall’altro, quella di non ledere la libertà professionale dell’alienante di attivarsi nello stesso ambito di attività commerciale oltre certi ragionevoli limiti. Ciò rende evidente come la norma del divieto di concorrenza sia speciale ed eccezionale, in quanto deroga al principio d’iniziativa economica e di libera concorrenza.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che il dies a quo deve essere fatto coincidere con il momento del concreto passaggio di gestione dell’azienda ceduta, anche se il trasferimento del diritto di proprietà è a questo successivo per effetto di riserva di proprietà del venditore fino alla data del pagamento.

Nel caso di consolidamento della clientela o dell’avviamento prima del termine legale, il divieto di concorrenza non viene comunque meno, perché altrimenti si eluderebbe l’esigenza di certezza insita nella norma. Tuttavia il divieto non trova applicazione qualora, prima del quinquennio, termini definitivamente l’esercizio dell’impresa trasferita con l’azienda. Il divieto di concorrenza può, invece, eccedere la durata dei 5 anni nei casi di usufrutto e di affitto, in cui vige per tutta la durata del contratto. La deroga pattizia può comprendere anche attività non direttamente concorrenziali, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Le predette pattuizioni possono essere sia contenute nell’ambito del contratto con cui si realizza il trasferimento dell’azienda, sia sottoscritte separatamente. Anche nel caso di separata sottoscrizione, vige la necessità che dette pattuizioni risultino per iscritto (ad probationem) e non eccedano la durata di 5 anni, conformemente al disposto dell’art. 2596 c.c. sulle pattuizioni limitative della concorrenza sottoscritte in forma autonoma.

A decorrere dalla data di trasferimento dell’azienda, viene quindi riconosciuta alle parti autonomia decisionale rispetto alla durata quinquennale prevista dalla norma. In particolare, le parti possono espressamente prevedere un divieto di concorrenza meno rigoroso di quello previsto dalla norma, fino ad arrivare alla sua completa esclusione e un divieto di concorrenza più rigoroso, con il limite però di non arrivare all’impedimento di ogni attività professionale al soggetto che trasferisce l’azienda.

L’autonomia decisionale delle parti è tuttavia “unidirezionale”, nel senso che la derogabilità della durata quinquennale è solo in senso diminutivo (possono cioè essere previsti periodi di durata inferiore), mentre è preclusa la possibilità di pattuire durate superiori al quinquennio (nel caso in cui le parti vi procedano, infatti, il divieto di concorrenza si intende comunque operante solo per 5 anni). L’art. 2557 c.c. opera solo per i contratti di trasferimento dell’azienda che abbiano per oggetto attività commerciale, escludendo così, tutte le attività agricole. Il divieto di concorrenza, però, trova la sua applicazione se, all’attività agricola, è previsto anche lo svolgimento di un’attività di trasformazione e commercializzazione della produzione agricola.

L’art. 2557 non dispone alcunché in merito alle conseguenze che derivano dall’eventuale violazione del divieto di concorrenza nonché dalle eventuali pattuizioni espressamente intercorse tra le parti nel contratto. A tale proposito, il soggetto cessionario, in quanto danneggiato, potrebbe esercitare un’azione inibitoria al fine di ottenere la cessazione del comportamento “vietato”; un’azione risarcitoria, volta a ottenere il ristoro del danno subito per effetto del comportamento “vietato”; un’azione risarcitoria, volta a ottenere il ristoro del danno subito per effetto del comportamento vietato; richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della controparte (a condizione che l’inadempimento rivesta i connotati d’importanza, di cui all’art. 1445 c.c.).

Gli effetti del trasferimento

La sorte dei crediti

Il legislatore, oltre a prevedere la disciplina riguardante il trasferimento dell’azienda quale complesso unitario di beni, ha previsto una serie di norme volte a disciplinare gli effetti connessi al contratto di trasferimento. Il trasferimento dell’azienda ha come effetto anche la cessione di tutti i rapporti derivanti dalla collocazione dei beni prodotti e dei servizi offerti. L’art. 2559 c.c. prevede che i crediti acquistati dall’alienante nell’esercizio della propria attività d’impresa siano trasferiti automaticamente all’acquirente dell’azienda. Tale trasferimento produce effetti verso i terzi dal momento stesso in cui avviene.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilaria1979 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e ragioneria generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Scienze economiche Prof.
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